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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7272/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pierpaolo Petruzzelli); Parte_1
e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 9.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 13.12.2021)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_1 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico nella misura del 4%. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, attese le risultanze della CTU mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte ricorrente in assenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte ricorrente. Bari, 9.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pierpaolo Petruzzelli); Parte_1
e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 9.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 13.12.2021)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_1 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato il danno biologico nella misura del 4%. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, attese le risultanze della CTU mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte ricorrente in assenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte ricorrente. Bari, 9.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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