Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
Qualora l'oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario venga consumato, come prevede l'art. 342, comma secondo cod. pen., con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non è necessario che esso avvenga al "cospetto" di questi ultimi, cioè mentre essi si trovino nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad una lettera diretta ad un Presidente di sezione del Tar contenente affermazioni oltraggiose nei confronti dei magistrati della stessa sezione nonché del corpo giudiziario di appartenenza, a causa di una decisione assunta dal predetto collegio in pregiudizio dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario VA - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1451
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 13476/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST VA, n. a Sorgono il 14 maggio 1941;
nei confronti della sentenza in data 13 dicembre 2004 della Corte d'appello di Roma;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in assenza del difensore di ufficio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato quella del Tribunale della città in data 25 marzo 2003, appellata da VA AR, già magistrato del TAR e oggi avvocato, con la quale il predetto era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata della attribuzione di in fatto determinato, alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 342 c.p., commi 1, 2, 3 e 4, perché in una lettera indirizzata al Presidente NA AR ID offendeva l'onore e il prestigio dei magistrati componenti la prima sezione del TAR (ID NA, AL NO e CI OS), nonché l'onore e il prestigio dello stesso corpo giudiziario di appartenenza, sottolineando più volte, fra le altre cose, il carattere arbitrario e abnorme della decisione assunta dal predetto collegio (ordinanza cautelare 957/98 proc. N. 3230/98) in pregiudizio dello stesso VA AR (in Roma, l'11 maggio 1998). La Corte d'appello descriveva anzitutto la vicenda amministrativa, scandita da una serie di provvedimenti delle competenti autorità giudiziarie che è bene riportare testualmente per la ricostruzione dei fatti così come eseguita dalla Corte d'appello.
"La missiva di cui all'imputazione s'inserisce in una complessa vicenda amministrativa, scandita da provvedimenti delle competenti autorità giudiziarie, che sono stati acquisiti nel giudizio di primo grado. Il Dott. VA AR, magistrato del TAR con la qualifica di consigliere, impugnava avanti al TAR della Sicilia il D.P.C.M. 19 maggio 1997, con il quale era stato disposto il suo trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dal TAR della Sardegna al TAR della Sicilia - sede di Palermo. Il TAR della Sicilia, con ordinanza, n. 2304 del 29.10.1997, rigettava l'istanza cautelare ma, con successiva ordinanza in data 13.12.1997, accoglieva la domanda di revoca della precedente ordinanza e sospendeva il provvedimento impugnato. A seguito di appello delle Amministrazioni resistenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, con ordinanza, n. 46 del 22.1.1998, accoglieva il gravame e confermava l'esecutività del decreto;
con decisione del 26.2.1998 dichiarava inammissibile la domanda di revocazione della suddetta ordinanza. Con ricorso del 5.3.1998 - riassunto dinanzi al TAR Lazio, dichiarato competente dal Consiglio di Stato - lo AR S. formulava istanza di revoca dell'originaria ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare del TAR Sicilia n. 2304/97, nonché istanza di riesame della domanda cautelare allegando, tra l'altro, come fatto sopravvenuto, l'autorizzazione concessagli dal Consiglio di Presidenza in data 23.1.1998, a derogare dall'obbligo di residenza in Sicilia e mantenere la residenza a Cagliari. Con ordinanza dell'8.4.1998, la sezione 1^ del TAR del Lazio, composta dai consiglieri NA M. E., NO e OS, rigettava la domanda di revoca e di riesame dell'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di trasferimento d'ufficio impugnato in via principale, ritenendo che la suddetta autorizzazione - essendo conseguente ad una domanda del ricorrente e dipendente nella sua attuazione dalla persistente volontà di quest'ultimo - non potesse essere assunta quale fatto nuovo di aggravamento del danno da addebitarsi al provvedimento di trasferimento, essendo stato tale danno già apprezzato - in termini non compatibili con la pretesa cautelare - dal Giudice amministrativo d'appello che aveva confermato l'esecutività del decreto di trasferimento. Il Tribunale esprimeva analoga valutazione di non novità sulle dedotte conseguenze economiche, che pure erano state già oggetto di apprezzamento da parte del giudice d'appello. La Corte d'appello riteneva anzitutto l'esplicita destinazione della missiva anche agli altri due componenti del collegio (nominativamente non indicati, ma con invito al destinatario NA M. E. a dar contezza della lettera anche agli altri due magistrati) e reputava che la lettera dimostrava che lo scritto era diretto oggettivamente e consapevolmente alla autorità giudiziaria costituita in collegio, osservando altresì che tutte le frasi contenute nella lettera stessa erano connesse alle funzioni svolte in quel procedimento che interessava il ricorrente. Riteneva, quindi, che i fatti rientrassero nell'art. 342 c.p., comma 2, valutando come non attinenti alla specie i due precedenti di questa Corte, entrambi di questa sezione, nn. 4159/2000 e 7498/2000, in base ai quali era chiaro che anche il fatto di cui al comma 2 doveva ritenersi consumato solo se commesso al cospetto del corpo. Osservava ancora la Corte che la seconda sentenza si riferiva a fattispecie commessa solo in presenza di alcuni componenti del corpo, mentre la prima riguardava un caso diverso in cui lo scritto era indirizzato al corpo dei vigili urbani e che il reato di cui all'art. 342 c.p. precedente testo (oltraggio con violenza e minaccia) non può realizzarsi nei confronti di soggetti diversi da quelli costituiti in collegio e che, nel caso dell'oltraggio corporativo scritto, occorre la destinazione specifica dell'atto verso l'organo pubblico e non verso i suoi componenti. 2) In secondo luogo rilevava che l'aggravante di cui all'art. 342 c.p., u.c. non era stata contestata (a prescindere dal richiamo formale contenuto nella imputazione) e che il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la sola aggravante di cui al comma 3 (oggi non più prevista dal nuovo testo), tanto che, concesse le attenuanti generiche, le aveva ritenute prevalenti sulla contestata aggravante. 3) Superava quindi la Corte la censura di violazione dell'art. 521 c.p.p., perché generica l'imputazione, contenendo solo il riferimento alle parole arbitrario e abnorme dell'atto allora impugnato: riteneva infatti la Corte che il contenuto della imputazione fosse solo esemplificativo ma che, in realtà, doveva ritenersi contestato l'intero contenuto della lettera. 4) Circa il contenuto offensivo, lo stesso era ritenuto certamente lesivo dell'onore e del prestigio del TAR Lazio, ed escludeva il legittimo diritto di critica: leggendo le sei pagine di cui era costituita la lettera, si ricavava una compiaciuta e reiterata offesa dell'Ufficio giudiziario, in quanto lo scritto metteva anche in dubbio l'imparzialità e la competenza professionale dei destinatari, attribuendo ai giudici il deliberato intento di nuocere allo AR S.. 5) Il tenore offensivo e la sua consapevolezza, e quindi il dolo, da parte dello AR S. potevano anche desumersi dalla inutilità (ai fini della tutela degli interessi dello AR S.) e dalla irritualità della lettera che costituiva una vera e propria "rappresaglia dialettica" nei confronti della ordinanza. Sul dolo la Corte territoriale osservava, ancora, che non aveva rilievo l'indagine sulla percezione della offesa da parte di componenti il collegio, perché la norma tutela l'onore e il prestigio della autorità giudiziaria costituita in collegio. 6) Condivisibile infine doveva ritenersi l'esclusione della scriminante di cui al D.Lgs. n.288 del 1944, art. 4, come ritenuto dal Collegio di primo grado, in quanto l'ordinanza risultava emessa da organo competente ed era adeguatamente motivata in fatto e in diritto, non adottata contra legem, o con travalicamelo delle attribuzioni dell'organo. Doveva comunque escludersi qualsiasi intento di capriccio, vessazione, sopruso et similia richiesti quale elemento essenziale perché l'atto della autorità possa ritenersi arbitrario.
Con il ricorso l'imputato dedica un'ampia parte alle premesse in fatto e in diritto relative alla sua personale vicenda e impiega successivamente argomentazioni a sostegno della tesi della legittimità di difesa personale davanti alla Corte di cassazione, difesa cui voleva ricorrere essendo avvocato cassazionista. 1) Quindi eccepisce, con il primo motivo di ricorso, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.p.p.": a) la falsità dell'avviso ex art.415 c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio perché si affermava che le indagini erano concluse, mentre in realtà nessun atto di indagine era stato esperito se non l'interrogatorio dell'indagato; b) la falsità della imputazione, perché la lettera oggetto della incriminazione, che riportava come data del commesso reato quella dell'11 maggio 1998, avrebbe dovuto riportare la data di spedizione del 30 aprile 1998, o, più precisamente, quella del 6 maggio 1998, di ricevimento della lettera;
c) la falsità della imputazione quanto alla sussistenza del fatto (neppure indicato) sotteso alla aggravante di cui all'art. 342 c.p.p., comma 3 (attribuzione di un fatto determinato) - oggi non più esistente -; d) la falsità della imputazione quanto all'aggravante di cui all'art. 342 c.p.p., comma 4 (che implica il richiamo al reato di oltraggio, perché il reato di oltraggio è stato abrogato;
e) la falsità della imputazione quanto alla sussistenza del fatto di cui all'art. 341 c.p., comma 4 (fatto commesso con violenza o minaccia) f); la falsità della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma nella parte in cui afferma che neanche l'imputato avrebbe detto che il Giudice amministrativo aveva travalicato i limiti (del petitum) perché la lettera "incriminata" era fondata proprio su tale travalicamento, ribadito anche in sede dibattimentale;
g) la falsità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che "nelle more della trattazione del merito del ricorso, per il quale a seguito di istanza di prelievo era fissata l'udienza dell'8 luglio 1998, lo AR S. indirizzava al Presidente del Tar Lazio Dr. AR ID NA - che la riceveva il 6 maggio 1998 - la lettera di cui alla imputazione, spedita con raccomandata...", perché la data di fissazione della udienza doveva farsi risalire al 7 maggio 1998 e quindi a un momento successivo alla data di ricezione della lettera ricevuta il 6 maggio;
h) la falsità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il fatto presenta tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 342 c.p., comma 2, e che non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali di questa sezione di cui alle sentenze n. 4159/2000 e n. 7498/1998, mentre tali sentenze affermano che anche l'ipotesi di reato di cui all'art. 342 c.p., comma 2 richiede che l'offesa sia fatta al cospetto del corpo.
In relazione a tutti tali profili il ricorrente chiede che questa Corte dichiari la nullità di tutti i predetti atti e quindi dell'intero procedimento.
2) "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per violazione dell'art. 25 Cost. e art. 20 c.p.p. e/o dell'art. 178 c.p.p., lett. a, e delle circolari in materia di assegnazione dei processi". Nel procedimento di merito sarebbero riscontrabili una serie di violazione della competenza funzionale dei vari magistrati che hanno trattato il procedimento stesso, a) Non risulterebbe che la designazione del P.M. Sereni sia avvenuta nel rispetto dei criteri allora vigenti presso la Procura della Repubblica presso la Pretura, b) Non sarebbero stati rilevati provvedimenti di designazione del P.M. di udienza di primo grado, con le indicazioni dell'impedimento del Dott. Sereni, c) Non risulterebbe che l'assegnazione del procedimento al Giudice dott. Capozza sia avvenuta secondo la previsione delle tabelle allora vigenti presso il Tribunale di Roma, d) Lo stesso dicasi per il P.g. presso la Corte d'appello per il quale non sarebbe stato rilevato il provvedimento di designazione, e) Non sarebbe stato rilevato il provvedimento di assegnazione della causa davanti alla Corte d'appello alla prima sezione e in particolare ai Giudici Lion, Mannelli e Cerini in applicazione della tabelle.
La mancanza di tali provvedimenti, emergente dall'esame dei fascicoli compiuti dal ricorrente, integrerebbe un vizio di competenza funzionale anche se la designazione dei predetti magistrati fosse avvenuta in modo corretto.
3) La sentenza conterrebbe errori od omissioni nella esposizione in fatto con conseguente violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e). Trattasi di profili di fatto che incidono sulla erroneità in diritto e quindi sulla "falsità" in diritto, a) La Corte d'appello ha riportato solo la motivazione del Tar Lazio in ordine al rigetto della domanda cautelare, senza riportare le difese sul punto del ricorrente che aveva sostenuto che la richiesta di risiedere in Sardegna (dopo il trasferimento al TAR Sicilia) era stata formulata solo perché ritenuta decisiva dal TAR Sicilia e che il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa solo il 23 gennaio 1998, aveva deciso su quella richiesta, dopo che con nota del 7 novembre 1997 aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta stessa, b) Nella sentenza si afferma che la lettera "incriminata" sarebbe successiva alla fissazione della udienza per la data dell'8 luglio 1998, mentre invece la lettera era anteriore alla fissazione della udienza di merito (7 maggio 1998) ed era stata scritta proprio perché non era stata fissata l'udienza di merito e la lettera stessa era stata ricevuta dal dott. NA M. E. il 6 maggio 1998, cioè il giorno prima della fissazione, c) La sentenza non fa menzione del fatto che la notizia criminis fornita dai tre magistrati del Tar del Lazio al Procuratore della Repubblica non conteneva allegati a sostegno della pretesa legittimità del loro operato. 4) Il reato ex art. 342 c.p. non era configurabile per i motivi contenuti nei precedenti di questa Corte di cassazione, sopra richiamati e perché è "falso" che la missiva fosse diretta al Collegio, in quanto non era inviata alla "autorità costituita in collegio": la norma richiede che l'autorità sia costituita in collegio al momento del fatto ("al cospetto del collegio recita la norma"): il TAR non era costituito in collegio quando la lettera era stata spedita e neppure quando era stata ricevuta. La Corte d'appello non avrebbe potuto negare, come invece ha fatto, che le due sentenze di questa Corte avevano ritenuto che anche il comportamento di cui al comma 2 richiede che l'offesa sia recata al cospetto del Corpo o della autorità costituita in collegio.
5) La violazione e falsa applicazione di legge (art. 342 c.p. e art.429 c.p.p.) è riscontrabile anche perché la Corte non aveva dichiarato, come dovuto, l'inesistenza delle aggravanti di cui al comma 3 (perché la lettera non conteneva l'attribuzione di un fatto determinato) e al comma 4 (perché venuta meno la norma di riferimento: art. 341 c.p.). 6) Sussisterebbe violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 429 c.p.p., lett. c), artt. 516 e 521 c.p.p. nonché dell'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e. Il contenuto della imputazione era del tutto incompleto e non solo vi era violazione dell'art. 521 c.p.p. ma anche dell'art. 516 c.p.p., norma non presa in considerazione dalla Corte, la quale ha ritenuto sufficiente l'espressione contenuta nel capo di imputazione secondo cui veniva contestato che la lettera conteneva "fra le altre cose" l'attribuzione al Tar di arbitrarietà e abnormità dell'atto, ma in realtà la lettera non conteneva frasi oltraggiose tanto che in sentenza non vengono nemmeno indicate. La violazione dell'art. 521 c.p.p., che è stata ritenuta insussistente, era invece palese e aveva comportato lesione del diritto di difesa.
7) In relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) sarebbero stati violati anche gli artt. 342 e 51 c.p., art. 21 Cost., art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e). Il Tar aveva pronunciato extra petita, il ricorso era dotato di un palese fumus e l'autorizzazione rilasciata al ricorrente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa era un fatto nuovo. Il ricorrente aveva motivato come esattamente fosse arbitrario e abnorme il comportamento del TAR. La Corte d'appello avrebbe dovuto dimostrare la infondatezza degli addebiti dal ricorrente attribuiti al TAR per giungere a una pronuncia di condanna.
8) Il ricorrente aveva contestato sin dal giudizio davanti al Tribunale la insussistenza del dolo in quanto egli intendeva solamente esporre una critica all'operato dei Giudici del TAR. La Corte d'appello ha disatteso tale doglianza rilevando che il dolo era dimostrato dalla irritualità della lettera, dalla inutilità della stessa ai fini dell'interesse dedotto in causa, della irragionevolezza della tesi sostenuta, in quanto lo stesso AR S. aveva una competenza professionale che avrebbe dovuto farlo rendere conto del tenore offensivo della lettera. Rileva come la lettera non fosse affatto irrituale in quanto ai sensi della L. n. 117 del 1998 evidenziava comportamenti anomali dei tre magistrati e legittimamente chiedeva spiegazioni;
la lettera non era inutile perché giovava e aveva giovato alla causa pendente davanti al TAR: non solo a seguito della lettera era stata fissata l'udienza per la trattazione del merito della causa con conseguente caducazione del trasferimento illegittimo e abnorme;
non era irragionevole aderire alla tesi della mancanza di dolo, perché proprio la competenza del ricorrente deponeva per l'intento di critica. La Corte aveva anche errato nell'affermare che era ininfluente, ai fini del dolo, la percezione soggettiva della offesa da parte dei tre magistrati, perché la norma tutela non l'onore o la reputazione del singolo magistrato, ma quello della autorità giudiziaria costituita in collegio: l'errore di giudizio della Corte d'appello si desumeva agevolmente perché: 1) non vi era nel caso autorità giudiziaria costituita in collegio, 2) la percezione dell'offesa era rilevante perché si trattava di tre magistrati e non di tre comuni cittadini, 3) la lettera non era diretta al Corpo.
9) Sussisteva, ancora, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione al diniego di applicazione della scriminante della reazione ad atto arbitrario dei pubblici ufficiali (D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4) nonché dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 125 c.p.p.. Motivazione insufficiente illogica e contraddittoria. La
Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il Tribunale avesse correttamente escluso l'esistenza della scriminante, perché invece il Tribunale non si era pronunciato sulla arbitrarietà dell'atto per non averne la competenza in senso professionale e in senso tecnico giuridico. Altro errore aveva commesso La Corte nel ritenere che l'ordinanza fosse pienamente legittima sia perché emessa da autorità giudiziaria competente, sia perché era congruamente motivata in fatto e in diritto, passibile di critiche sui presupposti di fatto che l'avevano ispirata, sia perché infine non poteva certo sostenersi che fosse ispirata a capriccio, vessazione, sopruso, risultando al contrario aderente alla funzione e ai limiti del giudizio cautelare: il ricorrente, con dovizia di dati rimasti inconfutati, aveva illustrato ampiamente l'abnormità e l'arbitarietà del provvedimento.
10) Da ultimo lo AR S. deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per violazione e falsa applicazione degli artt.51, 342 e 598 c.p. in rapporto alla pronuncia 380/1999 della Corte
costituzionale: la Corte d'appello avrebbe quanto meno dovuto ritenere l'applicabilità dell'art. 598 c.p. in quanto le pretese offese altro non erano che fatti veri, oggettivamente provati in giudizio.
Va premesso anzitutto che le notificazioni degli avvisi per la udienza odierna sono stati regolarmente notificati al difensore d'ufficio e allo AR S. personalmente e che nessuno è comparso. Va ancora preliminarmente rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte la terza istanza di ricusazione di tutti i componenti del Collegio.
La prima istanza di ricusazione (ud. 30 settembre 2005, rinviata a nuovo ruolo per la ricusazione;
Collegio della 6^ sezione composta dai Dott. A.S. Agrò, G. Colla rel., G. Conti, A. Rossi, G. Fidelbo) è stata decisa con ordinanza della seconda sezione 6 luglio 2005 depositata il 20 dicembre 2005 n. 3621/06.
La seconda sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando anzitutto che l'esponente continua a ricusare i componenti di tutti i collegi chiamati a decidere i processi che lo riguardano personalmente e in secondo luogo la manifesta infondatezza della stessa, non potendo essere confusa, come avviene nella richiesta, "l'inimicizia fra il magistrato e la parte derivante da rapporti personali d'ostilità (o simili) e la posizione di contrasto unilaterale assunta dalla parte nei confronti del magistrato per le decisioni sfavorevoli assunte da quest'ultimo in conseguenza della dovuta attività funzionale".
La seconda istanza di ricusazione, per motivi riconducibili ai precedenti, è stata formulata per l'udienza 23 giugno 2006 (udienza, tuttavia, rinviata a nuovo ruolo per difetto di notificazione dell'avviso al difensore d'ufficio e alla parte;
Collegio della 6^ sezione composta dai Dott. A.S. Agrò, G. Colla rel., G. Conti, A. Rossi, G. Fidelbo). L'istanza è stata inviata alla 2^ sezione di questa Corte, essendo detta sezione designata per la decisione sulle istanze di ricusazione di magistrati della 6^ sezione. Come accennato, lo AR S. ha fatto pervenire, prima della udienza odierna, istanza di rinvio, e, in subordine, una nuova istanza di ricusazione del Collegio odierno, come sopra composto, per motivi riconducibili ai precedenti. Conclude affermando che ove il Collegio non rinvii la decisione o non si astenga dal pronunciarsi, ove operi la ricusazione, propone esposto, a carico dei singoli componenti, alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 333 c.p.p.. La nuova istanza di ricusazione è stata trasmessa alla seconda sezione, per competenza interna.
Osserva la Corte che il ricorso di VA AR può essere trattato e deciso nonostante la proposizione della nuova istanza di ricusazione, in considerazione della reiterazione di siffatte istanze dei magistrati componenti il Collegio e di tutti gli altri magistrati della 6^ sezione cui sono assegnati i ricorsi dello AR S.. L'istanza di ricusazione ricalca gli stessi motivi già proposti con le due precedenti.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/1997, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 2, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Ha rilevato la Consulta che l'abuso dell'istituto della ricusazione, come già precedentemente ritenuto per l'istituto della rimessione con sentenza n. 353/1996, "è idoneo a determinare la paralisi della funzione processuale, con la conseguente compromissione del bene costituzionale dell'efficienza del processo, bene che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari profili costituzionali, fra i quali l'art. 101 Cost....". Sono quindi da censurare - prosegue la sentenza - con riferimento "pure al principio della razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino a un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale".
Poiché appare evidente che lo AR S. - che sistematicamente ricusa tutti i collegi di questa 6^ sezione - utilizza l'istituto in argomento per indirizzarlo verso scopi che non gli sono propri, questo Collegio può decidere sul ricorso che ha dato inizio al presente giudizio di legittimità, salvi i poteri del giudice della ricusazione ai sensi dell'art. 42 c.p.p., comma 2. Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo decorso il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi (tenuto conto degli atti interruttivi) previsto dalla precedente formulazione dell'art. 157 c.p.p.. Si impone in primo luogo un esame in punto di valutazione del fatto reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Tale esame - che si risolve in una constatazione e non in una valutazione - non può condurre a una declaratoria di assoluzione con formula ampia, perché dagli atti non risulta evidente l'esistenza delle condizioni per una siffatta pronuncia. Questa Corte, pur conoscendo i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente sulla configurabilità del reato contestato (art. 342 c.p.) solo e sempre se l'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario avvenga al cospetto del Corpo (anche nella ipotesi di cui al comma 2), non condivide tale interpretazione della norma, del resto contrastata in dottrina. Come ha ritenuto la Corte d'appello, l'oltraggio corporativo può compiersi anche non alla presenza del Corpo quando venga consumato - come nel caso - con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. Invero, il fatto costitutivo del reato previsto dall'art. 342 c.p. non è l'offesa dell'onore o del prestigio al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, ma è semplicemente l'offesa dell'onore o del prestigio di dette autorità, di modo che esso può assumere la forma dell'offesa al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del Collegio, ovvero dell'offesa mediante i mezzi richiamati al comma 2, e in tal caso non è affatto necessario che avvenga al cospetto dell'autorità. Tale soluzione si ricava proprio dal testo della norma che, mentre al comma 1 prevede l'offesa al cospetto, cioè mentre il Corpo si trova nell'esercizio delle funzioni, al comma 2 precisa, significativamente, che il reato deve essere commesso a causa delle funzioni della autorità e non è affatto necessario che si verifichi mentre l'autorità protetta dalla norma sia nell'esercizio delle funzioni.
Condivide la Corte, quanto al resto, le motivazioni della Corte d'appello sulla natura offensiva dello scritto, che travalica il legittimo diritto di critica, in quanto con esso si mettono in dubbio la competenza professionale del TAR del Lazio e soprattutto l'imparzialità dei giudici, con insinuazioni sull'intento di costoro di nuocere allo AR S., anche per presunti condizionamenti subiti dal collegio per non sconfessare l'operato di colleghi;
scritto che definisce il provvedimento giurisdizionale adottato aberrante, abnorme, arbitrario e fondato su presupposti falsi, travasanti, artati e mistificatori. Condivide ancora la Corte la motivazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto inapplicabile la scriminante della reazione ad atti arbitrari, trattandosi di provvedimento giurisdizionale emesso motivatamente da giudice competente, non adottato contra legem e non esorbitando dai poteri dell'organo giurisdizionale;
provvedimento dal quale non emerge l'adozione per capriccio, vessazione, sopruso o altri simili sentimenti. Oltretutto non compete alla autorità giudiziaria penale, per verificare l'esistenza di un reato o di una causa di giustificazione, sindacare nel merito un atto di altra autorità giurisdizionale. Non risulta infine applicabile la scriminante di cui all'art. 598 c.p. in quanto l'espressione "scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria" si riferisce agli atti difensivi tipici previsti dal procedimento davanti alla stessa autorità e non a una irrituale (dimostrativa, tra l'altro, del dolo), lettera scritta al di fuori di qualsiasi previsione.
Resta da dire, in ordine a quanto dedotto nei motivi 1), 2), 3), 5) e 6) del ricorso con i quali si deducono anche nullità di ordine generale e assolute, che le sezioni unite di questa Corte si sono più volte espresse nel senso che: "Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva", v. Sez. U., Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002), Cremonese, Rv. 220511; più recentemente, Sez. U., Sentenza n. 17179 del giorno 8/05/2002 Ud. (dep. 27/02/2002), Conti, RV. 221403. Con la precisazioni che ciò vale anche per il motivo sub 2) (mancanza degli atti di assegnazione ai vari giudici che si sono occupati del presente giudizio), che, a parte la sua genericità, potrebbe dar luogo, al più, solo nella ipotesi di acclarate violazioni tabellari e nel caso di costituzione di un giudice ad hoc, non specificamente dedotta, a una nullità assoluta secondo quanto previsto dall'art.178 c.p.p., lett. a), e art. 179 c.p.p., per un esame delle tematiche relative, v. Sez. 1, Sentenza n. 13445 del 30/03/2005 Cc. (dep. 12/04/2005), Perronace, Rv. 231338 e mai darebbe luogo una incompetenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
In conclusione: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. Ritiene il Collegio di dover disporre la trasmissione della odierna istanza di ricusazione alla 2^ sezione penale di questa Corte e di dovere altresì disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l'ipotesi di reato di cui all'art. 338 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione dell'istanza di ricusazione pervenuta in data odierna alla seconda sezione penale di questa Corte.
Dispone altresì la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore della Repubblica di Roma per l'ipotesi di reato di cui all'art. 338 c.p.. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007