Articolo 342 del Codice di procedura penale
Articolo 335Articolo 303
Versione
24 ottobre 1989
Art. 342. Richiesta di procedimento 1. La richiesta di procedimento e' presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorita' competente.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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