Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2003, n. 18874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18874 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU 1 8 874 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI MAN Presidente - R.G.N. 27825/01 Consigliere Cron. 37804 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.20/05/03 Rel. ConsigliereDott. Gabriella COLETTI - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ZI RI, VA AN, MP US, IA LO, RD IM, IR ND, AN IZ, RO US, RU DOMENICAN, ES OM, BA VI, DE LU RINO, VA UN, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, dall'avvocato LUIGI ZEZZA,rappresentati e difesi giusta delega in atti;
ricorrenti 2003 contro 3083 POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale -1- 1 } rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 425/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/07/01 R.G.N. 1239/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega GRANOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello di Milano, accogliendo l'appello della s.p.a. Poste italiane, ha accertato l'inesistenza del diritto di GU Maria e degli altri dodici lavoratori odierni ricorrenti, nominativamente indicati in epigrafe, di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. Il giudice d'appello ha, in particolare, ritenuto che: a) sebbene nel vigente d ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria, poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i criteri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci dell'emolumento in questione;
b) a diversa conclusione non può indurre la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157), la quale svolge la stessa funzione limitativa della norma costituzionale, nel senso di vietare (solo) la determinazione, da parte della contrattazione, di un compenso inadeguato;
c) il CCNL dei dipendenti delle Poste, interpretato nel complesso delle sue clausole (art. 56 e art.69), ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., offre elementi univoci a far ritenere che i contraenti non hanno inteso assicurare al lavoratore in ferie la stessa retribuzione percepita in attività di lavoro: significativamente, l'art. 56 esclude dalla "retribuzione base mensile" l'indennità di lavoro notturno, ricompresa, invece, dall'art. 69, nella retribuzione variabile e ricollegata, al pari delle altre indennità, "a particolari prestazioni richieste ai dipendenti ovvero a prestazioni da effettuare in condizioni ambientali disagiate”. 3 I lavoratori ricorrono per la cassazione di questa sentenza con due motivi. La s.p.a Poste Italiane resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art.36 Cost., dell'art. 2109 c.c., degli artt. 3 e 7 Convenzione O.I.L. n.132 del 1970, i ricorrenti assumono che il limite imposto dalle norme legali all'autonomia collettiva è quello di obbligarla ad attribuire al lavoratore, come retribuzione feriale, quella normale che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato nel relativo periodo;
e poiché, nella specie, era "normale" la prestazione svolta secondo turni, comprendenti anche le ore notturne, la relativa retribuzione comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore notturne diveniva essa stessa - "normale" e andava, perciò, corrisposta anche durante il periodo feriale. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in una con vizi di motivazione, censurano la sentenza di merito per non avere giustificato l'interpretazione data alle varie clausole contrattuali e aggiungono che, comunque, si tratta di interpretazione errata, posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'indennità per lavoro notturno eseguito in turni periodici e con continuità non è una componente "accidentale", ma rappresenta una componente "normale" della retribuzione. La Corte reputa che delle esposte censure, pur diffusamente argomentate, debba essere dichiarata l'infondatezza, per contrasto col diritto vivente>> che ormai governa la materia controversa. Essendo, ormai, pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione 어 normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto>> (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza). E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle 5 particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la normalità e non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id., 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale o media retribuzione>>, non ne impone una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Id., Cass. 3 novembre 2000, n. 14409). Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità 6 7. della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.. Deve, infine, ricordarsi, come opportunamente rileva la società Poste italiane nel controricorso, che, proprio in analoghe controversie, questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia 어 con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) ccnl applicabile nel caso di specie, che ha escluso la maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, valorizzando l'espresso richiamo contenuto nell'art. 14, comma ottavo - che determina la misura della indennità sostitutiva delle ferie non godute alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 56, in base al risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata almeno alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione (stante il pregiudizio derivante dalla (indemnité sostitutive) mancata fruizione del riposo annuale); di guisa che l'avere ancorato la prima alla retribuzione fissa base giornaliera implica, a fortiori, l'intento delle parti collettive di Cretribusqueferiale, non quantificare la seconda valla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. 2791; id., 7 aprile 2003, n. 5408). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della s.p.a. Poste italiane. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore 23,00 della s.p.a Poste Italiane, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro per esborsi ed in euro 600,00 (seicento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP. Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2003 IL PRESIDENTE Лини Rowergrani IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Ды мовello CO tt CE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Pggi! O DIG. 2003 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 A CAS Dig M E R P U IL CANCELLIERE S 0 0