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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 656/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Federica Ferreri;
dato atto che l'udienza dell'8.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in forma congiunta dalle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza a mente dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Ortigara n. 3/b, presso lo studio dell'avv. Caterina Alaggio
( , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Profili ( , che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta
2 norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, eccezioni e difese, si espone sinteticamente che con ricorso monitorio la
[...]
chiedeva all'intestato Tribunale ingiungersi nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l pagamento dell'importo di € 10.640,00 a titolo di debito residuo asseritamente maturato
[...] in relazione ad un contratto di prestito contro cessione di n. 120 quote dello stipendio di €
266,00 l'una, concluso in data 16.1.2004.
Pubblicato da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 2558/2023, il proponeva Pt_1 opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inesigibilità del credito azionato dalla;
esponeva, infatti, di aver Controparte_1 puntualmente onorato le rate da € 266,00 ciascuna fino a novembre 2005, per un totale di €
5.054,00; da dicembre 2005 a dicembre 2008 incluso, l'Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza, in virtù di una “trattenuta per assegno di mantenimento € 610,20” nella sua busta paga, aveva ridotto l'importo corrisposto alla società da € 266,00 ad € 46,00; pertanto, le rate corrisposte in detto periodo, che da 120 erano divenute complessivamente 555, avevano ridotto il debito di ulteriori € 1.702,00; dal mese di gennaio 2009, sempre in variazione del netto percepito in busta paga, l'importo delle singole rate era aumentato ad € 97,00, importo che egli stava continuando a corrispondere, tanto che, da gennaio 2009 a novembre 2023, aveva corrisposto € 17.363,00; pertanto, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era stato restituito l'importo complessivo di € 24.119,00 e, poiché la detrazione in busta paga era ancora regolarmente in corso, a gennaio 2024 l'importo versato era pari ad € 24.313,00; residuava, quindi, un importo di soli € 7.607,00.
Si costituiva con comparsa del 19.4.2024 l'opposta, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto integrale.
3 Espletate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c., respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva assegnato all'opposta il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
All'udienza del 13.5.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto di aver raggiunto, in sede di mediazione, un accordo transattivo.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., le parti costituite, opponenti e opposta, con nota congiunta, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Come disposto dal Giudice Dr. Federica Ferreri con provvedimento del 14.05.2025, gli avv.ti: - Caterina Alaggio, in nome e conto dell'opponente Parte_1
e - Marco Profili, in nome conto dell'opposta ; richiamate le Controparte_1 note depositate congiuntamente in data 12.05.2025, il cui contenuto è da intendersi qui riportato e trascritto, e, dato atto: - che in data 03.04.2025 è stato raggiunto un accordo conciliativo avanti l'Organismo (C.F. P.IVA ) - proc. n. 882/2024 -, CP_2 P.IVA_2 regolarmente depositato in atti;
- che in forza di tale accordo:
1. ha rinunciato Parte_1 all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2558/2023 nel giudizio iscritto al n.
R. G. 656/2024 del Tribunale di Velletri (RM);
2. ha rinunciato Controparte_1 all'azione monitoria e all'efficacia del citato decreto ingiuntivo n. 2558/2023 (n. R.G.
5805/2023 del Tribunale di Velletri);
3. si è impegnata a Controparte_1 comunicare l'accordo conciliativo ad eventuali cessionari del credito riportato dal citato D. I. opposto (2558/2023);
4. le spese sono state integralmente compensate;
dato atto di quanto sopra, le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, congiuntamente chiedono che, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le conclusioni già precisate nelle note autorizzate per l'udienza del 13 maggio 2025, di seguito riportate: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2558/2023 del 23/11/2023 (R. G. n. 5805/23 - Tribunale di
Velletri); - compensare integralmente le spese di lite tra le parti” (v. note scritte congiuntamente depositate dalle parti in data 7.7.2025).
*********
Occorre prendere atto delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, opponente e opposta, che, all'esito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione (depositato in atti in allegato alle note scritte del 12.5.2025), hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo emesso a favore della Controparte_1
.
[...]
4 Risultano perciò integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo le parti concordemente dato atto che sono venute meno le ragioni sostanziali della contesa. D'altronde, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” (cfr. ex multis Cass., 8 luglio 2010, n. 16150).
Segue la revoca, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n. 2558/2023 emesso da questo Tribunale.
Le parti, inoltre, hanno concordemente dato atto di aver raggiunto un accordo nel senso della compensazione integrale delle spese processuali, sicché non occorre compiere alcuna valutazione in termini di c.d. soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2558/2023 proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri in data 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Federica Ferreri;
dato atto che l'udienza dell'8.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., era stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in forma congiunta dalle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni;
p.q.m.
decide come da sentenza che deposita contestualmente, da considerarsi letta in udienza a mente dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 via Ortigara n. 3/b, presso lo studio dell'avv. Caterina Alaggio
( , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Profili ( , che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta
2 norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, eccezioni e difese, si espone sinteticamente che con ricorso monitorio la
[...]
chiedeva all'intestato Tribunale ingiungersi nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l pagamento dell'importo di € 10.640,00 a titolo di debito residuo asseritamente maturato
[...] in relazione ad un contratto di prestito contro cessione di n. 120 quote dello stipendio di €
266,00 l'una, concluso in data 16.1.2004.
Pubblicato da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 2558/2023, il proponeva Pt_1 opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'inesigibilità del credito azionato dalla;
esponeva, infatti, di aver Controparte_1 puntualmente onorato le rate da € 266,00 ciascuna fino a novembre 2005, per un totale di €
5.054,00; da dicembre 2005 a dicembre 2008 incluso, l'Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza, in virtù di una “trattenuta per assegno di mantenimento € 610,20” nella sua busta paga, aveva ridotto l'importo corrisposto alla società da € 266,00 ad € 46,00; pertanto, le rate corrisposte in detto periodo, che da 120 erano divenute complessivamente 555, avevano ridotto il debito di ulteriori € 1.702,00; dal mese di gennaio 2009, sempre in variazione del netto percepito in busta paga, l'importo delle singole rate era aumentato ad € 97,00, importo che egli stava continuando a corrispondere, tanto che, da gennaio 2009 a novembre 2023, aveva corrisposto € 17.363,00; pertanto, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era stato restituito l'importo complessivo di € 24.119,00 e, poiché la detrazione in busta paga era ancora regolarmente in corso, a gennaio 2024 l'importo versato era pari ad € 24.313,00; residuava, quindi, un importo di soli € 7.607,00.
Si costituiva con comparsa del 19.4.2024 l'opposta, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto integrale.
3 Espletate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c., respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva assegnato all'opposta il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
All'udienza del 13.5.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto di aver raggiunto, in sede di mediazione, un accordo transattivo.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., le parti costituite, opponenti e opposta, con nota congiunta, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Come disposto dal Giudice Dr. Federica Ferreri con provvedimento del 14.05.2025, gli avv.ti: - Caterina Alaggio, in nome e conto dell'opponente Parte_1
e - Marco Profili, in nome conto dell'opposta ; richiamate le Controparte_1 note depositate congiuntamente in data 12.05.2025, il cui contenuto è da intendersi qui riportato e trascritto, e, dato atto: - che in data 03.04.2025 è stato raggiunto un accordo conciliativo avanti l'Organismo (C.F. P.IVA ) - proc. n. 882/2024 -, CP_2 P.IVA_2 regolarmente depositato in atti;
- che in forza di tale accordo:
1. ha rinunciato Parte_1 all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2558/2023 nel giudizio iscritto al n.
R. G. 656/2024 del Tribunale di Velletri (RM);
2. ha rinunciato Controparte_1 all'azione monitoria e all'efficacia del citato decreto ingiuntivo n. 2558/2023 (n. R.G.
5805/2023 del Tribunale di Velletri);
3. si è impegnata a Controparte_1 comunicare l'accordo conciliativo ad eventuali cessionari del credito riportato dal citato D. I. opposto (2558/2023);
4. le spese sono state integralmente compensate;
dato atto di quanto sopra, le parti, per mezzo dei rispettivi difensori, congiuntamente chiedono che, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le conclusioni già precisate nelle note autorizzate per l'udienza del 13 maggio 2025, di seguito riportate: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2558/2023 del 23/11/2023 (R. G. n. 5805/23 - Tribunale di
Velletri); - compensare integralmente le spese di lite tra le parti” (v. note scritte congiuntamente depositate dalle parti in data 7.7.2025).
*********
Occorre prendere atto delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, opponente e opposta, che, all'esito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione (depositato in atti in allegato alle note scritte del 12.5.2025), hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo emesso a favore della Controparte_1
.
[...]
4 Risultano perciò integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo le parti concordemente dato atto che sono venute meno le ragioni sostanziali della contesa. D'altronde, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” (cfr. ex multis Cass., 8 luglio 2010, n. 16150).
Segue la revoca, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n. 2558/2023 emesso da questo Tribunale.
Le parti, inoltre, hanno concordemente dato atto di aver raggiunto un accordo nel senso della compensazione integrale delle spese processuali, sicché non occorre compiere alcuna valutazione in termini di c.d. soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2558/2023 proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri in data 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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