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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4593/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Luca Schinzari;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Luca Schinzari;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Galatina in data 10/06/2010 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 38, parte II, serie A, anno 2010). R.G.V.G. 4593/2024
Hanno precisato che dalla loro unione sono nate Persona_1
(30/10/2007) e (29/07/2009) . Persona_2
Nel ricorso depositato in data 02/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Galatina alla Via Tacito n.2 rimarrà assegnata alla IG.ra , con facoltà della stessa, successivamente, Parte_1 di reperire altro immobile ove stabilire il proprio domicilio.
3) Le figlie minori e vengono affidate in Persona_1 Persona_2 via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione abitativa stabile presso la madre.
4) Il IG. verserà mensilmente un assegno di Controparte_1 mantenimento di €.250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna delle figlie minori, per complessivi €.500,00 (cinquecento/00) rivalutabili annualmente in base al 100% delle variazioni ISTAT, finché le stesse non saranno economicamente autosufficienti.
5) Le spese mediche e straordinarie, che solo a titolo indicativo ma non tassativo si indicano nelle spese scolastiche, lo sport, i viaggi di istruzione, le visite mediche e le cure specialistiche, e quant'altro necessario per il mantenimento e l'istruzione delle figlie, al di fuori delle necessità correnti e quotidiane, saranno a carico del IG.
[...]
. CP_1
6) L'assegno unico universale previsto per le due figlie sarà percepito dal IG. che lo potrà richiedere in maniera autonoma Controparte_1 all'INPS nonché interamente trattenere nella propria disponibilità, anche in considerazione del regolamento per le spese previsto dal precedente capo 5).
7) Gli eventuali altri sussidi previsti per le due figlie saranno, invece, percepiti dalla IG.ra , che li potrà richiedere in Parte_1 maniera autonoma agli eventuali enti eroganti nonché interamente trattenere nella propria disponibilità.
2 R.G.V.G. 4593/2024
8) Le condizioni del diritto di visita saranno regolate dal piano genitoriale delle minori allegato 3) piano genitoriale.pdf che si deve intendere parte integrante del presente ricorso. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti gli stessi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire
i figli nel proprio passaporto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 02/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo, precisando ulteriormente il piano genitoriale già concordato con riferimento alle visite infrasettimanali e che, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie per le figlie saranno regolate secondo il pertinente protocollo di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
3 R.G.V.G. 4593/2024
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4593/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 02/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Torino Parte_1
(TO), 25/08/1978) e (Galatina (LE), Controparte_1
16/06/1981) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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