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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2916/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Goffredo;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Cosimo Nicola CP_1
Punzi;
nonché
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione salariale per il periodo di collocazione in C.I.G.O.- è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, occorre premettere che la Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui
è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. La è stata riformata con Controparte_3 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi
1-4, d.lgs. 148/2015). L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
I lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva, per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale che riguardano eventi oggettivamente non evitabili. L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale è stato impiegato nell'attività appaltata.
Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all' la domanda di concessione nella CP_1 quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Tali informazioni sono inviate dall' alle regioni e CP_1 province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per effetto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, che ha modificato l'articolo 15, comma 2, d.lgs. 148/2015, le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2 Nei casi di tardiva presentazione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Ebbene nel caso di specie, risulta dall'estratto contributivo prodotto dalla parte ricorrente l'ammissione al trattamento di integrazione salariale per il periodo 1.05.2015 sino al 31.12.2015 (cfr. all. n. 2 del ricorso introduttivo).
Il teste escusso in corso di causa ha precisato quanto segue:
“La società mi risulta, come da Controparte_2 domanda presentata dall'azienda in data 11.12.2015, che ha posto in per il periodo 30.11.2015 - 02.01.2016 cinque CP_3 operai per il cantiere di Via Solferino a Peschici. La domanda è stata accolta dalla sede di Foggia, con autorizzazione n. del 12.05.2016. Preciso che P.IVA_1 detta autorizzazione è stata conguagliata dalla società
con la mensilità di giugno 2016 per CP_2 Controparte_2
€ 4575,00. Preciso che non c'era il pagamento diretto da parte dell'Istituto” (teste a conoscenza dei fatti Tes_1 di causa in quanto funzionario . CP_1
Dai conteggi di parte depositati in corso di causa- che non sono stati oggetto di specifica contestazione- si evince che per il periodo in questione il ricorrente non ha ricevuto l'importo di Euro 971,71 a titolo di integrazione salariale.
La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta e di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di Euro 971,71, a titolo di integrazione salariale, oltre agli accessori di legge. Rigetta ogni altra domanda.
Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia-seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
Nulla sulle spese processuali tra la parte ricorrente e la società convenuta attesa la mancata costituzione della stessa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento della somma di Euro 971,71 a titolo di
3 integrazione salariale afferente al periodo 1.05.2015 sino al 31.12.2015 oltre agli accessori di legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 18.12.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Goffredo;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Cosimo Nicola CP_1
Punzi;
nonché
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione salariale per il periodo di collocazione in C.I.G.O.- è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, occorre premettere che la Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui
è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. La è stata riformata con Controparte_3 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi
1-4, d.lgs. 148/2015). L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
I lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva, per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale che riguardano eventi oggettivamente non evitabili. L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale è stato impiegato nell'attività appaltata.
Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all' la domanda di concessione nella CP_1 quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Tali informazioni sono inviate dall' alle regioni e CP_1 province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per effetto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, che ha modificato l'articolo 15, comma 2, d.lgs. 148/2015, le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2 Nei casi di tardiva presentazione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Ebbene nel caso di specie, risulta dall'estratto contributivo prodotto dalla parte ricorrente l'ammissione al trattamento di integrazione salariale per il periodo 1.05.2015 sino al 31.12.2015 (cfr. all. n. 2 del ricorso introduttivo).
Il teste escusso in corso di causa ha precisato quanto segue:
“La società mi risulta, come da Controparte_2 domanda presentata dall'azienda in data 11.12.2015, che ha posto in per il periodo 30.11.2015 - 02.01.2016 cinque CP_3 operai per il cantiere di Via Solferino a Peschici. La domanda è stata accolta dalla sede di Foggia, con autorizzazione n. del 12.05.2016. Preciso che P.IVA_1 detta autorizzazione è stata conguagliata dalla società
con la mensilità di giugno 2016 per CP_2 Controparte_2
€ 4575,00. Preciso che non c'era il pagamento diretto da parte dell'Istituto” (teste a conoscenza dei fatti Tes_1 di causa in quanto funzionario . CP_1
Dai conteggi di parte depositati in corso di causa- che non sono stati oggetto di specifica contestazione- si evince che per il periodo in questione il ricorrente non ha ricevuto l'importo di Euro 971,71 a titolo di integrazione salariale.
La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta e di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della somma di Euro 971,71, a titolo di integrazione salariale, oltre agli accessori di legge. Rigetta ogni altra domanda.
Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia-seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
Nulla sulle spese processuali tra la parte ricorrente e la società convenuta attesa la mancata costituzione della stessa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento della somma di Euro 971,71 a titolo di
3 integrazione salariale afferente al periodo 1.05.2015 sino al 31.12.2015 oltre agli accessori di legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 18.12.2024 Il Giudice del Lavoro
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