Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è necessario che l'espressione oltraggiosa avvenga "al cospetto del corpo", e quindi sia rivolta a uno dei predetti consessi costituiti in collegio per l'esercizio delle relative funzioni. Non integra pertanto il reato l'offesa recata ai vigili urbani da chi, nel compilare il bollettino postale di versamento di una sanzione amministrativa inserisca nella causale di versamento la frase "rapina legalizzata".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2000, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 16/02/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 318
3. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 48988/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MI LI,
avverso la sentenza 28 ottobre 1998 della Corte di appello di Trento. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cadrangolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
FATTO E DIRITTO
1. MI LI ricorre per cassazione contro la sentenza 28 ottobre 1998 con la quale la Corte di appello di Trento confermava - per quel che qui direttamente interessa - la decisione 5 ottobre 1995 del Pretore di Rovereto che l'aveva condannata, applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 342 dello stesso codice, per avere offeso l'onore e il prestigio del Corpo dei vigili urbani di Rovereto inoltrando un bollettino di versamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per lire 246.600 nel quale "manoscriveva" la frase "rapine legalizzate".
Lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione della legge penale per non avere la frase ritenuta oltraggiosa quale destinatario il Corpo dei vigili urbani. Il provvedimento del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento aveva, infatti, ingiunto alla ricorrente di pagare la somma di cui sopra al Comune di Rovereto e non specificamente al Corpo dei vigili urbani di tale Comune. La MI aveva, dunque, indirizzato il bollettino di versamento al Comune, indicando i numeri dei rapporti dei vigili urbani relativi alle infrazioni addebitate solo per consentire di individuare la causale del versamento. Con conseguenti riverberi anche quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
2. Pure se, almeno in parte, per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto di reato contestato non sussiste.
3. Il delitto previsto dall'art. 342 c.p. ha il suo immediato precedente nell'art. 197 del codice del 1889 che puniva - insieme all'oltraggio a magistrato in udienza - il c.d. "oltraggio corporativo", prescrivendo "Chiunque con parole od atti, offende, in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un corpo giudiziario, politico o amministrativo, al suo cospetto, o d'un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni" (primo comma). "Se contro il corpo o il magistrato si usi violenza o si faccia minaccia, la reclusione è da sei mesi a cinque anni" (secondo comma). "Non si procede che dietro autorizzazione del corpo offeso. Se il delitto sia commesso contro corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro autorizzazione del loro capo gerarchico" (terzo comma).
Il codice ora vigente ha, anzi tutto, scorporato dalla comune fattispecie il reato di oltraggio a magistrato in udienza, appositamente disciplinato dall'art. 143; ha contemplato, poi, come autonomo delitto la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ad un rappresentante di esso o ad una qualsiasi Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (art. 338, 1^ comma), reprimendo con la stessa pena chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o il esecuzione dei servizi (art. 338, 2^ comma); ha previsto, infine, all'art. 595, 4^ comma, quale circostanza aggravante del reato di diffamazione, l'ipotesi in cui l'offesa sia recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.
5. Nel prendere in esame il fatto di reato per cui è stata pronunciata condanna, appare opportuno rimarcarne, anzi tutto, l'unitarietà. Se è vero che il 1^ comma dell'art. 342 punisce chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, e che il 2^ comma punisce chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o con scritto o disegno, diretto al Corno. alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni, l'elemento specializzante si incentra non nel collegamento tra l'offesa e le funzioni perché la prescrizione che il contegno di cui al 1^ comma debba essere commesso "al cospetto" del Corpo, etc., sembra alludere anche alla necessità che questo si trovi riunito per l'esercizio delle sue funzioni (cfr. Sez. 6^, 12 maggio 1998, Postiglione), ma nei mezzi utilizzati per esternare l'offesa all'onore o al prestigio. Dunque, nel primo caso, gli strumenti comunicativi sono enunciazioni espresse in parole o gesti, nel secondo caso in scritti o disegni ovvero in comunicazioni telegrafiche, seguendo un schema che (se si eccettui la mancata, ma significativa, previsione dell'oltraggio commesso a mezzo del telefono) ripercorre il paradigma descrittivo contemplato dall'art.341 c.p. (peraltro abrogato, in forza dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205). Ferma restando l'assimilazione delle tipologie di contegno descritte dall'una e dall'altra disposizione in quanto entrambe egualmente offensive dell'onore o del prestigio: il 2^ comma dell'art. 342, con l'espressione "commette il fatto", sta a comprovarlo senza possibilità di equivoci.
Assume quindi rilievo, stante l'unitarietà del reato., ai fini di una corretta designazione ermeneutica del soggetto passivo della previsione di cui all'art. -3421 c.p., proprio il espressione "al cosiddetto" utilizzata dal 1^ comma, essendo evidente che ai soli strumenti di esternazione dell'offesa non possa attribuirsi valore significante. in altri termini, se l'art. 342, 1^ comma, richiede che l'offesa all'onore o al prestigio debba avvenire al cospetto del Corpo, della rappresentanza o dell'Autorità costituita in Collegio, le diverse modalità comunicative descritte nel 2^ comma non possono influire sui criteri di individuazione dei soggetti tutelati dalla norma nel suo insieme.
5. La necessità che l'offesa avvenga "al cospetto" del Corpo (l'espressione allude - anche per il significato della parola che sembra ripreso dall'uso letterario - ad una soggettività più "solenne" rispetto a quella cui si riferisce l'espressione "in presenza" adottata dall'art. 341) vale a delimitarne (non tanto) il valore (semantico, quanto quello) prescrittivo con corrispondenti riverberi in ordine alle soggettività colpite nell'onore o nel prestigio tutelato dall'art. 342 c.p., non potendo certo farsi richiamo, di fronte alla articolata sistemazione in plurime figure di reato, con l'introduzione anche di una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, ad una sorta di riproposizione tralaticia del lessico adottato dal codice del 1889.
Sennonché è proprio l'art. 197 del codice del 1889 ad offrire un significativo "riscontro" ermeneutico per pervenire ad una corretta interpretazione della norma dell'art. 342 del codice Rocco. Come si è già detto, il codice del 1889 prevedeva la sola offesa "in qualsiasi modo", con parole od atti, all'onere, alla riputazione e al decoro di un corpo giudiziario, politico o amministrativo al suo cospetto. Che l'ipotesi criminosa non fosse circoscritta alle offese rivolte ad organi collegiali risultava testualmente dal 3^ comma dell'art. 197 che, in tema di autorizzazione a procedere, distingueva tra corpi costituiti o non costituiti in collegio (ivi compresi il magistrato o i magistrati offesi in udienza). Una previsione assente nel codice del 1930 che però contempla il collegio quale soggetto passivo del reato, non soltanto nell'art. 342 ma anche - con assoluta valenza significante - nel secondo comma dell'art. 338, ove sono indicati, quali uniche soggettività passive, gli organi- collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici;
per di più istituendo un identico regime sanzionatorio rispetto ai medesimi comportamenti realizzati nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
6. Ritiene la Corte che la fattispecie di reato prevista dall'art.342 c.p. non possa realizzarsi nei confronti di soggetti diversi da quelli costituiti in collegio.
Una simile scelta ermeneutica deriva dalle disposizioni sia del in sia del 2^ comma dell'art. 342 che riferiscono l'offesa a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una pubblica autorità costituita in collegio, laddove il termine collegio sembrerebbe sintetizzare il richiamo ai Corpi ed alle rappresentanze.
Vero è che la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale (2^, 146), riferendosi all'analoga fattispecie prevista dall'art. l'08 del codice del 1889 che usava l'espressione "altre Autorità, uffici o istituti pubblici" ma, senza distinguere se monocratici o collegiali, così argomentava: "Non avranno più ragione di essere le dispute a cui ha dato luogo il codice del 1889, al fine di stabilire quali organi pubblici non compresi nelle indicazioni precedenti, siano considerati nella locuzione dell'articolo, ecc. Per la chiara locuzione del progetto, invero, è evidente che La costituzione in collegio è condizione inderogabile, perché le altre Autorità, che non siano un corpo politico, amministrativo o giudiziario, rientrino nella previsione dell'art. 314 (ora 338)". Ma una tale precisazione, formulata, peraltro, in un periodo storico in cui la disciplina degli organi collegiali non era stata ancora tecnicamente definita in modo rigoroso, non Solo Sul piano dogmatico ma pure sul piano legislativo, pare davvero priva di significato solo ove si rifletta al regime dell'autorizzazione a procedere dettato dall'art. 197 del codice del 1889.
È piuttosto significativo rammentare che in sede di Commissione di revisione del progetto del 1887 (Verb. n. 23^) il relatore notò: "Si aggiunse e loro rappresentanze, perché il non parlare di queste lascerebbe una lacuna che notavasi nel progetto ministeriale, dovendo anche le rappresentanze dei corpi costituiti essere tutelate alla pari dei corpi medesimi, per es. una Commissione di inchiesta, la Giunta per le elezioni, e via dicendo". In un quadro che rivela l'assoluta centralità dell'organo collegiale quale persona offesa dal reato in esame. Per di più, comprendendo - forse con esemplificazioni tecnicamente non rigorose - fra tali soggettività anche le rappresentanze di organi collegiali, così escludendo il valore disgiuntivo dell'"o", cui avrebbe dovuto conferirsi significazione esplicativa.
7. L'espressione "al cospetto" si coordina puntualmente con una formula normativa che (solo apparentemente) svincola il contegno oltraggioso dal necessario esternarsi "a causa o nell'esercizio delle" funzioni del Corpo, perché occorre comunque trovarsi di fronte ad un organo che sta esercitando concretamente le sue prerogative od al quale è conferita una generica competenza (ad es., oltraggio alla Corte alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, non iscrivibile, certo nella fattispecie di cui all'art.343 c.c.).
8. La tesi che ravvisa nei "Corpi" indicati dall'art. 342 c.p. gli organi Investiti di funzioni esercitabili solo collegialmente e non anche quelli i cui membri sono dotati di competenza e poteri di iniziativa autonomi appare sorretta, oltre che dalla più autorevole dottrina, anche dal diritto "vivente" di derivazione giurisprudenziale.
Per corpi politici vengono intesi quegli organismi che svolgono una funzione politica (come il Parlamento, il Governo, le Assemblee regionali, purché il fatto - se configurabile - non realizzi l'ipotesi di reato prevista dall'art. 289 c.p., i Consigli comunali;
cfr. Trib. Supr. Mil., 21 marzo 1975, Camassa), la commissione per il gratuito patrocinio (Cass., 21 giugno 1949), etc. Per corpi amministrativi i collegi che svolgono attività amministrativa (come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti in sede non giurisprudenziale, un consiglio dell'ordine professionale - Sez. 6^, 16 aprile 1971, Sabato - il consiglio dei docenti - Cass. 5 dicembre 1961), sempre escludendo l'oltraggio non rivolto ad organi non collegiali (Sez. 3^, 13 dicembre 1963, in Riv. Pen., 1965, 2^, 118, che ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 342 c.p. rispetto all'oltraggio ad un reparto della Celere). Le (rare) pronunce giurisprudenziali che hanno affermato la ipotizzabilità del reato anche nell'oltraggio rivolto ad organi non collegiali sono tutte orientate in senso negativo quanto alla sussistenza del delitto nei casi di specie, con implicito rigetto - soprattutto considerando l'equivocità del termine "rappresentanza" se non riferito ad organi collegiali - di ogni espansione applicativa. Si è così statuito non è oltraggiato il corpo della Polizia di Stato mediante offese ad un suo rappresentante nei casi di presenza sparsa tra la folla di diversi appartenenti al corpo, come singoli comandati e impegnati in servizio d'ordine in un determinato luogo, richiedendosi, perché la fattispecie venga integrata, la presenza, ad esempio, di un picchetto d'onore, di una banda musicale, di un qualsiasi reparto organico schierato o adunato nel corso di una cerimonia o per l'adempimento di funzioni sue proprie (Sez. 6^, 30 maggio 1994, Marocchini); mentre, allorché si è affermata l'ipotizzabilità del delitto nel caso di oltraggio al Corpo dei vigili urbani, ciò è avvenuto soltanto obiter (e nei limiti del devolutum), al fine di negare il potere del comune di costituirsi parte civile (Sez. 6^, 30 ottobre 1998, Di Vincenzo).
9. Dal complesso delle decisioni di questa Corte Suprema pare emergere che l'oltraggio "al cospetto" di un "Corpo" che non sia costituito in collegio sia ravvisabile solo nei confronti di sue rappresentanze.
La giurisprudenza ha, infatti, sempre l'insistito, nell'affermazione che, per corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 342 c.p., deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'amministrazione statale indiretta nell'integrità della sua composizione, mediante la quale essa funziona, profilandosi altrimenti il reato di oltraggio nei confronti di più pubblici ufficiali (Sez. 6^, 3 dicembre 1996, Rizzi;
Sez. 6^, 6 ottobre 1994, Trovò; Sez. 6^, 2 aprile 1986, cit.), adottando, come si è già detto, una nozione restrittiva di rappresentanza (Sez. 6^, 30 maggio 1994, cit.) 10. Se si assegna valore disgiuntivo all'"o" che precede la pubblica Autorità costituita in collegio si finisce per ritenere che i Corpi non debbano mai possedere tale qualità. Si tratta invece di una specificazione che vale a sintetizzare le precedenti, non essendo ravvisabile autorità al di fuori della funzione. Poiché, pertanto, risulta impossibile individuare concretamente la commissione del reato nei confronti di un'autorità non costituita in collegio se non nei confronti di rappresentanze, la tutela apprestata dalla norma in esame profilerebbe un vero e proprio eccesso rispetto alle esigenze teleologiche da essa perseguite.
Deve, dunque, concludersi che con l'art. 342 c.p. non è protetta un'attività di cooperazione non costituente attività collegiale in senso giuridico, derivante, cioè, dall'organo che ha per titolari - più persone le quali in misura eguale compongono insieme un unico complesso adottando, di regola, atti denominati deliberazioni. 11. Con riferimento specifico alla vicenda sottoposta ora al vaglio di questa Corte, rileva il Collegio che, pure ove si dovesse ritenere che il Corpo dei vigili urbani costituisca corpo amministrativo, resterebbe comunque inipotizzabile il delitto di cui all'art. 342 c.p. nella trasmissione di uno scritto genericamente indirizzato ai vigili di un comune senza che ne venga dimostrata la percezione effettiva da parte del corpo nel suo complesso (il che - per inciso - non dovrebbe realizzarsi per ali organi collegiali al cui presidente è conferito, di norma, un potere rappresentativo della soggettività nel suo insieme).
Nell'oltraggio corporativo "scritto" occorre, infatti, una destinazione specifica dell'atto verso l'organo pubblico e non verso i suoi componenti designati sia pure in incertam personam, quali esecutori, nella specie, delle "rapine legalizzate". Senza contare che resterebbe sempre da determinare se, provenendo la "legalizzazione" da provvedimenti adottati dal comune (quale titolare della potestà di determinare concretamente tempi e modi delle "soste" degli autoveicoli sul suolo Pubblico), il destinatario delle rimostranze dell'imputata non debba identificarsi nell'organo deliberativo dell'ente territoriale - al quale, peraltro lo scritto non era specificamente indirizzato.
È appena il caso di soggiungere come una simile verifica - doverosa, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., non avendo, oltre tutto, il ricorso esplorato pure tale problematica - non comporti alcuna irruzione nel meritum causae, essendo compito di questa Corte statuire in ordine alla corrispondenza tra fatto e fattispecie, secondo i canoni ermeneutici che presiedono il giudizio di legittimità.
12. Nè, infine, può trascurarsi come la "chiosa" al bollettino di conto corrente rappresenti null'altro che un'ironica rimostranza (anche se risentita, perché derivante da un esborso ritenuto illegittimo) in presenza delle vessazioni ipotizzate dall'imputata, così da non esorbitare (anche considerando la genericità dei soggetti destinati dell'addebito) dall'esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero. Ed infatti, rappresentando l'oltraggio l'espressione di un giudizio negativo nei cofronti delle soggettività indicate nell'art. 342 c.p., tale giudizio non può essere presidiato dall'art. 21 della Costituzione, pure nei casi in cui - nonostante le espressioni apparentemente conformi al tipo - le parole o i gesti tendano ad una critica alle istituzioni senza che venga utilizzato un linguaggio intrinsecamente e volgarmente insultante.
A scandire, del resto, anche sul piano del costume, le finalità perseguite dalla norma nel concreto contesto sociale non può risultare del tutto irrilevante l'abrogazione dell'art. 341 c.p. in forza dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n 205.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000