Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/02/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9831 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrica Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per
- ACCERTARE IL DIRITTO dei ricorrenti ALL’ACCESSO AGLI ATTI e a tutta la documentazione presente in atti presso l’Istituto Scolastico relativi all’episodio del 16 gennaio 2024, data in cui il proprio figlio -OMISSIS- è stato strattonato dall’insegnante -OMISSIS-. In particolare si chiede copia delle relazioni redatte dal Personale Docente ed Educatori, dal Dirigente Scolastico avente ad oggetto le condotte dell’insegnante -OMISSIS- ai danni dell’alunno -OMISSIS- e dei provvedimenti attuati dal Dirigente Scolastico per tali circostanze;
- Per l’effetto, ORDINARE all’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, con sede c/o la -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cpa, l’esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta con istanza del 2 luglio 2024 a cui è seguito la nota di riscontro n. -OMISSIS- del 31/7/2024 di parziale accoglimento e, da ultimo, reiterata con richiesta di riesame dell’8/8/2024 che forniva una più approfondita e diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante a cui seguiva la definitiva comunicazione di rigetto dell’istanza di accesso, con nota n. -OMISSIS- del 23/8/2024.
Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si domanda l’accertamento del diritto all’accesso a documenti amministrativi afferenti ad un episodio accaduto il 16 gennaio 2024 in cui un alunno sarebbe stato strattonato da una insegnante.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
In particolare, i ricorrenti invocano l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 alla cui stregua: “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”, evidenziando di dover valutare eventuali azioni a tutela del loro figlio.
Ad avviso dell’Amministrazione, invece, non sussisterebbe diritto all’accesso in quanto non sarebbe individuabile un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata dei richiedenti, nonché che i documenti richiesti sarebbero stati acquisiti in sede di azione disciplinare ex art. 55 sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sia prevalente il diritto di difesa invocato dai ricorrenti.
Sul punto è stato notato che: “ 8. L’interesse nell’accesso difensivo è da qualificare in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi stante il suo fondamento nell’art. 24 della Carta Costituzionale, qualificazione del carattere difensivo dell’istanza di accesso in forza della sua strumentalità ad un instaurando giudizio e la sua diretta connessione con il diritto fondamentale di difesa. La concezione ampia del diritto a difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, postula che il diritto all’accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 3160/2023).
9. Come è noto, l’art. 24 co. 7 della legge n. 241/1990 configura la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, prevedendo che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Infatti, in tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive riconducibili all’effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l'applicazione di tale principio vada adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi (ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato). In questi casi l'accesso è consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Ai fini dell’accesso difensivo, inoltre, è necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (Cons. Stato, A.P., n. 19/2020).
10. Orbene, in materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione. Ciò allo scopo di consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando poiché l'ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (Cons. Stato, sez. VI, n. 413/2023). Anche l’Adunanza Plenaria si è espressa nel senso che in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Cons. Stato, A.P., n. 4/2021). E si è altresì precisato che è preclusa sia all'amministrazione detentrice del documento, sia al giudice adito ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 9063/2022).” (Cons. Stato, sentenza n. 9780/2024).
Nel caso di specie appare evidente la potenziale rilevanza dell’episodio, sia con riferimento al voto in condotta assegnato allo studente, sia con riguardo alla tutela dell’integrità psicofisica dello stesso nell’ambito della comunità scolastica, oltre che con riguardo alla sua relazionalità, ed infine per consentire ai genitori di conoscere compiutamente le dinamiche comportamentali del proprio figlio e procedere con le conseguenti azioni educative.
In connessione a tali profili sussistono gli interessi difensionali dei ricorrenti, prevalenti rispetto alle generiche motivazioni del diniego.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la limitata difesa svolta dall’Amministrazione, l’assenza di specifica documentazione (è stato depositato in giudizio solo il carteggio relativo all’accesso agli atti), la carente indicazione dei dettagli dell’episodio, che potrebbe in teoria rivelarsi avere effetti contenuti, nonché la poco tempestiva richiesta di accesso agli atti (formulata dai ricorrenti solo il 2 luglio 2024 a fronte di un episodio del 16 gennaio dello stesso anno, di cui dichiarano nel ricorso di essere stati posti a conoscenza, seppure informalmente e con pochi approfondimenti, nei giorni immediatamente seguenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché del nome dell’istituto scolastico.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO