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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/12/2024, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1666 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 04/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1666/2024
avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta da nato il [...] a [...] Parte_1 difeso/a dall'AVV. GARAFFO GIANLUCA
-ricorrente
CONTRO
nato il [...] a [...] Controparte_1
difeso dall'AVV. ZORGNIOTTI GIOVANNA
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26/11/2024;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 01/08/2024 il sig. adiva questo tribunale per Pt_1 modificare le condizioni stabilite per l'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del figlio (12/11/2020), nell'ambito del procedimento R.G. 1079/2022 definito con ordinanza Per_1
n. 5372/2022 del 18/07/2022. In data 23/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra e CP_1 all'udienza di comparizione del 26/11/2024 le parti davano atto di voler formulare congiunte conclusioni:
1) confermare la presa in carico del nucleo familiare del minore da parte dei servizi sociali di psicologia e di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti per la valutazione delle competenze genitoriali di ciascun genitore e rafforzamento delle stesse, ove del caso, nell'ipotesi di servizi territorialmente differenti, coordinandosi fra di loro;
2) stabilisca che gli incontri padre e figlio avvengano in luogo neutro per un periodo minimo di un anno, con cadenza di un giorno alla settimana, alla presenza di un educatore, di cui un incontro presso la sede dei servizi di Bra, uno presso l'abitazione paterna e i restanti due presso la sede dei servizi sociali di Ciriè, previo coordinamento con i servizi sociali di Bra che dovranno farsi carico dei trasporti del minore;
3) disporre che, decorso il periodo di un anno, a fronte di una valutazione positiva da parte dei servizi sociali sul rapporto padre - figlio sull'andamento degli incontri in luogo neutro e sull'esito del percorso psicologico del padre, che si impegna a intraprendere, nonché della positiva collaborazione genitoriale, verificata dai servizi, con relazione da trasmettersi alle parti e ai loro difensori entro il 26 novembre 2025, il minore venga affidato a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
prevalente presso l'abitazione materna, mentre fino ad allora, ferma la collocazione presso la madre,
l'affidamento del figlio sia stabilito alla madre in via esclusiva;
4) previa valutazione positiva di cui al punto tre, stabilire il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni fra i genitori con prelievo del minore da parte del padre presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 10:00 sino alla domenica e riaccompagnamento da parte del padre presso la medesima abitazione alle 21:00 della domenica per un periodo di due mesi dalla liberalizzazione degli incontri da parte dei servizi sociali;
disporre che successivamente il padre tenga con sé il minore a weekend alterni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle 21:00, con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna da parte del padre;
5) disporre, previa la valutazione positiva di cui al punto tre, che il minore trascorra ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2025 con il papà e la festività di Capodanno con la mamma disporre che il minore.
La causa veniva rimessa in decisione alla stessa udienza.
Le congiunte conclusioni da ultimo formulate debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza e per avere le parti concluso per la compensazione, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni stabilite con ordinanza n. 5372/2022 del 18/07/2022 nell'ambito del procedimento R.G. 1079/2022, dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti così come richiamate in parte motiva.
Dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 04/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1666/2024
avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta da nato il [...] a [...] Parte_1 difeso/a dall'AVV. GARAFFO GIANLUCA
-ricorrente
CONTRO
nato il [...] a [...] Controparte_1
difeso dall'AVV. ZORGNIOTTI GIOVANNA
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26/11/2024;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 01/08/2024 il sig. adiva questo tribunale per Pt_1 modificare le condizioni stabilite per l'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del figlio (12/11/2020), nell'ambito del procedimento R.G. 1079/2022 definito con ordinanza Per_1
n. 5372/2022 del 18/07/2022. In data 23/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra e CP_1 all'udienza di comparizione del 26/11/2024 le parti davano atto di voler formulare congiunte conclusioni:
1) confermare la presa in carico del nucleo familiare del minore da parte dei servizi sociali di psicologia e di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti per la valutazione delle competenze genitoriali di ciascun genitore e rafforzamento delle stesse, ove del caso, nell'ipotesi di servizi territorialmente differenti, coordinandosi fra di loro;
2) stabilisca che gli incontri padre e figlio avvengano in luogo neutro per un periodo minimo di un anno, con cadenza di un giorno alla settimana, alla presenza di un educatore, di cui un incontro presso la sede dei servizi di Bra, uno presso l'abitazione paterna e i restanti due presso la sede dei servizi sociali di Ciriè, previo coordinamento con i servizi sociali di Bra che dovranno farsi carico dei trasporti del minore;
3) disporre che, decorso il periodo di un anno, a fronte di una valutazione positiva da parte dei servizi sociali sul rapporto padre - figlio sull'andamento degli incontri in luogo neutro e sull'esito del percorso psicologico del padre, che si impegna a intraprendere, nonché della positiva collaborazione genitoriale, verificata dai servizi, con relazione da trasmettersi alle parti e ai loro difensori entro il 26 novembre 2025, il minore venga affidato a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
prevalente presso l'abitazione materna, mentre fino ad allora, ferma la collocazione presso la madre,
l'affidamento del figlio sia stabilito alla madre in via esclusiva;
4) previa valutazione positiva di cui al punto tre, stabilire il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni fra i genitori con prelievo del minore da parte del padre presso l'abitazione materna il sabato mattina alle 10:00 sino alla domenica e riaccompagnamento da parte del padre presso la medesima abitazione alle 21:00 della domenica per un periodo di due mesi dalla liberalizzazione degli incontri da parte dei servizi sociali;
disporre che successivamente il padre tenga con sé il minore a weekend alterni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle 21:00, con prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna da parte del padre;
5) disporre, previa la valutazione positiva di cui al punto tre, che il minore trascorra ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2025 con il papà e la festività di Capodanno con la mamma disporre che il minore.
La causa veniva rimessa in decisione alla stessa udienza.
Le congiunte conclusioni da ultimo formulate debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza e per avere le parti concluso per la compensazione, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni stabilite con ordinanza n. 5372/2022 del 18/07/2022 nell'ambito del procedimento R.G. 1079/2022, dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti così come richiamate in parte motiva.
Dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Asti, in data 04/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.