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14 novembre 1962
14 novembre 1962
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall' articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall' articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12784Provvedimento: […] dopo aver parlato all'art. 1 di "durata massima normale" della giornata di lavoro", all'art. 5 adopera tale espressione in contrapposizione allo straordinario, consentito purché non superi di due ore la "giornata normale di lavoro"; di durata massima "normale" di lavoro si parla ancora nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1962 n. 1544: sicché deve ritenersi che orario normale e orario ordinario siano sinonimi. […]Leggi di più...
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