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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 1727/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Francesca Rosaria Plutino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 giugno 2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1727/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] - Nigeria, il 18 agosto 1992 (C.F.: ; Id. Vestanet Parte_1 C.F._1
n° RC0005317; CUI: 05EGH29), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Geresia, per procura stesa su foglio separato allegato telematicamente al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Via Archia Poeta n° 7.
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato.
-resistente costituito-
Oggetto: ricorso avverso diniego di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024, nato in [...] - Nigeria, il 18 agosto 1992 ha Parte_1 impugnato il provvedimento [Cat. A12/2024 Imm/IV°Sez.(Nr. 13)], emesso dalla Questura di Reggio Calabria, il 23 febbraio 2024 e notificato, brevi manu, il 14 giugno 2024, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 19 c 1 e c 1.1 Dlgs. 286/98, anche alla luce di quanto disposto dall'artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana, e per l'effetto annullare il Decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore di Reggio
Calabria del 23.02.2024 e notificato al Ricorrente in data 14/06/2024, Cat. Imm/IV°Sez.(Nr. 13), e Numer_1 riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale”.
Con provvedimento del 15 luglio 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “considerato che pertanto sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione sociale e lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa” e “ritenuto, pertanto, che sussistano gravi e circostanziate ragioni tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza”
Il 6 agosto 2024, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando la comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Preliminarmente, occorre considerare che prive di pregio sono le eccezioni di nullità del decreto di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per carenze motivazionali dello stesso decreto, atteso che le stesse, in questa sede, non determinano l'epilogo invocato (la nullità) per carenze di requisiti formali e/o sostanziali richiesti dalla procedura amministrativa, ma impongono al Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa dell'insufficiente motivazione o della mancata traduzione, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che, in questa sede, l'istante ha potuto pienamente dispiegare il proprio diritto di difesa, sia venendo a conoscenza del provvedimento, sia impugnandolo tempestivamente,
2 sia, più in generale, esercitando le proprie difese nel pieno contraddittorio con la controparte e, non ultimo, essendogli stata concessa la possibiltà di sostenere l'interrogatorio libero dinanzi al Giudice
In punto di diritto, si osserva, infatti, che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n.
142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
3 c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma
1.11, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della
4 protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale
(vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della
Questura di Reggio Calabria, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Nel merito, il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali, sulle precarie condizioni politiche e sociali nelle quali versa la Nigeria, sulla sua raggiunta integrazione sociale e lavorativa all'interno del territorio italiano e sulla recisione di qualsiasi legame con il Paese d'origine; tutte condizioni le quali determinerebbero per lui un vulnus in caso di un eventuale rimpatrio.
In particolare, la difesa di ha insistito, oltre all'audizione del proprio assistito, su altre richieste Pt_1 istruttorie, chiedendo al Tribunale “l'acquisizione di copia del fascicolo de quo in possesso della Questura di
Reggio Calabria nonché di quello in possesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Crotone” e “di disporre l'acquisizione delle informazioni ufficiali, mediante
Ambasciata italiana in Nigeria, in relazione alla drammatica situazione sociale e politica in cui versa lo Stato dell'odierno Ricorrente”.
Sulle richieste istruttorie di cui sopra, il Giudice, con provvedimento reso ex art. 127-ter c.p.c. il 26 maggio
2025, ha disposto l'interrogatorio libero del ricorrente, fissando la data di udienza al 19 giugno 2025.
Allo stesso modo, il Giudice ha rigettato le istanze di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., “osservato che il mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato dalla parte che intenda far acquisire al processo un atto in possesso di una pubblica amministrazione del quale potrebbe procurarsi una copia mediante le disposizioni che concernono l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e dunque quando la parte non dimostri che abbia fatto istanza di accesso agli atti e abbia ricevuto il rifiuto della pubblica amministrazione
(App. Napoli 3/2012/)” e “che il potere officioso previsto dall'art. 213 può essere attivato solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio, in quanto in possesso della sola amministrazione che non può rilasciarli al privato (Cass.
26547/2024, Cass. 16574/2024, Cass. 14374/2023, Cass. 6101/2013, Cass. 11283/2010, Cass. 6218/2009,
Cass. 6218/2009, Cass. 16713/2003, Cass. 10129/2003, Cass. 6018/1991 e Cass. 4907/1988), non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell'assolvimento degli oneri probatori su di essa incombenti”, rilevando che “nel caso di specie, il ricorrente non adduce nemmeno di aver fatto istanza di accesso agli atti presso le pubbliche amministrazioni interessate” e che “quelle richieste non sono informazioni che la pubblica amministrazione non può fornire ai privati”.
5 L'Amministrazione resistente, con la depositata comparsa di costituzione e risposta ha fondato la richiesta di rigetto del ricorso, allegando il parere negativo espresso dalla CT di Crotone, datato 2 gennaio 2024, l'atto di delega alla firma al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione riguardo ai permessi di soggiorno e la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale presentata da nel 2022. Pt_1
All'udienza del 19 giugno 2024, il ricorrente ha sostenuto l'interrogatorio libero dinanzi al Giudice e in quell'occasione ha dichiarato quanto segue:
“Da che parte della Nigeria viene?
Abu, nel Delta State.
Come mai è andato via dalla Nigeria?
Nell'ottobre 2016.
Perché?
La mia famiglia era in difficoltà. Io faccio.
Cosa fa?
Io venire qui, noi lavoriamo qua.
Cosa vuol dire con “io faccio”?
Faccio il carpentiere.
Le danno la busta-paga?
Sì.
Da quanto tempo fa il carpentiere?
Da tre anni.
Da quand'è in Italia?
Da nove anni.
Prima di fare il carpentiere cos'ha fatto?
Prima ho trovato un ristorante, poi carpentiere.
Nel suo Paese com'è la situazione? E' sicuro o c'è la guerra?
C'è la guerra.
La sua famiglia dove vive?
Nel Delta State.
Chi sono i suoi familiari?
Ho mio padre e mia madre (il ricorrente mostra un “certificato di nazionalità” dell'Ambasciata della Nigeria in Italia da cui risultano come padre e come madre ). Parte_2 Persona_1
Ha una moglie?
No, ancora no.
Non ha figli?
No, ancora no”.
6 Alla successiva udienza del 26 giugno 2025, la difesa si è riportata al ricorso introduttivo e agli atti difensivi e ha insistito per l'accoglimento; il Giudice, pertanto, si è riservato di riferire al Collegio.
Va, dunque, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al proficuo percorso di integrazione lavorativa intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, da quasi nove anni ha lasciato il Pese d'origine, la Nigeria, nel 2016 e lo stesso anno è giunto Pt_1 in Italia, stabilendo negli ultimi anni la propria residenza a Reggio Calabria (Cfr. l'allegato certificato di residenza rilasciato dal Comune di Reggio Calabria il 05.02.2024 ed il 24.03.2025), ottenendo in locazione un'unità immobiliare sita nello stesso Comune (Cfr. copia del contratto di locazione ad uso abitativo dall'
01.03.2021 al 28.02.2024, rinnovabile tacitamente per ulteriori due anni e coeva registrazione presso l'A.E.); dal 13.10.2022 lavora stabilmente per conto della Ditta edile iniziando questa Parte_3 duratura collaborazione lavorativa grazie ad un contratto a tempo determinato, della durata di un mese, rinnovato più volte sino al 28.02.2024 e, alla fine, trasformato a tempo determinato.
Nello specifico, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione lavorativa: copia della lettera di assunzione presso la dichiarazione della successiva proroga a tempo Parte_3 Pt_4 determinato;
copia della dichiarazione UNILAV della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato;
copie di tutte le buste paga rilasciate dalla , con sede Parte_3 legale a Napoli, relative ai periodi compresi da ottobre 2022 a gennaio 2025 e da gennaio ad agosto 2021; copia del CUD 2023 (per l'anno 2022) e 2024 (per l'anno 2023) rilasciato dalla Parte_3
Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa, non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Gambia costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, al comma 1.1, il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un
“vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
7 Il ricorrente ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel Paese che lo ospita e di avere avviato un percorso di radicamento in Italia, ad oggi lavorando grazie ad un contratto a tempo indeterminato come carpentiere.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo il ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1. T.U.I., sotto il profilo della protezione
“speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in quanto l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) - ACCOGLIE il ricorso, e dichiara ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
2) – spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 8 luglio 2025
.
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Francesca Rosaria Plutino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 giugno 2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1727/2024 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] - Nigeria, il 18 agosto 1992 (C.F.: ; Id. Vestanet Parte_1 C.F._1
n° RC0005317; CUI: 05EGH29), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Geresia, per procura stesa su foglio separato allegato telematicamente al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Via Archia Poeta n° 7.
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato.
-resistente costituito-
Oggetto: ricorso avverso diniego di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024, nato in [...] - Nigeria, il 18 agosto 1992 ha Parte_1 impugnato il provvedimento [Cat. A12/2024 Imm/IV°Sez.(Nr. 13)], emesso dalla Questura di Reggio Calabria, il 23 febbraio 2024 e notificato, brevi manu, il 14 giugno 2024, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 19 c 1 e c 1.1 Dlgs. 286/98, anche alla luce di quanto disposto dall'artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana, e per l'effetto annullare il Decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore di Reggio
Calabria del 23.02.2024 e notificato al Ricorrente in data 14/06/2024, Cat. Imm/IV°Sez.(Nr. 13), e Numer_1 riconoscere in capo al sig. il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale”.
Con provvedimento del 15 luglio 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “considerato che pertanto sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione sociale e lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa” e “ritenuto, pertanto, che sussistano gravi e circostanziate ragioni tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza”
Il 6 agosto 2024, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando la comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Preliminarmente, occorre considerare che prive di pregio sono le eccezioni di nullità del decreto di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per carenze motivazionali dello stesso decreto, atteso che le stesse, in questa sede, non determinano l'epilogo invocato (la nullità) per carenze di requisiti formali e/o sostanziali richiesti dalla procedura amministrativa, ma impongono al Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa dell'insufficiente motivazione o della mancata traduzione, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.
Orbene, non appare revocabile in dubbio che, in questa sede, l'istante ha potuto pienamente dispiegare il proprio diritto di difesa, sia venendo a conoscenza del provvedimento, sia impugnandolo tempestivamente,
2 sia, più in generale, esercitando le proprie difese nel pieno contraddittorio con la controparte e, non ultimo, essendogli stata concessa la possibiltà di sostenere l'interrogatorio libero dinanzi al Giudice
In punto di diritto, si osserva, infatti, che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n.
142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
3 c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma
1.11, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della
4 protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale
(vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della
Questura di Reggio Calabria, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Nel merito, il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali, sulle precarie condizioni politiche e sociali nelle quali versa la Nigeria, sulla sua raggiunta integrazione sociale e lavorativa all'interno del territorio italiano e sulla recisione di qualsiasi legame con il Paese d'origine; tutte condizioni le quali determinerebbero per lui un vulnus in caso di un eventuale rimpatrio.
In particolare, la difesa di ha insistito, oltre all'audizione del proprio assistito, su altre richieste Pt_1 istruttorie, chiedendo al Tribunale “l'acquisizione di copia del fascicolo de quo in possesso della Questura di
Reggio Calabria nonché di quello in possesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Crotone” e “di disporre l'acquisizione delle informazioni ufficiali, mediante
Ambasciata italiana in Nigeria, in relazione alla drammatica situazione sociale e politica in cui versa lo Stato dell'odierno Ricorrente”.
Sulle richieste istruttorie di cui sopra, il Giudice, con provvedimento reso ex art. 127-ter c.p.c. il 26 maggio
2025, ha disposto l'interrogatorio libero del ricorrente, fissando la data di udienza al 19 giugno 2025.
Allo stesso modo, il Giudice ha rigettato le istanze di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., “osservato che il mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato dalla parte che intenda far acquisire al processo un atto in possesso di una pubblica amministrazione del quale potrebbe procurarsi una copia mediante le disposizioni che concernono l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e dunque quando la parte non dimostri che abbia fatto istanza di accesso agli atti e abbia ricevuto il rifiuto della pubblica amministrazione
(App. Napoli 3/2012/)” e “che il potere officioso previsto dall'art. 213 può essere attivato solo quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire in giudizio, in quanto in possesso della sola amministrazione che non può rilasciarli al privato (Cass.
26547/2024, Cass. 16574/2024, Cass. 14374/2023, Cass. 6101/2013, Cass. 11283/2010, Cass. 6218/2009,
Cass. 6218/2009, Cass. 16713/2003, Cass. 10129/2003, Cass. 6018/1991 e Cass. 4907/1988), non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell'assolvimento degli oneri probatori su di essa incombenti”, rilevando che “nel caso di specie, il ricorrente non adduce nemmeno di aver fatto istanza di accesso agli atti presso le pubbliche amministrazioni interessate” e che “quelle richieste non sono informazioni che la pubblica amministrazione non può fornire ai privati”.
5 L'Amministrazione resistente, con la depositata comparsa di costituzione e risposta ha fondato la richiesta di rigetto del ricorso, allegando il parere negativo espresso dalla CT di Crotone, datato 2 gennaio 2024, l'atto di delega alla firma al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione riguardo ai permessi di soggiorno e la dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale presentata da nel 2022. Pt_1
All'udienza del 19 giugno 2024, il ricorrente ha sostenuto l'interrogatorio libero dinanzi al Giudice e in quell'occasione ha dichiarato quanto segue:
“Da che parte della Nigeria viene?
Abu, nel Delta State.
Come mai è andato via dalla Nigeria?
Nell'ottobre 2016.
Perché?
La mia famiglia era in difficoltà. Io faccio.
Cosa fa?
Io venire qui, noi lavoriamo qua.
Cosa vuol dire con “io faccio”?
Faccio il carpentiere.
Le danno la busta-paga?
Sì.
Da quanto tempo fa il carpentiere?
Da tre anni.
Da quand'è in Italia?
Da nove anni.
Prima di fare il carpentiere cos'ha fatto?
Prima ho trovato un ristorante, poi carpentiere.
Nel suo Paese com'è la situazione? E' sicuro o c'è la guerra?
C'è la guerra.
La sua famiglia dove vive?
Nel Delta State.
Chi sono i suoi familiari?
Ho mio padre e mia madre (il ricorrente mostra un “certificato di nazionalità” dell'Ambasciata della Nigeria in Italia da cui risultano come padre e come madre ). Parte_2 Persona_1
Ha una moglie?
No, ancora no.
Non ha figli?
No, ancora no”.
6 Alla successiva udienza del 26 giugno 2025, la difesa si è riportata al ricorso introduttivo e agli atti difensivi e ha insistito per l'accoglimento; il Giudice, pertanto, si è riservato di riferire al Collegio.
Va, dunque, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al proficuo percorso di integrazione lavorativa intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, da quasi nove anni ha lasciato il Pese d'origine, la Nigeria, nel 2016 e lo stesso anno è giunto Pt_1 in Italia, stabilendo negli ultimi anni la propria residenza a Reggio Calabria (Cfr. l'allegato certificato di residenza rilasciato dal Comune di Reggio Calabria il 05.02.2024 ed il 24.03.2025), ottenendo in locazione un'unità immobiliare sita nello stesso Comune (Cfr. copia del contratto di locazione ad uso abitativo dall'
01.03.2021 al 28.02.2024, rinnovabile tacitamente per ulteriori due anni e coeva registrazione presso l'A.E.); dal 13.10.2022 lavora stabilmente per conto della Ditta edile iniziando questa Parte_3 duratura collaborazione lavorativa grazie ad un contratto a tempo determinato, della durata di un mese, rinnovato più volte sino al 28.02.2024 e, alla fine, trasformato a tempo determinato.
Nello specifico, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione lavorativa: copia della lettera di assunzione presso la dichiarazione della successiva proroga a tempo Parte_3 Pt_4 determinato;
copia della dichiarazione UNILAV della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato;
copie di tutte le buste paga rilasciate dalla , con sede Parte_3 legale a Napoli, relative ai periodi compresi da ottobre 2022 a gennaio 2025 e da gennaio ad agosto 2021; copia del CUD 2023 (per l'anno 2022) e 2024 (per l'anno 2023) rilasciato dalla Parte_3
Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa, non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Gambia costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, al comma 1.1, il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un
“vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
7 Il ricorrente ha dato prova di essersi positivamente integrato nel tessuto socioeconomico nel Paese che lo ospita e di avere avviato un percorso di radicamento in Italia, ad oggi lavorando grazie ad un contratto a tempo indeterminato come carpentiere.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo il ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1. T.U.I., sotto il profilo della protezione
“speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in quanto l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) - ACCOGLIE il ricorso, e dichiara ha diritto alla Protezione Speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
2) – spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 8 luglio 2025
.
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.