Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
į 046 80/0 1 1 ZIONE , 1 8 REGISTRA -11-19 a l sistem 4 2 DA . a L TE iche REPUBBLICA ITALIANA 3 ESEN 2 . M T R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alessandro CRISCUOLO PRESIDENTE R.G.N. 548/98 Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Dott. Luigi MACIOCE CONSIGLIERE Cron. 10.102 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. Ud. 12.12.2000ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO AC elettivamente domiciliato in San Vendemiano (TV), Viale Europa n.30, presso l'Avv. Francesco Paladin che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE
CONTRO
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Direttore dell'Ufficio di Conegliano, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
- CONTRORICORRENTE -
2352 2000 avverso l'ordinanza del Pretore di Treviso pronunciata all'udienza del 29.1.1997 in seno al procedimento iscritto al numero di Ruolo Generale 2385/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.10.1996, IO OM proponeva davanti al Pretore di Treviso opposizione avverso l'ordinanza n.261 del 16.9.1996 con la quale l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, in persona del Direttore dell'Ufficio di Conegliano, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 8.450.000 a titolo di sanzione amministrativa per non avere, relativamente all'annata viticola 1993/94, avviato in distilleria una determinata quantità di vino di sua produzione, così violando il disposto dell'art.4 del decreto legge 7 settembre 1987, n.370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n.460. Il giudice adito, con decreto in data 22.10.1996, respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29.1.1997, ordinando che, a cura della Cancelleria, copia del ricorso e del decreto sopra indicato venisse notificata al procuratore dell'opponente e all'autorità che aveva emesso l'ordinanza in questione. Alla suddetta udienza, il medesimo giudice, in presenza di due funzionari della suddetta autorità, nessuno essendo comparso per il ricorrente, convalidava il provvedimento opposto. 2 Avverso tale ordinanza di convalida, propone ricorso per cassazione il OM, deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con controricorso l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi in persona del sopra indicato Direttore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa interpretazione di norme di diritto (art.23 della legge 24 novembre 1981, n.689), assumendo che: a) la notifica del provvedimento adottato dal Pretore di Treviso in data 22.10.1996 dovesse essere eseguita presso lo studio dell'Avvocato Francesco Paladin in San Vendemiano (TV), Viale Europa n.30, atteso che ivi l'opponente aveva eletto domicilio, come risulta dall'introduzione del ricorso;
b) a seguito del provvedimento medesimo, la Cancelleria abbia provveduto invece ad inoltrare all'ufficiale giudiziario richiesta di notifica al predetto Avvocato "presso Cancelleria Civile Pretura TV" e tale notifica sia stata quindi effettuata il 30.11.1996 all'Avvocato Paladin presso la stessa Cancelleria, mediante consegna a mani del collaboratore Antonietta Commissati;
c) avendo la Cancelleria omesso di notificare al procuratore costituito il ricorso ed il decreto del Pretore con il quale era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, tutto il successivo procedimento risulti inficiato da nullità assoluta, ivi compresa l'ordinanza pronunciata all'udienza del 29.1.1997. Con il secondo motivo di impugnazione, del quale si palesa l'opportunità di un esame congiunto rispetto al primo involgendo una questione strettamente connessa se non sostanzialmente identica alla precedente, lamenta il ricorrente violazione e falsa interpretazione di norme di diritto (art.22 della legge 24 novembre 1981, n.689), deducendo che: 3 a) la notifica del provvedimento adottato dal Pretore di Treviso in data 22.10.1996 dovesse essere eseguita, come accennato, presso lo studio dell'Avvocato Paladin;
b) il giudice adito, all'udienza del 29.1.1997, nessuno essendo comparso per l'opponente, dovesse accertare la ritualità e la regolarità di detta notifica e, di conseguenza, fissare un termine per effettuarla correttamente, laddove lo stesso giudice ha emesso un'ordinanza di convalida del provvedimento opposto che, alla luce di quanto sopra illustrato, è da ritenere affetta da nullità. I due motivi, ai quali ha peraltro aderito il controricorrente, sono fondati. Giova premettere come il OM abbia proposto ricorso ex art.22 della legge 24 novembre 1981, n.689, davanti al Pretore di Treviso, con il ministero dell'Avvocato Francesco Paladin, giusta procura rilasciata a margine del ricorso medesimo e relativa elezione di domicilio presso lo studio di questo in Comune di San Vendemiano (compreso nel circondario del Tribunale di Treviso), Viale Europa n.30. Non è perciò dubitabile, essendosi l'opponente avvalso del patrocinio di un difensore, che il suddetto ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso dal giudice adito in data 22.10.1996 dovessero essere notificati al procuratore del OM, a cura della Cancelleria, presso tale studio, atteso che: a) il procuratore della parte il quale eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è obbligato ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, in quanto, a norma dell'art.82 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, tale obbligo, in mancanza del cui adempimento il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima 4 autorità giudiziaria, si riferisce solo ai procuratori che esercitino il proprio ufficio fuori della circoscrizione di appartenenza, laddove, nel caso in cui detto procuratore eserciti, come nella specie, le sue funzioni davanti ad una pretura inclusa in tale circoscrizione, le notificazioni e le comunicazioni, pur difettando l'elezione di domicilio di cui sopra, non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi del richiamato art.82, né, nel caso di procedimenti davanti a giudici monocratici, ai sensi dell'art.58 disp.att. c.p.c. (norma che concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente), ma vanno invece effettuate presso il domicilio risultante dall'albo in cui il professionista è iscritto, anche se in comune diverso da quello in cui il tribunale ha sede risultando in proposito irrilevante che il professionista medesimo, in violazione degli artt. 10 e 17, primo comma, n.7, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n.36, non risieda nel capoluogo (Cass. 14 aprile 1988, n.2962; Cass. 8 novembre 1989, n.4676; Cass. 16 novembre 1990, n.11100; Cass. 2 giugno 1995, n.6220; Cass. 27 gennaio 1996, n.641; Cass. 24 luglio 1996, n.6651; Cass. 7 maggio 1999, n.4602; Cass. 17 novembre 1999, n.12775); b) tale principio non trova deroga nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria (Cass.2962/88, cit.), risultando dal sistema della legge n.689 del 1981, per un verso, che il ricorso deve contenere altresì la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore” (art.22, quarto comma), per altro verso, che "il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore" (art.23, secondo 5 comma), per altro verso ancora, che le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria “se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio” (art.22, quinto comma), infine, che "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile" (art.22, sesto comma). Nella specie, al contrario, risulta dimostrato per tabulas: a) che la Cancelleria della Pretura di Treviso ebbe a richiedere, in data 25.11.1996, la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto sopra indicati all'Avvocato Francesco Paladin, in qualità di procuratore domiciliatario del OM, "presso Cancelleria Civile Pretura TV"; b) che detta notifica venne quindi effettivamente eseguita, il 30.11.1996, mediante consegna di copia a mani di una collaboratrice di cancelleria. Ne consegue che l'omessa notifica di tali atti al difensore del OM presso il suo studio costituisce motivo di invalidità della successiva ordinanza di convalida dell'ingiunzione, pronunciata dal Pretore adito ai sensi del quinto comma dell'art.23 della legge n.689 del 1981 per non essersi l'opponente o il suo procuratore presentati all'udienza del 29 gennaio 1997 (Cass. 16 gennaio 1990, n.148), onde, in accoglimento dell'odierno ricorso, incentrato esattamente su uno dei presupposti (la regolarità cioè della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) in base ai quali è stato emesso il provvedimento di convalida (Cass. 5 marzo 1997, n.1952), la suddetta ordinanza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Treviso. 6 La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai
P. Q. M.
motivi accolti e rinvia, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000. IL PRESIDENTE L'ESTENSORE E SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE feria GodCORT Prime Se- Civile Andrea Bianchi Depositatu 1 30 MAR 2001 I L L ✓ CANCELLIERE O B 9 8 E 6 E . le N N a O I n , Z e 1 A p 8 R 9 T a 1 S m I - te G 1 E 1 is - R s 4 A l 2 a D . L E e h T 3 ific N E 2 S . d E o T m R A