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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN DI GI
EA RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10091/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Soncino (CR) Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. CAVALLI GIANBATTISTA e DUSI SABRINA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Soncino (CR) presso lo studio Parte_2 C.F._2
degli Avv. CAVALLI GIANBATTISTA e DUSI SABRINA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che il Tribunale Ill.mo di Brescia, previ gli adempimenti di rito, voglia pronunciare la separazione personale consensuale dei coniugi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
1 2) i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studentessa universitaria) e Per_1 Per_2
minorenne, verranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinata ai sensi del successivo punto 4. Il regime di frequentazione e di visita con i figli sarà direttamente concordato senza alcuna preventiva regolamentazione;
ciascun genitore potrà trascorrere - salvo diversa volontà dei figli- egual periodo di tempo con gli stessi, salvo diversa volontà
e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici dei figli medesimi.
3) Il figlio maggiore EA, maggiorenne ed economicamente indipendente, rimarrà a vivere con il padre ovvero sceglierà altro luogo in cui trasferirsi, provvedendo comunque al proprio mantenimento.
4) La casa coniugale di proprietà del Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, con tutti i Parte_2
mobili e gli arredi. La Signora trasferirà la residenza propria e dei figli Parte_1 Per_2 Per_1 nell'unità immobiliare di proprietà di terzi, concessa in locazione sita nel Comune di Roccafranca (BS)
Piazza Europa n. 6 catastalmente individuato al foglio 6 particella 439, cat. A3, classe 1. Le parti convengono che il canone di locazione pari a 500,00.= euro mensili, oltre agli adeguamenti dovuti per legge e per contratto, nonché il rispetto delle relative obbligazioni conseguenti vengono poste a carico del signor
Il marito verserà direttamente al locatore il canone nonché le ulteriori spese, come previsto nel Parte_2
contratto di locazione che si allega quale doc.
3. Resta inteso che il canone di locazione dovrà considerarsi comunque sempre a carico del signor anche nel caso in cui la signora ed i figli Parte_2 Parte_1
trasferissero altrove la propria residenza.
5) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario dei figli e corrispondendo alla Parte_2 Per_1 Per_2
moglie un assegno complessivo mensile pari ad euro 700,00= (euro settecento/00 - euro 350,00= per ciascun figlio). La predetta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora entro il giorno 05 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT Parte_1
in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della moglie. Spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi, secondo le modalità e le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa in materia – Tribunale di Brescia.
6) Il signor si impegna altresì a corrispondere in favore della moglie signora Parte_2 Parte_1
un contributo per il proprio mantenimento pari ad euro 350,00.= mensili (trecentocinquanta/00 euro==), da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla moglie e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della beneficiaria;
il tutto sino a quando la Signora non troverà una occupazione stabile ed a tempo Parte_1
indeterminato.
7) Il c/c cointestato ai coniugi verrà chiuso entro la metà del mese di aprile 2025.
8) L'autovettura LANCIA Y targata DP389ET intestata alla signora in uso alla figlia Parte_1
rimarrà assegnata ad essa e le spese di bollo, assicurazione e la manutenzione, ordinaria e Per_1
straordinaria saranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi. L'autovettura VW Golf targata DT832VV
2 di proprietà di terzi resterà nella disponibilità della signora con spese di manutenzione Parte_1
ordinaria (benzina e cambio olio) a carico della utilizzatrice mentre le spese di carattere straordinario compresi bollo ed assicurazione a carico del signor il quale si obbliga comunque a fornire alla Parte_2 moglie, a propria e cura e spese, un'autovettura per l'utilizzo nell'interesse della famiglia. (doc. 4
9) I coniugi reciprocamente autorizzano il rilascio del passaporto in favore del minore Persona_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 18.12.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 14, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli EA (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (il Per_1
5.11.2005) e in data 11.3.2010). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN DI GI
EA RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10091/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Soncino (CR) Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. CAVALLI GIANBATTISTA e DUSI SABRINA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Soncino (CR) presso lo studio Parte_2 C.F._2
degli Avv. CAVALLI GIANBATTISTA e DUSI SABRINA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Che il Tribunale Ill.mo di Brescia, previ gli adempimenti di rito, voglia pronunciare la separazione personale consensuale dei coniugi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
1 2) i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studentessa universitaria) e Per_1 Per_2
minorenne, verranno affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinata ai sensi del successivo punto 4. Il regime di frequentazione e di visita con i figli sarà direttamente concordato senza alcuna preventiva regolamentazione;
ciascun genitore potrà trascorrere - salvo diversa volontà dei figli- egual periodo di tempo con gli stessi, salvo diversa volontà
e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici dei figli medesimi.
3) Il figlio maggiore EA, maggiorenne ed economicamente indipendente, rimarrà a vivere con il padre ovvero sceglierà altro luogo in cui trasferirsi, provvedendo comunque al proprio mantenimento.
4) La casa coniugale di proprietà del Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, con tutti i Parte_2
mobili e gli arredi. La Signora trasferirà la residenza propria e dei figli Parte_1 Per_2 Per_1 nell'unità immobiliare di proprietà di terzi, concessa in locazione sita nel Comune di Roccafranca (BS)
Piazza Europa n. 6 catastalmente individuato al foglio 6 particella 439, cat. A3, classe 1. Le parti convengono che il canone di locazione pari a 500,00.= euro mensili, oltre agli adeguamenti dovuti per legge e per contratto, nonché il rispetto delle relative obbligazioni conseguenti vengono poste a carico del signor
Il marito verserà direttamente al locatore il canone nonché le ulteriori spese, come previsto nel Parte_2
contratto di locazione che si allega quale doc.
3. Resta inteso che il canone di locazione dovrà considerarsi comunque sempre a carico del signor anche nel caso in cui la signora ed i figli Parte_2 Parte_1
trasferissero altrove la propria residenza.
5) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario dei figli e corrispondendo alla Parte_2 Per_1 Per_2
moglie un assegno complessivo mensile pari ad euro 700,00= (euro settecento/00 - euro 350,00= per ciascun figlio). La predetta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora entro il giorno 05 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT Parte_1
in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della moglie. Spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi, secondo le modalità e le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa in materia – Tribunale di Brescia.
6) Il signor si impegna altresì a corrispondere in favore della moglie signora Parte_2 Parte_1
un contributo per il proprio mantenimento pari ad euro 350,00.= mensili (trecentocinquanta/00 euro==), da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla moglie e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della beneficiaria;
il tutto sino a quando la Signora non troverà una occupazione stabile ed a tempo Parte_1
indeterminato.
7) Il c/c cointestato ai coniugi verrà chiuso entro la metà del mese di aprile 2025.
8) L'autovettura LANCIA Y targata DP389ET intestata alla signora in uso alla figlia Parte_1
rimarrà assegnata ad essa e le spese di bollo, assicurazione e la manutenzione, ordinaria e Per_1
straordinaria saranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi. L'autovettura VW Golf targata DT832VV
2 di proprietà di terzi resterà nella disponibilità della signora con spese di manutenzione Parte_1
ordinaria (benzina e cambio olio) a carico della utilizzatrice mentre le spese di carattere straordinario compresi bollo ed assicurazione a carico del signor il quale si obbliga comunque a fornire alla Parte_2 moglie, a propria e cura e spese, un'autovettura per l'utilizzo nell'interesse della famiglia. (doc. 4
9) I coniugi reciprocamente autorizzano il rilascio del passaporto in favore del minore Persona_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 18.12.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 14, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli EA (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (il Per_1
5.11.2005) e in data 11.3.2010). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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