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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti nn. 881/2021, 899/2021, 902/2021 e 1282/21 R.G. posti in decisione all'udienza collegiale del 28 febbraio 2025, il n. 881/2021 R.G promosso da
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4 dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
APPELLATI (C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 899/2021 promosso da
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4 dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 902/2021 promosso da
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO contro pag. 2/39 (C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2
dall'Avv. LI MURA ROBERTO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6 qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 1282/2021 promosso da
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
pag. 3/39 (C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3964/2020 pubblicata il
26/11/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante TORRE:
, reietta ogni contraria istanza, Parte_2
eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, riformare, in parte qua, la sentenza n. 3964/2020 del Tribunale di Catania e per l'effetto: ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte, alle quali è stato condannato il sig.
in subordine e senza recesso, ridurre la somma dovuta Parte_3 quale risarcimento del danno, compensandola con gli emolumenti di liquidatore dal sig. mai percepiti e le somme percepite dal Fallimento a seguito della Pt_1
transazione con il sig. e la Zurich Insurance PLC. Con vittoria CP_6 di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellante HI:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata – previa sospensione, in limine litis, ai sensi degli art. 351 e 283 c.p.c., da parte dell'Ill.mo Sig. Presidente con decreto ovvero da parte dell'Ecc.ma Corte con ordinanza, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – così provvedere 1) Preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 146 l.f. per i motivi di
pag. 4/39 cui al superiore punto E), 2) Nel merito, in accoglimento delle eccezioni di cui ai punti A) e B) di cui in motivazione e, pertanto, rigettare la domanda della curatela fallimentare in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
3) In subordine, e sempre nel merito, accogliere le eccezioni di cui al punto C) delle motivazioni e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado con la riduzione della condanna alla sola somma di € 119.634,47. 4) Più in subordine, e sempre nel merito, accogliere l'eccezione di cui al punto D) delle motivazioni, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado con la riduzione della condanna alla sola somma di € 967.715,97. 5) Condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica.
Per Parte Appellante : CP_3
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello di Catania, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e deduzione, accogliere il presente appello e per
l'effetto, 1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti, essendo fondate le ragioni dell'appello ed evidente il pregiudizio, concreto ed attuale, che subirebbe l'appellante da una eventuale esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito, ritenere e dichiarare la nullità e/o erroneità della sentenza
n.3964/2020 emessa in data 26/11/2020 dal Tribunale di Catania, Sezione
Specializzata in materia di imprese, Relatore De Bernardin, resa a definizione del giudizio iscritto al N. 4712/2015 e per l'effetto riformarla integralmente con riferimento alla posizione dell'appellante Dott. , affermando Controparte_3
l'infondatezza delle domande della CU attrice;
3) In via subordinata, in ogni caso ridurre la condanna dell'importo pari alla quota ideale di danno in dipendenza dell'intervenuta transazione con un condebitore solidale 4) Con vittoria di spese e compensi anche del primo grado. In via istruttoria, si reiterano in questa sede tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Per Parte Appellante CP_2
pag. 5/39 Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Catania adìta, contrariis rejectis, di voler accogliere il presente atto d'appello e di voler riformare integralmente la sentenza impugnata n.3964 del 26.11.2020 del Tribunale di Catania, e precisamente in via cautelare, di voler sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in ragione dell'evidente fondatezza dei motivi di appello ed in ragione dei palesi errori evidenziati nella relazione peritale resa nel primo giudizio dal
c.t.u. nominato, Dr. , richiamati e fatti propri in sentenza dal Persona_2
Tribunale; in via preliminare al merito, 1) ritenere e dichiarare la prescrizione dell'azione sia ex art. 2486 c.c. che ex art.2394 c.c., comunque, ex art. 146 l. fall., essendo stato notificato l'atto di citazione oltre il termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico amministrativo e dal conoscibilità dell'intervenuta insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori sociali, per i motivi di cui alla superiore parte narrativa;
nel merito, rigettare la domanda della curatela fallimentare in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque sprovvista di qualsivoglia supporto sia con riferimento al momento della perdita del patrimonio netto sia con riferimento al compimento di atti gestionali successivi alla causa di scioglimento non aventi finalità conservativa e dunque dannosi;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio e di quelle di consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria subordinata, si chiede l'ammissione di una nuova consulenza tecnica
d'ufficio e l'acquisizione del fascicolo telematico di parte nel proc. n. 4712/2015
R.G. del , ove non dovesse costituirsi. Controparte_7
Per Parte Appellata : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: preliminarmente rigettare
l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sen-tenza impugnata per mancanza dei presupposti voluti dall'art.283 c.p.c.; dichiarare inammissibili e/o infondati gli appelli proposti avverso la sentenza n.3694/2020 emessa dal Tribunale di
pag. 6/39 Catania in data 12/11/2020 e, questa confermando, condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza n. 3964/2020 pubblicata il 26/11/2020, “il presente procedimento ha ad oggetto azione di responsabilità ex art.146 l.f. intentata dalla curatela del fallimento della società (costituita il Controparte_1
30/12/1976, messa in liquidazione il 30/03/2010 e dichiarata fallita il 2/10/2014) nei confronti di: (presidente del cda dal 28/5/2003 al CP_2
17/12/2005 e amministratore unico da quest'ultima data alla messa in liquidazione) e di (n.q. di liquidatore), nonché nei Parte_1 confronti del componenti del collegio sindacale dal 27/01/2007 al 09/07/2010:
(deceduto nel corso del giudizio, cui sono succedute Persona_1 [...]
e ), (che nel corso del CP_5 Controparte_4 CP_6 giudizio ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale, Zurich Insurance Public Limited Company) e
LI IA e di quello dal 09/07/2010 al fallimento: , CP_6
LI IA e . Controparte_3
La curatela addebita all'organo gestorio condotte che integrerebbero atti di mala gestio:
a) omessa corretta tenuta delle scritture contabili: in particolare i) non sarebbero stati tenuti il libro degli inventari (non consentendo valutazioni in ordine ai valori delle rimanenze) e il registro dei beni ammortizzabili (pur a fronte dell'importo elevato indicato sotto tale posta nei bilanci 2005 e 2006) rendendo di fatto impossibile la ricostruzione dell'andamento dell'attività dell'impresa; ii) i valori delle immobilizzazioni immateriali e dei crediti verso clienti non sarebbero stati indicati in bilancio in conformità alle prescrizioni del codice civile e dei principi contabili OI (segnatamente: in relazione alle prime, non sarebbe stata indicata l'utilità futura e l'ammortamento non sarebbe stato
pag. 7/39 correttamente effettuato;
in relazione ai secondi, non sarebbero oggetto della necessaria svalutazione); iii) non sarebbero stati contabilizzati i debiti tributari fra il 2005 e il 2008;
b) prosecuzione dell'attività d'impresa (concretatasi in, ad esempio: i. la stipula di un contratto di mutuo ipotecario col Credito siciliano dell'importo di euro
450.000,00 in data 20/4/2009; ii. acquisto di materia prima per complessivi
483.000,00 nell'esercizio 2008/2009 malgrado il bilancio al 30/09/2007 indicasse l'esistenza di rimanenze finali per euro 637.563,00; iii. costi per servizi per complessivi euro 568.000,00 negli anni 2008/2009) - invece di adottare i provvedimenti di legge in ordine agli oneri di ricapitalizzazione della società ovvero di proseguire con modalità conservative la liquidazione di fatto in cui versava la società - pur a fronte dell'integrale perdita del capitale sociale, circostanza appurata a seguito della riclassificazione dei bilanci di esercizio
(con cui si era proceduto a rettificare le indicate non corrette appostazioni di bilancio) che aveva evidenziato l'integrale perdita del capitale sociale alla chiusura del bilancio di esercizio del 30/09/2007;
c) mancata presentazione di istanza di auto fallimento, pur a fronte di uno stato di conclamata insolvenza resa evidente dalla circostanza che -quale pagamento di un contratto di mutuo stipulato il 20/4/2009- la società aveva ceduto all'istituto mutuatario un credito nascente da un contratto di affitto non disponendo più di un'azienda da cui trarre utili.
Il danno cagionato dalle condotte innanzi descritte sarebbe determinabile – secondo la curatela- nella differenza fra il patrimonio netto esistente al momento della perdita del capitale sociale (esercizio 2006/2007) e quello esistente al momento della dichiarazione di fallimento (cd. differenza dei netti patrimoniali) pari a complessivi euro 997.799,44 (così determinato: per il triennio
01/10/2006-30/09/2009 –periodo che va dalla diminuzione del capitale sociale al
30 settembre 2009 quale ultimo esercizio prima della messa in liquidazione- in
pag. 8/39 euro 886.413,74 e per il periodo 30 settembre 2009 sino alla dichiarazione di fallimento in euro 111.385,70). Su altro versante, la curatela imputa ai sindaci di aver omesso l'espletamento del controllo richiesto dalla legge in relazione all'operato dell'organo amministrativo e imputa loro, quindi, il medesimo danno contestato agli amministratori in via solidale (violazione delle previsioni di cui agli artt.2403, 2403 bis e 2409 bis cc).
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania: dichiarava cessata la materia del contendere fra la curatela attrice e , nonché fra quest'ultimo e CP_6 la terza chiamata in causa, compensando integralmente le spese di lite fra la curatela attrice e , nonché fra quest'ultimo e la terza chiamata in CP_6 causa;
dichiarava la responsabilità di parte convenuta in relazione all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, stante l'intervenuta perdita totale del capitale sociale, come meglio indicato in motivazione;
condannava i convenuti al risarcimento in favore della curatela attrice nei limiti degli importi di seguito indicati, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, in solido nei limiti indicati in motivazione: 1) euro 766.656,29; 2) CP_2 Parte_1
euro 113.080,22; 3) LI IA euro 1.002.300,97; 4)
[...] CP_3
euro 100.516,55; 5) n.q. di erede di
[...] Controparte_5 Per_1
euro 791.784,41; condannava tutti i convenuti in solido alla refusione
[...]
delle spese di lite in favore dell'erario: rigettava la domanda nei confronti di
; condannava la curatela alla refusione delle spese Controparte_4
di lite in favore della stessa e poneva Controparte_4 definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido le spese di CTU.
In particolare il primo giudice - dato che la CU attrice ed il convenuto avevano transatto la lite tra essi pendente relativamente alla sola CP_6 quota di responsabilità del e che , figlia del de CP_6 Controparte_4
IS , aveva rinunciato all'eredità – rigettava l'eccezione di Persona_1 prescrizione formulata da e riteneva fondate, alla luce CP_2
pag. 9/39 dell'espletata CTU, le contestazioni mosse nei confronti dei restanti convenuti, condannandoli ciascuno nei limiti di cui sopra.
La predetta sentenza, con distinti atti di appello, è stata impugnata da
[...]
, IA LI e , CP_2 Parte_1 Controparte_3
per le ragioni meglio esaminate in motivazione, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_8
rigetto di tutti gli atti di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Riuniti i giudizi, con ordinanza del 04/03/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con atto depositato il 28/04/2025 il difensore di ha depositato CP_2
atto di rinuncia alla domanda formulata nell'atto di appello (iscritto al n.1282/2021 R.G.) sottoscritto dal e dal suo procuratore nonché l'atto di CP_2 accettazione della rinuncia sottoscritta dal Curatore del Fallimento della
Sicilcitrus S.p.A. in liquidazione con richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Indi, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dare atto dell'avvenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. da parte di alla domanda spiegata con l'atto di appello e CP_2
dell'accettazione della rinuncia da parte del con Controparte_1 compensazione delle spese, cui consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio n. 1282/2021 R.G.
Vanno, quindi, esaminati i motivi di appello proposti, rispettivamente, da
, e IA LI, dando atto Parte_1 Controparte_3
pag. 10/39 del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di , Controparte_5 quale unica erede di , la quale non ha proposto appello. Persona_1
1) Appello proposto da (n.q. di liquidatore) Parte_1
Nella impugnata sentenza il Tribunale ha ritenuto che “le indagini del ctu hanno quindi rilevato che l'alienazione delle rimanenze non ha apportato alcuna sostanziale liquidità per far fronte al pagamento degli ingenti debiti risultanti nel bilancio al 30/09/2020 pari a euro 2.241.523. Il ctu ha inoltre verificato che – così come dedotto dalla curatela in citazione- la società ha omesso di effettuare
l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007 che avrebbero –invece- dovuto attestarsi secondo i principi contabili OI rispettivamente in euro 258.196,03, 264.150,38, 25I6.989,32,
239.417,27, 221.414,33, 63.629,67, 58.442,58, 52.207,02 e 46.923,21. Tali valori avrebbero condotto il valore delle immobilizzazioni indicate al 30/09/2009 -pari
a euro 1.924.928- e quindi dell'attivo patrimoniale di cui costituivano la voce di importo maggior ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento.
Quanto precede consente di affermare la fondatezza dell'addebito relativo alla mancata presentazione dell'istanza di auto fallimento con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto al danno cagionato, il primo giudice ha ritenuto che fosse equamente determinabile in ragione dell'aggravarsi del dissesto sino alla dichiarazione di fallimento e, dato atto che il CTU lo aveva determinato in euro 125.644,68 riferendosi al periodo dal 30.09.2009 al 30.09.2014), lo ha ridotto equitativamente di un decimo tenuto conto della data della nomina a liquidatore avvenuta il 30 marzo 2010, condannando il al risarcimento del danno in Pt_1 favore della curatela attrice pari a euro 113.080,22.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto delle sue difese e delle osservazioni mosse alla CTU, il quale in realtà non ha rilevato concreti comportamenti del liquidatore in violazione di espresse pag. 11/39 norme di legge e, tuttavia, ha concluso per la presunta responsabilità per mala gestio.
In particolare l'appellante deduce che:
- quanto alle rimanenze iniziali indicate nell'esercizio 2001, pari ad
€.152.000,00, ed alle rimanenze finali, pari a zero con un ricavo di €. 760,00, come risulta dalla stessa relazione del CTU, le stesse, a seguito di verbali di Contr sequestro dell' sono state smaltite;
le rimanenze di magazzino scadute e non più utilizzabili, pertanto, non possono costituire un presunto aggravio del danno procurato alla società dal sig. ma le somme andranno decurtate dalla Pt_1
relazione contabile (peraltro, lo smaltimento delle rimanenze non utilizzabili è un'attività propedeutica alla liquidazione della società):
- quanto all'affitto a favore della società , lo stesso CTU nulla ha saputo Parte_4
relazionare e le affermazioni della CU, pertanto, appaiono non provate. Il canone di locazione convenuto con la era, invece, da considerare Parte_4
congruo rispetto ai valori di mercato della zona;
- in ordine agli atti non meramente conservativi e, significativamente, al mutuo contratto con il Credito Siciliano ed alla cessione del credito verso la BEST di
RM (affittuaria dell'azienda), si tratta di attività compiute prima dell'insediamento del sig. e gli interessi passivi e gli oneri bancari (come Pt_1
chiarito in sede di osservazioni) non possono essere imputati al liquidatore;
- analogo discorso, peraltro contabilmente collegato, vale per l'affitto dell'azienda alla società BEST di RM, avvenuto prima dell'insediamento del liquidatore, il quale, anzi, si è attivato per recuperare i canoni non pagati dall'affittuario, tentando, così, di tutelare lo stato patrimoniale della;
CP_1
- nella relazione contabile e nell'imputazione dell'aggravio patrimoniale presuntivamente causato dall'attività del liquidatore sono stati considerati quali danni ulteriori gli emolumenti, che il sig. per la sua attività, avrebbe Pt_1 dovuto percepire e che invece non sono mai stati pagati (a tal uopo va pag. 12/39 evidenziato che il compenso per il liquidatore ammontava ad €. 1.250,00 mensili che per cinquantatré mesi ammontano ad €. 66.250,00); i compensi andrebbero pertanto inseriti a deconto nella contabilità;
- nel determinare il presunto aggravamento del danno generato dall'attività del liquidatore non si è poi tenuto conto dei costi di liquidazione della CP_1
- infine, il Tribunale non ha tenuto nel debito conto la transazione raggiunta tra la
CU e la compagnia assicurativa del con la conseguenza che, sebbene la CP_6
transazione abbia riguardato soltanto la posizione del dott. , l'importo di €. CP_6
108.000,00, incassato dalla CU, avrebbe dovuto essere decurtato dalla richiesta di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo, il ha lamentato che il Giudice di prime cure non Pt_1
avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione dei creditori verso la società.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la condanna alle spese di lite e di consulenza.
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione mai formulata nel giudizio di primo grado, con conseguente tardività della stessa.
Ed invero, premesso che in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, nel caso in esame, nessun effetto pregiudizievole può derivare a chi aveva eccepito tempestivamente la prescrizione (ossia il e il IA) CP_2
ed, in ogni caso, il coobbligato , dopo essersi costituitosi in giudizio, ha Pt_1 omesso di eccepirla a sua volta (cfr. da ultimo Cass. 03/04/2025, n.8837 in tema di assicurazione RCA e Cass. 31/03/2010, n.7800).
In ogni caso l'eccezione è infondata con riferimento all'azione ex art. 2392 e
2393 c.c., posto che il ha cessato la carica al momento della dichiarazione Pt_1
pag. 13/39 di fallimento avvenuta nel 2014 e quindi il termine di cinque anni, previsto dalla norma richiamata, non era ancora alla data della notifica della citazione
(26/03/2015).
In secondo luogo le censure del liquidatore non si confrontano con la motivazione della sentenza nella parte in cui ha rilevato che il liquidatore ha omesso di effettuare l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007, circostanza che avrebbero condotto il valore delle immobilizzazioni indicate al 30/09/2009 - pari a euro 1.924.928- e quindi dell'attivo patrimoniale di cui costituivano la voce di maggiore importo, ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento.
Ed invero, quand'anche la sentenza possa ritenersi errata con riferimento prima condotta contestata al – ossia quella afferente l'alienazione delle Pt_1
rimanenze (che secondo la CU non avrebbe apportato alcuna sostanziale liquidità per far fronte al pagamento degli ingenti debiti risultanti nel bilancio al
30/09/2020 pari a euro 2.241.523), risultando dalla stessa relazione del CTU che Contr le rimanenze, a seguito di verbali di sequestro dell' sono state smaltite – viceversa la condotta relativa al valore delle immobilizzazioni indicate e quindi al montante complessivo dell'indebitamento e alla conseguente necessità di chiedere immediatamente l'auto fallimento costituisce di per sé certamente un atto di mala gestio, essendo onere (anche) del liquidatore quello di formulare i bilanci apportando le necessarie correzioni rispetto ai dati riportati nei bilanci precedenti e, specificamente, nel caso in esame, effettuare correttamente l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007.
Ed invero, non v'è dubbio che, usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico, il liquidatore avrebbe dovuto rilevare immediatamente la prevalenza dei debiti rispetto all'attivo patrimoniale e la sostanziale impossibilità di onorare i debiti stessi e quindi lo stato di insolvenza della società a cui non pag. 14/39 poteva che seguire la richiesta di auto fallimento, condotta che avrebbe evitato il protrarsi della liquidazione per circa quattro anni.
Peraltro il metodo di calcolo del danno – ossia l'aggravamento del dissesto dalla data della messa in liquidazione (30 marzo 2010), sino alla dichiarazione di fallimento (30.09.2014) – non risulta assolutamente censurato dall'appellante né in sede di osservazioni alla relazione di CTU e di comparse conclusionali di primo grado, né in sede di appello, in cui ci si limita a sostenere che avrebbero dovuto essere detratti i compensi spettanti al liquidatore e i costi della liquidazione, omettendo di considerare che se il liquidatore si fosse attenuto ai suoi doveri e avesse chiesto immediatamente dopo il suo insediamento il fallimento della società non sarebbero maturati compensi né si sarebbero dovuti sostenere costi di liquidazione.
Infine, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale, qualora, nonostante l'elevato valore dell'indebitamento, non si proceda alla richiesta di (auto)fallimento a tutela della massa dei creditori, l'amministratore deve rispondere per mala gestio e per quanto concerne la determinazione del danno derivante da ritardato fallimento si applica il metodo della c.d. "differenza dei netti patrimoniali" per quantificare la diminuzione del patrimonio netto occorsa tra il momento in cui avrebbe dovuto esser presentata la istanza di fallimento e il momento in cui il è stato effettivamente dichiarato e, CP_1 solo qualora le scritture contabili siano incomplete e inattendibili, il danno generato dalla illecita prosecuzione della gestione sociale, può essere ragionevolmente determinato secondo i parametri di cui all'art. 2486 c.c. utilizzando il criterio dello "sbilancio fallimentare".
Ne consegue l'inammissibilità della censura, posto che la stessa non attinge questi aspetti della motivazione che rimangono idonei a sorreggere la decisione.
pag. 15/39 Va, viceversa, accolta l'eccezione relativa alla decurtazione dal credito vantato dalla CU nei confronti del della quota derivante dalla transazione Pt_1
raggiunta tra la CU e la compagnia assicurativa del . CP_6
E' invero pacifico il principio secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. Cass. 03/03/2022, n. 7094;
27/09/2021, n. 26118, SU, n. 30174 del 2011).
Era, dunque, necessario suddividere l'ammontare complessivo della condanna per il numero di appellati nei cui confronti la curatela fallimentare ha proposto domanda di condanna in solido - ossia nel caso di specie, tra il nella qualità Pt_1 di liquidatore e i sindaci in carica nel medesimo periodo di liquidazione, ossia
LI IA e - e, CP_6 Controparte_3
successivamente, sottrarre al danno da perdita incrementale la somma versata dal
(o meglio dalla sua compagnia assicurativa) a titolo transattivo, giungendo, CP_6
così, ad un minore importo di condanna in solido del liquidatore e dei sindaci.
Di contro, nessun rilievo assume la transazione intervenuta tra il e CP_1
che non è stato condannato in solido con il liquidatore CP_2 Pt_1
La CU nella sua comparsa conclusionale ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dal liquidatore e dai sindaci corresponsabili in Pt_1
solido, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00 e pag. 16/39 tale somma non è stata contestata nelle memorie di replica dalla difesa del Pt_1
(la quale anzi vi ha aderito).
Ne consegue che, ridotto l'ammontare della condanna di primo grado,
[...]
va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di € 84.810,22 (pari a € 113.080,22 - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
2) Appello proposto da Controparte_3
Nella sentenza impugnata è stato imputato al suddetto sindaco il medesimo danno addebitato all'organo liquidatorio e ciò in ragione dell'inadempimento al loro dovere di verificare il corretto andamento della gestione. In particolare il
Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito mosso in considerazione dalla palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del giudizio, violazione che – ove non commessa- avrebbe disvelato la perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto.
(che è stato sindaco dal 09/07/2010 al fallimento) è stato Controparte_3 quindi condannato, in solido con il liquidatore al risarcimento del danno Pt_1
da stimarsi equitativamente in euro 100.516,55, tenuto conto che CP_3
è stato in carica per quattro dei cinque anni su cui è stato stimato
[...] equitativamente il danno per il periodo della liquidazione.
Con i primi due motivi di appello, il ha formulato, in sostanza, le CP_3 medesime considerazioni critiche sostenute da e sopra Parte_1
analizzate.
In particolare l'appellante ha dedotto che:
- quanto all'addebito di non avere realizzato “…alcuna sostanziale liquidità…” dall'alienazione delle rimanenze, al momento dell'assunzione delle funzioni da parte del , era evidentemente che le suddette rimanenze erano CP_3
invendibili e il Collegio sindacale non poteva che prendere atto del verbale di pag. 17/39 sequestro e ha quindi condiviso la decisione del tutto corretta del liquidatore di provvedere all'integrale svalutazione del magazzino;
- con riferimento al valore delle immobilizzazioni, ed alla conseguente riclassificazione ai fini dell'emersione del minore patrimonio netto, dal momento della liquidazione della società con cessazione di tutte le attività (come nel caso di specie) per tutti i rami dell'impresa, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni, con le necessarie conseguenze, tra le quali l'interruzione degli ammortamenti e delle svalutazioni straordinarie per perdite durevoli di valore, non dovendosi più determinare il risultato con criteri prudenziali;
non si comprende dunque l'affermazione del Tribunale in ordine alla determinazione del patrimonio netto “…ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento…” solo sulla base delle riclassificazioni delle immobilizzazioni, posto che la società del tutto correttamente aveva cessato di rilevarle al momento dello scioglimento e il collegio sindacale non aveva alcun motivo di procedere a rettifiche, svalutazioni o attivarsi per la dichiarazione di fallimento, dovendo semplicemente procedere secondo il principio della continuità dei principi di redazione del bilancio, non sussistendo alcun indice che potesse rivelare o indicare la necessità di richiedere la dichiarazione di fallimento;
- che il controllo contabile era stato regolarmente effettuato e che dunque nulla avrebbe dovuto verificare il sindaco rispetto ad una situazione di mancanza di continuità aziendale già dichiarata con lo scioglimento volontario della società, ritenendo apodittica la decisione impugnata laddove il Tribunale afferma che gli addebiti nei confronti dei sindaci risulterebbero fondati in ragione della
“….palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del presente giudizio, violazione che –ove non commessa- avrebbe disvelato la
pag. 18/39 perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto…”.
Rileva il Collegio come il motivo si palesi infondato per le medesime considerazioni sopra evidenziate.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal , non v'è dubbio che CP_3
usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico, il collegio sindacale avrebbe potuto e dovuto rilevare immediatamente la prevalenza dei debiti rispetto all'attivo patrimoniale e la sostanziale impossibilità di onorare i debiti stessi e quindi lo stato di insolvenza della società a cui non poteva che seguire la richiesta di auto fallimento, condotta che avrebbe evitato il protrarsi della liquidazione per circa quattro anni.
In particolare, ciò che è stato - correttamente - imputato ai sindaci è di aver illegittimamente avallato l'attività del liquidatore e la prosecuzione dell'attività senza richiedere, come rilevato dal CTU, le necessarie riclassificazioni delle immobilizzazioni secondo i principi contabili OI.
Con i motivi terzo e quarto, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di potere accedere ad una liquidazione equitativa del danno, pur a fronte della pacifica ricostruibilità dei fatti di gestione ed a fronte della mancata allegazione da parte della CU delle specifiche conseguenze dei comportamenti contestati, rilevando che secondo la più recente evoluzione della
Giurisprudenza della Cassazione non è sanzionabile ex se la inattendibilità delle scritture eventualmente allegata dal Curatore con l'addebito dell'intero sbilancio contabile dei netti patrimoniali.
Il , ritiene quindi che la sentenza non si sarebbe attenuta al pacifico CP_3 principio secondo cui, affinché il Curatore possa invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa “….sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti
pag. 19/39 pregiudizievoli concretamente riconducigli alla condotta del convenuto…nonché la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto….”
Sotto diverso profilo, sostiene che la valutazione compiuta, proprio perché equitativa non poteva in alcun modo condurre al risultato indicato dal Tribunale poiché nel periodo in esame (30/09/2010 – fallimento) nessun aggravamento del deficit si è realizzato, ma solo mere rettifiche contabili che, in ogni caso, si sarebbero realizzate anche in ipotesi di tempestiva dichiarazione di fallimento, rilevando in particolare che: (i) Rettifiche degli ammortamenti (€. 395.688,58): si comprende come la rilevazione compiuta dal CTU non rappresenti un aggravamento del dissesto, ma una mera rettifica contabile non rilevante ai fini della rilevazione del danno non potendo in alcun modo rappresentare una posta negativa da computarsi quale conseguenza del (presunto) ritardo nella dichiarazione di fallimento;
(ii) Interessi e sanzioni tributarie (€. 46.471,98): anche in questo caso manca il rapporto di causalità con il comportamento lamentato;
anche ammettendo una tempestiva dichiarazione di fallimento provocata dai membri del collegio sindacale in carica dal 30/09/2010, esse sarebbero comunque maturate;
(iii) Oneri finanziari mutuo ipotecario (€.
25.786,47): nessun danno è conseguito in quanto, fatto pacifico tra le parti ed evidenziato dal CTU, il credito oggetto del contratto di mutuo è stato rigettato integralmente in sede di ammissione al passivo.
Le censure non colgono nel segno.
In primo luogo va rilevato che la CU ha allegato ed provato, anche a seguito della CTU, lo specifico addebito imputabile al , ossia il mancato CP_3 accertamento dello stato di insolvenza in cui versava la società e la conseguente mancata attivazione per richiedere l'auto fallimento, condotta che non può che condurre alla liquidazione equitativa del danno che va commisurato sulla base dell'aggravamento del dissesto dalla data dell'assunzione della carica da parte pag. 20/39 del (09/07/2010), sino alla dichiarazione di fallimento (30.09.2014), CP_3 mentre nessun rilievo possono assumere i rilievi della difesa, posto che la questione delle rettifiche degli ammortamenti non configura affatto una mera rettifica contabile ma evidenzia proprio l'insolvenza in cui versava la società e il conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento.
In secondo luogo correttamente è stato applicato il criterio presuntivo di liquidazione del danno mediante la differenza tra patrimoni netti, alla luce del principio sopra richiamato secondo cui, qualora, nonostante l'elevato valore dell'indebitamento, non si proceda alla richiesta di (auto)fallimento a tutela della massa dei creditori, l'amministratore e di conseguenza i sindaci devono rispondere per mala gestio e per quanto concerne la determinazione del danno derivante da ritardato fallimento si applica il metodo della c.d. "differenza dei netti patrimoniali" per quantificare la diminuzione del patrimonio netto occorsa tra il momento in cui avrebbe dovuto esser presentata la istanza di fallimento e il momento in cui il è stato effettivamente dichiarato. CP_1
Solo qualora le scritture contabili siano incomplete e inattendibili, il danno generato dalla illecita prosecuzione della gestione sociale, può essere ragionevolmente determinato secondo i parametri di cui all'art. 2486 c.c. utilizzando il criterio dello "sbilancio fallimentare", ma siffatto criterio non è stato utilizzato nel caso di specie proprio perché, sebbene le scritture contabili fossero incomplete e inattendibili, il CTU è riuscito a quantificare la differenza tra i patrimoni netti.
Infondate risultano inoltre le deduzioni dell'appellante circa la sussistenza di un danno effettivo inferiore.
Ed invero, sebbene la mancata rettifica degli ammortamenti (pari a €.
395.688,58) non rilevi ai fini della quantificazione del danno - non potendo rappresentare una posta negativa da computarsi quale conseguenza del ritardo nella dichiarazione di fallimento -, la circostanza che interessi e sanzioni pag. 21/39 tributarie si sarebbero comunque maturate non appare rilevante, posto che risulta accertata la maturazione di nuovi carichi tributari nel periodo dal 09/07/2010
(data di assunzione della carica di sindaco da parte del ) al fallimento CP_3
(v. pag. 63 della relazione di CTU).
In definitiva, era onere dell'appellante dimostrare un danno inferiore ma una siffatta prova è assolutamente mancata con conseguente corretta applicazione del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, accolto dall'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna del Dott. della quota ideale di responsabilità CP_3 oggetto della transazione con il condebitore . CP_6
Il motivo si palesa fondato per le ragioni esposte nell'esame dell'appello di che qui devono ritenersi richiamate. Parte_1
In conformità a quanto dedotto dalla CU appellata nella sua comparsa conclusionale – che ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dai sindaci corresponsabili, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00 – e considerato che tale somma non è stata contestata nelle memorie di replica dalla difesa del , quest'ultimo va condannato al CP_3 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55 (pari a € 100.516,55, - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Deve, infine, rilevarsi che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha dedotto, in via subordinata, che nella determinazione del danno deve tenersi conto dello ius superveniens rappresentato dalla riforma dell'art. 2407 c.c.
La l. 14 marzo 2025, n. 35, ha, infatti, modificato il secondo comma ed ha aggiunto un quarto comma all'art. 2407 c.c., prevedendo che “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo
pag. 22/39 comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso” (co. 2) e che “l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429, concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno” (co. 4).
Secondo la prospettazione dell'appellante, detta norma va pacificamente riconosciuta come applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore in quanto si limita ad introdurre un tetto alla responsabilità patrimoniale, senza intaccare il diritto al risarcimento del danneggiato;
in assenza di una norma intertemporale, essa va considerata dunque come un criterio procedimentale di quantificazione del danno, non toccando l'an della responsabilità e ciò al pari di quanto avvenuto in passato con la modifica di cui all'art. 2486 c.c., ritenuto applicabile a tutte le azioni in corso. Pertanto, risultando dagli atti di causa che il compenso deliberato per il collegio sindacale di cui faceva parte era stato determinato dall'assemblea in €. 2.200,00 annui
(doc. 23 fasc. primo grado CU, nonché verbale assemblea), in via di estremo subordine, il danno non potrà eccedere la misura di €. 33.000,00.
La domanda non è fondata.
Orbene, premesso che l'interpretazione suggerita dalla difesa del non CP_3
appare affatto pacifica (ed è anzi assolutamente minoritaria), il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cda RM 1173/2025 del
17/07/25, Cda Venezia 2882/2025 del 30.9.2025, Tribunale Venezia, Sent.,
04/07/2025 e Trib. Roma 15121/2025 del 30.10.2025).
pag. 23/39 All'uopo, basta riportare quanto da ultimo affermato da ultimo dal Tribunale di
Venezia nella sentenza n. 5521/25 del 18.11.2025, pienamente condiviso da questa Corte, secondo cui
“va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in mancanza di una disposizione che preveda esplicitamente la retroattività di una legge, l'interprete
– dato il carattere eccezionale e derogatorio del principio generale di cui all'art.
11 disp. di tale efficacia – può ricavare la mens legis rivolta ad attuare implicitamente la retroattività sull'unica base della locuzione testuale della norma, ossia esclusivamente se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro;
per converso, laddove tale compatibilità sussista, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare i principi generali sulla legge, orientando in particolare
l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 prel. (cfr. Cass. n. 15652/2004, richiamata da Cass. n. 28994/2019, occupatasi del problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria).
Ciò, peraltro, in conformità anche al costante indirizzo della Corte costituzionale, la quale a sua volta afferma che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 prel. costituisce un principio fondamentale di civiltà giuridica e che, se è vero che esso ha copertura costituzionale esclusivamente per quanto concerne la materia penale (art. 25 Cost.) e che al di fuori di tale materia il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, è altresì vero che ciò è possibile soltanto laddove la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr., ex multis, Corte cost. n. 170/2013 e n. 108/2019).
La legge n. 35/2025, invero, non è una disciplina che introduce dei criteri per la liquidazione equitativa del danno, come ad es. l'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158/2012 e l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di applicabilità
pag. 24/39 al danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti previste dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 oppure l'art. 2486 c.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019 in materia di risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in chiave non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo i criteri della differenza tra i
c.d. netti patrimoniali o della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che norme di questo tipo siano applicabili anche ai giudizi in corso in quanto “norme per il giudice” (cfr. ad es.
Cass. n. 28990/2019 in materia di responsabilità sanitaria e Cass. n. 8069/2024 sulla nuova formulazione dell'art. 2486 c.c.) aventi natura “latamente processuale” (Cass. 5252/2024), non senza specificare che tali innovazioni non ponevano neppure una questione di retroattività della legge, in quanto erano state introdotte per regolare l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in casi in cui il giudice è necessariamente chiamato ad applicare criteri equitativi e tali disposizioni avevano cristallizzato normativamente degli approdi giurisprudenziali (cfr. sempre Cass. n. 28990/2019).
Come si è anticipato, la logica della legge n. 35/2015 è diversa, in quanto la stessa non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci.
Ecco che un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407
c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto di essere accertati giudizialmente.
Ciò, si aggiunge, senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che
pag. 25/39 deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n.
35/2025.
Ipotizzando l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 2407 c.c. ai fatti verificatesi anteriormente all'entrata in vigore, allora, sarebbe in contrasto con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati» (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Invero, ritenendo applicabili retroattivamente le limitazioni al risarcimento del danno introdotte dalla legge n. 35/2025 significherebbe ritenere che il legislatore sia intervenuto decurtando, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto, disconoscendo illegittimamente degli effetti già verificatesi.
Va ricordato, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha già concluso nel senso dell'irretroattività di disposizioni che avevano introdotto dei limiti al risarcimento del danno, come in materia di tutela risarcitoria a seguito di licenziamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. n. 11105/1997: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è
pag. 26/39 applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”) e di responsabilità del trasportatore (cfr. Cass. 3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore,
l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lit. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”).
A ciò si aggiunga che ipotizzare un'applicazione retroattiva dei limiti di responsabilità introdotti dalla legge n. 35/2025 comporterebbe un vulnus particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, come il presente giudizio.
Ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c., infatti, assume rilievo centrale sul piano dell'allegazione e della prova la tematica del compenso spettante ai sindaci, che però non era assolutamente centrale nella formulazione previgente.
Ciò significa che, ipotizzando un'applicazione retroattiva della legge n. 35/2025 ed estesa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, si introdurrebbe in questi ultimi un tema di fatto assoggettato ad oneri di allegazione e di prova che potrebbero essere non più suscettibili di essere soddisfatti a causa dell'intervenuta maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie”.
Per questi motivi
, deve ritenersi che la legge n. 35/2025 non sia applicabile alla fattispecie in esame.
pag. 27/39 3) Appello proposto da IA LI
Come già evidenziato nell'esame dell'appello del , nella sentenza CP_3
impugnata è stato imputato ai sindaci il medesimo danno addebitato all'organo gestorio e liquidatorio e ciò in ragione dell'inadempimento al loro dovere di verificare il corretto andamento della gestione, ed in particolare è stato ritenuto fondato l'addebito relativo alla palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del giudizio, violazione che – ove non commessa- avrebbe disvelato la perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto.
In particolare, IA LI (che è stato sindaco dal 27/01/2007 alla data del fallimento) è stato condannato al risarcimento del danno pari a euro
1.002.300,97, oltre interessi e rivalutazione come detto, importo dovuto in solido con l'amministratore e col liquidatore in relazione al danno verificatosi nel periodo indicato per ciascuno.
Con il primo motivo, il IA deduce che avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere inattendibili le scritture contabili e, conseguente, ad applicare il criterio dei netti patrimoniali.
L'appellante evidenzia che la curatela: era in possesso (almeno) del libro giornale relativo agli esercizi dal 2005 in poi (con la sola esclusione del mese di settembre 2009) e di tutti i bilanci di esercizio e relative note integrative dal 2005 in poi, nonché delle relazioni sulla gestione redatte dall'amministratore e lette in assemblea ai soci, nonché del libro dei verbali del collegio sindacale e di quello delle adunanze dei soci, tanto da essere in grado di formulare rilievi e ricostruzioni contabili numerose e puntuali (sebbene non corrette).
A fronte di tali circostanza, il IA ritiene che sarebbe stato preciso dovere della curatela effettuare la ricostruzione delle vicende contabili con l'aiuto del liquidatore e del consulente contabile della società che si occupava del loro aggiornamento nonché attraverso le informazioni che avrebbe potuto trarre pag. 28/39 aliunde, invece di appoggiarsi semplicisticamente al preteso principio dell'inversione dell'onere della prova e dell'agevolazione probatoria che scaturisce dall'errata, ed accolta, eccezione di inattendibilità delle scritture contabili. Peraltro il CTU ha rinvenuto tutti i documenti di primo grado, necessari a ricostruire le vicende societarie, oltre a tutti i documenti previsti dalla normativa ed indicati come di secondo e terzo grado mentre la curatela si è limitata ad affermare apoditticamente che le scritture contabili erano inattendibili e da qui invocare la liquidazione del danno a carico degli organi sociali secondo il criterio dei netti patrimoniali, tralasciando fra l'altro, ogni indagine sull'accertamento, non solo del quantum debeatur ma financo sull'an debeatur, cioè sul presupposto primo dell'imputazione della responsabilità degli amministratori: vale a dire un nesso di causa ed effetto tra il danno risarcibile e il fatto che è fonte della responsabilità, indagine preliminare rispetto a quella relativa alla delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili, non tenendo in considerazione il fatto che la mancata o la scorretta (come nel caso che qui ci occupa) registrazione in contabilità non può ambire sul piano logico a porsi come causa potenziale del deficit patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Occorre, infatti, evidenziare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del IA – il criterio della differenza tra netti patrimoniali deve applicarsi proprio quando le scritture contabili siano attendibili o quanto meno permettano la ricostruzione delle vicende societarie, posto che in caso di inattendibilità delle scritture vale il diverso principio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, mentre è onere degli amministratori convenuti in responsabilità dimostrare che il danno effettivo è inferiore.
Ed invero, a seguito della modifica, l'art. 2486 c.c. prevede al comma 3 che
“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si
pag. 29/39 presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”
Ne consegue che per determinare il danno patrimoniale cagionato dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il giudice deve adoperare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che è un criterio presuntivo, accolto dall'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c., a norma del quale è possibile ricorrere al suddetto canone anche in presenza di scritture contabili complete ed attendibili, mentre in mancanza di scritture contabili - oppure in presenza di scritture contabili tenute in maniera irregolare - il danno è liquidabile in misura pari alla differenza tra attivo e passivo della procedura concorsuale (cfr. da ultimo Cass. 25/03/2024, n.
8069). La norma è ritenuta, pacificamente, applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata (cfr. da ultimo Cass. 28/02/2024, n. 5252).
Con il secondo motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che dopo l'approvazione del bilancio al 30/09/2007 l'attività della società sia proseguita fino alla data di dichiarazione del fallimento.
pag. 30/39 L'appellante deduce che, in realtà, e il CTU lo conferma, dopo la chiusura del bilancio al 30/09/2007 l'amministratore ha proseguito l'attività di impresa solo per l'anno sociale 2008, chiuso in data 30/09/2008, in quanto l'assemblea dei soci, posta di fronte alla grave crisi di liquidità della società, deliberava, in sede di approvazione del bilancio 2007, di procedere all'affitto dell'azienda a terzi, così da creare le condizioni per un rientro graduale dalle passività. In data
20/11/2008, l'azienda venne affittata alla ditta Best s.r.l. per un canone annuo di
€ 150.000,00; da questa data l'azienda cessa integralmente l'attività produttiva, limitandosi a smaltire le scorte acquisite in precedenza, come tra l'altro accertato dalla consulenza disposta in seno al giudizio di primo grado, ove si legge che nel biennio 2007 – 2009 vi è stato l'acquisto di ulteriori beni strumentali per un totale di € 75.415,00 e che successivamente alla chiusura del bilancio 2009 non si
è concretizzata alcun'altra attività dell'azienda.
Secondo tale prospettazione, quindi, a decorrere dall'approvazione del bilancio
2008, nessuna nuova operazione è stata intrapresa dalla società, se non quelle puramente conservative del patrimonio sociale nel pieno rispetto degli obblighi di legge.
Come ammesso dalla stessa difesa del IA, l'affermazione del CTU che l'attività sia proseguita almeno sino al 30/09/2010 si basa sul fatto che la società ha sopportato il costo del personale per quel periodo, così ripartito: € 131.000,00 nel 2009 ed € 47.000,00 nel 2010.
Deduce, infine, che, in ogni caso, l'attività d'impresa si è definitivamente interrotta a far data dal 30/01/2010 e certamente non è proseguita fino alla data di fallimento come invece statuito nella sentenza che si impugna.
Medesime considerazioni sono state svolte dall'appellante nel terzo motivo in cui lo stesso sostiene che nessun atto di mala gestio è stato provato da parte della curatela ed erra il primo giudicate nel ritenere che successivamente alla perdita pag. 31/39 del capitale sociale siano state eseguite operazioni non conservative del patrimonio sociale.
I suddetti motivi sono entrambi infondati.
Gli stessi, invero, non si confrontano con le risultanze della CTU e la motivazione della sentenza che chiaramente hanno individuato l'integrale perdita del capitale sociale sin dal bilancio di esercizio 2007, con conseguente affermazione della responsabilità dell'amministratore e dei sindaci per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla mancata messa in liquidazione della società al momento dell'integrale perdita del capitale sociale e per aver proseguito l'attività sociale con nuovo rischio di impresa, cagionando un danno quantificabile nella differenza dei netti patrimoniali rettificati dal momento della perdita suddetta e sino alla messa in liquidazione della società.
In secondo luogo il CTU e la sentenza hanno chiaramente indicato almeno tre atti non conservativi compiuti dall'amministratore dopo la perdita del capitale sociale, ossia a partire dal 2008 e precisamente:
- l'acquisto di beni strumentali tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2009 per complessivi euro 75.415,00;
- la stipula dell'atto di mutuo con il Credito Siciliano S.p.A. avvenuto in data
20.04.2009 a rogito Notaio (n. 6170 rep. e n. 3501 Persona_3
racc.) ed la cessione del credito in favore del Credito Siciliano S.p.A. (a rogito
Notaio n. 3502 racc) dei canoni di locazione afferenti Persona_3
il contratto di locazione del complesso immobiliare effettuato in data 20.11.2008;
- il costo per il personale dipendente, che nel 2008 ammontava a € 136.860,60, nel 2009 a € 131.010,00 e nel 2010 ad € 47.271,70.
Risulta evidente allora che la continuazione dell'attività di impresa ha creato certamente un pregiudizio al patrimonio sociale determinato dalla condotta assunta dal IA, posto che detti comportamenti hanno aggravato i costi della società e non hanno portato alcun beneficio.
pag. 32/39 Peraltro va evidenziato che mentre la curatela ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria, spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari (cfr. la già citata Cass. n. 8069/2024).
Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita dal IA che dimostrasse che gli atti compiuti dopo il 30.9.2007 siano stati giustificati da finalità liquidatorie.
Con il quarto motivo, l'appellante censura, in subordine, la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure lo ha condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 1.002.300,97, atteso che il CTU in seno alla relazione integrativa depositata in data 23/10/2018, quantifica il danno a carico del
IA in € 967.715,97 e non nella maggiore somma stabilita dal tribunale, senza peraltro indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto di disattendere quanto verificato dal CTU.
Il motivo è fondato.
Ed invero il CTU, appositamente richiamato al fine di “integrare le proprie indagini anche distinguendo il danno stimato in relazione al periodo in cui si sono avvicendati i componenti dell'organo di controllo”, ha chiaramente rilevato che:
- al 30.09.2014 (data dell'ultimo bilancio prima della dichiarazione di fallimento del 02.10.2014) il patrimonio netto della società è stato accertato essere negativo per euro 1.135.143,21;
- l'aggravamento del dissesto avvenuto tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2014 è pari pag. 33/39 ad euro (1.135.143,21 - 242.842,24 =) 892.300,97;
- tale importo devono aggiungersi gli importi spesi della società per gli acquisti di ulteriori di beni strumentali iscritti tra le immobilizzazioni tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2009 pari ad euro 75.415,00.
Il consulente ha quindi indicato il complessivo danno imputabile al sindaco
IA LI per il periodo in cui è stato in carica in euro (892.300,97 +
75.415,00 =) 967.715,97.
Conseguentemente la sentenza va parzialmente modificata e il danno ascrivibile al IA va determinato in € 967.715,97.
Con il quinto motivo, il IA censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non compiuta la prescrizione dell'azione di responsabilità.
Deduce, all'uopo, che ai sensi dell'art.146 L.F. la curatela può proporre le azioni di responsabilità disciplinate dagli artt. 2392 e 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) e dall'art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), la prima funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori e la seconda volta a ristorare i danni subiti dai creditori sociali a causa dell'inosservanza da parte degli amministratori (o da parte degli altri soggetti di cui al citato art. 146 LF), con dolo o colpa, agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'appellante rileva quindi che, poiché l'art. 2393, co. 4 c.c. dispone che
“L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.”, nel caso in esame l'amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni a mani del Presidente del Collegio Sindacale il
18/01/2010 e subito dopo le stesse sono state portate a conoscenza dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'assemblea del 30/01/2010 e da questa accettate in seno al verbale della stessa assemblea con cui si è approvato il pag. 34/39 bilancio sociale al 30/09/2009 ed il bilancio, la nota integrativa ed il verbale sono stati regolarmente pubblicati, in ottemperanza del disposto dell'art. 2435 c.c., nel
Registro delle Imprese in data 25/02/2010. Con la conseguenza che l'azione di responsabilità si era irrimediabilmente prescritta alla data della notifica della citazione, avvenuta il 26/03/2015.
Quanto all'azione ex art. 2394 c.c. la stessa norma dispone che l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, e, nel caso che ci occupa, tale momento non può che essere individuato nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso in data
30/09/2007, dove si riscontra una perdita d'esercizio di € 227.903,00. Inoltre, il
IA precisa che, anche ad ammettere che alla data di approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio 2007, la situazione di deficit della società non fosse conoscibile, l'approvazione dei bilanci successivi denuncia, senza alcuna ombra di dubbio, che la società si trovava in una situazione di grave difficoltà finanziaria, posto che nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2008, pubblicato in data 20/03/2009, si riscontra una perdita d'esercizio di €
307.645,00, dovuta ad una cospicua flessione del fatturato, alla mancanza di liquidità ed alla rilevante esposizione verso il sistema bancario e il successivo bilancio di esercizio, quello chiuso al 30/09/2009 e pubblicato in data
25/02/2010, presenta una forte perdita, circostanza questa che ha spinto il presidente del collegio sindacale, nel corso dell'assemblea dei soci del
30/01/2010, non solo a presentare le sue dimissioni, ma, per quanto qui di interesse, a comunicare all'assemblea che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 2446 c.c., ossia la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, chiedendo che venisse convocata l'assemblea straordinaria per adottare gli opportuni provvedimenti. Detta delibera era di per sé idonea a rendere oggettivamente conoscibile la situazione di dissesto patrimoniale della società da parte di ciascun creditore appena diligente e pur privo di specifiche competenze pag. 35/39 tecniche e, tra l'altro, l'assemblea dei soci, proprio alla luce delle gravi perdite patrimoniali verificatesi deliberava lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione come previsto dall'art. 2484 c.c con delibera dell'assemblea del
30/03/2010.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, rilevato che l'azione ex art. 2392 e 3293 non può ritenersi prescritta, posto che – a differenza dell'amministratore - il sindaco IA ha cessato la carica al momento della dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2014 e quindi il termine di cinque anni, previsto dalla norma richiamata, non era ancora alla data della notifica della citazione (26/03/2015).
Ne consegue l'irrilevanza della eventuale prescrizione dell'azione ex art. 2394
c.c., stante che la condotta imputata al sindaco ha cagionato un grave danno alla società, cui consegue il diritto al risarcimento del danno nella misura sopra indicata.
Occorre, infine, anche con riferimento alla posizione del IA, prendere atto (cfr. la già richiamata Cass. n. 26118/2021) della transazione raggiunta tra la
CU e la compagnia assicurativa del Dato.
In applicazione del pacifico principio sopra richiamato è, dunque, necessario suddividere l'ammontare complessivo della condanna per il numero di appellati nei cui confronti la curatela fallimentare ha proposto domanda di condanna in solido - ossia nel caso di specie, tra il IA, nella qualità di sindaco, e gli altri sindaci in carica nel medesimo periodo di liquidazione, ossia CP_6
e - e, successivamente, sottrarre al danno da perdita
[...] Persona_1
incrementale la somma versata dal (o meglio dalla sua compagnia CP_6 assicurativa) a titolo transattivo, giungendo, così, ad un minore importo di condanna in solido del liquidatore e dei sindaci.
pag. 36/39 La CU nella sua comparsa conclusionale ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dai sindaci corresponsabili in solido, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00.
Ne consegue che, ridotto l'ammontare della condanna di primo grado,
IA LI va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 939.445,97 (pari a € 967.715,97 - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento degli appelli proposti, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
84.810,22 (pari a € 113.080,22 - € 28.270,00) oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
Controparte_3 va condannato al pagamento, in favore della CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55 (pari a € 100.516,55, - €
28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado, e IA LI va condannato al pagamento di € € 939.445,97, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Attesa la complessiva soccombenza degli appellanti, va confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata e anche le spese di questa fase di gravame devono essere poste a carico degli appellanti e liquidate come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, aumentata per la presenza di n.4 parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 del suddetto DM ed esclusa la fase di trattazione non espletata in questo giudizio).
P.Q.M.
pag. 37/39 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1 CP_2
HI GE E nei confronti di Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania n. 3964/2020 pubblicata in data 26/11/2020 ed a parziale modifica della stessa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio n. 1282/2021 R.G. tra CP_2
il , con compensazione delle spese del Controparte_1 giudizio;
- condanna al pagamento, in favore della CU Parte_1 appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 84.810,22, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore della CU Controparte_3
appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna HI GE al pagamento, in favore della CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, di € 939.445,97, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna , Pt_1 Parte_1 CP_2
HI GE E in solido, al Controparte_3 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 35.170,90 (pari ad € € 18.511,00 + aumento ex art. 4 co. 2 pari a € 16.659,90), oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
pag. 38/39 Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 39/39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti nn. 881/2021, 899/2021, 902/2021 e 1282/21 R.G. posti in decisione all'udienza collegiale del 28 febbraio 2025, il n. 881/2021 R.G promosso da
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4 dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
APPELLATI (C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 899/2021 promosso da
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4 dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 902/2021 promosso da
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO contro pag. 2/39 (C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2
dall'Avv. LI MURA ROBERTO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6 qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI il n. 1282/2021 promosso da
(C.F. , assistito e difeso CP_2 C.F._2 dall'Avv. LI MURA ROBERTO contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSTOLISI GIACOMO
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. ROMANO GIORGIO
HI GE (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. LOMBARDO GIUSEPPE
pag. 3/39 (C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LEONARDI SEBASTIANO
APPELLATI
(C.F. ), e Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), entrambe nella Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3964/2020 pubblicata il
26/11/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante TORRE:
, reietta ogni contraria istanza, Parte_2
eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, riformare, in parte qua, la sentenza n. 3964/2020 del Tribunale di Catania e per l'effetto: ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte, alle quali è stato condannato il sig.
in subordine e senza recesso, ridurre la somma dovuta Parte_3 quale risarcimento del danno, compensandola con gli emolumenti di liquidatore dal sig. mai percepiti e le somme percepite dal Fallimento a seguito della Pt_1
transazione con il sig. e la Zurich Insurance PLC. Con vittoria CP_6 di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per Parte Appellante HI:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente atto d'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata – previa sospensione, in limine litis, ai sensi degli art. 351 e 283 c.p.c., da parte dell'Ill.mo Sig. Presidente con decreto ovvero da parte dell'Ecc.ma Corte con ordinanza, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – così provvedere 1) Preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 146 l.f. per i motivi di
pag. 4/39 cui al superiore punto E), 2) Nel merito, in accoglimento delle eccezioni di cui ai punti A) e B) di cui in motivazione e, pertanto, rigettare la domanda della curatela fallimentare in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
3) In subordine, e sempre nel merito, accogliere le eccezioni di cui al punto C) delle motivazioni e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado con la riduzione della condanna alla sola somma di € 119.634,47. 4) Più in subordine, e sempre nel merito, accogliere l'eccezione di cui al punto D) delle motivazioni, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado con la riduzione della condanna alla sola somma di € 967.715,97. 5) Condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica.
Per Parte Appellante : CP_3
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello di Catania, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e deduzione, accogliere il presente appello e per
l'effetto, 1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti, essendo fondate le ragioni dell'appello ed evidente il pregiudizio, concreto ed attuale, che subirebbe l'appellante da una eventuale esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito, ritenere e dichiarare la nullità e/o erroneità della sentenza
n.3964/2020 emessa in data 26/11/2020 dal Tribunale di Catania, Sezione
Specializzata in materia di imprese, Relatore De Bernardin, resa a definizione del giudizio iscritto al N. 4712/2015 e per l'effetto riformarla integralmente con riferimento alla posizione dell'appellante Dott. , affermando Controparte_3
l'infondatezza delle domande della CU attrice;
3) In via subordinata, in ogni caso ridurre la condanna dell'importo pari alla quota ideale di danno in dipendenza dell'intervenuta transazione con un condebitore solidale 4) Con vittoria di spese e compensi anche del primo grado. In via istruttoria, si reiterano in questa sede tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Per Parte Appellante CP_2
pag. 5/39 Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Catania adìta, contrariis rejectis, di voler accogliere il presente atto d'appello e di voler riformare integralmente la sentenza impugnata n.3964 del 26.11.2020 del Tribunale di Catania, e precisamente in via cautelare, di voler sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in ragione dell'evidente fondatezza dei motivi di appello ed in ragione dei palesi errori evidenziati nella relazione peritale resa nel primo giudizio dal
c.t.u. nominato, Dr. , richiamati e fatti propri in sentenza dal Persona_2
Tribunale; in via preliminare al merito, 1) ritenere e dichiarare la prescrizione dell'azione sia ex art. 2486 c.c. che ex art.2394 c.c., comunque, ex art. 146 l. fall., essendo stato notificato l'atto di citazione oltre il termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico amministrativo e dal conoscibilità dell'intervenuta insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori sociali, per i motivi di cui alla superiore parte narrativa;
nel merito, rigettare la domanda della curatela fallimentare in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e comunque sprovvista di qualsivoglia supporto sia con riferimento al momento della perdita del patrimonio netto sia con riferimento al compimento di atti gestionali successivi alla causa di scioglimento non aventi finalità conservativa e dunque dannosi;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio e di quelle di consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria subordinata, si chiede l'ammissione di una nuova consulenza tecnica
d'ufficio e l'acquisizione del fascicolo telematico di parte nel proc. n. 4712/2015
R.G. del , ove non dovesse costituirsi. Controparte_7
Per Parte Appellata : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: preliminarmente rigettare
l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sen-tenza impugnata per mancanza dei presupposti voluti dall'art.283 c.p.c.; dichiarare inammissibili e/o infondati gli appelli proposti avverso la sentenza n.3694/2020 emessa dal Tribunale di
pag. 6/39 Catania in data 12/11/2020 e, questa confermando, condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riportato nella sentenza n. 3964/2020 pubblicata il 26/11/2020, “il presente procedimento ha ad oggetto azione di responsabilità ex art.146 l.f. intentata dalla curatela del fallimento della società (costituita il Controparte_1
30/12/1976, messa in liquidazione il 30/03/2010 e dichiarata fallita il 2/10/2014) nei confronti di: (presidente del cda dal 28/5/2003 al CP_2
17/12/2005 e amministratore unico da quest'ultima data alla messa in liquidazione) e di (n.q. di liquidatore), nonché nei Parte_1 confronti del componenti del collegio sindacale dal 27/01/2007 al 09/07/2010:
(deceduto nel corso del giudizio, cui sono succedute Persona_1 [...]
e ), (che nel corso del CP_5 Controparte_4 CP_6 giudizio ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale, Zurich Insurance Public Limited Company) e
LI IA e di quello dal 09/07/2010 al fallimento: , CP_6
LI IA e . Controparte_3
La curatela addebita all'organo gestorio condotte che integrerebbero atti di mala gestio:
a) omessa corretta tenuta delle scritture contabili: in particolare i) non sarebbero stati tenuti il libro degli inventari (non consentendo valutazioni in ordine ai valori delle rimanenze) e il registro dei beni ammortizzabili (pur a fronte dell'importo elevato indicato sotto tale posta nei bilanci 2005 e 2006) rendendo di fatto impossibile la ricostruzione dell'andamento dell'attività dell'impresa; ii) i valori delle immobilizzazioni immateriali e dei crediti verso clienti non sarebbero stati indicati in bilancio in conformità alle prescrizioni del codice civile e dei principi contabili OI (segnatamente: in relazione alle prime, non sarebbe stata indicata l'utilità futura e l'ammortamento non sarebbe stato
pag. 7/39 correttamente effettuato;
in relazione ai secondi, non sarebbero oggetto della necessaria svalutazione); iii) non sarebbero stati contabilizzati i debiti tributari fra il 2005 e il 2008;
b) prosecuzione dell'attività d'impresa (concretatasi in, ad esempio: i. la stipula di un contratto di mutuo ipotecario col Credito siciliano dell'importo di euro
450.000,00 in data 20/4/2009; ii. acquisto di materia prima per complessivi
483.000,00 nell'esercizio 2008/2009 malgrado il bilancio al 30/09/2007 indicasse l'esistenza di rimanenze finali per euro 637.563,00; iii. costi per servizi per complessivi euro 568.000,00 negli anni 2008/2009) - invece di adottare i provvedimenti di legge in ordine agli oneri di ricapitalizzazione della società ovvero di proseguire con modalità conservative la liquidazione di fatto in cui versava la società - pur a fronte dell'integrale perdita del capitale sociale, circostanza appurata a seguito della riclassificazione dei bilanci di esercizio
(con cui si era proceduto a rettificare le indicate non corrette appostazioni di bilancio) che aveva evidenziato l'integrale perdita del capitale sociale alla chiusura del bilancio di esercizio del 30/09/2007;
c) mancata presentazione di istanza di auto fallimento, pur a fronte di uno stato di conclamata insolvenza resa evidente dalla circostanza che -quale pagamento di un contratto di mutuo stipulato il 20/4/2009- la società aveva ceduto all'istituto mutuatario un credito nascente da un contratto di affitto non disponendo più di un'azienda da cui trarre utili.
Il danno cagionato dalle condotte innanzi descritte sarebbe determinabile – secondo la curatela- nella differenza fra il patrimonio netto esistente al momento della perdita del capitale sociale (esercizio 2006/2007) e quello esistente al momento della dichiarazione di fallimento (cd. differenza dei netti patrimoniali) pari a complessivi euro 997.799,44 (così determinato: per il triennio
01/10/2006-30/09/2009 –periodo che va dalla diminuzione del capitale sociale al
30 settembre 2009 quale ultimo esercizio prima della messa in liquidazione- in
pag. 8/39 euro 886.413,74 e per il periodo 30 settembre 2009 sino alla dichiarazione di fallimento in euro 111.385,70). Su altro versante, la curatela imputa ai sindaci di aver omesso l'espletamento del controllo richiesto dalla legge in relazione all'operato dell'organo amministrativo e imputa loro, quindi, il medesimo danno contestato agli amministratori in via solidale (violazione delle previsioni di cui agli artt.2403, 2403 bis e 2409 bis cc).
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania: dichiarava cessata la materia del contendere fra la curatela attrice e , nonché fra quest'ultimo e CP_6 la terza chiamata in causa, compensando integralmente le spese di lite fra la curatela attrice e , nonché fra quest'ultimo e la terza chiamata in CP_6 causa;
dichiarava la responsabilità di parte convenuta in relazione all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, stante l'intervenuta perdita totale del capitale sociale, come meglio indicato in motivazione;
condannava i convenuti al risarcimento in favore della curatela attrice nei limiti degli importi di seguito indicati, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, in solido nei limiti indicati in motivazione: 1) euro 766.656,29; 2) CP_2 Parte_1
euro 113.080,22; 3) LI IA euro 1.002.300,97; 4)
[...] CP_3
euro 100.516,55; 5) n.q. di erede di
[...] Controparte_5 Per_1
euro 791.784,41; condannava tutti i convenuti in solido alla refusione
[...]
delle spese di lite in favore dell'erario: rigettava la domanda nei confronti di
; condannava la curatela alla refusione delle spese Controparte_4
di lite in favore della stessa e poneva Controparte_4 definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido le spese di CTU.
In particolare il primo giudice - dato che la CU attrice ed il convenuto avevano transatto la lite tra essi pendente relativamente alla sola CP_6 quota di responsabilità del e che , figlia del de CP_6 Controparte_4
IS , aveva rinunciato all'eredità – rigettava l'eccezione di Persona_1 prescrizione formulata da e riteneva fondate, alla luce CP_2
pag. 9/39 dell'espletata CTU, le contestazioni mosse nei confronti dei restanti convenuti, condannandoli ciascuno nei limiti di cui sopra.
La predetta sentenza, con distinti atti di appello, è stata impugnata da
[...]
, IA LI e , CP_2 Parte_1 Controparte_3
per le ragioni meglio esaminate in motivazione, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il Controparte_8
rigetto di tutti gli atti di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Riuniti i giudizi, con ordinanza del 04/03/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con atto depositato il 28/04/2025 il difensore di ha depositato CP_2
atto di rinuncia alla domanda formulata nell'atto di appello (iscritto al n.1282/2021 R.G.) sottoscritto dal e dal suo procuratore nonché l'atto di CP_2 accettazione della rinuncia sottoscritta dal Curatore del Fallimento della
Sicilcitrus S.p.A. in liquidazione con richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Indi, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dare atto dell'avvenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. da parte di alla domanda spiegata con l'atto di appello e CP_2
dell'accettazione della rinuncia da parte del con Controparte_1 compensazione delle spese, cui consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio n. 1282/2021 R.G.
Vanno, quindi, esaminati i motivi di appello proposti, rispettivamente, da
, e IA LI, dando atto Parte_1 Controparte_3
pag. 10/39 del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di , Controparte_5 quale unica erede di , la quale non ha proposto appello. Persona_1
1) Appello proposto da (n.q. di liquidatore) Parte_1
Nella impugnata sentenza il Tribunale ha ritenuto che “le indagini del ctu hanno quindi rilevato che l'alienazione delle rimanenze non ha apportato alcuna sostanziale liquidità per far fronte al pagamento degli ingenti debiti risultanti nel bilancio al 30/09/2020 pari a euro 2.241.523. Il ctu ha inoltre verificato che – così come dedotto dalla curatela in citazione- la società ha omesso di effettuare
l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007 che avrebbero –invece- dovuto attestarsi secondo i principi contabili OI rispettivamente in euro 258.196,03, 264.150,38, 25I6.989,32,
239.417,27, 221.414,33, 63.629,67, 58.442,58, 52.207,02 e 46.923,21. Tali valori avrebbero condotto il valore delle immobilizzazioni indicate al 30/09/2009 -pari
a euro 1.924.928- e quindi dell'attivo patrimoniale di cui costituivano la voce di importo maggior ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento.
Quanto precede consente di affermare la fondatezza dell'addebito relativo alla mancata presentazione dell'istanza di auto fallimento con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto al danno cagionato, il primo giudice ha ritenuto che fosse equamente determinabile in ragione dell'aggravarsi del dissesto sino alla dichiarazione di fallimento e, dato atto che il CTU lo aveva determinato in euro 125.644,68 riferendosi al periodo dal 30.09.2009 al 30.09.2014), lo ha ridotto equitativamente di un decimo tenuto conto della data della nomina a liquidatore avvenuta il 30 marzo 2010, condannando il al risarcimento del danno in Pt_1 favore della curatela attrice pari a euro 113.080,22.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto delle sue difese e delle osservazioni mosse alla CTU, il quale in realtà non ha rilevato concreti comportamenti del liquidatore in violazione di espresse pag. 11/39 norme di legge e, tuttavia, ha concluso per la presunta responsabilità per mala gestio.
In particolare l'appellante deduce che:
- quanto alle rimanenze iniziali indicate nell'esercizio 2001, pari ad
€.152.000,00, ed alle rimanenze finali, pari a zero con un ricavo di €. 760,00, come risulta dalla stessa relazione del CTU, le stesse, a seguito di verbali di Contr sequestro dell' sono state smaltite;
le rimanenze di magazzino scadute e non più utilizzabili, pertanto, non possono costituire un presunto aggravio del danno procurato alla società dal sig. ma le somme andranno decurtate dalla Pt_1
relazione contabile (peraltro, lo smaltimento delle rimanenze non utilizzabili è un'attività propedeutica alla liquidazione della società):
- quanto all'affitto a favore della società , lo stesso CTU nulla ha saputo Parte_4
relazionare e le affermazioni della CU, pertanto, appaiono non provate. Il canone di locazione convenuto con la era, invece, da considerare Parte_4
congruo rispetto ai valori di mercato della zona;
- in ordine agli atti non meramente conservativi e, significativamente, al mutuo contratto con il Credito Siciliano ed alla cessione del credito verso la BEST di
RM (affittuaria dell'azienda), si tratta di attività compiute prima dell'insediamento del sig. e gli interessi passivi e gli oneri bancari (come Pt_1
chiarito in sede di osservazioni) non possono essere imputati al liquidatore;
- analogo discorso, peraltro contabilmente collegato, vale per l'affitto dell'azienda alla società BEST di RM, avvenuto prima dell'insediamento del liquidatore, il quale, anzi, si è attivato per recuperare i canoni non pagati dall'affittuario, tentando, così, di tutelare lo stato patrimoniale della;
CP_1
- nella relazione contabile e nell'imputazione dell'aggravio patrimoniale presuntivamente causato dall'attività del liquidatore sono stati considerati quali danni ulteriori gli emolumenti, che il sig. per la sua attività, avrebbe Pt_1 dovuto percepire e che invece non sono mai stati pagati (a tal uopo va pag. 12/39 evidenziato che il compenso per il liquidatore ammontava ad €. 1.250,00 mensili che per cinquantatré mesi ammontano ad €. 66.250,00); i compensi andrebbero pertanto inseriti a deconto nella contabilità;
- nel determinare il presunto aggravamento del danno generato dall'attività del liquidatore non si è poi tenuto conto dei costi di liquidazione della CP_1
- infine, il Tribunale non ha tenuto nel debito conto la transazione raggiunta tra la
CU e la compagnia assicurativa del con la conseguenza che, sebbene la CP_6
transazione abbia riguardato soltanto la posizione del dott. , l'importo di €. CP_6
108.000,00, incassato dalla CU, avrebbe dovuto essere decurtato dalla richiesta di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo, il ha lamentato che il Giudice di prime cure non Pt_1
avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione dei creditori verso la società.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la condanna alle spese di lite e di consulenza.
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione mai formulata nel giudizio di primo grado, con conseguente tardività della stessa.
Ed invero, premesso che in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, nel caso in esame, nessun effetto pregiudizievole può derivare a chi aveva eccepito tempestivamente la prescrizione (ossia il e il IA) CP_2
ed, in ogni caso, il coobbligato , dopo essersi costituitosi in giudizio, ha Pt_1 omesso di eccepirla a sua volta (cfr. da ultimo Cass. 03/04/2025, n.8837 in tema di assicurazione RCA e Cass. 31/03/2010, n.7800).
In ogni caso l'eccezione è infondata con riferimento all'azione ex art. 2392 e
2393 c.c., posto che il ha cessato la carica al momento della dichiarazione Pt_1
pag. 13/39 di fallimento avvenuta nel 2014 e quindi il termine di cinque anni, previsto dalla norma richiamata, non era ancora alla data della notifica della citazione
(26/03/2015).
In secondo luogo le censure del liquidatore non si confrontano con la motivazione della sentenza nella parte in cui ha rilevato che il liquidatore ha omesso di effettuare l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007, circostanza che avrebbero condotto il valore delle immobilizzazioni indicate al 30/09/2009 - pari a euro 1.924.928- e quindi dell'attivo patrimoniale di cui costituivano la voce di maggiore importo, ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento.
Ed invero, quand'anche la sentenza possa ritenersi errata con riferimento prima condotta contestata al – ossia quella afferente l'alienazione delle Pt_1
rimanenze (che secondo la CU non avrebbe apportato alcuna sostanziale liquidità per far fronte al pagamento degli ingenti debiti risultanti nel bilancio al
30/09/2020 pari a euro 2.241.523), risultando dalla stessa relazione del CTU che Contr le rimanenze, a seguito di verbali di sequestro dell' sono state smaltite – viceversa la condotta relativa al valore delle immobilizzazioni indicate e quindi al montante complessivo dell'indebitamento e alla conseguente necessità di chiedere immediatamente l'auto fallimento costituisce di per sé certamente un atto di mala gestio, essendo onere (anche) del liquidatore quello di formulare i bilanci apportando le necessarie correzioni rispetto ai dati riportati nei bilanci precedenti e, specificamente, nel caso in esame, effettuare correttamente l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a partire dal bilancio di esercizio 2006-2007.
Ed invero, non v'è dubbio che, usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico, il liquidatore avrebbe dovuto rilevare immediatamente la prevalenza dei debiti rispetto all'attivo patrimoniale e la sostanziale impossibilità di onorare i debiti stessi e quindi lo stato di insolvenza della società a cui non pag. 14/39 poteva che seguire la richiesta di auto fallimento, condotta che avrebbe evitato il protrarsi della liquidazione per circa quattro anni.
Peraltro il metodo di calcolo del danno – ossia l'aggravamento del dissesto dalla data della messa in liquidazione (30 marzo 2010), sino alla dichiarazione di fallimento (30.09.2014) – non risulta assolutamente censurato dall'appellante né in sede di osservazioni alla relazione di CTU e di comparse conclusionali di primo grado, né in sede di appello, in cui ci si limita a sostenere che avrebbero dovuto essere detratti i compensi spettanti al liquidatore e i costi della liquidazione, omettendo di considerare che se il liquidatore si fosse attenuto ai suoi doveri e avesse chiesto immediatamente dopo il suo insediamento il fallimento della società non sarebbero maturati compensi né si sarebbero dovuti sostenere costi di liquidazione.
Infine, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale, qualora, nonostante l'elevato valore dell'indebitamento, non si proceda alla richiesta di (auto)fallimento a tutela della massa dei creditori, l'amministratore deve rispondere per mala gestio e per quanto concerne la determinazione del danno derivante da ritardato fallimento si applica il metodo della c.d. "differenza dei netti patrimoniali" per quantificare la diminuzione del patrimonio netto occorsa tra il momento in cui avrebbe dovuto esser presentata la istanza di fallimento e il momento in cui il è stato effettivamente dichiarato e, CP_1 solo qualora le scritture contabili siano incomplete e inattendibili, il danno generato dalla illecita prosecuzione della gestione sociale, può essere ragionevolmente determinato secondo i parametri di cui all'art. 2486 c.c. utilizzando il criterio dello "sbilancio fallimentare".
Ne consegue l'inammissibilità della censura, posto che la stessa non attinge questi aspetti della motivazione che rimangono idonei a sorreggere la decisione.
pag. 15/39 Va, viceversa, accolta l'eccezione relativa alla decurtazione dal credito vantato dalla CU nei confronti del della quota derivante dalla transazione Pt_1
raggiunta tra la CU e la compagnia assicurativa del . CP_6
E' invero pacifico il principio secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. Cass. 03/03/2022, n. 7094;
27/09/2021, n. 26118, SU, n. 30174 del 2011).
Era, dunque, necessario suddividere l'ammontare complessivo della condanna per il numero di appellati nei cui confronti la curatela fallimentare ha proposto domanda di condanna in solido - ossia nel caso di specie, tra il nella qualità Pt_1 di liquidatore e i sindaci in carica nel medesimo periodo di liquidazione, ossia
LI IA e - e, CP_6 Controparte_3
successivamente, sottrarre al danno da perdita incrementale la somma versata dal
(o meglio dalla sua compagnia assicurativa) a titolo transattivo, giungendo, CP_6
così, ad un minore importo di condanna in solido del liquidatore e dei sindaci.
Di contro, nessun rilievo assume la transazione intervenuta tra il e CP_1
che non è stato condannato in solido con il liquidatore CP_2 Pt_1
La CU nella sua comparsa conclusionale ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dal liquidatore e dai sindaci corresponsabili in Pt_1
solido, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00 e pag. 16/39 tale somma non è stata contestata nelle memorie di replica dalla difesa del Pt_1
(la quale anzi vi ha aderito).
Ne consegue che, ridotto l'ammontare della condanna di primo grado,
[...]
va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di € 84.810,22 (pari a € 113.080,22 - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
2) Appello proposto da Controparte_3
Nella sentenza impugnata è stato imputato al suddetto sindaco il medesimo danno addebitato all'organo liquidatorio e ciò in ragione dell'inadempimento al loro dovere di verificare il corretto andamento della gestione. In particolare il
Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito mosso in considerazione dalla palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del giudizio, violazione che – ove non commessa- avrebbe disvelato la perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto.
(che è stato sindaco dal 09/07/2010 al fallimento) è stato Controparte_3 quindi condannato, in solido con il liquidatore al risarcimento del danno Pt_1
da stimarsi equitativamente in euro 100.516,55, tenuto conto che CP_3
è stato in carica per quattro dei cinque anni su cui è stato stimato
[...] equitativamente il danno per il periodo della liquidazione.
Con i primi due motivi di appello, il ha formulato, in sostanza, le CP_3 medesime considerazioni critiche sostenute da e sopra Parte_1
analizzate.
In particolare l'appellante ha dedotto che:
- quanto all'addebito di non avere realizzato “…alcuna sostanziale liquidità…” dall'alienazione delle rimanenze, al momento dell'assunzione delle funzioni da parte del , era evidentemente che le suddette rimanenze erano CP_3
invendibili e il Collegio sindacale non poteva che prendere atto del verbale di pag. 17/39 sequestro e ha quindi condiviso la decisione del tutto corretta del liquidatore di provvedere all'integrale svalutazione del magazzino;
- con riferimento al valore delle immobilizzazioni, ed alla conseguente riclassificazione ai fini dell'emersione del minore patrimonio netto, dal momento della liquidazione della società con cessazione di tutte le attività (come nel caso di specie) per tutti i rami dell'impresa, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni, con le necessarie conseguenze, tra le quali l'interruzione degli ammortamenti e delle svalutazioni straordinarie per perdite durevoli di valore, non dovendosi più determinare il risultato con criteri prudenziali;
non si comprende dunque l'affermazione del Tribunale in ordine alla determinazione del patrimonio netto “…ben al di sotto del montante complessivo dell'indebitamento…” solo sulla base delle riclassificazioni delle immobilizzazioni, posto che la società del tutto correttamente aveva cessato di rilevarle al momento dello scioglimento e il collegio sindacale non aveva alcun motivo di procedere a rettifiche, svalutazioni o attivarsi per la dichiarazione di fallimento, dovendo semplicemente procedere secondo il principio della continuità dei principi di redazione del bilancio, non sussistendo alcun indice che potesse rivelare o indicare la necessità di richiedere la dichiarazione di fallimento;
- che il controllo contabile era stato regolarmente effettuato e che dunque nulla avrebbe dovuto verificare il sindaco rispetto ad una situazione di mancanza di continuità aziendale già dichiarata con lo scioglimento volontario della società, ritenendo apodittica la decisione impugnata laddove il Tribunale afferma che gli addebiti nei confronti dei sindaci risulterebbero fondati in ragione della
“….palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del presente giudizio, violazione che –ove non commessa- avrebbe disvelato la
pag. 18/39 perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto…”.
Rileva il Collegio come il motivo si palesi infondato per le medesime considerazioni sopra evidenziate.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal , non v'è dubbio che CP_3
usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico, il collegio sindacale avrebbe potuto e dovuto rilevare immediatamente la prevalenza dei debiti rispetto all'attivo patrimoniale e la sostanziale impossibilità di onorare i debiti stessi e quindi lo stato di insolvenza della società a cui non poteva che seguire la richiesta di auto fallimento, condotta che avrebbe evitato il protrarsi della liquidazione per circa quattro anni.
In particolare, ciò che è stato - correttamente - imputato ai sindaci è di aver illegittimamente avallato l'attività del liquidatore e la prosecuzione dell'attività senza richiedere, come rilevato dal CTU, le necessarie riclassificazioni delle immobilizzazioni secondo i principi contabili OI.
Con i motivi terzo e quarto, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di potere accedere ad una liquidazione equitativa del danno, pur a fronte della pacifica ricostruibilità dei fatti di gestione ed a fronte della mancata allegazione da parte della CU delle specifiche conseguenze dei comportamenti contestati, rilevando che secondo la più recente evoluzione della
Giurisprudenza della Cassazione non è sanzionabile ex se la inattendibilità delle scritture eventualmente allegata dal Curatore con l'addebito dell'intero sbilancio contabile dei netti patrimoniali.
Il , ritiene quindi che la sentenza non si sarebbe attenuta al pacifico CP_3 principio secondo cui, affinché il Curatore possa invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa “….sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti
pag. 19/39 pregiudizievoli concretamente riconducigli alla condotta del convenuto…nonché la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto….”
Sotto diverso profilo, sostiene che la valutazione compiuta, proprio perché equitativa non poteva in alcun modo condurre al risultato indicato dal Tribunale poiché nel periodo in esame (30/09/2010 – fallimento) nessun aggravamento del deficit si è realizzato, ma solo mere rettifiche contabili che, in ogni caso, si sarebbero realizzate anche in ipotesi di tempestiva dichiarazione di fallimento, rilevando in particolare che: (i) Rettifiche degli ammortamenti (€. 395.688,58): si comprende come la rilevazione compiuta dal CTU non rappresenti un aggravamento del dissesto, ma una mera rettifica contabile non rilevante ai fini della rilevazione del danno non potendo in alcun modo rappresentare una posta negativa da computarsi quale conseguenza del (presunto) ritardo nella dichiarazione di fallimento;
(ii) Interessi e sanzioni tributarie (€. 46.471,98): anche in questo caso manca il rapporto di causalità con il comportamento lamentato;
anche ammettendo una tempestiva dichiarazione di fallimento provocata dai membri del collegio sindacale in carica dal 30/09/2010, esse sarebbero comunque maturate;
(iii) Oneri finanziari mutuo ipotecario (€.
25.786,47): nessun danno è conseguito in quanto, fatto pacifico tra le parti ed evidenziato dal CTU, il credito oggetto del contratto di mutuo è stato rigettato integralmente in sede di ammissione al passivo.
Le censure non colgono nel segno.
In primo luogo va rilevato che la CU ha allegato ed provato, anche a seguito della CTU, lo specifico addebito imputabile al , ossia il mancato CP_3 accertamento dello stato di insolvenza in cui versava la società e la conseguente mancata attivazione per richiedere l'auto fallimento, condotta che non può che condurre alla liquidazione equitativa del danno che va commisurato sulla base dell'aggravamento del dissesto dalla data dell'assunzione della carica da parte pag. 20/39 del (09/07/2010), sino alla dichiarazione di fallimento (30.09.2014), CP_3 mentre nessun rilievo possono assumere i rilievi della difesa, posto che la questione delle rettifiche degli ammortamenti non configura affatto una mera rettifica contabile ma evidenzia proprio l'insolvenza in cui versava la società e il conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento.
In secondo luogo correttamente è stato applicato il criterio presuntivo di liquidazione del danno mediante la differenza tra patrimoni netti, alla luce del principio sopra richiamato secondo cui, qualora, nonostante l'elevato valore dell'indebitamento, non si proceda alla richiesta di (auto)fallimento a tutela della massa dei creditori, l'amministratore e di conseguenza i sindaci devono rispondere per mala gestio e per quanto concerne la determinazione del danno derivante da ritardato fallimento si applica il metodo della c.d. "differenza dei netti patrimoniali" per quantificare la diminuzione del patrimonio netto occorsa tra il momento in cui avrebbe dovuto esser presentata la istanza di fallimento e il momento in cui il è stato effettivamente dichiarato. CP_1
Solo qualora le scritture contabili siano incomplete e inattendibili, il danno generato dalla illecita prosecuzione della gestione sociale, può essere ragionevolmente determinato secondo i parametri di cui all'art. 2486 c.c. utilizzando il criterio dello "sbilancio fallimentare", ma siffatto criterio non è stato utilizzato nel caso di specie proprio perché, sebbene le scritture contabili fossero incomplete e inattendibili, il CTU è riuscito a quantificare la differenza tra i patrimoni netti.
Infondate risultano inoltre le deduzioni dell'appellante circa la sussistenza di un danno effettivo inferiore.
Ed invero, sebbene la mancata rettifica degli ammortamenti (pari a €.
395.688,58) non rilevi ai fini della quantificazione del danno - non potendo rappresentare una posta negativa da computarsi quale conseguenza del ritardo nella dichiarazione di fallimento -, la circostanza che interessi e sanzioni pag. 21/39 tributarie si sarebbero comunque maturate non appare rilevante, posto che risulta accertata la maturazione di nuovi carichi tributari nel periodo dal 09/07/2010
(data di assunzione della carica di sindaco da parte del ) al fallimento CP_3
(v. pag. 63 della relazione di CTU).
In definitiva, era onere dell'appellante dimostrare un danno inferiore ma una siffatta prova è assolutamente mancata con conseguente corretta applicazione del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, accolto dall'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna del Dott. della quota ideale di responsabilità CP_3 oggetto della transazione con il condebitore . CP_6
Il motivo si palesa fondato per le ragioni esposte nell'esame dell'appello di che qui devono ritenersi richiamate. Parte_1
In conformità a quanto dedotto dalla CU appellata nella sua comparsa conclusionale – che ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dai sindaci corresponsabili, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00 – e considerato che tale somma non è stata contestata nelle memorie di replica dalla difesa del , quest'ultimo va condannato al CP_3 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55 (pari a € 100.516,55, - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Deve, infine, rilevarsi che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha dedotto, in via subordinata, che nella determinazione del danno deve tenersi conto dello ius superveniens rappresentato dalla riforma dell'art. 2407 c.c.
La l. 14 marzo 2025, n. 35, ha, infatti, modificato il secondo comma ed ha aggiunto un quarto comma all'art. 2407 c.c., prevedendo che “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo
pag. 22/39 comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso” (co. 2) e che “l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429, concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno” (co. 4).
Secondo la prospettazione dell'appellante, detta norma va pacificamente riconosciuta come applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore in quanto si limita ad introdurre un tetto alla responsabilità patrimoniale, senza intaccare il diritto al risarcimento del danneggiato;
in assenza di una norma intertemporale, essa va considerata dunque come un criterio procedimentale di quantificazione del danno, non toccando l'an della responsabilità e ciò al pari di quanto avvenuto in passato con la modifica di cui all'art. 2486 c.c., ritenuto applicabile a tutte le azioni in corso. Pertanto, risultando dagli atti di causa che il compenso deliberato per il collegio sindacale di cui faceva parte era stato determinato dall'assemblea in €. 2.200,00 annui
(doc. 23 fasc. primo grado CU, nonché verbale assemblea), in via di estremo subordine, il danno non potrà eccedere la misura di €. 33.000,00.
La domanda non è fondata.
Orbene, premesso che l'interpretazione suggerita dalla difesa del non CP_3
appare affatto pacifica (ed è anzi assolutamente minoritaria), il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cda RM 1173/2025 del
17/07/25, Cda Venezia 2882/2025 del 30.9.2025, Tribunale Venezia, Sent.,
04/07/2025 e Trib. Roma 15121/2025 del 30.10.2025).
pag. 23/39 All'uopo, basta riportare quanto da ultimo affermato da ultimo dal Tribunale di
Venezia nella sentenza n. 5521/25 del 18.11.2025, pienamente condiviso da questa Corte, secondo cui
“va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in mancanza di una disposizione che preveda esplicitamente la retroattività di una legge, l'interprete
– dato il carattere eccezionale e derogatorio del principio generale di cui all'art.
11 disp. di tale efficacia – può ricavare la mens legis rivolta ad attuare implicitamente la retroattività sull'unica base della locuzione testuale della norma, ossia esclusivamente se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro;
per converso, laddove tale compatibilità sussista, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare i principi generali sulla legge, orientando in particolare
l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 prel. (cfr. Cass. n. 15652/2004, richiamata da Cass. n. 28994/2019, occupatasi del problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria).
Ciò, peraltro, in conformità anche al costante indirizzo della Corte costituzionale, la quale a sua volta afferma che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 prel. costituisce un principio fondamentale di civiltà giuridica e che, se è vero che esso ha copertura costituzionale esclusivamente per quanto concerne la materia penale (art. 25 Cost.) e che al di fuori di tale materia il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, è altresì vero che ciò è possibile soltanto laddove la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr., ex multis, Corte cost. n. 170/2013 e n. 108/2019).
La legge n. 35/2025, invero, non è una disciplina che introduce dei criteri per la liquidazione equitativa del danno, come ad es. l'art. 3, comma 3, del d.l. n.
158/2012 e l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di applicabilità
pag. 24/39 al danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti previste dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 oppure l'art. 2486 c.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019 in materia di risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in chiave non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo i criteri della differenza tra i
c.d. netti patrimoniali o della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che norme di questo tipo siano applicabili anche ai giudizi in corso in quanto “norme per il giudice” (cfr. ad es.
Cass. n. 28990/2019 in materia di responsabilità sanitaria e Cass. n. 8069/2024 sulla nuova formulazione dell'art. 2486 c.c.) aventi natura “latamente processuale” (Cass. 5252/2024), non senza specificare che tali innovazioni non ponevano neppure una questione di retroattività della legge, in quanto erano state introdotte per regolare l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in casi in cui il giudice è necessariamente chiamato ad applicare criteri equitativi e tali disposizioni avevano cristallizzato normativamente degli approdi giurisprudenziali (cfr. sempre Cass. n. 28990/2019).
Come si è anticipato, la logica della legge n. 35/2015 è diversa, in quanto la stessa non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci.
Ecco che un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407
c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto di essere accertati giudizialmente.
Ciò, si aggiunge, senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che
pag. 25/39 deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n.
35/2025.
Ipotizzando l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 2407 c.c. ai fatti verificatesi anteriormente all'entrata in vigore, allora, sarebbe in contrasto con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati» (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Invero, ritenendo applicabili retroattivamente le limitazioni al risarcimento del danno introdotte dalla legge n. 35/2025 significherebbe ritenere che il legislatore sia intervenuto decurtando, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto, disconoscendo illegittimamente degli effetti già verificatesi.
Va ricordato, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha già concluso nel senso dell'irretroattività di disposizioni che avevano introdotto dei limiti al risarcimento del danno, come in materia di tutela risarcitoria a seguito di licenziamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. n. 11105/1997: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è
pag. 26/39 applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”) e di responsabilità del trasportatore (cfr. Cass. 3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore,
l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lit. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”).
A ciò si aggiunga che ipotizzare un'applicazione retroattiva dei limiti di responsabilità introdotti dalla legge n. 35/2025 comporterebbe un vulnus particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, come il presente giudizio.
Ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c., infatti, assume rilievo centrale sul piano dell'allegazione e della prova la tematica del compenso spettante ai sindaci, che però non era assolutamente centrale nella formulazione previgente.
Ciò significa che, ipotizzando un'applicazione retroattiva della legge n. 35/2025 ed estesa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, si introdurrebbe in questi ultimi un tema di fatto assoggettato ad oneri di allegazione e di prova che potrebbero essere non più suscettibili di essere soddisfatti a causa dell'intervenuta maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie”.
Per questi motivi
, deve ritenersi che la legge n. 35/2025 non sia applicabile alla fattispecie in esame.
pag. 27/39 3) Appello proposto da IA LI
Come già evidenziato nell'esame dell'appello del , nella sentenza CP_3
impugnata è stato imputato ai sindaci il medesimo danno addebitato all'organo gestorio e liquidatorio e ciò in ragione dell'inadempimento al loro dovere di verificare il corretto andamento della gestione, ed in particolare è stato ritenuto fondato l'addebito relativo alla palese violazione dei principi di redazione del bilancio appurati nel corso del giudizio, violazione che – ove non commessa- avrebbe disvelato la perdita della continuità aziendale e, quindi, avrebbe impedito l'aggravamento del dissesto.
In particolare, IA LI (che è stato sindaco dal 27/01/2007 alla data del fallimento) è stato condannato al risarcimento del danno pari a euro
1.002.300,97, oltre interessi e rivalutazione come detto, importo dovuto in solido con l'amministratore e col liquidatore in relazione al danno verificatosi nel periodo indicato per ciascuno.
Con il primo motivo, il IA deduce che avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere inattendibili le scritture contabili e, conseguente, ad applicare il criterio dei netti patrimoniali.
L'appellante evidenzia che la curatela: era in possesso (almeno) del libro giornale relativo agli esercizi dal 2005 in poi (con la sola esclusione del mese di settembre 2009) e di tutti i bilanci di esercizio e relative note integrative dal 2005 in poi, nonché delle relazioni sulla gestione redatte dall'amministratore e lette in assemblea ai soci, nonché del libro dei verbali del collegio sindacale e di quello delle adunanze dei soci, tanto da essere in grado di formulare rilievi e ricostruzioni contabili numerose e puntuali (sebbene non corrette).
A fronte di tali circostanza, il IA ritiene che sarebbe stato preciso dovere della curatela effettuare la ricostruzione delle vicende contabili con l'aiuto del liquidatore e del consulente contabile della società che si occupava del loro aggiornamento nonché attraverso le informazioni che avrebbe potuto trarre pag. 28/39 aliunde, invece di appoggiarsi semplicisticamente al preteso principio dell'inversione dell'onere della prova e dell'agevolazione probatoria che scaturisce dall'errata, ed accolta, eccezione di inattendibilità delle scritture contabili. Peraltro il CTU ha rinvenuto tutti i documenti di primo grado, necessari a ricostruire le vicende societarie, oltre a tutti i documenti previsti dalla normativa ed indicati come di secondo e terzo grado mentre la curatela si è limitata ad affermare apoditticamente che le scritture contabili erano inattendibili e da qui invocare la liquidazione del danno a carico degli organi sociali secondo il criterio dei netti patrimoniali, tralasciando fra l'altro, ogni indagine sull'accertamento, non solo del quantum debeatur ma financo sull'an debeatur, cioè sul presupposto primo dell'imputazione della responsabilità degli amministratori: vale a dire un nesso di causa ed effetto tra il danno risarcibile e il fatto che è fonte della responsabilità, indagine preliminare rispetto a quella relativa alla delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili, non tenendo in considerazione il fatto che la mancata o la scorretta (come nel caso che qui ci occupa) registrazione in contabilità non può ambire sul piano logico a porsi come causa potenziale del deficit patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Occorre, infatti, evidenziare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del IA – il criterio della differenza tra netti patrimoniali deve applicarsi proprio quando le scritture contabili siano attendibili o quanto meno permettano la ricostruzione delle vicende societarie, posto che in caso di inattendibilità delle scritture vale il diverso principio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, mentre è onere degli amministratori convenuti in responsabilità dimostrare che il danno effettivo è inferiore.
Ed invero, a seguito della modifica, l'art. 2486 c.c. prevede al comma 3 che
“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si
pag. 29/39 presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”
Ne consegue che per determinare il danno patrimoniale cagionato dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il giudice deve adoperare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che è un criterio presuntivo, accolto dall'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c., a norma del quale è possibile ricorrere al suddetto canone anche in presenza di scritture contabili complete ed attendibili, mentre in mancanza di scritture contabili - oppure in presenza di scritture contabili tenute in maniera irregolare - il danno è liquidabile in misura pari alla differenza tra attivo e passivo della procedura concorsuale (cfr. da ultimo Cass. 25/03/2024, n.
8069). La norma è ritenuta, pacificamente, applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata (cfr. da ultimo Cass. 28/02/2024, n. 5252).
Con il secondo motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che dopo l'approvazione del bilancio al 30/09/2007 l'attività della società sia proseguita fino alla data di dichiarazione del fallimento.
pag. 30/39 L'appellante deduce che, in realtà, e il CTU lo conferma, dopo la chiusura del bilancio al 30/09/2007 l'amministratore ha proseguito l'attività di impresa solo per l'anno sociale 2008, chiuso in data 30/09/2008, in quanto l'assemblea dei soci, posta di fronte alla grave crisi di liquidità della società, deliberava, in sede di approvazione del bilancio 2007, di procedere all'affitto dell'azienda a terzi, così da creare le condizioni per un rientro graduale dalle passività. In data
20/11/2008, l'azienda venne affittata alla ditta Best s.r.l. per un canone annuo di
€ 150.000,00; da questa data l'azienda cessa integralmente l'attività produttiva, limitandosi a smaltire le scorte acquisite in precedenza, come tra l'altro accertato dalla consulenza disposta in seno al giudizio di primo grado, ove si legge che nel biennio 2007 – 2009 vi è stato l'acquisto di ulteriori beni strumentali per un totale di € 75.415,00 e che successivamente alla chiusura del bilancio 2009 non si
è concretizzata alcun'altra attività dell'azienda.
Secondo tale prospettazione, quindi, a decorrere dall'approvazione del bilancio
2008, nessuna nuova operazione è stata intrapresa dalla società, se non quelle puramente conservative del patrimonio sociale nel pieno rispetto degli obblighi di legge.
Come ammesso dalla stessa difesa del IA, l'affermazione del CTU che l'attività sia proseguita almeno sino al 30/09/2010 si basa sul fatto che la società ha sopportato il costo del personale per quel periodo, così ripartito: € 131.000,00 nel 2009 ed € 47.000,00 nel 2010.
Deduce, infine, che, in ogni caso, l'attività d'impresa si è definitivamente interrotta a far data dal 30/01/2010 e certamente non è proseguita fino alla data di fallimento come invece statuito nella sentenza che si impugna.
Medesime considerazioni sono state svolte dall'appellante nel terzo motivo in cui lo stesso sostiene che nessun atto di mala gestio è stato provato da parte della curatela ed erra il primo giudicate nel ritenere che successivamente alla perdita pag. 31/39 del capitale sociale siano state eseguite operazioni non conservative del patrimonio sociale.
I suddetti motivi sono entrambi infondati.
Gli stessi, invero, non si confrontano con le risultanze della CTU e la motivazione della sentenza che chiaramente hanno individuato l'integrale perdita del capitale sociale sin dal bilancio di esercizio 2007, con conseguente affermazione della responsabilità dell'amministratore e dei sindaci per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla mancata messa in liquidazione della società al momento dell'integrale perdita del capitale sociale e per aver proseguito l'attività sociale con nuovo rischio di impresa, cagionando un danno quantificabile nella differenza dei netti patrimoniali rettificati dal momento della perdita suddetta e sino alla messa in liquidazione della società.
In secondo luogo il CTU e la sentenza hanno chiaramente indicato almeno tre atti non conservativi compiuti dall'amministratore dopo la perdita del capitale sociale, ossia a partire dal 2008 e precisamente:
- l'acquisto di beni strumentali tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2009 per complessivi euro 75.415,00;
- la stipula dell'atto di mutuo con il Credito Siciliano S.p.A. avvenuto in data
20.04.2009 a rogito Notaio (n. 6170 rep. e n. 3501 Persona_3
racc.) ed la cessione del credito in favore del Credito Siciliano S.p.A. (a rogito
Notaio n. 3502 racc) dei canoni di locazione afferenti Persona_3
il contratto di locazione del complesso immobiliare effettuato in data 20.11.2008;
- il costo per il personale dipendente, che nel 2008 ammontava a € 136.860,60, nel 2009 a € 131.010,00 e nel 2010 ad € 47.271,70.
Risulta evidente allora che la continuazione dell'attività di impresa ha creato certamente un pregiudizio al patrimonio sociale determinato dalla condotta assunta dal IA, posto che detti comportamenti hanno aggravato i costi della società e non hanno portato alcun beneficio.
pag. 32/39 Peraltro va evidenziato che mentre la curatela ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria, spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari (cfr. la già citata Cass. n. 8069/2024).
Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita dal IA che dimostrasse che gli atti compiuti dopo il 30.9.2007 siano stati giustificati da finalità liquidatorie.
Con il quarto motivo, l'appellante censura, in subordine, la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure lo ha condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 1.002.300,97, atteso che il CTU in seno alla relazione integrativa depositata in data 23/10/2018, quantifica il danno a carico del
IA in € 967.715,97 e non nella maggiore somma stabilita dal tribunale, senza peraltro indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto di disattendere quanto verificato dal CTU.
Il motivo è fondato.
Ed invero il CTU, appositamente richiamato al fine di “integrare le proprie indagini anche distinguendo il danno stimato in relazione al periodo in cui si sono avvicendati i componenti dell'organo di controllo”, ha chiaramente rilevato che:
- al 30.09.2014 (data dell'ultimo bilancio prima della dichiarazione di fallimento del 02.10.2014) il patrimonio netto della società è stato accertato essere negativo per euro 1.135.143,21;
- l'aggravamento del dissesto avvenuto tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2014 è pari pag. 33/39 ad euro (1.135.143,21 - 242.842,24 =) 892.300,97;
- tale importo devono aggiungersi gli importi spesi della società per gli acquisti di ulteriori di beni strumentali iscritti tra le immobilizzazioni tra il 30.09.2007 ed il 30.09.2009 pari ad euro 75.415,00.
Il consulente ha quindi indicato il complessivo danno imputabile al sindaco
IA LI per il periodo in cui è stato in carica in euro (892.300,97 +
75.415,00 =) 967.715,97.
Conseguentemente la sentenza va parzialmente modificata e il danno ascrivibile al IA va determinato in € 967.715,97.
Con il quinto motivo, il IA censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non compiuta la prescrizione dell'azione di responsabilità.
Deduce, all'uopo, che ai sensi dell'art.146 L.F. la curatela può proporre le azioni di responsabilità disciplinate dagli artt. 2392 e 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) e dall'art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), la prima funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori e la seconda volta a ristorare i danni subiti dai creditori sociali a causa dell'inosservanza da parte degli amministratori (o da parte degli altri soggetti di cui al citato art. 146 LF), con dolo o colpa, agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'appellante rileva quindi che, poiché l'art. 2393, co. 4 c.c. dispone che
“L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.”, nel caso in esame l'amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni a mani del Presidente del Collegio Sindacale il
18/01/2010 e subito dopo le stesse sono state portate a conoscenza dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'assemblea del 30/01/2010 e da questa accettate in seno al verbale della stessa assemblea con cui si è approvato il pag. 34/39 bilancio sociale al 30/09/2009 ed il bilancio, la nota integrativa ed il verbale sono stati regolarmente pubblicati, in ottemperanza del disposto dell'art. 2435 c.c., nel
Registro delle Imprese in data 25/02/2010. Con la conseguenza che l'azione di responsabilità si era irrimediabilmente prescritta alla data della notifica della citazione, avvenuta il 26/03/2015.
Quanto all'azione ex art. 2394 c.c. la stessa norma dispone che l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, e, nel caso che ci occupa, tale momento non può che essere individuato nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso in data
30/09/2007, dove si riscontra una perdita d'esercizio di € 227.903,00. Inoltre, il
IA precisa che, anche ad ammettere che alla data di approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio 2007, la situazione di deficit della società non fosse conoscibile, l'approvazione dei bilanci successivi denuncia, senza alcuna ombra di dubbio, che la società si trovava in una situazione di grave difficoltà finanziaria, posto che nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2008, pubblicato in data 20/03/2009, si riscontra una perdita d'esercizio di €
307.645,00, dovuta ad una cospicua flessione del fatturato, alla mancanza di liquidità ed alla rilevante esposizione verso il sistema bancario e il successivo bilancio di esercizio, quello chiuso al 30/09/2009 e pubblicato in data
25/02/2010, presenta una forte perdita, circostanza questa che ha spinto il presidente del collegio sindacale, nel corso dell'assemblea dei soci del
30/01/2010, non solo a presentare le sue dimissioni, ma, per quanto qui di interesse, a comunicare all'assemblea che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 2446 c.c., ossia la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, chiedendo che venisse convocata l'assemblea straordinaria per adottare gli opportuni provvedimenti. Detta delibera era di per sé idonea a rendere oggettivamente conoscibile la situazione di dissesto patrimoniale della società da parte di ciascun creditore appena diligente e pur privo di specifiche competenze pag. 35/39 tecniche e, tra l'altro, l'assemblea dei soci, proprio alla luce delle gravi perdite patrimoniali verificatesi deliberava lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione come previsto dall'art. 2484 c.c con delibera dell'assemblea del
30/03/2010.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, rilevato che l'azione ex art. 2392 e 3293 non può ritenersi prescritta, posto che – a differenza dell'amministratore - il sindaco IA ha cessato la carica al momento della dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2014 e quindi il termine di cinque anni, previsto dalla norma richiamata, non era ancora alla data della notifica della citazione (26/03/2015).
Ne consegue l'irrilevanza della eventuale prescrizione dell'azione ex art. 2394
c.c., stante che la condotta imputata al sindaco ha cagionato un grave danno alla società, cui consegue il diritto al risarcimento del danno nella misura sopra indicata.
Occorre, infine, anche con riferimento alla posizione del IA, prendere atto (cfr. la già richiamata Cass. n. 26118/2021) della transazione raggiunta tra la
CU e la compagnia assicurativa del Dato.
In applicazione del pacifico principio sopra richiamato è, dunque, necessario suddividere l'ammontare complessivo della condanna per il numero di appellati nei cui confronti la curatela fallimentare ha proposto domanda di condanna in solido - ossia nel caso di specie, tra il IA, nella qualità di sindaco, e gli altri sindaci in carica nel medesimo periodo di liquidazione, ossia CP_6
e - e, successivamente, sottrarre al danno da perdita
[...] Persona_1
incrementale la somma versata dal (o meglio dalla sua compagnia CP_6 assicurativa) a titolo transattivo, giungendo, così, ad un minore importo di condanna in solido del liquidatore e dei sindaci.
pag. 36/39 La CU nella sua comparsa conclusionale ha calcolato la quota ideale da detrarre al danno arrecato dai sindaci corresponsabili in solido, pari a ¼ dell'importo indicato in sentenza, e quindi pari ad €.28.270,00.
Ne consegue che, ridotto l'ammontare della condanna di primo grado,
IA LI va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 939.445,97 (pari a € 967.715,97 - € 28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento degli appelli proposti, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
84.810,22 (pari a € 113.080,22 - € 28.270,00) oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
Controparte_3 va condannato al pagamento, in favore della CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55 (pari a € 100.516,55, - €
28.270,00), oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado, e IA LI va condannato al pagamento di € € 939.445,97, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado.
Attesa la complessiva soccombenza degli appellanti, va confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata e anche le spese di questa fase di gravame devono essere poste a carico degli appellanti e liquidate come in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, aumentata per la presenza di n.4 parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 del suddetto DM ed esclusa la fase di trattazione non espletata in questo giudizio).
P.Q.M.
pag. 37/39 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1 CP_2
HI GE E nei confronti di Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania n. 3964/2020 pubblicata in data 26/11/2020 ed a parziale modifica della stessa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio n. 1282/2021 R.G. tra CP_2
il , con compensazione delle spese del Controparte_1 giudizio;
- condanna al pagamento, in favore della CU Parte_1 appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 84.810,22, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento, in favore della CU Controparte_3
appellata, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 72.246,55, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna HI GE al pagamento, in favore della CU appellata, a titolo di risarcimento del danno, di € 939.445,97, oltre interessi e rivalutazione come specificato nella motivazione della sentenza di primo grado;
- condanna , Pt_1 Parte_1 CP_2
HI GE E in solido, al Controparte_3 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 35.170,90 (pari ad € € 18.511,00 + aumento ex art. 4 co. 2 pari a € 16.659,90), oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
pag. 38/39 Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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