Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 342 cod. pen., è necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al "cospetto del corpo", cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell'esercizio delle loro funzioni. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato in questione da parte di un rappresentante sindacale che, alla presenza di tre vigili urbani prossimi a prendere servizio, aveva espresso l'opinione che l'intero corpo della polizia municipale fosse composto da ladri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/1998, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 12.5.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " ST Ciampa " N. 722
3. " Francesco Romano " REGISTRO GENERALE
4. " Bruno Oliva " N. 3873/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Postiglione Vito, n. a Pontecagnano il 26 - 10 - 1945;
avverso la sentenza in data 5-12-1997 della Corte di appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Martuscello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, potendosi ravvisare il reato di oltraggio continuato;
Udito il difensore Avv.to Luigi Paolo Giella, che, associandosi alla requisitoria del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Postiglione Vito ricorre avverso la sentenza in data 5-12-1997 con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sua condanna alla pena di quattro mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 342 c.p. commesso in danno del corpo dei vigili urbani di Pontecagnano.
All'imputato era stato contestato di avere manifestato alla presenza di tre vigili urbani il proprio convincimento che il Corpo anzidetto fosse composto da ladri.
Ricorre il Postiglione denunciando la violazione dell'art. 606, lett b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 342 c.p. Secondo il ricorrente non sarebbe ravvisabile il presupposto richiesto per la configurabilità di tale figura delittuosa, da individuare nell'offesa "al cospetto" del Corpo, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto ricondurre più correttamente l'ipotesi in esame nell'ambito del reato di cui all'art. 341 c.p.. Conseguirebbe, poi, a tale diversa configurazione giuridica l'omissione di ogni congrua motivazione in ordine, da un canto, alla sussistenza del delitto di oltraggio - dato che i tre vigili urbani non erano in servizio nel momento in cui era stata pronunciata la frase dianzi richiamata, e, dall'altro, alla possibilità di ravvisare la scriminante di cui all'art. 4 del d.l. lgt. N. 288 del 1944, "tenuto conto che era stato accertato che i vigili urbani percepivano indebite ed arbitrarie indennità".
Il ricorso è fondato.
Questa Corte è chiamata a decidere sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita in sede di merito all'episodio incriminato, le cui modalità di svolgimento non costituiscono in alcun modo oggetto di censura in questa sede.
Occorre, quindi, considerare i fatti per cause accertati dai giudici di merito.
Dalle sentenze di primo e secondo grado è dato desumere che l'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti rappresentante sindacale all'interno del comune di Pontecagnano, ebbe un'accesa discussione con i tre vigili urbani denuncianti - tutti prossimi a prendere servizio - in merito alla ripartizione dei fondi per il lavoro straordinario;
in tale occasione pronunciò in effetti la frase incriminata, riferendosi, però, all'intero corpo dei vigili urbani e non ai tre soggetti presenti, come da costoro spontaneamente ammesso. Orbene da tali accertamenti da fatto appare evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nel ricondurre la condotta in esame nell'ambito del delitto di cui all'art. 342 c.p.. Infatti ai fini della sussistenza di tale reato è necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero ad una sua rappresentanza, al "cospetto del corpo", cioè nel momento in cui questo si trovi riunito nell'esercizio delle sue funzioni.
Presupposto, questo, sicuramente non ravvisabile, per quanto in precedenza precisato, nell'ipotesi che interessa. Ma non sono nemmeno ravvisabili i tratti caratteristici del delitto di oltraggio continuato, come sostenuto con la sua requisitoria dal Procuratore generale.
Non vi è dubbio che, qualora il fraseggio oltraggioso, potenzialmente lesivo del corpo politico, amministrativo o giudiziario sia inidoneo a concretare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 342 c.p., perché non pronunciato al cospetto dell'organo medesimo, ma alla presenza di alcuni soltanto dei suoi componenti, residuerà il solo delitto di cui all'art. 341 c.p. Tuttavia di tale reato non sono individuabili i tratti caratteristici poiché risulta che la frase incriminata non fu pronunciata in un contesto che coinvolgeva necessariamente, a causa dell'esercizio di pubbliche funzioni, i tre vigili urbani, che, peraltro non erano neanche in servizio.
Pertanto, stante la potenzialità offensiva della frase pronunciata dal Postiglione, i giudici di merito avrebbero dovuto ricondurre la condotta in esame nell'ambito dei delitti di ingiuria nei confronti dei tre vigili presenti e di diffamazione per quanto riguarda gli assenti.
In relazione a tali reati, punibili a querela di parte, non risulta però proposta dagli interessati espressa istanza di punizione. In conclusione, qualificato l'episodio in esame come ingiuria e diffamazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non sarebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione
Qualificato il fatto come delitti di ingiuria e diffamazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non sarebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998