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Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2023, n. 8678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8678 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 27/03/2023 munitaria non imponibile nel rispetto del disposto suddetto, è neces- sario che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta in uno stato membro UE. Orbene, non è contestata la circostanza secondo cui la società spagnola DARAMIC S.r.l. ES, una delle cessionarie nei con- fronti della quale la STEP ONE S.r.l. ha fatturato nel periodo di imposta in contestazione senza assoggettare le operazioni ad IVA, per un im- ponibile complessivamente pari ad Euro 3.501.761,14, pacificamente non aveva assegnato neppure un “VAT number” valido, né era stata autorizzata a porre in essere transazioni comunitarie. Tale dato non è smentito neppure dal controricorso, che pure ragiona di autofattura- zione e reverse charge e, a differenza di quanto ritene la controricor- rente, il fatto non può neppure ritenersi valutato dal giudice d’appello, non essendo chiaro il riferimento al «codice identificativo estero» il quale parrebbe piuttosto essere un riferimento all’identificazione della singola operazione, in ogni caso in modo assolutamente generico e non individualizzante il caso concreto. 8. L’accoglimento del primo e del terzo motivo determina l’assorbi- mento degli ulteriori motivi secondo, quarto e quinto, con cui viene rispettivamente dedotto il vizio motivazionale con riferimento al me- desimo capo della decisione impugnata col primo mezzo, l’apparenza della motivazione e comunque il mancato rispetto del principio di cor- rispondenza e pronunciato, oltre che la violazione degli artt.99 e 109 TUIR, profili tutti che investono aspetti della decisione nulla e che, pertanto, dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio. 9. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, in relazione ai profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e terzo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per i profili e per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e terzo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per i profili e per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023