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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Paola Demaria, ha reso la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa avente
R.G.C. n. 17112/2023 promossa da
Il (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Beaumont, 15, Pt_1
presso lo studio degli avv. Lorena IANNUZZI (C.F. – CodiceFiscale_1
e Parween TRISCHITTA (C.F. Email_1 [...]
– fax: , dalle C.F._2 Email_2 P.IVA_2
quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti
RICORRENTE contro
nata a [...] [...] (C.F. ), CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] Torino (TO), Pt_1
nato a [...] [...] (C.F. ), CP_2 Pt_1 CodiceFiscale_4
residente in [...], Pt_1
nata a , il 18.12.1972 (C.F. ), CP_3 Pt_1 CodiceFiscale_5
residente in [...] - Scala: C, 10036, Settimo Torinese (TO),
nato a [...] [...] (C.F. Controparte_4 Pt_1 [...]
), residente in [...] Torino (To) C.F._6
RESISTENTI CONTUMACI
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore dei resistenti, al fine di poter agire esecutivamente nei confronti degli stessi, instaurava il presente procedimento volto ad accertarne la qualità di eredi in morte di RS
A sostegno della propria domanda, il Condominio ha allegato la sussistenza di elementi, a suo dire, idonei a far ritenere che e CP_1 CP_2
abbiano accettato tacitamente e/o puramente e semplicemente ai Parte_2 sensi dell'art. 484 c.c., l'eredità morendo dismessa da nato a [...] il RS
10.5.1922 e deceduto in il 9.1.2009. Pt_1
Come infra si dirà, è invece circostanza pacifica che e CP_2 CP_3
abbiano tacitamente accettato l'eredità morendo Controparte_5
dismessa da nata a [...] il [...] e deceduta in in Parte_2 Pt_1
data 1.2.2001.
All'udienza del 5.3.2024, nessuno si costituiva per le parti convenute delle quali veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il condomino ricorrente, ritenuta la causa di natura documentale, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 16.6.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, fissava udienza di discussione orale al 14 gennaio 2025 invitando le parti a depositare entro il 7 gennaio 2025 nota di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.1.2025, il Giudice assumeva la causa a decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies, co. 3.
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a pag. 2 di 6 fondamento della domanda formulata.
b) Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas, Parte_1
circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che i resistenti siano eredi dei de cuius e RS Parte_2
[...]
In particolare,
- sulla successione di RS
* moglie del de cuius, come risulta dal certificato di Parte_2 residenza allegato sub doc. 4, ha occupato ed ha risieduto nell'immobile sito in
, via dei Pioppi 18, facente parte del Condominio ricorrente, senza Pt_1 soluzione di continuità, dall' 01/11/1989 sino al 16.12.2009.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stata chiamata e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione di _1
(deceduto in data 9.1.2009) la stessa deve considerarsi, ai sensi dell'art.
[...]
485 c.c., divenuta erede puro e semplice.
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord. 15690/20; Cass.
4456/2019).
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza, anch'essa risultante per tabulas, per cui anche una volta trasferita la propria residenza da Via dei Parte_2
Pioppi a Via San Marino 30, ha continuato a pagare per intero (e non solo per la parte di cui era comproprietaria) le spese del ricorrente compiendo, Parte_1
pertanto, atti comportanti la volontà di accettare (si veda doc. n. 9).
* deve ritenersi, pacificamente, erede per accettazione tacita o, CP_2 comunque, puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. di E ciò sulla RS
pag. 3 di 6 base, tra l'altro, delle seguenti circostanze tutte documentalmente provate:
- nel giudizio r.g. 24990/2018, instaurato al fine di ottenere l'accertamento degli eredi di – deceduta successivamente al marito Parte_2 RS
- comparso personalmente, ha dato atto di aver tacitamente CP_2 accettato l'eredità morendo dismessa dal padre. (si veda pag. 3 del doc. 7);
- anch'egli, poi, come risulta dal certificato di residenza allegato sub 11, ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , via dei Pioppi 18, senza Pt_1
soluzione di continuità, dalla nascita sino ad almeno il 19.5.2015. Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione in oggetto deve, in ogni caso, considerarsi divenuto erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c..
* Anche deve ritenersi, pacificamente, erede, pura e semplice o, CP_1 comunque, per accettazione tacita, di E ciò sulla base, tra l'altro, RS
delle circostanze, documentalmente provate per cui, sempre nel giudizio r.g.
24990/2018 sopra citato, la stessa, confermando le quote ereditarie indicate dai ricorrenti, ha dichiarato di essere erede del padre e ha, altresì, RS
confermato la propria volontà di provvedere al pagamento delle spese condominiali (si veda pag. 4 del doc. 7 e doc. 12).
- sulla successione di Parte_2
In data 1.2.2011, decedeva lasciando quali chiamati a Parte_2
succederle i figli e CP_2 CP_1
Sulle sorti di detta successione, nulla quaestio.
Ed infatti, come accertato e dichiarato dal Tribunale di Torino nel giudizio iscritto all'r.g. 24990/2018, eredi di sono Parte_2 CP_2
figlio, ed e nipoti, figli della figlia CP_3 Controparte_5
già dichiarata decaduta dal diritto di accettare l'eredità morendo CP_1
dismessa dalla madre.
****
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condominio ricorrente dovrà
pag. 4 di 6 essere accolta con la precisazione che la consistenza e la ripartizione per quote della massa ereditaria sarà specificata successivamente, nell'ambito della procedura esecutiva nell'ambito della quale sarà a disposizione del Giudice tutta la documentazione necessaria a tali fini.
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della controversia,
e pertanto, in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ 673,00 per esposti (costo di notifica, contributo unificato e marca da bollo) ed oltre alle spese di mediazione (€.110,00+60,00).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara che nata a [...] [...] (C.F. CP_1 Pt_1 [...]
) nato a [...] [...] (C.F. C.F._3 CP_2 Pt_1 C.F._4
) c.f. , nata a [...] il
[...] Parte_2 C.F._7
15.1.1927 e deceduta in in data 1.2.2011, sono succeduti quali eredi puri e Pt_1
semplici a c.f. nato a [...] il [...] e CP_6 C.F._8
deceduto in in data 9.1.2009; Pt_1
2. condanna e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_5
in solido tra loro, alla refusione in favore del
[...] Controparte_7
, con distrazione a favore del procuratore antistatario, delle spese processuali che
[...] si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre ad €
673,00 per esposti, oltre a €.170,00 per spese di mediazione.
Si comunichi.
pag. 5 di 6 Torino, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(minuta interamente redatta dal funzionario UPP Emanuela Caterina Maria Quaini).
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Paola Demaria, ha reso la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa avente
R.G.C. n. 17112/2023 promossa da
Il (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Beaumont, 15, Pt_1
presso lo studio degli avv. Lorena IANNUZZI (C.F. – CodiceFiscale_1
e Parween TRISCHITTA (C.F. Email_1 [...]
– fax: , dalle C.F._2 Email_2 P.IVA_2
quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, per procura in atti
RICORRENTE contro
nata a [...] [...] (C.F. ), CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] Torino (TO), Pt_1
nato a [...] [...] (C.F. ), CP_2 Pt_1 CodiceFiscale_4
residente in [...], Pt_1
nata a , il 18.12.1972 (C.F. ), CP_3 Pt_1 CodiceFiscale_5
residente in [...] - Scala: C, 10036, Settimo Torinese (TO),
nato a [...] [...] (C.F. Controparte_4 Pt_1 [...]
), residente in [...] Torino (To) C.F._6
RESISTENTI CONTUMACI
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore dei resistenti, al fine di poter agire esecutivamente nei confronti degli stessi, instaurava il presente procedimento volto ad accertarne la qualità di eredi in morte di RS
A sostegno della propria domanda, il Condominio ha allegato la sussistenza di elementi, a suo dire, idonei a far ritenere che e CP_1 CP_2
abbiano accettato tacitamente e/o puramente e semplicemente ai Parte_2 sensi dell'art. 484 c.c., l'eredità morendo dismessa da nato a [...] il RS
10.5.1922 e deceduto in il 9.1.2009. Pt_1
Come infra si dirà, è invece circostanza pacifica che e CP_2 CP_3
abbiano tacitamente accettato l'eredità morendo Controparte_5
dismessa da nata a [...] il [...] e deceduta in in Parte_2 Pt_1
data 1.2.2001.
All'udienza del 5.3.2024, nessuno si costituiva per le parti convenute delle quali veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il condomino ricorrente, ritenuta la causa di natura documentale, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 16.6.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, fissava udienza di discussione orale al 14 gennaio 2025 invitando le parti a depositare entro il 7 gennaio 2025 nota di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.1.2025, il Giudice assumeva la causa a decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies, co. 3.
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a pag. 2 di 6 fondamento della domanda formulata.
b) Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas, Parte_1
circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che i resistenti siano eredi dei de cuius e RS Parte_2
[...]
In particolare,
- sulla successione di RS
* moglie del de cuius, come risulta dal certificato di Parte_2 residenza allegato sub doc. 4, ha occupato ed ha risieduto nell'immobile sito in
, via dei Pioppi 18, facente parte del Condominio ricorrente, senza Pt_1 soluzione di continuità, dall' 01/11/1989 sino al 16.12.2009.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stata chiamata e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione di _1
(deceduto in data 9.1.2009) la stessa deve considerarsi, ai sensi dell'art.
[...]
485 c.c., divenuta erede puro e semplice.
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord. 15690/20; Cass.
4456/2019).
A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza, anch'essa risultante per tabulas, per cui anche una volta trasferita la propria residenza da Via dei Parte_2
Pioppi a Via San Marino 30, ha continuato a pagare per intero (e non solo per la parte di cui era comproprietaria) le spese del ricorrente compiendo, Parte_1
pertanto, atti comportanti la volontà di accettare (si veda doc. n. 9).
* deve ritenersi, pacificamente, erede per accettazione tacita o, CP_2 comunque, puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. di E ciò sulla RS
pag. 3 di 6 base, tra l'altro, delle seguenti circostanze tutte documentalmente provate:
- nel giudizio r.g. 24990/2018, instaurato al fine di ottenere l'accertamento degli eredi di – deceduta successivamente al marito Parte_2 RS
- comparso personalmente, ha dato atto di aver tacitamente CP_2 accettato l'eredità morendo dismessa dal padre. (si veda pag. 3 del doc. 7);
- anch'egli, poi, come risulta dal certificato di residenza allegato sub 11, ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , via dei Pioppi 18, senza Pt_1
soluzione di continuità, dalla nascita sino ad almeno il 19.5.2015. Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione in oggetto deve, in ogni caso, considerarsi divenuto erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c..
* Anche deve ritenersi, pacificamente, erede, pura e semplice o, CP_1 comunque, per accettazione tacita, di E ciò sulla base, tra l'altro, RS
delle circostanze, documentalmente provate per cui, sempre nel giudizio r.g.
24990/2018 sopra citato, la stessa, confermando le quote ereditarie indicate dai ricorrenti, ha dichiarato di essere erede del padre e ha, altresì, RS
confermato la propria volontà di provvedere al pagamento delle spese condominiali (si veda pag. 4 del doc. 7 e doc. 12).
- sulla successione di Parte_2
In data 1.2.2011, decedeva lasciando quali chiamati a Parte_2
succederle i figli e CP_2 CP_1
Sulle sorti di detta successione, nulla quaestio.
Ed infatti, come accertato e dichiarato dal Tribunale di Torino nel giudizio iscritto all'r.g. 24990/2018, eredi di sono Parte_2 CP_2
figlio, ed e nipoti, figli della figlia CP_3 Controparte_5
già dichiarata decaduta dal diritto di accettare l'eredità morendo CP_1
dismessa dalla madre.
****
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condominio ricorrente dovrà
pag. 4 di 6 essere accolta con la precisazione che la consistenza e la ripartizione per quote della massa ereditaria sarà specificata successivamente, nell'ambito della procedura esecutiva nell'ambito della quale sarà a disposizione del Giudice tutta la documentazione necessaria a tali fini.
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della controversia,
e pertanto, in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ 673,00 per esposti (costo di notifica, contributo unificato e marca da bollo) ed oltre alle spese di mediazione (€.110,00+60,00).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara che nata a [...] [...] (C.F. CP_1 Pt_1 [...]
) nato a [...] [...] (C.F. C.F._3 CP_2 Pt_1 C.F._4
) c.f. , nata a [...] il
[...] Parte_2 C.F._7
15.1.1927 e deceduta in in data 1.2.2011, sono succeduti quali eredi puri e Pt_1
semplici a c.f. nato a [...] il [...] e CP_6 C.F._8
deceduto in in data 9.1.2009; Pt_1
2. condanna e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_5
in solido tra loro, alla refusione in favore del
[...] Controparte_7
, con distrazione a favore del procuratore antistatario, delle spese processuali che
[...] si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre ad €
673,00 per esposti, oltre a €.170,00 per spese di mediazione.
Si comunichi.
pag. 5 di 6 Torino, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(minuta interamente redatta dal funzionario UPP Emanuela Caterina Maria Quaini).
pag. 6 di 6