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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.24056 r.g. dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ODIERNA UGO, LEPERINO Parte_1
ALFONSO con cui elettivamente domicilia
E
in persona del Direttore Generale p.t. ing. Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv.TESTA con cui elettivamente domicilia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D, come emerge dalle allegate buste paga in atti
(v. doc. 01) e presta servizio presso il Presidio Ospedaliero di Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli;
- Di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle
8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati,
- di avere sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 (v. doc. 03) e poi dall'art. 106, comma pagina1 di 9 2, CCNL 2019-2021 (v. doc. 04), per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione: “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
-Lamentava tuttavia che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui il ricorrente ha goduto delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base
(quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS). Pertanto, come si nota dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non é stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Quantificava, pertanto, le somme assunte come dovute nell'importo complessivo (sommando le indennità richieste) di € 560,30 oltre interessi.
Concludeva chiedendo : ““A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 4 luglio 2018 al
31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
B) Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale Controparte_1
pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 4 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2018 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”.”.
In particolare parte ricorrente ha esposto:
pagina2 di 9 - di essere stato dipendente della con contratto di lavoro a tempo Controparte_3 indeterminato inquadrato nel profilo professionale di “Oper. Tecnico Aut. Ambul.”,
Categoria BS2, in servizio presso l'UOC Gestione Patrimonio;
- di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle
20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
- in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito la indennità giornaliera di turno - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “IND.TURNO - 8700” -, nella misura di € 4,49 ai sensi dell'art. 86, comma 3,
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, fino al 31 dicembre 2022;
- di aver altresì percepito la indennità giornaliera di turno - indicata nella busta paga con il codice 606 e con la descrizione “IND. TURNO – ART. 106 -co2” -, nella misura di €
2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi, ai sensi dell'art. 160, comma 2, CCNL Comparto Sanità
2019-2021, fino dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi;
- che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione per le giornate di ferie godute dal ricorrente sarebbe pari alla somma dello stipendio base tabellare e della indennità professionale specifica, c.d. IPS;
- che la indennità giornaliera di turno non sarebbe stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo feriale.
Si costituiva la resistente che eccepiva la prescrizione della richiesta di CP_1 pagamento oggetto del ricorso, posto che quest'ultima soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 che opera, nel pubblico impiego, anche durante la permanenza del rapporto di lavoro. Nel merito ne rilevava l'infondatezza chiedendone il rigetto. Concludeva: “IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA:
2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese e compensi professionali.”
pagina3 di 9 All'udienza del 27/03/2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, esaminate le note di trattazione scritta, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della
Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_1
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e Persona_2
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle Per_3
ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo pagina4 di 9 e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_3
intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore,
pagina5 di 9 durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predetta indennità giornaliera e di terapia intensiva risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta..
ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e CP_4
la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto
Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”. Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a pagina6 di 9 coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo –
a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ) con le mansioni svolte, quale Numer_1 Per_3
infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente),
pagina7 di 9 nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Cont Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla n quanto la domanda
è stata formulata dal ricorrente per il periodo dal 4.7.18 ed egli ha prodotto atto interruttivo notificato alla convenuta il 3.7.23.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-
2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma
2, CCNL 2019-2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. Majorano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. accerta e dichiara il diritto di a vedersi retribuire per ciascun Parte_1 giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-
pagina8 di 9 2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma
2, CCNL 2019-2021 e, per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, l'importo corrispondente, oltre accessori ex lege;
2.Condanna, altresì, l in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Napoli, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Maria Gaia Majorano
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