Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 133 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to RENZETTI GIULIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to VENNARI ROSINA Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.03.2017 chiedeva riconoscersi la Controparte_1 prestazione di attività lavorativa per n. 102 giornate nell'anno 2013 con conseguente declaratoria del diritto all'indennità di disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia per l'anno 2013 nella misura di 102 giornate, sostenendo di aver diritto all'integrazione delle indennità in oggetto, in quanto aveva svolto attività lavorativa subordinata per le ditte F.LI
OL e Coop l'Aurora per 102 giornate per l'anno 2012 e, sempre per la F.LI OL e per la ditta Belmonte, per ulteriori 102 giornate per l'anno 2013.
Nel costituirsi in giudizio l' preliminarmente dava atto che alla ricorrente erano state Pt_1 riconosciute dapprima solo 51 gg. per l'anno 2013 (senza che fosse stato impugnato tempestivamente il mancato riconoscimento delle altre 51) con conseguente liquidazione nell'anno 2014 dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di malattia in ragione di tale numero di gg., e che solo successivamente erano state riconosciute ulteriori 51 gg. per il
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102 gg. in totale); eccepiva, quindi, la decadenza annuale ex art. 47 comma 6, del d.P.R. n.
639 del 1970 nuova formulazione per la riliquidazione della indennità di disoccupazione e della indennità di malattia e per quest'ultima anche la prescrizione annuale, in quanto dopo i pagamenti del 2014 e fino alla presentazione del ricorso amministrativo nel 2016 nulla aveva richiesto la ricorrente.
Il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso, “condannando l' alla Pt_1
corresponsione della residua parte della indennità di malattia e disoccupazione anno 2013, già corrisposta parzialmente, in favore della parte ricorrente, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria (solo per la eventuale parte eccedente gli interessi legali)”.
Ha testualmente affermato “Con il I elenco di variazione 2016 (v. all. sono state Pt_1 accreditate ulteriori 51 giornate, rispetto a quelle già riconosciute con l'elenco annuale pubblicato nel 2013. Tuttavia, non è stata corrisposta l'integrazione delle prestazioni temporanee già liquidate per sole 51 giornate. La ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo in data 6.6.2016, cui ha fatto seguito il rigetto amministrativo in data
27.09.2016; in data 23.3.2017 la ricorrente ha proposto ricorso giudiziario, dunque nel termine di decadenza annuale per le prestazioni.
Ha ritenuto che “non è dato conoscere il motivo posto a fondamento della mancata integrale liquidazione. e che non emergono, rebus sic stantibus, ragioni di diniego”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato l'erronea ricostruzione Pt_1 dei fatti e della documentazione in atti, ribadendo l'eccezione di decadenza e di prescrizione annuale (con riferimento alla indennità di malattia).
In particolare ha evidenziato che originariamente erano state accreditate 51 giornate lavorative per l'anno 2013 e tale dato era stato pubblicato con gli appositi elenchi annuali, che controparte avrebbe dovuto tempestivamente impugnare, facendo presente di aver lavorato per altra ditta nei termini di decadenza;
che l' ha successivamente accreditato ulteriori CP_2
51 giornate nel 2016 (v. elenco e pubblicazione già allegati in primo grado). Per il 2012 erano già riconosciute sin dall'origine n. 122 giornate e delle stesse si è tenuto conto sin dall'inizio.
Ha sostenuto che seppure siano state accreditate ulteriori 51 gg., ciò non toglie che la ricorrente di primo grado, lamentando il mancato accredito della contribuzione integrale per l'anno 2013 risultante dall'elenco pubblicato, avrebbe dovuto nei termini provvedere ad impugnare l'erronea liquidazione, nel 2014, della indennità di disoccupazione e dell'indennità di malattia, non valendo l'accredito nel 2016 di ulteriori 51 giornate per il 2013 a riaprire i termini di una decadenza oramai maturata.
2 In altri termini ha ribadito che l'accredito successivo in forza di verbale ispettivo del
17.3.2015 di giornate che comunque erano state lavorate nel 2013 sia pure per diverso utilizzatore (cioè per la ditta datore di lavoro effettivo e non per la ditta Belmonte, CP_3
risultata mera illecita somministratrice di manodopera) non esclude che gli errori nella liquidazione di prestazioni relative a giornate già lavorate dovevano esser fatte valere nei termini di decadenza sostanziale.
Ha sottolineato che è passato oltre un anno sia dal provvedimento di liquidazione (25.7.2014) che dal riconoscimento parziale della prestazione (per 51 giornate), come da provvedimento del 26.7.2014, senza che sia stato proposto ricorso giudiziario avverso l'asserita parziale liquidazione, con conseguente decadenza dal diritto alla riliquidazione per differenza dell'indennità di disoccupazione.
Analogo il discorso per l'indennità di malattia. Nel caso di specie, infatti, a fronte dei certificati del 2014 e dei pagamenti del 2014, il ricorso giudiziario è stato depositato solo nel marzo del 2017, con conseguente maturare del termine annuale di decadenza. Con riferimento alla malattia, inoltre, ha ribadito che è maturata la prescrizione, posto che dal 2014 non è stato presentato alcun atto interruttivo primo del 2016 e che il termine di prescrizione è annuale.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che il ricorso è stato depositato in data 23.03.2017 quindi dopo 176 giorni dal rigetto del ricorso amministrativo e dunque nel rispetto dei termini imposti dalla legge a pena di decadenza.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
Occorre premettere che in relazione all'anno 2013 alla ricorrente erano state riconosciute solo le 51 giornate effettuate alle dipendenze della ditta F.LI OL e non anche le altre 51 giornate dichiarate alle dipendenze della coop. ed invero dall'elenco annuale pubblicato CP_4 per l'anno 2013 risultano 51 gg;
inoltre è pacifico e comunque documentato che nel 2014, a seguito di domanda amministrativa, le fu liquidata indennità di malattia e di disoccupazione agricola per anno 2013 in relazione a 51 gg.; in particolare è incontestato che per il periodo di malattia, non è essere stato riconosciuto il diritto soltanto per un giorno, in quanto eccedente rispetto al requisito contributivo disponibile ( 51 gg.).
Orbene, la ricorrente non contestò il mancato riconoscimento delle ulteriori 51 giornate, che nel ricorso di primo grado asseriva di avere svolto alle dipendenze della coop. CP_5
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[...] da ottobre a dicembre 2013 e che era il presupposto per ottenere le prestazioni previdenziali in oggetto nella misura ancorata a 102 gg.; in tal modo è incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 22 D.L. n° 7/70 e dell'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n.98, convertito nella l. 15.7.2011 n. 111 per come eccepito dall' sin dalla memoria di primo grado ed a Pt_1 cascata nella decadenza annuale di cui all'art. 47 comma 6 del d.P.R. n. 639 che decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea (o del trattamento pensionistico) senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo [cfr Cass. n. 12400 del 7.5.2024, secondo cui ciò coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea)
o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto,
l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens].
La circostanza che d'ufficio l' abbia successivamente riconosciuto quelle 51 gg. Pt_1 imputandole, però all'effettivo utilizzatore – ditta non è circostanza idonea a riaprire i CP_3
termini di una decadenza ormai maturata, essendo stato proposto il ricorso giudiziario in data
23.3.2017.
Per i motivi suesposti l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di primo grado.
2. Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
il 23.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
1267/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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