Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 536/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Merenda.
e
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Merenda.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Parte_2
(RM) in data 20.06.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio
[...] di , dell'anno 1998, al N. 15, Parte II, Serie A alle condizioni concordate Parte_2 tra
• La casa coniugale sita in 00061 AN SA (Rm) via Provinciale di Vigna di Valle n. 80 distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Cat. A/4 Classe 3° Vani 4,5 – in NCEU al Parte_2 foglio 16, part. 292 sub. 1 di proprietà esclusiva della sig.ra e dove attualmente risiede Parte_1 Per_ unitamente alle due figlie maggiorenni e rimar della medesima Per_2 Parte_1
con quanto d'arredo, mentre il sig. , ha già la propria residenza altrove in
[...] CP_1 ento alle condizioni di separazione. Per_
• In relazione al mantenimento per la GL tutt'ora residente presso la dimora materna, e non autosufficiente economicamente, le parti s cono congiuntamente che il sig.
CP_1 Per_ corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento in favore della GL , la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) mensili rivalutabile annualmente secon indici ISTAT famiglie, entro il 5 di ogni mese, a partire dalla data di deposito del presente ricorso. Il versamento avverrà direttamente in favore della sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate già note Parte_1 Per_ al sig. Il sig. sempre a titolo di contributo di mantenimento della GL
CP_1 CP_1 provv agare, 100%, i costi mensili dell'utenza luce e telefono, e nella m del 75% i costi mensili dell'utenza gas, relativi all'abitazione familiare di AN SA (Rm), via Provinciale di Vigna di Valle n. 80. Il pagamento delle predette utenze avverrà tramite domiciliazione bancaria del relativo contratto sul conto corrente intestato al sig. ovvero previa
CP_1 presentazione della relativa bolletta da parte della sig.ra e ento entro la Pt_1 scadenza prevista per ciascuna utenza da parte del sig. . Per quanto riguarda l'utenza telefonica
CP_1 la relativa scelta dell'operatore spetterà esclusivament .
CP_1
• All'interno del mantenimento diretto, rientreranno le spese alimentari e di abbigliamento del figlio nonché le altre spese ordinarie, meglio individuate nel Protocollo tra il Tribunale civile di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia al quale le parti intendono conformarsi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Restano escluse dal mantenimento stabilito nei punti 3 e 4 che precedono le spese mediche non Per_ rimborsate dal servizio nazionale, sportive, scolastiche e parascolastiche sostenute per la GL e tutte quelle spese qualificabili come straordinarie, secondo il protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Civitavecchia e tutt'ora in vigore e che entrambi i ricorrenti approvano espressamente, e che rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 %. Il rimborso di ciascuna spesa sostenuta da un solo genitore nell'interesse del figlio dovrà avvenire da parte dell'altro genitore entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio del giustificativo di spesa. Per_
• L'assegno unico erogato dall'INPS per la GL , ex assegno familiare, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge.
• I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi ai fini dell'espatrio.
• Le parti rinunciano preventivamente all'appello contro l'emananda sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile. Con ogni ulteriore statuizione di legge, anche in ordine all'annotazione del Decreto di omologazione in calce all'atto di matrimonio.
• Le parti dichiarano di voler compensare tra loro le spese del presente procedimento di divorzio. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso