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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3486 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Iapicca in forza di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza alla via Nicola Serra n. 109
- ATTORE -
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Mango d'Aquino (CZ) alla via Ugo Foscolo 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Ferrari, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'avverso atto di citazione
- CONVENUTA-
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rocco Presetra, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via G. Giacomantonio, 44/B, è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 20.1.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine assegnato ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: 1) dichiarare che il sinistro descritto in premessa è ascrivibile esclusivamente a responsabilità della controparte, e cioè al proprietario nonché conducente dell'auto Fiat Punto di colore verde tg. AM767SB, responsabile civilmente ex artt. 2043 - 2054 – 2059 c.c. delle lesioni personali riportate dall'incolpevole sig. , e per l'effetto 2) condannare ex art. 144 cod. assicurazioni Pt_1
private la in p.l.r.p.t., quale compagnia assicurativa del responsabile civile, CP_3
ovvero in subordine anche il convenuto ai sensi degli artt. 2043 – 2054 - 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , così come richiesti in atti e Pt_1
successivamente provati in corso di causa, sia con la CTU medico legale ritualmente depositata e sia mediante la produzione dei cedolini paga, relativamente alla perdita patrimoniale subita dall'attore conseguente alla riduzione del lavoro svolto a causa del sinistro, dalle controparti non contestato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, antistatario. Spese di CTU a carico del soccombente".
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e Controparte_4 non ulteriormente precisate nel primo termine assegnato ex art. 189 cpc): “-In via preliminare: rigettarsi integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto dovendo ritenersi congrua e pienamente satisfattiva la somma di € di €. 19.974,00
(di cui euro 1.000,00 per spese e competenze legali) corrisposta dalla Controparte_1
nel corso della fase stragiudiziale. Con vittoria di spese e competenze.
[...]
In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento dannoso per cui è causa e previa percentualizzazione del dedotto concorso ridursi proporzionalmente il quantum che risulterà rigorosamente provato in corso di causa detratto l'importo €. 19.974,00 (di cui euro 1.000,00 per spese
e competenze legali) corrisposto in favore del sig. nel corso della fase Parte_1
stragiudiziale. Con compensazione delle spese e competenze legali.
-In via ancora più subordinata: ridimensionare e contenersi la eccessiva pretesa avversaria nei limiti del danno realmente patito dall'attore ed eziologicamente riconducibile all'evento dannoso che risulterà rigorosamente comprovato in corso di
2 causa, detratto l'importo €. 19.974,00 (di cui euro 1.000,00 per spese e competenze legali) corrisposto dalla , nel corso della fase stragiudiziale. Controparte_1
Con compensazione di spese processuali osservandosi, a tal proposito, si evidenzia che il considerevole divario tra il “chiesto” da parte attrice ed il prevedibile “pronunciato” giustifica la richiesta di compensazione delle spese e delle competenze di lite - ed invero, le spese e competenze del giudizio vanno integralmente od almeno parzialmente compensate, ricorrendo nel caso di specie quei giusti motivi previsti dall'art. 92, co 2
c.pc. “Il Giudice del merito può ravvisare un giusto motivo per la compensazione delle spese di causa nella sproporzione tra la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e quella liquidata” (Cass. Civ. sez. III, 19.5.98 n. 4997; Cass. Civ. nn. 18705/03;
2653/94; 551/90)”;
Per il convenuto (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e CP_2 non ulteriormente precisate nel primo termine assegnato ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, rigettare la domanda Pt_1
attorea. In subordine: nella deprecata ipotesi di condanna o di riconoscimento della colpa esclusiva a carico del Sig. tenere indenne il convenuto dal pagamento perché CP_2
regolarmente assicurato e condannare la al pagamento Controparte_5 dei danni. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio chiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 sofferti in occasione dell'incidente stradale in cui rimaneva coinvolto in data 2.6.2022 quando l'attore, alle ore 19:20 circa, nel percorrere a piedi Via Roma in Spezzano della
Sila, in zona a traffico limitato priva di marciapiede, veniva investito dall'autovettura Fiat
Punto tg AM767SB di proprietà e condotta da , assicurata per la CP_2
responsabilità civile con , la quale in via stragiudiziale corrispondeva la Controparte_4
somma di euro 19.974,00 (comprensiva di onorari legali), trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa. Dopo l'iniziale contumacia dichiarata con il decreto di cui all'art. 171 bis cpc, si costituivano in giudizio tanto la CP_4
quanto , chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il
[...] CP_2
ridimensionamento della pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice.
3 Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi e interpello nonché CTU medico/legale.
All'esito, disattesa ogni diversa istanza istruttoria, alle parti erano assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa era trattenuta in decisione.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sull'an debeatur.
In punto di an debeatur, la domanda di è risultata essere fondata all'esito Parte_1 dell'istruttoria svolta. Appare, invero, non specificamente contestato dai convenuti e ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio formale il fatto storico CP_2 dell'investimento dell'attore da parte del elle circostanze di tempo e luogo oggetto CP_2
di citazione, confermato anche dal teste , terza trasportata a bordo del Testimone_1 veicolo condotto dal al momento del fatto. Il sinistro, d'altra parte, era oggetto di CP_2 rilievo da parte dei Carabinieri di Cosenza, benché all'arrivo dei militari il fosse Pt_1
stato già trasportato in Ospedale e il veicolo di proprietà del fosse stato già spostato CP_2 rispetto alla posizione assunta dopo l'investimento del pedone (pur potendosi apprezzare dalla documentazione fotografica allegata al modulo di rilevazione tanto il tratto di strada interessato dall'evento quanto i segni dell'urto sul veicolo condotto dal CP_2
confermativi del fatto che il prima andava ad impattare sul muretto presente a CP_2
margine della carreggiata poi colpiva il ). Le parti hanno, invero, dibattuto Pt_1 sull'esistenza di una zona a traffico limitato nel tratto di strada dove l'urto si verificava, che effettivamente non si evince dal modulo di rilevazione dei Carabinieri di Cosenza, pur volendo prescindersi dall'attestazione prodotta dal convenuto l momento della CP_2
costituzione in giudizio, a firma del responsabile della Polizia Locale di Spezzano della
Sila (quale documento intempestivamente versato in atti rispetto ai termini di cui all'art. 171 ter cpc, già spirati al momento della costituzione della parte). La questione appare, tuttavia, non dirimente nel presente giudizio. In presenza, infatti, dell'investimento di un pedone da parte di un veicolo in marcia opera la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., che il conducente del veicolo investitore può vincere solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, quindi, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. 9856/2022). Nel caso di specie, anche ove si escludesse l'esistenza di una zona a traffico limitato, non può dirsi che il
4 conducente del veicolo investitore sia riuscito a vincere la presunzione di colpa posta integralmente a suo carico dalla legge, essendo l'evento (la presenza di un pedone in un centro abitato) del tutto prevedibile e tale da imporre cautela ai veicoli in marcia. Né può ipotizzarsi, rispetto alla vicenda di specie, un concorso colposo del pedone o un suo comportamento anomalo e imprevedibile, posto che in assenza di marciapiedi Pt_1 non aveva alternativa nel percorrere la strada all'impegnare quantomeno a margine la carreggiata e il carattere ristretto della strada, in uno alla presenza di altri mezzi parcheggiati, imponeva ai veicoli in marcia particolare prudenza nell'attraversamento, proprio in ragione del rischio della presenza di pedoni. Né, infine, può esonerare da responsabilità il il dedotto “abbagliamento” - riferito ai Carabinieri, per come CP_2
evincibile dal relativo verbale - che provocava prima l'urto al muretto e poi l'investimento del pedone. Il caso fortuito, infatti, per nozione generale, è ciò che non è prevedibile in termini oggettivi, laddove l'abbagliamento dai raggi solari è un fenomeno naturale del tutto prevedibile in determinate circostanze, il cui palesarsi impone al conducente del veicolo di moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista, sulla base dei principi ricavabili dall'art. 141 del codice della strada
(secondo cui è necessario adeguare la velocità tenendo conto - tra l'altro- delle situazioni di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause).
La domanda di va, quindi, certamente accolta in punto di an debeatur. Parte_1
2. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
Venendo al quantum debeatur, il , nell'atto introduttivo, ha chiesto il risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'incidente (sub specie di danno biologico e danno morale) nonché il danno patrimoniale (per spese mediche e mancato guadagno, posto che il riconoscimento di indennità di malattia da parte dell'INPS gli consentiva il recupero di una somma inferiore alla retribuzione normalmente percepita, pari a una percentuale di essa).
Quanto al danno non patrimoniale, nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico/legale per l'individuazione delle conseguenze lesive riconducibili al sinistro oggetto di causa. Il CTU nominato, previa visita del periziando ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva che il , in occasione del sinistro del Pt_1
02/06/2022, riportava lesioni traumatiche a carico del rachide cervicale e dorsale con frattura somatica di D12; lesioni giudicate pienamente compatibili con la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo (e confermata dall'istruttoria svoltasi in
5 giudizio) e rispetto alle quali residuavano - quali menomazioni a carattere permanente - una “Sindrome algo-disfunzionale del rachide cervicale da esiti di trauma contusivo con rettilineizzazione e del rachide dorso-lombare da esiti di trauma con frattura somatica di
D12”. Il danno biologico conseguente veniva quantificato dall'ausiliario nella misura del
10%. Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti al sinistro del giorno 02/06/2022 comportavano, inoltre, sempre secondo le conclusioni dell'ausiliario, un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni 30 (trenta), un periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 60 (sessanta), un periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 60 (sessanta) ed un ulteriore periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 60.
La convenuta per il tramite del proprio consulente di parte, ha censurato la CP_6
predetta quantificazione, ma il CTU ha ben precisato le ragioni a base della propria valutazione, in maniera obiettiva e documentalmente riscontrabile (“la valutazione del
10% di danno biologico è stata fatta sulla base sia del dato strumentale che del danno funzionale residuato restando all'interno della variabilità di fascia della voce tabellare di riferimento e valutando anche il danno al rachide cervicale riscontrato sia strumentalmente che obiettivamente, danno non preso in considerazione nella valutazione dalla CT di parte convenuta”). Vanno, pertanto, recepite le conclusioni dell'ausiliario in questa sede, apparendo le stesse conformi alla documentazione in atti e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
Quanto alle modalità di liquidazione del danno alla salute, trattandosi di lesioni macropermanenti, in mancanza, allo stato, della tabella unica prevista dall'art. 138 c.d.a., ritiene questo giudice, di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (Cass. 8532/2020; Cass.
17018/2018) sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Tenendosi conto, pertanto, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (62 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità e per come si avrà modo di dire infra e tiene conto della rivalutazione monetaria delle singole voci rispetto alla versione meno recente, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 18.156,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 2.612,40);
6 - euro 3.450,00 per ITA (euro 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta);
- euro 5.175,00 per ITP al 75%;
- euro 3.450,00 per ITP al 50%;
- euro 1.725,00 per ITP al 25%;
La somma così ottenuta (euro 31.956,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 40.852,00. Non sono, tuttavia, stati offerti in sede istruttoria elementi di personalizzazione diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni riportate, tali da consentire una maggiore personalizzazione del danno.
Quanto al danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 9006/2022). E' onere, evidentemente, del danneggiato allegare e dimostrare l'esistenza di tale posta di danno, pur potendosi ricorrere, a fini di prova, a tutti i mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (Cass. 23469/2018).
Nel caso di specie, l'attore, almeno nei limiti assertivi del codice di rito, ha ritenuto riconoscibile tale voce di danno “per la sofferenza ed il turbamento conseguente all'alterazione dello stile di vita”; alterazione di cui, tuttavia, non si è data in alcun modo dimostrazione e che non può presumersi alla luce dell'entità delle lesioni, al limite tra micro e macropermanenti.
Il danno non patrimoniale va, pertanto, quantificato all'attualità nella misura di euro
31.956,00.
Quanto al danno da spese mediche, le stesse sono state documentate nella misura di euro
437,00 e giudicate dal CTU congrue rispetto alla tipologia di lesioni riportate dall'attore.
Quanto al mancato guadagno, l'attore ha domandato la differenza, per ogni mese di assenza dal lavoro, tra l'importo della retribuzione e l'indennità di malattia corrispostagli dall'INPS. Essendo riscontrata, alla luce delle conclusioni del CTU, l'incidenza dei postumi riportati sulla capacità lavorativa dell'attore e in mancanza di qualsiasi contestazione specifica da parte dei convenuti sui termini a confronto (retribuzione da un lato, indennità di malattia corrisposta dall'INPS dall'altro, peraltro anche oggetto di prova documentale), provata può dirsi la relativa voce di danno (pari ad euro 3.795,20).
7 Il danno ristorabile ammonta, pertanto e conclusivamente, ad euro 31.956,00 per danno non patrimoniale ed euro 4.232,20 per danno non patrimoniale.
Da tale somma va scomputato quanto già versato ante causam da , in Controparte_4 misura pari (tolti i compensi legali) a euro 18.974,00 di cui € 13.341,52 per invalidità permanente;
€ 5.332,95 per inabilità temporanea;
€ 300,00 per rimborso spese mediche
(cfr. nota del 4.4.2023). Tale operazione va condotta rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e poi detraendo l'acconto dal credito (Cass.
23927/2023; 16027/2022). Rivalutando, quindi, anche l'acconto corrisposto in data
4.4.2023 alla data attuale (rendendolo così pari a euro 13,541,64 per danno biologico;
euro 5.412,94 per danno da inabilità temporanea;
euro 304,50 per spese mediche) il dovuto da parte dei convenuti diviene pari, all'attualità, ad euro 17.009,11 [(18156 –
13.541,64) + (13.800 – 5.332,95) + (437,00 – 304,50) + 3.795,20].
Sulle predette somme, essendosi optato per una liquidazione all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
L'esborso viene posto in via esclusiva a carico della Pacifico è, infatti, Controparte_4
che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell'azione diretta verso l'assicuratore (Cass. 33130/2024; Cass.
12928/2024). La solidarietà è, evidentemente, a vantaggio unico del soggetto danneggiato. Nel caso di specie, tuttavia, il danneggiato ha manifestato la volontà di non avvalersi della solidarietà tra assicuratore e responsabile civile, domandando la condanna ex art. 144 c.d.a. della sola compagnia di assicurazione ed invocando la responsabilità civile del convenuto ex art. 2054 c.c. solo in via subordinata (locuzione da CP_2 intendersi riferita al mancato accoglimento dell'istanza formulata in via principale, in mancanza di possibili significati alternativi). Ferma, pertanto, la presenza del in CP_2
giudizio quale litisconsorte necessario, la statuizione condannatoria viene adottata nei confronti della sola . Controparte_4
3. Sulle spese e competenze di lite.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attore e la convenuta
[...]
e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum” (Cass., Sez. Un., CP_4
11 settembre 2007, n. 19014) – risultato essere inferiore al “disputatum” - e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche concrete del giudizio. Viene, altresì, applicata la richiesta maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, dm 55/2014, stante la presenza di collegamenti ipertestuali negli scritti difensivi;
maggiorazione che si ritiene congrua nella misura del 20%.
Anche le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono definitivamente a carico della soccombente , con conseguente obbligo per Controparte_4
la parte onerata di rifondere all'attore quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
La mancata adozione di una statuizione condannatoria nei confronti del (alla luce CP_2
di quanto osservato nel paragrafo che precede) e la peculiare posizione processuale di quest'ultimo legittimano la compensazione delle spese nel rapporto processuale con l'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la responsabilità di in ordine al verificarsi CP_2 dell'investimento di in data 2.6.2022, oggetto della domanda Parte_1
introduttiva;
2. per l'effetto condanna , in persona del l.r.p.t. al risarcimento Controparte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore, nella misura di euro
17.009,11 (già detratto l'acconto corrisposto ante causam dalla convenuta compagnia di assicurazioni), oltre interessi come specificato in motivazione;
3. condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_4 rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.092,40 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge sulle voci imponibili, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa,
definitivamente a carico della , in persona del l.r.p.t.; Controparte_4
5. dichiara le spese compensate nel rapporto tra l'attore e;
CP_2
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
9 Cosenza, 28/01/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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