CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 aprile
2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3229/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Spedaliere, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), corso
Garibaldi n.85.
appellante
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Salvatore Palma e Claudio Palma, Controparte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via G. Porzio n.4 Centro Direzionale,
Isola G/8.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 4/12/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6973/2024, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso depositato in data 14/2/2023 ed aveva così Controparte_1
provveduto:
“a) accerta e dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, ex art.
2094 c.c., tra il sig. e la resistente “ dal 1.2.2014 Controparte_1 Parte_1
al 27.10.2021 con inquadramento del ricorrente nel livello C2 del ccnl del settore
Commercio Terziario del 1.7.2012 e successivi rinnovi e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 65530,15, di cui euro 13.313,18 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione”.
3.Si è costituito in giudizio , che ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .
4.Anticipata la trattazione della causa, all'odierna udienza di discussione le parti hanno conciliato il presente giudizio come da separato verbale di conciliazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado.
6.In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere
(v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
7.Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. III 18-2-94 n. 1614, Cass., sez. I, 9-4-97 n.
3075; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 28-9-2000 n. 1048).
8.Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
9.Nella fattispecie in esame, nel verbale di conciliazione le parti hanno concordato anche sulle spese di giudizio, per cui la Corte non deve provvedere sulle stesse.
PQM
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 2 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 aprile
2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3229/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Spedaliere, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), corso
Garibaldi n.85.
appellante
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Salvatore Palma e Claudio Palma, Controparte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via G. Porzio n.4 Centro Direzionale,
Isola G/8.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 4/12/2024, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6973/2024, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso depositato in data 14/2/2023 ed aveva così Controparte_1
provveduto:
“a) accerta e dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, ex art.
2094 c.c., tra il sig. e la resistente “ dal 1.2.2014 Controparte_1 Parte_1
al 27.10.2021 con inquadramento del ricorrente nel livello C2 del ccnl del settore
Commercio Terziario del 1.7.2012 e successivi rinnovi e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 65530,15, di cui euro 13.313,18 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione”.
3.Si è costituito in giudizio , che ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .
4.Anticipata la trattazione della causa, all'odierna udienza di discussione le parti hanno conciliato il presente giudizio come da separato verbale di conciliazione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado.
6.In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere
(v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
7.Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. III 18-2-94 n. 1614, Cass., sez. I, 9-4-97 n.
3075; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 28-9-2000 n. 1048).
8.Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
9.Nella fattispecie in esame, nel verbale di conciliazione le parti hanno concordato anche sulle spese di giudizio, per cui la Corte non deve provvedere sulle stesse.
PQM
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 2 aprile 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente