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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27.5.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 749/22 R. G. sezione civile vertente TRA
e Parte_1 Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi oper
[...] legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLANTE E
nella qualità di socio accomandatario, nonché legale rap-presentante Controparte_1 della ditta “Sviluppo Edile S.a.s. di Della Valle Angelo & C.”,, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ANTONELLA PEZZELLA;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 14/22 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n.89/A/19 del 17.07.2019, notificata il 30/7/2019, con cui l' ha Parte_2 ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 19.332,60 a titolo di sanzioni amministrative (e spese), per aver impiegato lavoratori a nero ( e ) e per Persona_1 Persona_2 l'impiego di lavoratori già occupati per un periodo antecedente alla comunicazione di assunzione ( , Lapten Serhiy, ), cd. lavoro grigio;
nonché per non aver Persona_3 Persona_4 consegnato i documenti previsti per legge ai lavoratori suddetti all'atto dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Il ricorrente in primo grado aveva chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Resistente l' , il primo giudice ha disatteso tutte le eccezioni preliminari e, nel merito ha Parte_2 ritenuto fondata l'opposizione solo con riguardo alle contestazioni relative alla posizione dei Par lavoratori , e , per I quali l' aveva contestato Persona_3 Persona_4 Persona_5 l'espletamento di giornate di lavoro in “nero” antecedenti al periodo di lavoro formalizzato (cd. lavoro grigio). Il Tribunale ha ritenuto di dare prevalenza alle dichiarazioni testimoniali piuttosto che a quelle rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dei fatti. Ha pertanto ritenuto non Provate le circostanze di fatto sottese in parte qua all'ordinanza, accogliendo parzialmente l'opposizione. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità per non aver il primo giudice adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti da cui emergeva che vi erano almeno 3 giornate di lavoro nero espletate prima della regolarizzazione avvenuta dopo l'accesso ispettivo. Ha richiamato giurisprudenza nota al primo giudice ma dallo stesso erroneamente disattesa. L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione utile, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti è stata decisa come segue. L'appello va accolto. Oggetto del gravame è solo la parte dell'ordinanza ingiunzione che ha ad oggetto la formalizzazione del rapporto di lavoro di tre lavoratori avvenuta dopo l'accesso ispettivo, cd. lavoro grigio. Ritiene la corte che la pronuncia del primo giudice in parte qua non possa essere condivisa per le corrette ragioni poste a sostegno del gravame dall'appellante. È ampiamente risaputo che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. ex multis Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 8946 del 2020, cfr. altresì Cass. n. 28693 del 2022 e Cass. n. 18989 del 2022). Si è anche affermato che detti verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr Cass. n. 28286 del 2019 e Cass. n. 24388 del 2022). Con riguardo, poi, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, esse fanno fede "fino a prova contraria”, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass., sent. n. 166/2014). Dunque, applicando i principi appena enunciati alla fattispecie concreta all'esame di questa Corte, è innanzitutto necessario stabilire se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dai medesimi - questa volta, escussi in veste di testimoni - nella fase istruttoria del giudizio di prime cure. In particolare, il differente tenore di siffatte dichiarazioni testimoniali risulta apprezzabile avendo riguardo all'affermazione per cui, in sede di accesso ispettivo, i predetti avevano dichiarato di avere lavorato, fin dalla data della loro assunzione, il 9.3.2015 mentre il rapporto è stato regolarizzato dopo l'accesso, nel pomeriggio del 10.3.2015. In giudizio hanno invece affermato di essere stati assunti lo stesso 10.3.2015. Ai fini della valutazione di cui sopra, di carattere dirimente risulta il principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve ritenersi corretto conferire "alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale” (cfr Cass., sent. n. 17774/2015), perché immuni da eventuali successivi condizionamenti ambientali. Ed invero, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva, e ciò in considerazione del fatto che la diversa versione dei fatti viene fornita spesso a notevole distanza dall'accertamento, o quando gli stessi testi sono ormai presumibilmente venuti a conoscenza della sanzione irrogata e causata dalle stesse dichiarazioni laddove, nell'immediatezza dei fatti, i dichiaranti furono "colti di sorpresa" ed impreparati sul da dirsi, al di fuori dunque di ogni condizionamento da parte dell'opponente il quale, peraltro, non può essere presente nel momento in cui viene resa la dichiarazione al funzionario ispettivo, e anche quando risultano contenere una dovizia di particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, ovvero risultano compatibili e convergenti con altri dati testimoniali e/o documentali raccolti in sede ispettiva (cfr., Cass. Civ. sez. lav. n. 13910 del 2001; Cass. Civ. sez. lav. n. 3527 del 9 marzo 2001; n. 9962 del 2002; Cass. Civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n. 24128; Cass. Civ. sez. lav. 29 ottobre 2012 n. 18551, Cass. Civ. sez. lav. 8/09/2015 n. 17774). Orbene, in virtù del principio appena richiamato, a cui non si è conformato il primo giudice, reputa questa Corte che debba essere riconosciuto un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo rispetto a quelle rese dai medesimi, in veste di testimoni, in sede giudiziale. Varie circostanze di fatto costituiscono al netto di quanto dichiarato indizi gravi precisi e concordanti: tutti gli assunti sul cantiere oltre ai tre in questione erano lavoratori a nero al giorno dell'accesso ispettivo ( 14.5.2015); il 10.3.2015 era un martedì e i lavoratori sentiti hanno dichiarato di aver lavorato dal precedente lunedì che, secondo l'id quod plerumque accidit è cosa normale;
il Per_4 ha ben specificato di aver lavorato dal 9.3.2015 “in questo cantiere” insieme agli altri due lavoratori nella medesima posizione ( e Leptev), il che lascia intendere che egli avesse lavorato anche Per_3 in altri cantieri. Il fatto che gli stessi lavoratori abbiano poi corretto il tiro in giudizio senza che neppure emerga per quale ragione gli stessi abbiano effettuato dichiarazioni divergenti, unitamente ai dati appena sopra rilevati, fa nettamente propendere per la genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti. In definitiva, il mutamento della prospettazione senza che sia stata fornita alcuna spiegazione circa le diverse dichiarazioni rese agli ispettori, induce questa Corte a dare prioritaria valenza ed attendibilità alle prime dichiarazioni. Dunque, alla luce dei fatti accertati dai funzionari dell' in occasione dell'accesso ispettivo (quali Pt_3 riportati nel verbale di accertamento unico, posto alla base della sanzione amministrativa), della maggiore attendibilità delle precise dichiarazioni rese dai lavoratori nella predetta sede rispetto a quelle dagli stessi rese, poi, in sede giudiziale, nonché dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di tali soggetti (anche alla luce dell'intero quadro probatorio), si deve aderire alla ricostruzione dei fatti proposta dall' con l'atto di appello. Pt_3 Per tali motivi la sentenza impugnata non può essere condivisa non avendo confrontato gli elementi distonici valorizzati dall'odierno Ispettorato appellante, fondando l'accoglimento dell'opposizione esclusivamente sulle deposizioni testimoniali raccolte, senza tenere conto in alcun modo delle contrarie dichiarazioni rese in sede ispettiva e senza esprimere alcuna congrua motivazione in ordine all'attendibilità e credibilità dei testimoni escussi sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (qualità dei testi, loro vicinanza alle parti, intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti). La sentenza impugnata va, dunque, riformata dovendosi rigettare l'opposizione proposta in primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura e questione. Le spese di lite di entrambi i gradi, atteso il diverso esito della controversia e i motivi della decisione, si stima equo compensarle tra le parti.
.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 27.5.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 749/22 R. G. sezione civile vertente TRA
e Parte_1 Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi oper
[...] legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLANTE E
nella qualità di socio accomandatario, nonché legale rap-presentante Controparte_1 della ditta “Sviluppo Edile S.a.s. di Della Valle Angelo & C.”,, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ANTONELLA PEZZELLA;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 14/22 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n.89/A/19 del 17.07.2019, notificata il 30/7/2019, con cui l' ha Parte_2 ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 19.332,60 a titolo di sanzioni amministrative (e spese), per aver impiegato lavoratori a nero ( e ) e per Persona_1 Persona_2 l'impiego di lavoratori già occupati per un periodo antecedente alla comunicazione di assunzione ( , Lapten Serhiy, ), cd. lavoro grigio;
nonché per non aver Persona_3 Persona_4 consegnato i documenti previsti per legge ai lavoratori suddetti all'atto dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Il ricorrente in primo grado aveva chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Resistente l' , il primo giudice ha disatteso tutte le eccezioni preliminari e, nel merito ha Parte_2 ritenuto fondata l'opposizione solo con riguardo alle contestazioni relative alla posizione dei Par lavoratori , e , per I quali l' aveva contestato Persona_3 Persona_4 Persona_5 l'espletamento di giornate di lavoro in “nero” antecedenti al periodo di lavoro formalizzato (cd. lavoro grigio). Il Tribunale ha ritenuto di dare prevalenza alle dichiarazioni testimoniali piuttosto che a quelle rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dei fatti. Ha pertanto ritenuto non Provate le circostanze di fatto sottese in parte qua all'ordinanza, accogliendo parzialmente l'opposizione. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità per non aver il primo giudice adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti da cui emergeva che vi erano almeno 3 giornate di lavoro nero espletate prima della regolarizzazione avvenuta dopo l'accesso ispettivo. Ha richiamato giurisprudenza nota al primo giudice ma dallo stesso erroneamente disattesa. L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione utile, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti è stata decisa come segue. L'appello va accolto. Oggetto del gravame è solo la parte dell'ordinanza ingiunzione che ha ad oggetto la formalizzazione del rapporto di lavoro di tre lavoratori avvenuta dopo l'accesso ispettivo, cd. lavoro grigio. Ritiene la corte che la pronuncia del primo giudice in parte qua non possa essere condivisa per le corrette ragioni poste a sostegno del gravame dall'appellante. È ampiamente risaputo che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. ex multis Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 8946 del 2020, cfr. altresì Cass. n. 28693 del 2022 e Cass. n. 18989 del 2022). Si è anche affermato che detti verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr Cass. n. 28286 del 2019 e Cass. n. 24388 del 2022). Con riguardo, poi, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, esse fanno fede "fino a prova contraria”, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass., sent. n. 166/2014). Dunque, applicando i principi appena enunciati alla fattispecie concreta all'esame di questa Corte, è innanzitutto necessario stabilire se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dai medesimi - questa volta, escussi in veste di testimoni - nella fase istruttoria del giudizio di prime cure. In particolare, il differente tenore di siffatte dichiarazioni testimoniali risulta apprezzabile avendo riguardo all'affermazione per cui, in sede di accesso ispettivo, i predetti avevano dichiarato di avere lavorato, fin dalla data della loro assunzione, il 9.3.2015 mentre il rapporto è stato regolarizzato dopo l'accesso, nel pomeriggio del 10.3.2015. In giudizio hanno invece affermato di essere stati assunti lo stesso 10.3.2015. Ai fini della valutazione di cui sopra, di carattere dirimente risulta il principio, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve ritenersi corretto conferire "alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale” (cfr Cass., sent. n. 17774/2015), perché immuni da eventuali successivi condizionamenti ambientali. Ed invero, le testimonianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell'opposizione, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva, e ciò in considerazione del fatto che la diversa versione dei fatti viene fornita spesso a notevole distanza dall'accertamento, o quando gli stessi testi sono ormai presumibilmente venuti a conoscenza della sanzione irrogata e causata dalle stesse dichiarazioni laddove, nell'immediatezza dei fatti, i dichiaranti furono "colti di sorpresa" ed impreparati sul da dirsi, al di fuori dunque di ogni condizionamento da parte dell'opponente il quale, peraltro, non può essere presente nel momento in cui viene resa la dichiarazione al funzionario ispettivo, e anche quando risultano contenere una dovizia di particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, ovvero risultano compatibili e convergenti con altri dati testimoniali e/o documentali raccolti in sede ispettiva (cfr., Cass. Civ. sez. lav. n. 13910 del 2001; Cass. Civ. sez. lav. n. 3527 del 9 marzo 2001; n. 9962 del 2002; Cass. Civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n. 24128; Cass. Civ. sez. lav. 29 ottobre 2012 n. 18551, Cass. Civ. sez. lav. 8/09/2015 n. 17774). Orbene, in virtù del principio appena richiamato, a cui non si è conformato il primo giudice, reputa questa Corte che debba essere riconosciuto un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo rispetto a quelle rese dai medesimi, in veste di testimoni, in sede giudiziale. Varie circostanze di fatto costituiscono al netto di quanto dichiarato indizi gravi precisi e concordanti: tutti gli assunti sul cantiere oltre ai tre in questione erano lavoratori a nero al giorno dell'accesso ispettivo ( 14.5.2015); il 10.3.2015 era un martedì e i lavoratori sentiti hanno dichiarato di aver lavorato dal precedente lunedì che, secondo l'id quod plerumque accidit è cosa normale;
il Per_4 ha ben specificato di aver lavorato dal 9.3.2015 “in questo cantiere” insieme agli altri due lavoratori nella medesima posizione ( e Leptev), il che lascia intendere che egli avesse lavorato anche Per_3 in altri cantieri. Il fatto che gli stessi lavoratori abbiano poi corretto il tiro in giudizio senza che neppure emerga per quale ragione gli stessi abbiano effettuato dichiarazioni divergenti, unitamente ai dati appena sopra rilevati, fa nettamente propendere per la genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti. In definitiva, il mutamento della prospettazione senza che sia stata fornita alcuna spiegazione circa le diverse dichiarazioni rese agli ispettori, induce questa Corte a dare prioritaria valenza ed attendibilità alle prime dichiarazioni. Dunque, alla luce dei fatti accertati dai funzionari dell' in occasione dell'accesso ispettivo (quali Pt_3 riportati nel verbale di accertamento unico, posto alla base della sanzione amministrativa), della maggiore attendibilità delle precise dichiarazioni rese dai lavoratori nella predetta sede rispetto a quelle dagli stessi rese, poi, in sede giudiziale, nonché dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali di tali soggetti (anche alla luce dell'intero quadro probatorio), si deve aderire alla ricostruzione dei fatti proposta dall' con l'atto di appello. Pt_3 Per tali motivi la sentenza impugnata non può essere condivisa non avendo confrontato gli elementi distonici valorizzati dall'odierno Ispettorato appellante, fondando l'accoglimento dell'opposizione esclusivamente sulle deposizioni testimoniali raccolte, senza tenere conto in alcun modo delle contrarie dichiarazioni rese in sede ispettiva e senza esprimere alcuna congrua motivazione in ordine all'attendibilità e credibilità dei testimoni escussi sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (qualità dei testi, loro vicinanza alle parti, intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti). La sentenza impugnata va, dunque, riformata dovendosi rigettare l'opposizione proposta in primo grado, con assorbimento di ogni ulteriore censura e questione. Le spese di lite di entrambi i gradi, atteso il diverso esito della controversia e i motivi della decisione, si stima equo compensarle tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente