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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 219/2024 r.g. promossa da
(C.F. e P.IVA ) già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante ing. , rappresentata
[...] Parte_3
e difesa dall'avv. Giovanni Gozzi per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante dottor , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Filippo Arata e Anna Russo per mandato e domiciliata come in atti – appellata
–
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria INSISTENDO per l'ammissione delle istanze istruttorie così come espressamente e ritualmente richiesto e motivato al punto 2) della parte “In diritto” dell'Atto di citazione d'Appello rubricato
“ERRONEA MANCATA AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORII (p. 4
sent.)” RITRASCRIVENDO le “Conclusioni”, così come rassegnate nell'“Atto di Citazione d'appello” notificato in data 8.2.2024 e depositato in data 14.2.2024 e, quindi, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1) Annullarsi
e/o riformarsi la sentenza n. 2369/2023 (rep. 7686/2023) del Tribunale di
Venezia R.G. 6479/2021, pubblicata e comunicata in data 14.12.2023,
notificata in data 9.1.2024, e, per l'effetto, accogliersi le Conclusioni per così come precisate, da ultimo, nelle “Note Parte_2
conclusive autorizzate” alle pp. 2-7, depositate in data 4.12.2023, avanti al
Tribunale di Venezia 2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così pronunciare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità
e comunque la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 2369/2023 sub R.G. 6479/2021 emessa dal
2 Tribunale di Venezia in data 14 dicembre 2023; In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 co. 1
c.p.c.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 febbraio 2024, (già Parte_1
evocava avanti la Corte Parte_2 CP_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2369/2023 del Tribunale di
Venezia (pubblicata il 14 dicembre 2023 e notificata il 9 gennaio 2024) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1348/2021 emesso su fattura per l'importo di €. 30.000 oltre ad accessori condannandola alle spese.
Lamentava con il primo motivo l'errata qualificazione del rapporto nella disciplina della mediazione rilevando che aveva invece allegato lo svolgimento di attività di consulenza;
con il secondo motivo si doleva della mancata ammissione delle prove costituende;
con il terzo motivo lamentava l'errata ed omessa valutazione di documenti e con il quarto motivo censurava la statuizione sulle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione CP_1
anche per inammissibilità. Domandava la condanna di controparte ex art. 96
1^ co. Cod. proc. Civ..
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza 30 giugno 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3 L'appello è infondato e va respinto;
l'inammissibilità è assorbita.
L'appellante va condannata alle spese del grado che si liquidano secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche.
3.1.- Il Tribunale di Venezia accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e regolando le spese, osservando che:
-) a fronte delle allegazioni dell'opponente, che aveva dedotto l'estraneità
della dall'affare relativo alla compravendita dell'immobile di Pt_1
Dueville (VI), era necessario esaminare la fondatezza della pretesa in sede monitoria dalla opposta al pagamento della provvigione asseritamente spettante;
-) la giurisprudenza aveva sul punto statuito che l'affare deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore,
quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno;
-) parte opposta avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del titolo, ossia del contratto di mediazione conclusosi, anche verbalmente, tra le parti ma la documentazione non aveva rilievo in quanto relativa ad una lettera di incarico tra l'opposta ed il dr. Gozzi per la quale era rimasta estranea l'opponente in ordine alla proposta di acquisto e all'atto di compravendita;
-) né avrebbero potuto rilevare le fatture e le diffide in quanto atti di formazione unilaterale;
i messaggi whatsapp non risultavano direttamente scambiati dalle parti (doc. 4 e 5 di parte opposta e 5, 6 e 7 depositati in sede monitoria);
-) la prova orale, come evidenziato in sede di ordinanza riservata del 30
maggio 2022, afferiva a circostanze inidonee a dimostrare quel nesso di
4 causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare,
riguardando unicamente i contatti intercorsi tra il delegato della società
opposta e il socio dell'opponente e risultando assolutamente generici i capitoli relativi alle telefonate asseritamente avvenute con il legale rappresentante della società venditrice, con specifico riferimento al contenuto dell'incarico,
nonché alla decisione degli acquirenti di procedere all'acquisto dell'immobile proprio grazie all'attività di intermediazione dell'opposta (in merito a tale ultima circostanza si veda il cap. 28 di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte opposta);
-) la mancanza di rapporto causale tra la conclusione del contratto di compravendita e l'attività di intermediazione trovava ulteriore conferma nel contratto agli artt.
9.2 e 9.3 (“la presente cessione di immobili è stata conclusa senza l'intervento o mediatore di sorta”);
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza;
3.2.- L'appello appare nel complesso infondato.
4.1.- Con il terzo motivo si censura la qualificazione del rapporto nella disciplina della mediazione assumendosi, per contro, che le parti avevano stipulato un contratto di consulenza come comprovato dalle prove costituende articolate. Con il secondo motivo, connesso, si censura la mancata ammissione delle prove a dimostrare quanto sopra.
Entrambe le censure, logicamente preliminari all'esame della prima e della quarta, sono infondate.
4.2.- Quanto alle prove costituende, che dovrebbero dimostrare la stipula del contratto di consulenza, la censura appare generica ed inammissibile;
generica in quanto non sono stati indicati, nella citazione d'appello, né
5 capitoli di prova non ammessi né la loro rilevanza ai fini della dimostrazione della stipula del contratto di consulenza (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
Per di più, osserva la Corte (Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022) le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito (ordinanza del 30 maggio
2022) avrebbero dovuto essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi ritenere le stesse, in difetto, abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. In sede di precisazione delle conclusioni non risulta aver riproposto le istanze istruttorie Pt_1
meramente avendo infatti richiamato le memorie ex art. 183 Cod. proc. Civ.
in termini inammissibili. E' pur vero che con la memoria conclusionale l'opposta si è doluta dell'ordinanza istruttoria rilevando “che l'esame delle
Par prove orali rivela che la questione fondamentale dell'incarico a da parte del l.r. di non è affrontata puntualmente in nessuno dei capitoli […]” CP_1
e successivamente riproponendo i 28 capitoli di prova con i testimoni, ma è
altrettanto vero che la prospettazione risulta ancora una volta generica e l'ordinanza di reiezione non risulta motivatamente contestata in quanto non risulta indicata la ragione per la quale i capitoli non ammessi, altrimenti,
avrebbero dovuto giustificare la pretesa.
4.3.- Il terzo motivo è infondato in quanto i documenti ivi richiamati non dimostrano il contratto di consulenza prodromico alla successiva vendita.
Il richiamo al documento 4 del fascicolo monitorio, che per l'appellante risulterebbe essere una proposta d'acquisto sottoscritta proprio da
[...]
che risulta essere “parte del contratto di acquisto di cui al doc. 5 Parte_5
fasc. monitorio. Quindi, documentalmente risulta Parte_2
6 aver svolto un ruolo di primo piano nell'affare di ” non dimostra in CP_1
alcun modo che abbia stipulato un contratto di Parte_2
consulenza (o svolto attività di intermediazione) con la mandante CP_1
non emergendo alcun collegamento.
[...]
Né la prova può trarsi dalla censura della pronuncia che, richiamando il contratto, ha desunto elementi in senso contrario alla mediazione in quanto l'assunto dell'appellante, vero in astratto, non offre la dimostrazione anche indiziaria della tesi.
Quanto ai documenti 14 e 15 fasc. I gr. avv. Gozzi, mai contestati e/o disconosciuti da controparte, dagli stessi non si trae la prova della stipula del contratto di consulenza. Dagli stessi si traggono unicamente dei contatti tra di ed un soggetto riconducibile a CP_3 Parte_2
( e ) per la visita alla Villa ma il tutto non CP_1 Per_1 Persona_2
dimostra la sussistenza di un pregresso contratto di consulenza tra
[...]
e . Del resto (Cass. ordinanza n. 23154 del 27 agosto Parte_2 CP_1
2024), in tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità"
è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto,
che deve essere determinato nella realtà storica, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,
richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. E' del tutto evidente, qui, che il mero scambio di comunicazioni tra due soggetti e riferito alla visita di un immobile nulla comprova di chiaro sul fatto ignoto che potrebbe risultare una mediazione (come ritenuto dal
7 primo giudice) o anche un rapporto di cortesia o altro ma non certo, per mancanza di conducenza, un contratto di consulenza come si vorrebbe assumere. Alcun dato consente tale conclusione che appare apodittica.
5.- Con il primo motivo si censura la qualificazione del rapporto, offerta dal primo giudice, nella mediazione in luogo che nella consulenza come assunta.
L'esame del motivo appare del tutto irrilevante tanto che la questione risulta assorbita in quanto, da un lato, non vi è prova alcuna della stipula del contratto di consulenza e dall'altro non risulta dimostrata la mediazione per la vendita dell'immobile la quale, ove così fosse, si esporrebbe alla eccepita nullità per la mancata iscrizione dell'appellante o di un legale rappresentante nell'apposito albo mediatorio presso la Camera di commercio (Cass. sentenza n. 4019 del 9 febbraio 2023).
6.- E infondata la censura sulle spese. La fase istruttoria risulta svolta con il deposito delle memorie significandosi che è sufficiente la trattazione (Cass ordinanza n. 28627 del 14 ottobre 2023); per la fase decisoria è irrilevante il mancato deposito di scritti conclusivi (Cass.
ordinanza n. 5289 del 20 febbraio 2023) significandosi che gli stessi sono stati comunque depositati.
7.- La domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ. va rigettata escludendosi che tale rigetto implichi conseguenze sulle spese. Infatti non appare connotato da colpa grave l'appello solo perché sono state prospettate,
soprattutto per la valutazione delle prove documentali, anche in forza delle presunzioni, argomentazioni infondate ma non certo
8 pretestuose o connotate dalla violazione delle regole sulla prudenza nell'agire processuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da (già contro Parte_1 Parte_2
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.;
- condanna l'appellante alle spese in €.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
9
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 219/2024 r.g. promossa da
(C.F. e P.IVA ) già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante ing. , rappresentata
[...] Parte_3
e difesa dall'avv. Giovanni Gozzi per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante dottor , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Filippo Arata e Anna Russo per mandato e domiciliata come in atti – appellata
–
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria INSISTENDO per l'ammissione delle istanze istruttorie così come espressamente e ritualmente richiesto e motivato al punto 2) della parte “In diritto” dell'Atto di citazione d'Appello rubricato
“ERRONEA MANCATA AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORII (p. 4
sent.)” RITRASCRIVENDO le “Conclusioni”, così come rassegnate nell'“Atto di Citazione d'appello” notificato in data 8.2.2024 e depositato in data 14.2.2024 e, quindi, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1) Annullarsi
e/o riformarsi la sentenza n. 2369/2023 (rep. 7686/2023) del Tribunale di
Venezia R.G. 6479/2021, pubblicata e comunicata in data 14.12.2023,
notificata in data 9.1.2024, e, per l'effetto, accogliersi le Conclusioni per così come precisate, da ultimo, nelle “Note Parte_2
conclusive autorizzate” alle pp. 2-7, depositate in data 4.12.2023, avanti al
Tribunale di Venezia 2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così pronunciare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità
e comunque la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 2369/2023 sub R.G. 6479/2021 emessa dal
2 Tribunale di Venezia in data 14 dicembre 2023; In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 co. 1
c.p.c.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 febbraio 2024, (già Parte_1
evocava avanti la Corte Parte_2 CP_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2369/2023 del Tribunale di
Venezia (pubblicata il 14 dicembre 2023 e notificata il 9 gennaio 2024) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1348/2021 emesso su fattura per l'importo di €. 30.000 oltre ad accessori condannandola alle spese.
Lamentava con il primo motivo l'errata qualificazione del rapporto nella disciplina della mediazione rilevando che aveva invece allegato lo svolgimento di attività di consulenza;
con il secondo motivo si doleva della mancata ammissione delle prove costituende;
con il terzo motivo lamentava l'errata ed omessa valutazione di documenti e con il quarto motivo censurava la statuizione sulle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la reiezione CP_1
anche per inammissibilità. Domandava la condanna di controparte ex art. 96
1^ co. Cod. proc. Civ..
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza 30 giugno 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3 L'appello è infondato e va respinto;
l'inammissibilità è assorbita.
L'appellante va condannata alle spese del grado che si liquidano secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche.
3.1.- Il Tribunale di Venezia accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e regolando le spese, osservando che:
-) a fronte delle allegazioni dell'opponente, che aveva dedotto l'estraneità
della dall'affare relativo alla compravendita dell'immobile di Pt_1
Dueville (VI), era necessario esaminare la fondatezza della pretesa in sede monitoria dalla opposta al pagamento della provvigione asseritamente spettante;
-) la giurisprudenza aveva sul punto statuito che l'affare deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore,
quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno;
-) parte opposta avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del titolo, ossia del contratto di mediazione conclusosi, anche verbalmente, tra le parti ma la documentazione non aveva rilievo in quanto relativa ad una lettera di incarico tra l'opposta ed il dr. Gozzi per la quale era rimasta estranea l'opponente in ordine alla proposta di acquisto e all'atto di compravendita;
-) né avrebbero potuto rilevare le fatture e le diffide in quanto atti di formazione unilaterale;
i messaggi whatsapp non risultavano direttamente scambiati dalle parti (doc. 4 e 5 di parte opposta e 5, 6 e 7 depositati in sede monitoria);
-) la prova orale, come evidenziato in sede di ordinanza riservata del 30
maggio 2022, afferiva a circostanze inidonee a dimostrare quel nesso di
4 causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare,
riguardando unicamente i contatti intercorsi tra il delegato della società
opposta e il socio dell'opponente e risultando assolutamente generici i capitoli relativi alle telefonate asseritamente avvenute con il legale rappresentante della società venditrice, con specifico riferimento al contenuto dell'incarico,
nonché alla decisione degli acquirenti di procedere all'acquisto dell'immobile proprio grazie all'attività di intermediazione dell'opposta (in merito a tale ultima circostanza si veda il cap. 28 di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte opposta);
-) la mancanza di rapporto causale tra la conclusione del contratto di compravendita e l'attività di intermediazione trovava ulteriore conferma nel contratto agli artt.
9.2 e 9.3 (“la presente cessione di immobili è stata conclusa senza l'intervento o mediatore di sorta”);
-) le spese erano da regolare in forza della soccombenza;
3.2.- L'appello appare nel complesso infondato.
4.1.- Con il terzo motivo si censura la qualificazione del rapporto nella disciplina della mediazione assumendosi, per contro, che le parti avevano stipulato un contratto di consulenza come comprovato dalle prove costituende articolate. Con il secondo motivo, connesso, si censura la mancata ammissione delle prove a dimostrare quanto sopra.
Entrambe le censure, logicamente preliminari all'esame della prima e della quarta, sono infondate.
4.2.- Quanto alle prove costituende, che dovrebbero dimostrare la stipula del contratto di consulenza, la censura appare generica ed inammissibile;
generica in quanto non sono stati indicati, nella citazione d'appello, né
5 capitoli di prova non ammessi né la loro rilevanza ai fini della dimostrazione della stipula del contratto di consulenza (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
Per di più, osserva la Corte (Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022) le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito (ordinanza del 30 maggio
2022) avrebbero dovuto essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi ritenere le stesse, in difetto, abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. In sede di precisazione delle conclusioni non risulta aver riproposto le istanze istruttorie Pt_1
meramente avendo infatti richiamato le memorie ex art. 183 Cod. proc. Civ.
in termini inammissibili. E' pur vero che con la memoria conclusionale l'opposta si è doluta dell'ordinanza istruttoria rilevando “che l'esame delle
Par prove orali rivela che la questione fondamentale dell'incarico a da parte del l.r. di non è affrontata puntualmente in nessuno dei capitoli […]” CP_1
e successivamente riproponendo i 28 capitoli di prova con i testimoni, ma è
altrettanto vero che la prospettazione risulta ancora una volta generica e l'ordinanza di reiezione non risulta motivatamente contestata in quanto non risulta indicata la ragione per la quale i capitoli non ammessi, altrimenti,
avrebbero dovuto giustificare la pretesa.
4.3.- Il terzo motivo è infondato in quanto i documenti ivi richiamati non dimostrano il contratto di consulenza prodromico alla successiva vendita.
Il richiamo al documento 4 del fascicolo monitorio, che per l'appellante risulterebbe essere una proposta d'acquisto sottoscritta proprio da
[...]
che risulta essere “parte del contratto di acquisto di cui al doc. 5 Parte_5
fasc. monitorio. Quindi, documentalmente risulta Parte_2
6 aver svolto un ruolo di primo piano nell'affare di ” non dimostra in CP_1
alcun modo che abbia stipulato un contratto di Parte_2
consulenza (o svolto attività di intermediazione) con la mandante CP_1
non emergendo alcun collegamento.
[...]
Né la prova può trarsi dalla censura della pronuncia che, richiamando il contratto, ha desunto elementi in senso contrario alla mediazione in quanto l'assunto dell'appellante, vero in astratto, non offre la dimostrazione anche indiziaria della tesi.
Quanto ai documenti 14 e 15 fasc. I gr. avv. Gozzi, mai contestati e/o disconosciuti da controparte, dagli stessi non si trae la prova della stipula del contratto di consulenza. Dagli stessi si traggono unicamente dei contatti tra di ed un soggetto riconducibile a CP_3 Parte_2
( e ) per la visita alla Villa ma il tutto non CP_1 Per_1 Persona_2
dimostra la sussistenza di un pregresso contratto di consulenza tra
[...]
e . Del resto (Cass. ordinanza n. 23154 del 27 agosto Parte_2 CP_1
2024), in tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità"
è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto,
che deve essere determinato nella realtà storica, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi,
richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. E' del tutto evidente, qui, che il mero scambio di comunicazioni tra due soggetti e riferito alla visita di un immobile nulla comprova di chiaro sul fatto ignoto che potrebbe risultare una mediazione (come ritenuto dal
7 primo giudice) o anche un rapporto di cortesia o altro ma non certo, per mancanza di conducenza, un contratto di consulenza come si vorrebbe assumere. Alcun dato consente tale conclusione che appare apodittica.
5.- Con il primo motivo si censura la qualificazione del rapporto, offerta dal primo giudice, nella mediazione in luogo che nella consulenza come assunta.
L'esame del motivo appare del tutto irrilevante tanto che la questione risulta assorbita in quanto, da un lato, non vi è prova alcuna della stipula del contratto di consulenza e dall'altro non risulta dimostrata la mediazione per la vendita dell'immobile la quale, ove così fosse, si esporrebbe alla eccepita nullità per la mancata iscrizione dell'appellante o di un legale rappresentante nell'apposito albo mediatorio presso la Camera di commercio (Cass. sentenza n. 4019 del 9 febbraio 2023).
6.- E infondata la censura sulle spese. La fase istruttoria risulta svolta con il deposito delle memorie significandosi che è sufficiente la trattazione (Cass ordinanza n. 28627 del 14 ottobre 2023); per la fase decisoria è irrilevante il mancato deposito di scritti conclusivi (Cass.
ordinanza n. 5289 del 20 febbraio 2023) significandosi che gli stessi sono stati comunque depositati.
7.- La domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ. va rigettata escludendosi che tale rigetto implichi conseguenze sulle spese. Infatti non appare connotato da colpa grave l'appello solo perché sono state prospettate,
soprattutto per la valutazione delle prove documentali, anche in forza delle presunzioni, argomentazioni infondate ma non certo
8 pretestuose o connotate dalla violazione delle regole sulla prudenza nell'agire processuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da (già contro Parte_1 Parte_2
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.;
- condanna l'appellante alle spese in €.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
9