Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di VA
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n. 529/2024 R.G., avverso la sentenza n. 1217/2024 pubblicata dal
Tribunale di VA in data 17/04/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Gian Luca Menti per mandato in atti
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Andrea Frascaroli per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di VA, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1217/2024 emessa dal Tribunale di VA, VI Sezione Civile, Giudice Dott. Del Nevo, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 48/2024, depositata in cancelleria in data 17/04/2024, notificata il 17/4/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
per parte appellata: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, dichiarare l'avverso appello infondato e/o inammissibile per tutti i motivi rassegnati con comparsa di costituzione e risposta, e dunque respingerlo integralmente.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di VA , nella qualità di cessionaria del credito, CP_1
chiedeva il pagamento delle fatture insolute per euro 80.130,00, emesse da AL TA
Parte nei confronti della per la fornitura di materiale medico-sanitario, oltre agli interessi ex
D.Lgs.231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ed alle spese. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la affermava di avere pagato le fatture direttamente Parte_1
alla fornitrice: infatti, la cessione dei crediti non le era mai stata notificata. Intanto, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di e denunciava la violazione degli CP_1
artt.70 R.D. n.2440/1923 e 9 della legge n.2248 del 1865 alle E, che richiedevano l'adesione alla cessione del credito da parte dell'Amministrazione interessata. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. La convenuta, costituendosi in giudizio, affermava di avere
Parte notificato alla la cessione dei crediti e di averle sollecitato il pagamento delle fatture prima di chiedere il decreto ingiuntivo. Osservava in diritto che le norme sulla contabilità pubblica invocate dalla controparte, che richiedevano l'adesione dell'Amministrazione, non erano applicabili alla fattispecie. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale, dato atto del pagamento integrale delle fatture, avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dichiarava la cessazione della materia del
Parte contendere per la sorte capitale del debito. Condannava la al pagamento degli
Parte interessi di mora e delle spese di causa, liquidate nel dispositivo. La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denuncia la violazione della legge in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 24.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo e secondo motivo la difesa dell'appellante osserva che ai sensi dell'art.1264
C.C. la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Specificamente, gli artt.70 R.D. n.2440 del 1923 e
9 della L.n.2248 del 1865 all.E per la cessione dei crediti verso la P.A. richiedono l'adesione dell'Amministrazione interessata. Nella fattispecie, l'appellante afferma di non avere mai ricevuto la notifica della cessione e di non averla mai accettata. Onde la
Parte cessione non sarebbe opponibile alla che infatti ha effettuato il pagamento delle fatture direttamente al fornitore che le aveva emesse. Pertanto, eccepisce il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria – per il recupero del credito – e chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato. La ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con CP_1
Parte la quale il contratto è stato notificato alla debitamente sottoscritta per ricevuta dal
Parte personale della incaricato di ricevere le notificazioni. L'appellante non contesta il ricevimento della raccomandata né la sottoscrizione della cartolina, ma osserva che essa non dà contezza del fatto che si riferisse – la raccomandata – proprio al contratto di cessione per cui è causa. La contestazione non è accoglibile. Invero, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto o conteneva un atto diverso da quello indicato dalla parte che ha prodotto la raccomandata, spetta non già al mittente, ma al destinatario (Cass., 18.03.2016, n.5397).
Parte L'accettazione della non era richiesta per l'opponibilità della cessione. La Corte di
Cassazione ha affermato il principio per il quale la normativa sulla contabilità pubblica invocata dall'appellante si applica soltanto alle Amministrazioni dello Stato, non essendo suscettibile di applicazione analogica od estensiva ad altre pubbliche amministrazioni. In
Parte particolare, ai rapporti di credito nei confronti delle non si applica la disciplina prevista dagli artt.69 e 70 del regio decreto n.2440 del 1923, che richiede l'accettazione espressa della P.A. per l'efficacia delle cessioni (Cass., 15.10.2020, n.22315). La mancata Parte accettazione od il rifiuto da parte della non ha alcun effetto sulla validità ed opponibilità della cessione, che le sia stata debitamente notificata. Per quanto riguarda poi l'interpretazione del contratto, che forma oggetto del terzo motivo di impugnazione, il fatto che i contraenti avessero invitato espressamente l'Ente Debitore a comunicare per iscritto alla cessionaria la propria adesione alla cessione non significa che
Parte avessero inteso subordinare l'efficacia o l'opponibilità del contratto all'adesione della che – per quanto detto – non è richiesta per la validità e l'opponibilità del contratto. Al riguardo, la difesa della ha affermato che l'accettazione dell'ente debitore era stata CP_1 prevista non per l'opponibilità della cessione, ma per gli effetti di cui all'art.1248 C.C.
Col quarto motivo, l'appellante osserva che la stessa ha aderito alla difesa della CP_1
Parte
avendo riconosciuto – sostanzialmente – la validità dei pagamenti effettuati direttamente alla cedente, in mancanza – evidentemente – di una valida notificazione od accettazione della cessione. Se la cessione non era opponibile all'Ente debitore, la cessionaria non aveva nemmeno titolo per chiedere il pagamento degli interessi, siccome anche questi avrebbero dovuto essere pagati direttamente alla cedente. Il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto – dell'inopponibilità della cessione al debitore ceduto - per negare alla la corresponsione degli interessi. CP_1
Nemmeno questo motivo è fondato. A ben vedere, la difesa della non ha mai CP_1
riconosciuto la validità dei pagamenti effettuati direttamente al cedente, ha soltanto preso atto – dopo la notifica dell'atto di opposizione – che i pagamenti delle fatture erano stati effettuati tardivamente a favore della cedente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo: conseguentemente, ha limitato la propria domanda agli interessi moratori. Certamente, i
Parte pagamenti sono stati effettuati dalla oltre la scadenza delle fatture azionate in Parte giudizio, dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Il che giustifica l'addebito alla degli interessi di mora, essendo il pagamento delle fatture sopravvenuto soltanto nel corso del giudizio.
Col quinto motivo, per quanto riguarda specificamente l'addebito e la quantificazione degli interessi, l'appellante osserva che il riconoscimento a favore della Banca degli interessi moratori di cui al D.Lgs.231/2002 determinerebbe il superamento del tasso soglia dell'usura previsto dalla legge per le operazioni di factoring.
La difesa della ha eccepito la tardività dell'eccezione in esame, proposta per la CP_1
prima volta con la discussione della causa. La violazione della normativa antiusura e la conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi usurari è rilevabile d'ufficio dal giudice. Nel merito, questa Corte osserva che per accertare la fondatezza della doglianza proposta dall'appellante col motivo in esame occorre disporre CTU contabile.
Decidendo soltanto i primi quattro motivi di appello, rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per disporre CTU volta ad accertare il superamento del tasso soglia dell'usura e per le determinazioni conseguenziali.
Rimette al definitivo la decisione del quinto e sesto motivo di appello, quello relativo alle spese del primo grado di giudizio, e la pronuncia sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 529/2024 R.G., avverso la sentenza n. 1217/2024 pubblicata dal Tribunale di VA in data 17/04/2024 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro
APPELLATA Controparte_1
così decide:
Respinge i motivi di appello primo, secondo, terzo e quarto proposti dall'appellante contro la sentenza del Tribunale.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'espletamento di CTU.
Rimette al definitivo la pronuncia sulle spese di causa.
VA, 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE