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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.6.2024;
- opponente-
E
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa dalla CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura in calce alla memoria di
[...]
costituzione di nuovo difensore depositata il 4.12.2024;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1519/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 23.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1519/17, emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 692.701,54, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, in favore della quale cessionaria dei CP_3
crediti vantati da a sua volta cessionaria di a Controparte_4 Controparte_5
titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 in favore dell' Parte_2
A sostegno dell'opposizione deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di CP_3 in virtù dell'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti in quanto non sarebbe mai stata notificata
[...] pagina 1 di 10 la originaria cessione tra e la evidenziando, in Controparte_5 Controparte_4
ogni caso, l'assenza di consenso dell'Amministrazione ceduta. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto infondata e, in subordine, per erroneità degli importi ingiunti, anche con riferimento alla fattura n. 25 del 17/12/2015 - non trasmessa all' - relativa agli interessi Parte_1
moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”; deduceva infine l'illegittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui riconosceva al creditore opposto ulteriori interessi sulla fattura emessa a titolo di interessi.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando la CP_3
ritualità delle cessioni di credito intervenute tra e e tra Controparte_5 Controparte_4 quest'ultima e nonché la loro opponibilità all' l'inapplicabilità alle aziende CP_3 Parte_2
sanitarie del SSN della disciplina normativa di cui agli artt. 69 e 70 RD. 2440/1923 e art. 9 L. 20 marzo
1865 n. 2245, nonché di quella prevista dall'art. 117 D.Lg. 163/2006 (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs.
50/2016); la debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02 e la corretta decorrenza degli stessi con conseguente nullità delle clausole difformi al D.lgs. 231/02; l'esecuzione di prestazioni in- budget con riferimento alle fatture contestate le quali erano state protocollate dall' che, Parte_2 peraltro, aveva anche provveduto al pagamento della sorte capitale delle stesse;
l'infondatezza delle avverse deduzioni in ordine agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento.
Concludeva per la conseguente reiezione del gravame e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante CTU contabile e all'udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta la rimessione sul ruolo della causa per un'integrazione della c.t.u. contabile, all'udienza del
23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione pagina 2 di 10 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_3
sollevata dall' Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Nel caso di specie, la società creditrice opposta ha allegato l'avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2016 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione), relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 18/12/2015 tra la CP_5
e la e la successiva comunicazione notificata all in data
[...] Controparte_4 Parte_2
26/01/2016 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), nonché il successivo avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23/03/2017 relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 17/03/2017 tra la e la e la Controparte_4 CP_1
Part comunicazione notificata all in data 22/03/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio).
In particolare, la G.U. n. 6 del 14/01/2016 dà atto della cessione sottoscritta ai sensi della Legge 130/99 tra la e la in data 18/12/2015 e contiene la specificazione del Controparte_5 Controparte_4 credito ceduto: “In relazione al cedente : (viii) il credito rappresenta gli interessi per Controparte_5
ritardato pagamento maturati in relazione a prestazioni sanitarie erogate nel periodo tra il 2011 e il
2014; (ix) il credito deriva da prestazioni sanitarie rese dal Cedente, per conto della in Parte_2
regime di accreditamento provvisorio o definitivo e sulla base di un contratto sottoscritto tra il cedente
e l' ; (x) il credito è rappresentato da fattura emessa nel mese di dicembre 2015; (xi) la Parte_2 relativa fattura è indicata nella lista riportata nell'Allegato A al contratto di cessione a rogito del
Notaio in data 18 dicembre 2015 (Rep. 359, Racc. 288)”. Persona_1
La successiva G.U. n. 35 del 23/03/2017, poi, dà atto che la e la hanno CP_1 Controparte_4
sottoscritto un contratto di cessione ex Legge 130/99 in data 17/03/2017 e che i crediti sottesi sono originati, tra gli altri, dalla struttura nei confronti della Controparte_5 Parte_2
e risultano dalla pubblicazione in GU del 14/01/2016 n. 6.
pagina 3 di 10 Inoltre, la comunicazione notificata all in data 26/01/2016 contiene, in allegato, Parte_2
l'elenco delle fatture relative agli interessi moratori calcolati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie (cfr. fattura n. 25 del 17.12.2015), nonché l'elenco delle fatture rappresentative degli importi in linea capitale sui quali sono maturati gli interessi moratori.
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sia nel procedimento monitorio sia nel fascicolo del presente giudizio, gli avvisi di pubblicazione sulle G.U. degli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio, intervenuti tra la e la e tra Controparte_5 Controparte_4
quest'ultima e la e le comunicazioni notificate all' aventi ad oggetto gli CP_3 Parte_2
interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di forniture già interamente eseguite. Consegue Parte che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini pagina 4 di 10 del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Inoltre, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 117 comma 4bis, invocabile solo per le cessioni stipulate successivamente al 19/07/2020, data di entrata in vigore della normativa, laddove, gli atti di cessione relativi al credito azionato in fase monitoria sono stati stipulati in data 18/12/2015 ed in data 17/03/2017.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la - quale cessionaria dei crediti vantati da CP_3 CP_4
a sua volta cessionaria di - chiede il pagamento attiene alla
[...] Controparte_5
somma di € 692.701,54, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 Controparte_5 in favore dell' Parte_2
pagina 5 di 10 Non forma oggetto di contestazione l'esistenza del titolo contrattuale e l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento.
L ha eccepito, per un verso, l'omessa trasmissione della fattura n. 25 del 17/12/2015, Parte_2
relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture, e, per altro verso,
l'erroneità del calcolo degli interessi, eseguito in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”.
Orbene, occorre evidenziare, in linea generale, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo 231/2002, che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione
pagina 6 di 10 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni di CP_3
assistenza ospedaliera erogate dalla in regime di accreditamento Controparte_5
per gli anni 2011-2014 in favore dell' nonché alcuni ordinativi di pagamento ed un Parte_2
prospetto analitico di calcolo degli interessi moratori, recante le indicazioni del numero della fattura, dell'importo a titolo di sorte capitale, della data di emissione, di quella di ricezione della fattura da
Part parte dell delle date di scadenza e di pagamento, con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
A fronte delle contestazioni sollevate dall si osserva quanto segue. Parte_2
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini
pagina 7 di 10 della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
Nel caso di specie, nei contratti sottoscritti tra l' e la Parte_1 CP_5
(cfr. schema tipo di accordo contrattuale del 06/07/2011 - schema tipo di accordo CP_5
contrattuale del 10/08/2012 - schema tipo di accordo contrattuale del 28/03/2013 - schema tipo di accordo contrattuale del 13/09/2013), è stabilito, all'art.8.1: “la remunerazione delle prestazioni…. da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura”.
Nel corso del giudizio è stata espletata c.t.u. contabile, a firma del dott. in forza Persona_2
della quale si è proceduto al ricalcolo degli interessi moratori incrociando i dati delle fatture depositate dalla con i dati degli ordinativi di pagamento depositati dall' ed assumendo, CP_1 Parte_2
quale momento di decorrenza degli interessi, il 90° giorno successivo a quello di protocollazione della
Part fattura all – come convenuto dalle parti nei singoli contratti - , nonché, quale dies ad quem, quello dell'avvenuto pagamento.
Il c.t.u., nella prima relazione, ha quantificato gli interessi nella misura di € 314.422,56, ma ha escluso dal calcolo le fatture per le quali non ha rinvenuto il deposito del relativo ordinativo di pagamento.
E' stata, quindi, espletata un'integrazione della c.t.u. contabile mediante il computo degli interessi moratori, al tasso e con la decorrenza previsti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.231/2002, come integrati e/o modificati dalle clausole contenute nei contratti conclusi tra le parti, anche sulle somme dovute in relazione alle fatture per le quali non è stato depositato il corrispondente ordinativo di pagamento, a decorrere dalle date di presentazione delle fatture e fino a quelle di avvenuto pagamento risultanti dal prospetto analitico di calcolo allegato al ricorso monitorio.
E' stato escluso, invece, il calcolo degli interessi moratori in riferimento alle fatture n.1 del 03/02/2015
e n.4/PA del 06/05/2015, non essendo state le stesse allegate dalla società creditrice.
pagina 8 di 10 Per effetto dei conteggi suindicati, il c.t.u. è pervenuto all'importo complessivo di € 562.161,64, dovuto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture da parte dell (di cui Parte_2
€. 314.422,56, come calcolato nella perizia iniziale ed €. 247.739,08, a seguito dell'integrazione).
Ad avviso di questo giudicante, simile calcolo appare condivisibile e conforme ai principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In particolare, la società creditrice-opposta ha allegato, oltre alla documentazione contrattuale ed a quella relativa alle cessioni dei crediti, tutte le fatture emesse dall'originaria società cedente nei confronti dell' per le prestazioni erogate, ad eccezione delle due fatture n.1 del Parte_2
03/02/2015 e n. 4/PA del 06/05/2015 per le quali, infatti, è stato escluso il computo degli interessi moratori.
In merito, infatti, si osserva che l'allegazione delle fatture appare indispensabile per verificare il corretto calcolo degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento, occorrendo individuare la data di scadenza della fattura in relazione alla sua effettiva comunicazione all' ed il Parte_2
conseguente dies a quo della decorrenza degli interessi.
Al contrario, quanto alla prova degli avvenuti pagamenti, va evidenziato, conformemente al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. Civ. n. 19039 del 16.7.2019).
Consegue che, in relazione alle fatture per le quali non sono stati allegati gli ordinativi di pagamento, ben può farsi riferimento, al fine di calcolare gli interessi moratori dovuti, alle date riportate nel prospetto allegato dalla creditrice spettando all fornire la prova di CP_3 Parte_2
eventuali pagamenti avvenuti in epoca antecedente.
Inoltre, non hanno pregio le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla mancata ricezione della fattura n. 25/2015. Al riguardo, si evidenzia che la stessa è stata inoltrata in formato elettronico e risulta che sia stata ricevuta il 17.12.2015 alle ore 23.47 e consegnata lo stesso giorno alle ore 23.55
(cfr. “dettaglio notifica”, doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. della parte opposta).
In ogni caso, si tratta di fattura con cui è stato chiesto il pagamento degli interessi moratori spettanti alla società creditrice in ragione del ritardato pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in forza delle fatture emesse, ricevute e saldate dall Consegue che, trattandosi di interessi Parte_2
dovuti in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora,
pagina 9 di 10 la relativa debenza, per l'importo calcolato dal c.t.u. in ossequio ai criteri in precedenza indicati, va, in ogni caso, riconosciuta.
In conclusione, appare fondata la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalla società cedente, per l'importo di € 562.161,64, quantificato dal c.t.u., in favore della cessionaria CP_3
Consegue che, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1519/17 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell al pagamento, in favore della della somma di € 562.161,64, a titolo di Parte_2 CP_3
interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00), in ragione della non
Parte particolare complessità delle questioni affrontate, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Le spese relative alla c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1519/17 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 CP_3
562.161,64, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, oltre interessi, al tasso legale,
dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 14.598,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell Parte_2
Cosenza, 3.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.6.2024;
- opponente-
E
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa dalla CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura in calce alla memoria di
[...]
costituzione di nuovo difensore depositata il 4.12.2024;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1519/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 23.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1519/17, emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 692.701,54, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, in favore della quale cessionaria dei CP_3
crediti vantati da a sua volta cessionaria di a Controparte_4 Controparte_5
titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 in favore dell' Parte_2
A sostegno dell'opposizione deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di CP_3 in virtù dell'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti in quanto non sarebbe mai stata notificata
[...] pagina 1 di 10 la originaria cessione tra e la evidenziando, in Controparte_5 Controparte_4
ogni caso, l'assenza di consenso dell'Amministrazione ceduta. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto infondata e, in subordine, per erroneità degli importi ingiunti, anche con riferimento alla fattura n. 25 del 17/12/2015 - non trasmessa all' - relativa agli interessi Parte_1
moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”; deduceva infine l'illegittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui riconosceva al creditore opposto ulteriori interessi sulla fattura emessa a titolo di interessi.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando la CP_3
ritualità delle cessioni di credito intervenute tra e e tra Controparte_5 Controparte_4 quest'ultima e nonché la loro opponibilità all' l'inapplicabilità alle aziende CP_3 Parte_2
sanitarie del SSN della disciplina normativa di cui agli artt. 69 e 70 RD. 2440/1923 e art. 9 L. 20 marzo
1865 n. 2245, nonché di quella prevista dall'art. 117 D.Lg. 163/2006 (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs.
50/2016); la debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02 e la corretta decorrenza degli stessi con conseguente nullità delle clausole difformi al D.lgs. 231/02; l'esecuzione di prestazioni in- budget con riferimento alle fatture contestate le quali erano state protocollate dall' che, Parte_2 peraltro, aveva anche provveduto al pagamento della sorte capitale delle stesse;
l'infondatezza delle avverse deduzioni in ordine agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento.
Concludeva per la conseguente reiezione del gravame e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante CTU contabile e all'udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta la rimessione sul ruolo della causa per un'integrazione della c.t.u. contabile, all'udienza del
23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione pagina 2 di 10 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_3
sollevata dall' Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Nel caso di specie, la società creditrice opposta ha allegato l'avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2016 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione), relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 18/12/2015 tra la CP_5
e la e la successiva comunicazione notificata all in data
[...] Controparte_4 Parte_2
26/01/2016 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), nonché il successivo avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23/03/2017 relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 17/03/2017 tra la e la e la Controparte_4 CP_1
Part comunicazione notificata all in data 22/03/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio).
In particolare, la G.U. n. 6 del 14/01/2016 dà atto della cessione sottoscritta ai sensi della Legge 130/99 tra la e la in data 18/12/2015 e contiene la specificazione del Controparte_5 Controparte_4 credito ceduto: “In relazione al cedente : (viii) il credito rappresenta gli interessi per Controparte_5
ritardato pagamento maturati in relazione a prestazioni sanitarie erogate nel periodo tra il 2011 e il
2014; (ix) il credito deriva da prestazioni sanitarie rese dal Cedente, per conto della in Parte_2
regime di accreditamento provvisorio o definitivo e sulla base di un contratto sottoscritto tra il cedente
e l' ; (x) il credito è rappresentato da fattura emessa nel mese di dicembre 2015; (xi) la Parte_2 relativa fattura è indicata nella lista riportata nell'Allegato A al contratto di cessione a rogito del
Notaio in data 18 dicembre 2015 (Rep. 359, Racc. 288)”. Persona_1
La successiva G.U. n. 35 del 23/03/2017, poi, dà atto che la e la hanno CP_1 Controparte_4
sottoscritto un contratto di cessione ex Legge 130/99 in data 17/03/2017 e che i crediti sottesi sono originati, tra gli altri, dalla struttura nei confronti della Controparte_5 Parte_2
e risultano dalla pubblicazione in GU del 14/01/2016 n. 6.
pagina 3 di 10 Inoltre, la comunicazione notificata all in data 26/01/2016 contiene, in allegato, Parte_2
l'elenco delle fatture relative agli interessi moratori calcolati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie (cfr. fattura n. 25 del 17.12.2015), nonché l'elenco delle fatture rappresentative degli importi in linea capitale sui quali sono maturati gli interessi moratori.
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sia nel procedimento monitorio sia nel fascicolo del presente giudizio, gli avvisi di pubblicazione sulle G.U. degli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio, intervenuti tra la e la e tra Controparte_5 Controparte_4
quest'ultima e la e le comunicazioni notificate all' aventi ad oggetto gli CP_3 Parte_2
interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di forniture già interamente eseguite. Consegue Parte che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini pagina 4 di 10 del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Inoltre, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 117 comma 4bis, invocabile solo per le cessioni stipulate successivamente al 19/07/2020, data di entrata in vigore della normativa, laddove, gli atti di cessione relativi al credito azionato in fase monitoria sono stati stipulati in data 18/12/2015 ed in data 17/03/2017.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la - quale cessionaria dei crediti vantati da CP_3 CP_4
a sua volta cessionaria di - chiede il pagamento attiene alla
[...] Controparte_5
somma di € 692.701,54, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 Controparte_5 in favore dell' Parte_2
pagina 5 di 10 Non forma oggetto di contestazione l'esistenza del titolo contrattuale e l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento.
L ha eccepito, per un verso, l'omessa trasmissione della fattura n. 25 del 17/12/2015, Parte_2
relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture, e, per altro verso,
l'erroneità del calcolo degli interessi, eseguito in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”.
Orbene, occorre evidenziare, in linea generale, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo 231/2002, che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione
pagina 6 di 10 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni di CP_3
assistenza ospedaliera erogate dalla in regime di accreditamento Controparte_5
per gli anni 2011-2014 in favore dell' nonché alcuni ordinativi di pagamento ed un Parte_2
prospetto analitico di calcolo degli interessi moratori, recante le indicazioni del numero della fattura, dell'importo a titolo di sorte capitale, della data di emissione, di quella di ricezione della fattura da
Part parte dell delle date di scadenza e di pagamento, con conseguente specificazione dei giorni di ritardo maturati.
A fronte delle contestazioni sollevate dall si osserva quanto segue. Parte_2
Secondo quanto ribadito, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n. 11655 del 16.6.2020), “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della
P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini
pagina 7 di 10 della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
Nel caso di specie, nei contratti sottoscritti tra l' e la Parte_1 CP_5
(cfr. schema tipo di accordo contrattuale del 06/07/2011 - schema tipo di accordo CP_5
contrattuale del 10/08/2012 - schema tipo di accordo contrattuale del 28/03/2013 - schema tipo di accordo contrattuale del 13/09/2013), è stabilito, all'art.8.1: “la remunerazione delle prestazioni…. da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura”.
Nel corso del giudizio è stata espletata c.t.u. contabile, a firma del dott. in forza Persona_2
della quale si è proceduto al ricalcolo degli interessi moratori incrociando i dati delle fatture depositate dalla con i dati degli ordinativi di pagamento depositati dall' ed assumendo, CP_1 Parte_2
quale momento di decorrenza degli interessi, il 90° giorno successivo a quello di protocollazione della
Part fattura all – come convenuto dalle parti nei singoli contratti - , nonché, quale dies ad quem, quello dell'avvenuto pagamento.
Il c.t.u., nella prima relazione, ha quantificato gli interessi nella misura di € 314.422,56, ma ha escluso dal calcolo le fatture per le quali non ha rinvenuto il deposito del relativo ordinativo di pagamento.
E' stata, quindi, espletata un'integrazione della c.t.u. contabile mediante il computo degli interessi moratori, al tasso e con la decorrenza previsti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.231/2002, come integrati e/o modificati dalle clausole contenute nei contratti conclusi tra le parti, anche sulle somme dovute in relazione alle fatture per le quali non è stato depositato il corrispondente ordinativo di pagamento, a decorrere dalle date di presentazione delle fatture e fino a quelle di avvenuto pagamento risultanti dal prospetto analitico di calcolo allegato al ricorso monitorio.
E' stato escluso, invece, il calcolo degli interessi moratori in riferimento alle fatture n.1 del 03/02/2015
e n.4/PA del 06/05/2015, non essendo state le stesse allegate dalla società creditrice.
pagina 8 di 10 Per effetto dei conteggi suindicati, il c.t.u. è pervenuto all'importo complessivo di € 562.161,64, dovuto a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture da parte dell (di cui Parte_2
€. 314.422,56, come calcolato nella perizia iniziale ed €. 247.739,08, a seguito dell'integrazione).
Ad avviso di questo giudicante, simile calcolo appare condivisibile e conforme ai principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In particolare, la società creditrice-opposta ha allegato, oltre alla documentazione contrattuale ed a quella relativa alle cessioni dei crediti, tutte le fatture emesse dall'originaria società cedente nei confronti dell' per le prestazioni erogate, ad eccezione delle due fatture n.1 del Parte_2
03/02/2015 e n. 4/PA del 06/05/2015 per le quali, infatti, è stato escluso il computo degli interessi moratori.
In merito, infatti, si osserva che l'allegazione delle fatture appare indispensabile per verificare il corretto calcolo degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento, occorrendo individuare la data di scadenza della fattura in relazione alla sua effettiva comunicazione all' ed il Parte_2
conseguente dies a quo della decorrenza degli interessi.
Al contrario, quanto alla prova degli avvenuti pagamenti, va evidenziato, conformemente al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. Civ. n. 19039 del 16.7.2019).
Consegue che, in relazione alle fatture per le quali non sono stati allegati gli ordinativi di pagamento, ben può farsi riferimento, al fine di calcolare gli interessi moratori dovuti, alle date riportate nel prospetto allegato dalla creditrice spettando all fornire la prova di CP_3 Parte_2
eventuali pagamenti avvenuti in epoca antecedente.
Inoltre, non hanno pregio le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla mancata ricezione della fattura n. 25/2015. Al riguardo, si evidenzia che la stessa è stata inoltrata in formato elettronico e risulta che sia stata ricevuta il 17.12.2015 alle ore 23.47 e consegnata lo stesso giorno alle ore 23.55
(cfr. “dettaglio notifica”, doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. della parte opposta).
In ogni caso, si tratta di fattura con cui è stato chiesto il pagamento degli interessi moratori spettanti alla società creditrice in ragione del ritardato pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in forza delle fatture emesse, ricevute e saldate dall Consegue che, trattandosi di interessi Parte_2
dovuti in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora,
pagina 9 di 10 la relativa debenza, per l'importo calcolato dal c.t.u. in ossequio ai criteri in precedenza indicati, va, in ogni caso, riconosciuta.
In conclusione, appare fondata la pretesa di pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite dalla società cedente, per l'importo di € 562.161,64, quantificato dal c.t.u., in favore della cessionaria CP_3
Consegue che, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1519/17 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell al pagamento, in favore della della somma di € 562.161,64, a titolo di Parte_2 CP_3
interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00), in ragione della non
Parte particolare complessità delle questioni affrontate, sono definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Le spese relative alla c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1519/17 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.11.2017;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 CP_3
562.161,64, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, oltre interessi, al tasso legale,
dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio Parte_2
che si liquidano in € 14.598,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell Parte_2
Cosenza, 3.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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