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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2274/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2274/2019 r.g.a.c. e promossa da tra
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv. Antonia Sorrentino e
GA IA presso il cui studio in Palma Campania (NA) alla via Nuova
Nola, n. 273 sono elettivamente domiciliati
- opponenti
e
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procure in atti, dagli Avv. Giovan Battista
TA e CO PE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Carlo Poerio, n. 90
- opposta Conclusioni: come da note e verbale dell'udienza del 18 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione pagina 1 di 7 R.G. n. 2274/2019 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2019 emesso dal
Tribunale di Nola con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 15.377,67 - oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio - per il mancato versamento delle rate insolute del contratto di finanziamento n. 4344622200.
Gli opponenti, in via preliminare, hanno eccepito: la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della coobbligata per omessa notifica;
Parte_2
la inopponibilità ai debitori della cessione del credito per mancata comunicazione;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta del credito azionato, non essendo a tal fine idonea la certificazione ex art. 50 TUB;
la nullità del contratto monofirma;
la non conformità della documentazione prodotta in copia dalla ricorrente rispetto agli originali;
la illegittimità dei tassi di interesse applicati, con particolare riferimento alla determinazione del TAEG, producendo in giudizio perizia di parte;
sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per l'accertamento del diverso ed inferiore debito in capo agli opponenti da quantificarsi in €. 5.810,46; il tutto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la opposta ed ha resistito alla avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed istruita la causa mediante consulenza tecnica d' ufficio, la stessa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. all' udienza del 18.9.2025.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda per essere stato esperito il tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 sebbene con esito negativo (si veda il verbale del 20 dicembre 2019 depositato dall'opposta il pagina 2 di 7 R.G. n. 2274/2019 22 gennaio 2020).
Ancora in via preliminare occorre rigettarsi l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di , atteso che la notificazione del Parte_2
decreto ingiuntivo nei confronti di tale parte risulta perfezionata per compiuta giacenza nel termine di cui all' art. 644 c.p.c.
Più precisamente il decreto ingiuntivo n. 344/2019, emesso in data 11 febbraio
2019, è stato notificato dal difensore della ricorrente a mezzo posta;
l' atto è stato spedito in data 13 febbraio 2019 (come emerge dal timbro postale), a mezzo raccomandata, recante il n. 78777130909-1. L'agente postale, non avendo rinvenuto il destinatario né altra persona idonea per la consegna, ha depositato la raccomandata in data 20/02/2019 nella cassetta postale della Signora Parte_2
ai sensi dell' art. 8 l. 890/82, come indicato nell' avviso di ricevimento
[...]
depositato telematicamente dall' opposta in data 11.11.2019.
Dunque, la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza nei dieci giorni successivi, potendosi ritenere tempestiva ai sensi dell' art. 644 c.p.c..
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale.
Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti. pagina 3 di 7 R.G. n. 2274/2019 Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a
SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
Ed infatti la opposta ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria, producendo in giudizio il contratto dal quale origina il credito (all. 4 al ricorso monitorio), sottoscritto da entrambi gli opponenti, ed estratto conto certificato, dal quale emerge la sussistenza di un credito pari a quello oggetto di ingiunzione (all.
5 al ricorso).
A fronte di tale prova gli opponenti, non contestando la avvenuta erogazione del prestito ed il parziale rimborso, hanno sollevato eccezioni non idonee a paralizzare la avversa pretesa.
In particolare, è da rilevare che la prova offerta della opposta appare sufficiente al fine di comprovare la esistenza del credito, e che la produzione in copia appare pienamente valida, in difetto di specifiche contestazioni;
giova, sul punto, pagina 4 di 7 R.G. n. 2274/2019 ricordare che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ., sez. III, 3/4/2014, n. 7775); circostanze non ricorrenti nella fattispecie.
Risulta, poi, infondata l'eccezione con la quale parte opponente lamenta la omessa notifica ai debitori dell'avvenuta cessione del credito.
Com' è noto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. n. 1770/ 2014): in ogni caso, la notificazione della cessione ha il solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, circostanza nella fattispecie non eccepita.
Né coglie nel segno l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla nullità del contratto di finanziamento in quanto non correttamente sottoscritto da parte della
Banca di cui manca la sottoscrizione (pag. 5), dovendosi richiamare il principio di diritto espresso da Cass. civ., sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, per il quale è
“sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass., S.S.U.U.,
16/01/2018).
Parimodo infondata risulta l'eccezione afferente alla non corretta determinazione del TAEG: secondo gli opponenti la banca non avrebbe incluso nel calcolo del
TAEG tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento e così operando avrebbe di fatto indicato un TAEG diverso da quello concretamente praticato che pagina 5 di 7 R.G. n. 2274/2019 è sicuramente superiore a quello indicato nel contratto (pag. 10 atto di citazione).
In via preliminare, è opportuno chiarire che il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termini di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito.
Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125-bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1
TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG, integrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, al fine di esaminare la fondatezza della difesa svolta dagli opponenti in merito è stata disposta consulenza tecnica d' ufficio.
Ebbene il c.t.u. ha rilevato che il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata corrispondono a quanto contrattualmente convenuto dalle parti nel finanziamento (pag. 6) concludendo che la rata dovuta applicando il tasso dovuto contrattualmente nella misura del 7% corrisponde con la rata indicata in contratto, sicché ha confermato la correttezza dell'importo di €. 15.254,23 richiesto dall'istituto di credito a titolo di capitale non rimborsato e di €. 123,44 a titolo di interessi di mora contrattualmente pattuiti, per un totale dovuto pari ad €.
15.377,67 (pag. 7).
In definitiva, per i motivi sin qui espressi l'opposizione va rigettata ed il decreto pagina 6 di 7 R.G. n. 2274/2019 opposto confermato, con conseguente acquisto di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie.
Le spese della ctu del pari seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 344/2019 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido ex art. 97 c.p.c., delle spese di lite in favore della opposta che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 250,00 per spese (ivi inclusa la mediazione)
e 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote se dovute;
- pone le spese della ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico degli opponenti.
Nola, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2274/2019 r.g.a.c. e promossa da tra
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di C.F._2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv. Antonia Sorrentino e
GA IA presso il cui studio in Palma Campania (NA) alla via Nuova
Nola, n. 273 sono elettivamente domiciliati
- opponenti
e
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procure in atti, dagli Avv. Giovan Battista
TA e CO PE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Carlo Poerio, n. 90
- opposta Conclusioni: come da note e verbale dell'udienza del 18 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione pagina 1 di 7 R.G. n. 2274/2019 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2019 emesso dal
Tribunale di Nola con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 15.377,67 - oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio - per il mancato versamento delle rate insolute del contratto di finanziamento n. 4344622200.
Gli opponenti, in via preliminare, hanno eccepito: la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della coobbligata per omessa notifica;
Parte_2
la inopponibilità ai debitori della cessione del credito per mancata comunicazione;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta del credito azionato, non essendo a tal fine idonea la certificazione ex art. 50 TUB;
la nullità del contratto monofirma;
la non conformità della documentazione prodotta in copia dalla ricorrente rispetto agli originali;
la illegittimità dei tassi di interesse applicati, con particolare riferimento alla determinazione del TAEG, producendo in giudizio perizia di parte;
sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per l'accertamento del diverso ed inferiore debito in capo agli opponenti da quantificarsi in €. 5.810,46; il tutto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la opposta ed ha resistito alla avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed istruita la causa mediante consulenza tecnica d' ufficio, la stessa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. all' udienza del 18.9.2025.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda per essere stato esperito il tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 sebbene con esito negativo (si veda il verbale del 20 dicembre 2019 depositato dall'opposta il pagina 2 di 7 R.G. n. 2274/2019 22 gennaio 2020).
Ancora in via preliminare occorre rigettarsi l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di , atteso che la notificazione del Parte_2
decreto ingiuntivo nei confronti di tale parte risulta perfezionata per compiuta giacenza nel termine di cui all' art. 644 c.p.c.
Più precisamente il decreto ingiuntivo n. 344/2019, emesso in data 11 febbraio
2019, è stato notificato dal difensore della ricorrente a mezzo posta;
l' atto è stato spedito in data 13 febbraio 2019 (come emerge dal timbro postale), a mezzo raccomandata, recante il n. 78777130909-1. L'agente postale, non avendo rinvenuto il destinatario né altra persona idonea per la consegna, ha depositato la raccomandata in data 20/02/2019 nella cassetta postale della Signora Parte_2
ai sensi dell' art. 8 l. 890/82, come indicato nell' avviso di ricevimento
[...]
depositato telematicamente dall' opposta in data 11.11.2019.
Dunque, la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza nei dieci giorni successivi, potendosi ritenere tempestiva ai sensi dell' art. 644 c.p.c..
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale.
Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti. pagina 3 di 7 R.G. n. 2274/2019 Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a
SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
Ed infatti la opposta ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria, producendo in giudizio il contratto dal quale origina il credito (all. 4 al ricorso monitorio), sottoscritto da entrambi gli opponenti, ed estratto conto certificato, dal quale emerge la sussistenza di un credito pari a quello oggetto di ingiunzione (all.
5 al ricorso).
A fronte di tale prova gli opponenti, non contestando la avvenuta erogazione del prestito ed il parziale rimborso, hanno sollevato eccezioni non idonee a paralizzare la avversa pretesa.
In particolare, è da rilevare che la prova offerta della opposta appare sufficiente al fine di comprovare la esistenza del credito, e che la produzione in copia appare pienamente valida, in difetto di specifiche contestazioni;
giova, sul punto, pagina 4 di 7 R.G. n. 2274/2019 ricordare che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ., sez. III, 3/4/2014, n. 7775); circostanze non ricorrenti nella fattispecie.
Risulta, poi, infondata l'eccezione con la quale parte opponente lamenta la omessa notifica ai debitori dell'avvenuta cessione del credito.
Com' è noto la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. n. 1770/ 2014): in ogni caso, la notificazione della cessione ha il solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, circostanza nella fattispecie non eccepita.
Né coglie nel segno l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla nullità del contratto di finanziamento in quanto non correttamente sottoscritto da parte della
Banca di cui manca la sottoscrizione (pag. 5), dovendosi richiamare il principio di diritto espresso da Cass. civ., sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, per il quale è
“sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass., S.S.U.U.,
16/01/2018).
Parimodo infondata risulta l'eccezione afferente alla non corretta determinazione del TAEG: secondo gli opponenti la banca non avrebbe incluso nel calcolo del
TAEG tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento e così operando avrebbe di fatto indicato un TAEG diverso da quello concretamente praticato che pagina 5 di 7 R.G. n. 2274/2019 è sicuramente superiore a quello indicato nel contratto (pag. 10 atto di citazione).
In via preliminare, è opportuno chiarire che il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termini di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito.
Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125-bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1
TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG, integrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, al fine di esaminare la fondatezza della difesa svolta dagli opponenti in merito è stata disposta consulenza tecnica d' ufficio.
Ebbene il c.t.u. ha rilevato che il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata corrispondono a quanto contrattualmente convenuto dalle parti nel finanziamento (pag. 6) concludendo che la rata dovuta applicando il tasso dovuto contrattualmente nella misura del 7% corrisponde con la rata indicata in contratto, sicché ha confermato la correttezza dell'importo di €. 15.254,23 richiesto dall'istituto di credito a titolo di capitale non rimborsato e di €. 123,44 a titolo di interessi di mora contrattualmente pattuiti, per un totale dovuto pari ad €.
15.377,67 (pag. 7).
In definitiva, per i motivi sin qui espressi l'opposizione va rigettata ed il decreto pagina 6 di 7 R.G. n. 2274/2019 opposto confermato, con conseguente acquisto di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie.
Le spese della ctu del pari seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 344/2019 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido ex art. 97 c.p.c., delle spese di lite in favore della opposta che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 250,00 per spese (ivi inclusa la mediazione)
e 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote se dovute;
- pone le spese della ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico degli opponenti.
Nola, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 7 di 7