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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 580/2022 promossa da:
quale cessionaria di già incorporante di Parte_1 Controparte_1 [...]
a mezzo C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. CITTANTI GIULIANO con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA VIA BERSAGLIERI DEL PO N.4
APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FORTI NICOLA CP_4 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA VIA LOLLIO n° 18
Controparte_5
[...]
[...] in qualità di chiamati all'eredità di Persona_1 contumaci
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA n. 128/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
26.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue - Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, tutti sposti in atto di citazione di appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di
Ferrara n. 128/2022, pubblicata il 24/02/2022, risa nell'ambito del giudizio promosso avanti al tribunale di Ferrara e rubricato al n. R.G. 2283/2020, da a mezzo Controparte_1
nei confronti di , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_5 [...]
, sentenza notificata il 25/02/2022, e in via principale nel merito, accertata la CP_5 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti di
società cessionaria del credito come in epigrafe indicata virgola e per Parte_1
l'effetto revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita di immobile per atto notaio Per_2
del 06/04/2011, rep. m. 49443, racc. n. 18962, registrato a Cento il 13/04/2011 (n. 844
[...] serie it) e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara in data
14/04/2011, avente ad oggetto il seguente immobile: piena proprietà dell'immobile sito in
Poggio Renatico (FE) Via Cavour n. 31/a e precisamente: abitazione composta al piano terra da ingresso, pranzo soggiorno, ripostiglio, VC, al piano primo due camere, bagno, corridoio, terrazzo, con pertinenziale rimessa e corte, immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Poggio Renatico (FE), in ditta , foglio 52, co i seguenti dati: mappale 49, Persona_1
subalterno 2, via Cavour n. 238, p.T-1, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, R.C. Euro 568,10; mappale 49, subalterno 3, via Cavour 238, piano T-1, categoria C/6, classe 3, mq 28, R.C.
Euro 82,43; La Corte pertinenziale individuata con mappale 49, subalterno 5 e subalterno 9, area urbana di mq 62. Con vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello oltre alla refusione delle spese generali (15%) c.p.a.
e i.v.a. come per Legge.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via incidentale: accertare l'inammissibilità della nuova documentazione allegata alla comparsa in riassunzione avversaria per i motivi esposti in premessa e conseguentemente espungere i documenti n. 8,9,10,11,12 dal fascicolo di parte avversario ed, in ogni caso, non considerare tali documenti e quanto in forza degli stessi sostenuto negli scritti difensivi avversari ai fini della decisione;
In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 840/2017 nella causa R.G. 715/2016 veniva rigettata la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Controparte_2 terzo acquirente) e di debitore disponente) rispetto CP_6 Parte_2 ad atto di compravendita di immobile per atto Notaio del 6.4.2011. Per_2
Il primo giudice aveva ritenuto l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito della banca derivante da revoca dei rapporti e appostazione a sofferenza nel 2012 per scoperto di c/c ordinario e di c/c anticipi non assistiti da apertura di credito, epoca nella quale collocava anche l'insorgenza dell'obbligo di garanzia del fideiussore “sebbene le fideiussioni siano risalenti” ad epoca antecedente;
sulla base di tale premessa aveva articolato l'assenza degli elementi soggettivi (consilium fraudis del debitore e partecipatio fraudis del terzo) richiesti per la revoca dell'atto anteriore al credito.
A seguito dell'appello proposto dalla banca questa Corte, con sentenza n. 1390/2020 pubblicata in data 26.5.2020 rilevava la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli
[...]
rimasti contumaci in primo grado e anche in appello, perchè notificati della Parte_2 citazione in primo grado impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto anzichè nelle forme ordinarie ex art. 137 e ss. c.p.c. benchè il giudizio fosse stato ab origine instaurato nei loro confronti nella predetta qualità, con conseguente nullità della sentenza e rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Previa rituale riassunzione innanzi al Tribunale di Ferrara da parte di – nelle Controparte_1 more incorporante di – con atto ritualmente notificato anche agli CP_7 Parte_2
(causa R.G. 128/2022) si costituiva chiedendo, in via incidentale, di
[...] CP_6 accertarsi l'inammissibilità del deposito da parte della banca di nuovi documenti (da 8 a 12: contratti di c/c e di aperture di credito, estratti conto e dossier ED di ) e, nel merito, il rigetto Persona_1 dell'appello, con vittoria di spese;
gli rimanevano contumaci. Parte_2
Con sentenza n. 128/2022 il Tribunale di Ferrara dopo avere disatteso il rilievo di inammissibilità del deposito di nuovi documenti, affermava l'anteriorità del credito rispetto all'atto pregiudizievole e pur tuttavia rigettava la domanda di revocatoria per difetto dell'elemento soggettivo del terzo.
2.
Con atto di appello del 21.3.2022 – ritualmente notificato sia a che a CP_6 [...]
, e nella loro qualità di chiamati all'eredità del CP_5 CP_5 CP_5 congiunto (disponente dell'atto revocando) – e per essa Persona_1 Parte_1 [...] nelle more cessionaria di già incorporante di CP_3 Controparte_1 CP_7 originaria creditrice, appellava innanzi a questa Corte la sentenza predetta svolgendo n. 2 motivi.
Si costituiva solo on comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2022 formulando CP_6 un motivo di appello incidentale e chiedendo, per il caso di suo accoglimento, il rigetto dell'appello principale.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate in data 29.11.2024 in esito ad udienza del 26.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Va prima di tutto rigettato il motivo di appello incidentale svolto da er le ragioni CP_6 che seguono. Il vizio rilevato dalla Corte nella precedente sede di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 840/2017 è l'assoluto difetto della vocatio in ius dei convenuti “eredi di ” Persona_1 non individuati personalmente e destinatari di notifica inesistente perché effettuata nell'ultimo domicilio del defunto, sebbene il decesso del dante causa fosse avvenuto antecedentemente all'azione, dunque non semplicemente una nullità - rectius inesistenza - della notifica ma la radicale nullità del giudizio di primo grado per la mancanza stessa di alcun contraddittorio con i convenuti neppure indicati nell'atto di citazione, con la conseguenza che è radicalmente nulla non solo la sentenza ma tutti gli atti del primo grado di giudizio a partire dalla citazione.
Dunque il primo giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Ferrara n.
840/2017 è tanquam non esset.
Ne consegue che nel successivo giudizio di primo grado, riassunto a seguito della pronunciata nullità ex art. 354 c.p.c. da parte della Corte, la posizione processuale delle parti era totalmente nuova così come del tutto integre le relative facoltà processuali, compresa la produzione di documenti.
D'altronde essendo pacifico (e documentato doc. 3 atto di citazione nella causa R.G. 715/2016) che la fideiussione rilasciata da anche per le obbligazioni future della debitrice principale Persona_1
Ing. risalisse al 1985, non poteva dubitarsi che Parte_3 l'insorgenza dell'obbligazione del fideiussore fosse antecedente all'atto pregiudizievole del 2011, benchè divenuta attuale ed esigibile solo con la revoca dei rapporti bancari per i quali era maturato il credito nei confronti della società e con la richiesta di rientro nei confronti della stessa e del fideiussore nel 2012.
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile , sez. III , 05/07/2023 , n. 19012).
4.
Venendo all'appello principale, con il primo motivo di appello principale titolato “Violazione dell'art. 2901 c.c. sotto il profilo della inconferenza e irrilevanza del mutuo fondiario” l'appellante si duole, apparentemente, che il primo giudice abbia valorizzato la circostanza della contrazione di mutuo fondiario da parte di ella valutazione dell'elemento soggettivo del terzo, CP_4 escludendolo.
Il motivo è infondato: invero sono svolti a suo sostegno argomenti non conferenti, quale la sussistenza dell'eventus damni anche in presenza di ipoteche sul bene trasferito, laddove il primo giudice neppure ha trattato l'argomento dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, non necessario “in mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo”.
Ad ogni modo, è corretta la valorizzazione della circostanza in questione (stipula di mutuo fondiario con ipoteca sull'immobile per poterlo acquistare) quale elemento di valenza contraria rispetto al quadro indiziario delineato per sostenere che l'acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie: la stipula di un mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato consiste senz'altro in un onere di non poco conto che, ragionevolmente, il terzo acquirente non avrebbe assunto se avesse avuto il timore della inefficacia dell'atto di acquisto. 5.
Con il secondo motivo di appello principale titolato “Violazione dell'art. 2901 c.c. sotto il profilo del mancato riconoscimento della sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore” l'appellante si duole, in sintesi, della negata ricorrenza dell'elemento soggettivo del terzo (scientia damni).
Il motivo è infondato.
L'appellante non fa che richiamare principi giuridici noti sul tema per il caso di atto posteriore al sorgere del credito (la sufficienza della mera consapevolezza dell'alienante e del terzo acquirente di diminuire con l'atto revocando la consistenza patrimoniale del primo senza necessità della conoscenza dello specifico credito pregiudicato né della partecipatio fraudis del terzo) e richiamare il quadro presuntivo già delineato in primo grado per sostenere, appunto, la ricorrenza dell'elemento soggettivo del terzo.
La Corte non valuta le circostanze richiamate (rapporto parentela, pattuizioni relative al pagamento) sufficienti, in termini di univocità e concordanza, per ritenere provata la scientia damni del terzo: in particolare, la pattuizione relativa alla dilazione di pagamento del residuo prezzo di € 20.000,00 senza interessi e con le modalità previste (le parti hanno convenuto “di considerare quale quietanza di saldo la mancata trascrizione della domanda di risoluzione di questo contratto per inadempimento dell'acquirente, entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018”) ben si spiega proprio in ragione del rapporto di parentela tra le parti essendo nipote del disponente, il quale – CP_4 ragionevolmente – con dette pattuizioni ha inteso proprio consentire alla nipote, che già aveva contratto mutuo fondiario per il reperimento della parte di prezzo pagata alla stipula (€ 80.000,00), di reperire la provvista a saldo in agevole arco di tempo. Né alcuna anomalia si ravvisa, per la stessa ragione, nella pattuizione per cui la quietanza del pagamento del saldo aveva da ritenersi implicitamente rilasciata con l'inattività del disponente a tutela delle proprie ragioni per il caso di inadempimento della nipote.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 per essa da nei confronti di , nonché di Controparte_3 CP_4 [...]
, e in qualità di chiamati all'eredità di CP_5 CP_5 CP_5 Persona_1 con atto di appello del 21.3.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_4 con comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2022, nella contumacia di , CP_5
e , così provvede: CP_5 CP_5 RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA e per essa da al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di CP_4 avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 580/2022 promossa da:
quale cessionaria di già incorporante di Parte_1 Controparte_1 [...]
a mezzo C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. CITTANTI GIULIANO con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA VIA BERSAGLIERI DEL PO N.4
APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FORTI NICOLA CP_4 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA VIA LOLLIO n° 18
Controparte_5
[...]
[...] in qualità di chiamati all'eredità di Persona_1 contumaci
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA n. 128/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
26.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue - Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, tutti sposti in atto di citazione di appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di
Ferrara n. 128/2022, pubblicata il 24/02/2022, risa nell'ambito del giudizio promosso avanti al tribunale di Ferrara e rubricato al n. R.G. 2283/2020, da a mezzo Controparte_1
nei confronti di , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_5 [...]
, sentenza notificata il 25/02/2022, e in via principale nel merito, accertata la CP_5 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti di
società cessionaria del credito come in epigrafe indicata virgola e per Parte_1
l'effetto revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita di immobile per atto notaio Per_2
del 06/04/2011, rep. m. 49443, racc. n. 18962, registrato a Cento il 13/04/2011 (n. 844
[...] serie it) e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara in data
14/04/2011, avente ad oggetto il seguente immobile: piena proprietà dell'immobile sito in
Poggio Renatico (FE) Via Cavour n. 31/a e precisamente: abitazione composta al piano terra da ingresso, pranzo soggiorno, ripostiglio, VC, al piano primo due camere, bagno, corridoio, terrazzo, con pertinenziale rimessa e corte, immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Poggio Renatico (FE), in ditta , foglio 52, co i seguenti dati: mappale 49, Persona_1
subalterno 2, via Cavour n. 238, p.T-1, categoria A/7, classe 1, vani 5,5, R.C. Euro 568,10; mappale 49, subalterno 3, via Cavour 238, piano T-1, categoria C/6, classe 3, mq 28, R.C.
Euro 82,43; La Corte pertinenziale individuata con mappale 49, subalterno 5 e subalterno 9, area urbana di mq 62. Con vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello oltre alla refusione delle spese generali (15%) c.p.a.
e i.v.a. come per Legge.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via incidentale: accertare l'inammissibilità della nuova documentazione allegata alla comparsa in riassunzione avversaria per i motivi esposti in premessa e conseguentemente espungere i documenti n. 8,9,10,11,12 dal fascicolo di parte avversario ed, in ogni caso, non considerare tali documenti e quanto in forza degli stessi sostenuto negli scritti difensivi avversari ai fini della decisione;
In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 840/2017 nella causa R.G. 715/2016 veniva rigettata la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Controparte_2 terzo acquirente) e di debitore disponente) rispetto CP_6 Parte_2 ad atto di compravendita di immobile per atto Notaio del 6.4.2011. Per_2
Il primo giudice aveva ritenuto l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito della banca derivante da revoca dei rapporti e appostazione a sofferenza nel 2012 per scoperto di c/c ordinario e di c/c anticipi non assistiti da apertura di credito, epoca nella quale collocava anche l'insorgenza dell'obbligo di garanzia del fideiussore “sebbene le fideiussioni siano risalenti” ad epoca antecedente;
sulla base di tale premessa aveva articolato l'assenza degli elementi soggettivi (consilium fraudis del debitore e partecipatio fraudis del terzo) richiesti per la revoca dell'atto anteriore al credito.
A seguito dell'appello proposto dalla banca questa Corte, con sentenza n. 1390/2020 pubblicata in data 26.5.2020 rilevava la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli
[...]
rimasti contumaci in primo grado e anche in appello, perchè notificati della Parte_2 citazione in primo grado impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto anzichè nelle forme ordinarie ex art. 137 e ss. c.p.c. benchè il giudizio fosse stato ab origine instaurato nei loro confronti nella predetta qualità, con conseguente nullità della sentenza e rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Previa rituale riassunzione innanzi al Tribunale di Ferrara da parte di – nelle Controparte_1 more incorporante di – con atto ritualmente notificato anche agli CP_7 Parte_2
(causa R.G. 128/2022) si costituiva chiedendo, in via incidentale, di
[...] CP_6 accertarsi l'inammissibilità del deposito da parte della banca di nuovi documenti (da 8 a 12: contratti di c/c e di aperture di credito, estratti conto e dossier ED di ) e, nel merito, il rigetto Persona_1 dell'appello, con vittoria di spese;
gli rimanevano contumaci. Parte_2
Con sentenza n. 128/2022 il Tribunale di Ferrara dopo avere disatteso il rilievo di inammissibilità del deposito di nuovi documenti, affermava l'anteriorità del credito rispetto all'atto pregiudizievole e pur tuttavia rigettava la domanda di revocatoria per difetto dell'elemento soggettivo del terzo.
2.
Con atto di appello del 21.3.2022 – ritualmente notificato sia a che a CP_6 [...]
, e nella loro qualità di chiamati all'eredità del CP_5 CP_5 CP_5 congiunto (disponente dell'atto revocando) – e per essa Persona_1 Parte_1 [...] nelle more cessionaria di già incorporante di CP_3 Controparte_1 CP_7 originaria creditrice, appellava innanzi a questa Corte la sentenza predetta svolgendo n. 2 motivi.
Si costituiva solo on comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2022 formulando CP_6 un motivo di appello incidentale e chiedendo, per il caso di suo accoglimento, il rigetto dell'appello principale.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate in data 29.11.2024 in esito ad udienza del 26.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3.
Va prima di tutto rigettato il motivo di appello incidentale svolto da er le ragioni CP_6 che seguono. Il vizio rilevato dalla Corte nella precedente sede di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 840/2017 è l'assoluto difetto della vocatio in ius dei convenuti “eredi di ” Persona_1 non individuati personalmente e destinatari di notifica inesistente perché effettuata nell'ultimo domicilio del defunto, sebbene il decesso del dante causa fosse avvenuto antecedentemente all'azione, dunque non semplicemente una nullità - rectius inesistenza - della notifica ma la radicale nullità del giudizio di primo grado per la mancanza stessa di alcun contraddittorio con i convenuti neppure indicati nell'atto di citazione, con la conseguenza che è radicalmente nulla non solo la sentenza ma tutti gli atti del primo grado di giudizio a partire dalla citazione.
Dunque il primo giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Ferrara n.
840/2017 è tanquam non esset.
Ne consegue che nel successivo giudizio di primo grado, riassunto a seguito della pronunciata nullità ex art. 354 c.p.c. da parte della Corte, la posizione processuale delle parti era totalmente nuova così come del tutto integre le relative facoltà processuali, compresa la produzione di documenti.
D'altronde essendo pacifico (e documentato doc. 3 atto di citazione nella causa R.G. 715/2016) che la fideiussione rilasciata da anche per le obbligazioni future della debitrice principale Persona_1
Ing. risalisse al 1985, non poteva dubitarsi che Parte_3 l'insorgenza dell'obbligazione del fideiussore fosse antecedente all'atto pregiudizievole del 2011, benchè divenuta attuale ed esigibile solo con la revoca dei rapporti bancari per i quali era maturato il credito nei confronti della società e con la richiesta di rientro nei confronti della stessa e del fideiussore nel 2012.
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile , sez. III , 05/07/2023 , n. 19012).
4.
Venendo all'appello principale, con il primo motivo di appello principale titolato “Violazione dell'art. 2901 c.c. sotto il profilo della inconferenza e irrilevanza del mutuo fondiario” l'appellante si duole, apparentemente, che il primo giudice abbia valorizzato la circostanza della contrazione di mutuo fondiario da parte di ella valutazione dell'elemento soggettivo del terzo, CP_4 escludendolo.
Il motivo è infondato: invero sono svolti a suo sostegno argomenti non conferenti, quale la sussistenza dell'eventus damni anche in presenza di ipoteche sul bene trasferito, laddove il primo giudice neppure ha trattato l'argomento dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, non necessario “in mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all'elemento soggettivo”.
Ad ogni modo, è corretta la valorizzazione della circostanza in questione (stipula di mutuo fondiario con ipoteca sull'immobile per poterlo acquistare) quale elemento di valenza contraria rispetto al quadro indiziario delineato per sostenere che l'acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie: la stipula di un mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato consiste senz'altro in un onere di non poco conto che, ragionevolmente, il terzo acquirente non avrebbe assunto se avesse avuto il timore della inefficacia dell'atto di acquisto. 5.
Con il secondo motivo di appello principale titolato “Violazione dell'art. 2901 c.c. sotto il profilo del mancato riconoscimento della sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore” l'appellante si duole, in sintesi, della negata ricorrenza dell'elemento soggettivo del terzo (scientia damni).
Il motivo è infondato.
L'appellante non fa che richiamare principi giuridici noti sul tema per il caso di atto posteriore al sorgere del credito (la sufficienza della mera consapevolezza dell'alienante e del terzo acquirente di diminuire con l'atto revocando la consistenza patrimoniale del primo senza necessità della conoscenza dello specifico credito pregiudicato né della partecipatio fraudis del terzo) e richiamare il quadro presuntivo già delineato in primo grado per sostenere, appunto, la ricorrenza dell'elemento soggettivo del terzo.
La Corte non valuta le circostanze richiamate (rapporto parentela, pattuizioni relative al pagamento) sufficienti, in termini di univocità e concordanza, per ritenere provata la scientia damni del terzo: in particolare, la pattuizione relativa alla dilazione di pagamento del residuo prezzo di € 20.000,00 senza interessi e con le modalità previste (le parti hanno convenuto “di considerare quale quietanza di saldo la mancata trascrizione della domanda di risoluzione di questo contratto per inadempimento dell'acquirente, entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018”) ben si spiega proprio in ragione del rapporto di parentela tra le parti essendo nipote del disponente, il quale – CP_4 ragionevolmente – con dette pattuizioni ha inteso proprio consentire alla nipote, che già aveva contratto mutuo fondiario per il reperimento della parte di prezzo pagata alla stipula (€ 80.000,00), di reperire la provvista a saldo in agevole arco di tempo. Né alcuna anomalia si ravvisa, per la stessa ragione, nella pattuizione per cui la quietanza del pagamento del saldo aveva da ritenersi implicitamente rilasciata con l'inattività del disponente a tutela delle proprie ragioni per il caso di inadempimento della nipote.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 per essa da nei confronti di , nonché di Controparte_3 CP_4 [...]
, e in qualità di chiamati all'eredità di CP_5 CP_5 CP_5 Persona_1 con atto di appello del 21.3.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_4 con comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2022, nella contumacia di , CP_5
e , così provvede: CP_5 CP_5 RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA e per essa da al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di CP_4 avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina