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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 420 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 985/2025 R.G., avente ad oggetto “crediti di lavoro”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del suo rappresentante legale pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 26 agosto 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “1) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Controparte_1
Ragusa (RG) via Gorgia Da Lentini n. 8, dal 03.10.2019 al 31.12.2020, presso il cantiere sito in Niscemi via Samperi via Bandiera;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operaio livello 3 manovratore di benna;
3) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro con gli Enti previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle mensilità non corrisposte e differenza tra quanto dovutogli in applicazione dell'art.36 della Costituzione ed in forza del C.C.N.L. di categoria e quanto di fatto ricevuto;
4) condannare, per l'effetto, parte resistente, n.q., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.835,76 o dei maggiori o minori importi a lui dovuti per i titoli e le causali di cui sopra e per ogni altro titolo di legge e di contratto, oltre interessi al tasso legale, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
1 5) condannare il resistente al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi e alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con i rispettivi Enti previdenziali ed assistenziali”;
- pur ritualmente convenuta in giudizio, la datrice di lavoro non si è costituita;
- all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che è stata sottoscritta dal lavoratore e dalla società convenuta transazione stragiudiziale avente ad oggetto le pretese oggetto delle domande giudiziali spiegate in ricorso e le difese esposte nella memoria di costituzione;
- dell'accordo transattivo è stata prodotta copia in data odierna attraverso il deposito telematico;
- sempre all'odierna udienza, il procuratore del ricorrente ha domandato venisse dichiarata cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, siccome, peraltro, espressamente indicato nel corpo dell'accordo transattivo;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del contratto di transazione emerge che le parti abbiano voluto transigere circa le posizioni assunte nel presente giudizio;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- le spese di lite, in base alla volontà espressa in sede di accordo transattivo, ribadita oggi dai procuratori delle parti, vadano compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 21 maggio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 420 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 985/2025 R.G., avente ad oggetto “crediti di lavoro”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonio Eugenio Muscia;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del suo rappresentante legale pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 26 agosto 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “1) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Controparte_1
Ragusa (RG) via Gorgia Da Lentini n. 8, dal 03.10.2019 al 31.12.2020, presso il cantiere sito in Niscemi via Samperi via Bandiera;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operaio livello 3 manovratore di benna;
3) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro con gli Enti previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle mensilità non corrisposte e differenza tra quanto dovutogli in applicazione dell'art.36 della Costituzione ed in forza del C.C.N.L. di categoria e quanto di fatto ricevuto;
4) condannare, per l'effetto, parte resistente, n.q., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.835,76 o dei maggiori o minori importi a lui dovuti per i titoli e le causali di cui sopra e per ogni altro titolo di legge e di contratto, oltre interessi al tasso legale, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
1 5) condannare il resistente al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi e alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con i rispettivi Enti previdenziali ed assistenziali”;
- pur ritualmente convenuta in giudizio, la datrice di lavoro non si è costituita;
- all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che è stata sottoscritta dal lavoratore e dalla società convenuta transazione stragiudiziale avente ad oggetto le pretese oggetto delle domande giudiziali spiegate in ricorso e le difese esposte nella memoria di costituzione;
- dell'accordo transattivo è stata prodotta copia in data odierna attraverso il deposito telematico;
- sempre all'odierna udienza, il procuratore del ricorrente ha domandato venisse dichiarata cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, siccome, peraltro, espressamente indicato nel corpo dell'accordo transattivo;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del contratto di transazione emerge che le parti abbiano voluto transigere circa le posizioni assunte nel presente giudizio;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- le spese di lite, in base alla volontà espressa in sede di accordo transattivo, ribadita oggi dai procuratori delle parti, vadano compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 21 maggio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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