Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 784
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento di legge

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale sia un atto dovuto e consequenziale all'inottemperanza all'ordine di demolizione, che non era stato impugnato. Le istanze presentate successivamente non sono ostative alla formazione del silenzio-rigetto e l'istanza di autotutela non è coercibile in quanto discrezionale.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata delle statuizioni impugnate

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla consistenza degli abusi edilizi, stante l'omessa impugnazione dell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione pecuniaria per irretroattività

    La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente e si applica la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. La sanzione ha finalità ripristinatoria e non afflittiva.

  • Rigettato
    Impossibilità di eseguire la riduzione in pristino

    La Corte ha ritenuto infondate tali critiche, poiché il ricorrente non ha adeguatamente supportato l'assunto con perizia tecnica e la questione attiene alla fase esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 784
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 784
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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