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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al RG. n.
3941/2025, promossa congiuntamente da
C.F. 1 ), nato/a a MOTTA DI Parte_1 (c.f.
LIVENZA (TV), il 21/08/1973,
e
(c.f. C.F. 2 ), nato/a a ODERZO (TV), il Parte_2
1/09/1971, entrambi con l'avv. DIEGO CASONATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
- comeÈ fondato il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite da questo Tribunale con la sentenza n. 2135/2016 e già oggetto di modifica congiunta in ragione del sopravvenuto compimento della maggiore Per_ età da parte di entrambi i figli, Per_1 (14.07.2001) e (8.07.2004) e del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del primo essendo frattanto divenuta economicamente autosufficiente anche la secondogenita, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante il
1.02.2025 dallo stesso datore di lavoro che l'aveva già assunta, con contratto a tempo determinato, dal 3.06.2024 al 31.01.2025, con mansioni di addetta al carico e scarico merci di livello 6, con paga base di € 1.496,28 lordi mensili.
La circostanza - pacificamente assunta dalle parti - è inoltre documentata in atti (docc. 5 e 6 allegati al ricorso).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va disposta la revoca delle condizioni di mantenimento in favore di Parte_3 come specificato in dispositivo. La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da Parte_1 Parte_2 per la e modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Treviso n. 2135/2016, come modificate per effetto del decreto del 15.12.2022 emesso nel procedimento iscritto al RG. n. 6224/2022, così provvede in conformità alla comune richiesta delle parti:
• Revocare l'assegno di € 350,00 per il mantenimento della figlia IA AR a carico del Sig. RC AR essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
• Disporre che le spese straordinarie, enunciate e definite nell'allegato n. 3 del Protocollo per processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, previste per la figlia
IA AR, non dovranno più essere ripartire tra la Sig.ra LA BR ed il
Sig. RC AR.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 7 luglio 2025
Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Susanna Menegazzi dott.ssa Alessandra Pesci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al RG. n.
3941/2025, promossa congiuntamente da
C.F. 1 ), nato/a a MOTTA DI Parte_1 (c.f.
LIVENZA (TV), il 21/08/1973,
e
(c.f. C.F. 2 ), nato/a a ODERZO (TV), il Parte_2
1/09/1971, entrambi con l'avv. DIEGO CASONATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
- comeÈ fondato il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite da questo Tribunale con la sentenza n. 2135/2016 e già oggetto di modifica congiunta in ragione del sopravvenuto compimento della maggiore Per_ età da parte di entrambi i figli, Per_1 (14.07.2001) e (8.07.2004) e del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del primo essendo frattanto divenuta economicamente autosufficiente anche la secondogenita, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante il
1.02.2025 dallo stesso datore di lavoro che l'aveva già assunta, con contratto a tempo determinato, dal 3.06.2024 al 31.01.2025, con mansioni di addetta al carico e scarico merci di livello 6, con paga base di € 1.496,28 lordi mensili.
La circostanza - pacificamente assunta dalle parti - è inoltre documentata in atti (docc. 5 e 6 allegati al ricorso).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va disposta la revoca delle condizioni di mantenimento in favore di Parte_3 come specificato in dispositivo. La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da Parte_1 Parte_2 per la e modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Treviso n. 2135/2016, come modificate per effetto del decreto del 15.12.2022 emesso nel procedimento iscritto al RG. n. 6224/2022, così provvede in conformità alla comune richiesta delle parti:
• Revocare l'assegno di € 350,00 per il mantenimento della figlia IA AR a carico del Sig. RC AR essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
• Disporre che le spese straordinarie, enunciate e definite nell'allegato n. 3 del Protocollo per processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, previste per la figlia
IA AR, non dovranno più essere ripartire tra la Sig.ra LA BR ed il
Sig. RC AR.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 7 luglio 2025
Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Susanna Menegazzi dott.ssa Alessandra Pesci
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