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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del 3% derivante dalla malattia professionale (epitrocleite calcifica bilaterale) denunciata in data 3.8.2022, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 15% per precedenti malattie professionali
(periartrite scapolo-omerale bilaterale, 6%; sofferenza algo-disfunzionale del rachide lombare, 9%; esiti fratturativi del V metacarpo di destra, 4%) per una percentuale complessiva non inferiore al 17%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora dal 1991 come operaio agricolo con mansione di giardiniere, addetto alla manutenzione del verde pubblico e autista di mezzi dotati di gru per la raccolta del verde, alle dipendenze di varie ditte (Cooperativa Il Carro, AVR fino al 2019, Terra Uomini ed Ambiente dal 2019 al 2020 e a tutt'oggi ; il turno di lavoro è sempre stato di otto ore giornaliere per 5 giorni settimanali con un'ora di Pt_2 pausa per il pranzo;
per lo svolgimento delle attività utilizza rastrelli, tosasiepi, pale, soffioni, motosega per il taglio dei rami ed alberi, decespugliatore con cinghia, che solleva con l'arto sinistro e direzionati con l'arto destro, per eseguire la pulizia e la raccolta di erbe e rifiuti;
durante la raccolta spinge e traina contenitori dotati solo di ruote;
insacchetta l'erba e i rifiuti, movimenta la legna tagliata e carica questi sul furgone per una media di circa 10 volte al giorno;
il restante 50% dell'orario lavorativo lo impiega guidando i camion prevalentemente in strade urbane.
1 1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato che << Il ricorrente presenta un quadro di epitrocleite omerale bilaterale con microcalcificazioni a destra. L'affezione riconosce come valida concausa l'attività lavorativa svolta dal periziando, attività che comporta l'uso di strumenti vibranti e, in minor misura, la movimentazione manuale di carichi. Trova applicazione la voce 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000 per cui, tenendo conto della bilateralità e della non particolare gravità dell'affezione, il danno biologico appare valutabile nella misura del tre per cento. Tenendo conto delle preesistenze, ne risulta un danno biologico complessivo pari al diciassette per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa (03/08/2022); infatti, la sussistenza dell'affezione era già documentata ecograficamente prima della data della domanda>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del
3.8.2022, oltre accessori di legge.
6. L'accertamento di un grado invalidante inferiore a quello minimo di legge, consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (epitrocleite omerale bilaterale con microcalcificazioni a destra) denunciate da in data 3.8.2022 con danno biologico pari 3% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
3.8.2022, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
2 Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Bacci Claudia per il resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1309/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità del 3% derivante dalla malattia professionale (epitrocleite calcifica bilaterale) denunciata in data 3.8.2022, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 15% per precedenti malattie professionali
(periartrite scapolo-omerale bilaterale, 6%; sofferenza algo-disfunzionale del rachide lombare, 9%; esiti fratturativi del V metacarpo di destra, 4%) per una percentuale complessiva non inferiore al 17%.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora dal 1991 come operaio agricolo con mansione di giardiniere, addetto alla manutenzione del verde pubblico e autista di mezzi dotati di gru per la raccolta del verde, alle dipendenze di varie ditte (Cooperativa Il Carro, AVR fino al 2019, Terra Uomini ed Ambiente dal 2019 al 2020 e a tutt'oggi ; il turno di lavoro è sempre stato di otto ore giornaliere per 5 giorni settimanali con un'ora di Pt_2 pausa per il pranzo;
per lo svolgimento delle attività utilizza rastrelli, tosasiepi, pale, soffioni, motosega per il taglio dei rami ed alberi, decespugliatore con cinghia, che solleva con l'arto sinistro e direzionati con l'arto destro, per eseguire la pulizia e la raccolta di erbe e rifiuti;
durante la raccolta spinge e traina contenitori dotati solo di ruote;
insacchetta l'erba e i rifiuti, movimenta la legna tagliata e carica questi sul furgone per una media di circa 10 volte al giorno;
il restante 50% dell'orario lavorativo lo impiega guidando i camion prevalentemente in strade urbane.
1 1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato che << Il ricorrente presenta un quadro di epitrocleite omerale bilaterale con microcalcificazioni a destra. L'affezione riconosce come valida concausa l'attività lavorativa svolta dal periziando, attività che comporta l'uso di strumenti vibranti e, in minor misura, la movimentazione manuale di carichi. Trova applicazione la voce 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000 per cui, tenendo conto della bilateralità e della non particolare gravità dell'affezione, il danno biologico appare valutabile nella misura del tre per cento. Tenendo conto delle preesistenze, ne risulta un danno biologico complessivo pari al diciassette per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa (03/08/2022); infatti, la sussistenza dell'affezione era già documentata ecograficamente prima della data della domanda>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario (peraltro non contestate dalle parti), deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rendita nella misura del 17% dalla domanda amministrativa del
3.8.2022, oltre accessori di legge.
6. L'accertamento di un grado invalidante inferiore a quello minimo di legge, consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
7. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (epitrocleite omerale bilaterale con microcalcificazioni a destra) denunciate da in data 3.8.2022 con danno biologico pari 3% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 17%, dalla domanda amministrativa del
3.8.2022, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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2 Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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