Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall' articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall' articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.