Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
6 6 9 1 5 A / . 4 R A 04 69 9 /02 / T N 6 A S ее 2 I I . G # R R EPUB LIC ITALIANA . E A P R . L T L D A U A L . E B D OME EL POP LOT LIA I B D E A R I T T S T N N I 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E 3 S R Oggetto S 1 I E E Ricorsos improce . A T N SEZIONE TRIBUTARIA A ditrile-fattispecie M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15498/97 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere - Cron.10703 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud.14/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMENDUNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo STUDIO D'ERCOLE, difesa dall'avvocato AMENDUNI DONATO;
- ricorrente
contro
UFF DISTRETTUALE II DD BARI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 68 avversO la sentenza n. 41/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 12/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso n.15498 del 1997, notificato il 6 novembre 1997 al Ministero delle Finanze-Ufficio Di- strettuale delle Imposte dirette di Bari presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, lo Stu- dio legale associato Avv.ti Amenduni ha proposto ricor- so per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di Bari n. 41/97 del 12 settembre 1997; che, in assenza dell'intimato, questa Corte, con ordinanza del 17 gennaio 2001, pronunciata nella corri- spondente udienza pubblica, ha rinviato la causa a nuo- VO ruolo, dichiarando la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e disponendo la rinnovazione della stessa entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima;
che l'ordinanza è stata comunicata all'Avvocato domiciliatario, D'Ercole, mediante notificazione ese- guita in data 8 febbraio 2001; 2 che il ricorso introduttivo stato (ri) notificato al Ministero delle Finanze Ufficio di- delle imposte dirette di Bari-Reparto 6 strettuale presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 12 marzo 2001; che il ricorso stesso è stato depositato in data. 4 aprile 2001; che resiste, con controricorso, Il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che il ricorso deve essere dichiarato improcedi- bile, in quanto depositato oltre il termine stabilito dall'art.369 comma 1 cod. proc. civ., cui rinvia l'art.62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992: infatti posto che, nella specie, l'ordinanza che ha disposto la rinnova- zione della notificazione nulla (in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato) è stata pronunciata ai sensi dell'art.291 comma 1 cod. proc. civ. nn. 1812 del 1990 e 4573 del 1998); (cfr. Cass., a s.u., che, quindi, in tale fattispecie, vale la regola gene- rale, posta dall'art.369 comma 1 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti con- le quali è proposto (e non anche quella stabilitatro 3 dall'art. 371-bis cod. proc. civ., aggiunto dall'art.62 della legge n.353 del 1990, prefigurata per la diversa ipotesi del deposito dell'atto di integrazione del con- che tale orientamento è già statotraddittorio); espresso da questa Corte nelle sentt. nn.2951 del 1974 e 6332 del 1998; e che il ricorso è stato depositato in data 4 aprile 2001 il termine per il deposito del ri- corso, (ri) notificato in data 12 marzo 2001, è scaduto in data 2 aprile 2001; che le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2002 Il Presidente Il relatore ed estensore jacqucci Bruno Sacqucci alvatore Di Palma бишо исчисستم E N 6 8 O I 9 1 Z / A 4 N 7 R 6 IL CANCELLIERE C1 T 2 S Osvaldo Ascanio I G A Oggi - T E A R U IL CANCER L B B A E I A D D R T A I E I T S 1 T 3 N R 1 E N E B . E T I S N A E A M 4