Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1215/2020 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. VERSINI MASSIMILIANO e Controparte_1 P.IVA_1
MATTEOTTI RODOLFO ( ) VIA F.FILZI 12 38064 ARCO;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA FILZI, 12 38062 ARCO, presso il difensore avv. VERSINI MASSIMILIANO
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3
dell'avv. GIRARDI ANDREA e elettivamente domiciliaio in VIA BRENNERO N. 139 null 38121
TRENTO presso lo studio dell'avv. GIRARDI ANDREA
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
APPELLANTE: nel merito - dichiarare l'incapacità a testimoniare del signor poiché, Testimone_1
quale soggetto incaricato della manutenzione del cancello, lo stesso ha un interesse che avrebbe potuto legittimare una sua chiamata in causa da parte dei convenuti;
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emergerà) oltre a rivalutazione dal giorno del sinistro, ad interessi legali dal giorno della domanda stragiudiziale e ad interessi moratori dal giorno della domanda giudiziale;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge. In via istruttoria: disporre CTU estimativa dei danni subiti da parte attrice se ritenuta necessaria.
APPELLATI: - In via principale: respingere l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese generali e C.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.31/03/2020 ha proposto appello avverso la sentenza 385/19 Controparte_1
del Giudice di Pace di Trento emessa in data 22.11.2019 nel procedimento sub RG. 4128/17, pronunciata fra l'appellante (attore) e gli odierni appellati (convenuti).
L'appellante asseriva che in data 15.12.2016 il signor si trovava alla guida dell'auto di Persona_1
proprietà della società di cui è legale rappresentante, all'interno del piazzale CP_1 condominiale dei convenuti, e che, mentre il sig. faceva manovra, il cancello d'ingresso del Per_1
cortile si spostava dalla sua posizione aperta andando a collidere con il lato posteriore dell'autovettura, causando un danno quantificato, secondo il preventivo della carrozzeria, in Euro 4 547,98.
L'attrice dunque, esperiti tentativi stragiudiziali di ottenere soddisfazione della propria richiesta di risarcimento, adiva il Giudice di Pace di Trento con atto di citazione dd. 10/10/2017 chiedendo la condanna dei convenuti, comproprietari del piazzale ove è sito il cancello, al risarcimento del danno causato all'autovettura.
Si costituivano i convenuti con comparsa di risposta dd. 17/01/2018, declinando ogni responsabilità dell'incidente.
Il Giudice di Pace conduceva l'istruttoria della causa escutendo, fra i testimoni, il sig. Testimone_1
in qualità di addetto alla manutenzione del cancello. L'attore sollevava eccezione di incapacità a testimoniare del e riproponeva tale eccezione sia dopo l'escussione che nelle conclusioni. Tes_1
In data 22.11.2019 il Giudice di Pace emetteva la sentenza n.385/19, rigettando la domanda risarcitoria a spese compensate, ritenendo l'incidente causato dalla negligenza del conducente e non da un Per_1
malfunzionamento del cancello.
pagina 2 di 6 L'attore soccombente proponeva dunque appello avverso la sentenza del Giudice di Pace innanzi a questo Tribunale, adducendo a motivi d'appello: errata ricostruzione dei fatti;
omessa valutazione dei documenti e delle prove assunte nel corso del procedimento;
difetto di motivazione;
incapacità del testimone . Testimone_1
Si costituivano i convenuti con comparsa di risposta dd. 05/10/2020, chiedendo la riconferma della decisione di primo grado.
Nel corso del giudizio d'appello, questo Giudice disponeva una CTU ricostruttiva condotta dal dott. ing. , depositata in data 15/11/2022. Persona_2
***
L'appello è fondato.
Parte appellante, in primo luogo, ha ribadito l'incapacità a testimoniare di socio Testimone_1
accomandatario della società Stilelettra sas, società incaricata della manutenzione del cancello.
Invero, a norma dell'art.246 c.p.c., “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Tale partecipazione va intesa, secondo la giurisprudenza, in senso ampio, comprendendo non solo la possibilità di essere parte, bensì anche quella di essere chiamato in causa o spiegare intervento principale o adesivo (cfr. Cass.
21418/2015, Cass. 26044/2023).
Sulla base di questo orientamento, l'appellante ha ritenuto fin dal primo grado inammissibile la testimonianza dell'addetto alla manutenzione del cancello, in quanto l'azienda costruttrice potrebbe essere chiamata in causa per garanzia qualora risultasse un effettivo malfunzionamento del meccanismo. Gli appellati hanno replicato, in merito, di non aver addebitato al testimone o alla sua azienda alcun malfunzionamento e di non aver, per questo, effettuato la chiamata in manleva della
Stilelettra.
L'eccezione di incapacità a testimoniare va accolta in quanto l'esame sull'interesse richiesto dall'art.246 c.p.c. va effettuato in astratto e non in concreto. La disposizione tende, infatti, a escludere dalla possibilità di testimoniare chiunque potrebbe essere indotto a dichiarare il falso od omettere il vero anche solo dalla mera possibilità di subire conseguenze giuridiche, quali appunto la chiamata in garanzia, per via della propria testimonianza. È proprio per questo motivo che la disposizione prescrive l'inammissibilità non solo di chi partecipi, ma anche di chi avrebbe un interesse sufficiente a giustificarne la partecipazione al processo.
Va dunque dichiarata l'incapacità a testimoniare di Testimone_1
Quanto alla ricostruzione dell'incidente stesso, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sull'assunto che la ricostruzione del sinistro offerta da parte attrice non fosse verosimile, al punto da pagina 3 di 6 non dimostrare il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il fatto dannoso necessario all'applicazione dell'art.2051 c.c. Il Giudice ha basato tale rifiuto sulla testimonianza di e sulla Testimone_1
circostanza che, in occasione del sopralluogo del 17/01/2017, la Stilelettra ha confermato il buon funzionamento del cancello. Il Giudice ha pertanto, escluso la responsabilità dei convenuti per avere l'attore cagionato il danno con la propria negligenza.
La valutazione espressa dal Giudie di primo grado non è condivisibile in quanto la dinamica dell'incidente asserita da parte appellante risulta coerente con le risultanze dell'istruttoria di primo e secondo grado.
In primo luogo, la CTU disposta dal tribunale ha evidenziato come “i danni rilevati sull'autovettura siano compatibili dimensionalmente con un urto contro l'estremità sinistra del cancello analizzato, con anta posizionata come rappresentata nel fotogramma All.
8-a” (prova documentale fotografica di parte attrice, prodotta al momento dell'incidente, nel quale il cancello appare spostato come descritto negli atti di parte). L'impatto “è avvenuto con il veicolo in movimento (durante una manovra di retromarcia)
e anta del cancello sostanzialmente ferma”.
Il ctu ha, ovviamente, precisato di non poter accertare se il cancello si fosse spostato in tale posizione pochi secondi o molto tempo prima rispetto all'impatto con l'autovettura.
Al riguardo, va evidenziato che la teste all'udienza dd.17/12/2018 ha corroborato la Tes_2
ricostruzione di parte attrice secondo cui il cancello non era in quella posizione prima della manovra e non si sarebbe potuto prevedere un movimento così improvviso (“ vero che […] il cancello si staccava dal proprio supporto allontanandosi dal muro di circa 60-70 cm” e “ vero che […], staccandosi, il cancello finiva nella traiettoria di marcia dell'automezzo condotto dal signor : sì, è vero”). Per_1
La teste ha, altresì, precisato, che “più volte avevamo già notato che il cancello si era distaccato ed una volta è stato perfino fissato con un filo di ferro. […] Mi sono avvicinata e ho fatto varie foto, anche del filo di ferro che teneva il cancello”
La circostanza dello spostamento del cancello dalla sua ordinaria posizione di completa apertura per malfunzionamento del lucchetto elettronico appare ancor più verosimile considerando che, in sede di interrogatorio formale dd. 27/05/2019, il sig. ha affermato che già in passato il Controparte_4
cancello si era spostato per un malfunzionamento, causando danni alla parte posteriore della sua autovettura in modo non dissimile da quello descritto dall'appellante.
Il divieto per l'utenza di parcheggiare nell'area condominiale, eccepito da parte convenuta, è a sua volta un fatto impeditivo della responsabilità il cui onere della prova grava sui convenuti. La prova non
è pienamente raggiunta.
pagina 4 di 6 L'affermazione del convenuto e del testimone secondo cui i posti auto interni al CP_4 Tes_3
cortile sono riservati ai titolari non trovano riscontro probatorio all'epoca dell'incidente: sebbene il testimone affermi che al momento della sua testimonianza ( vi fossero invero dei cartelli Tes_3 Tes_4
che indicano proprietà privata, non vi è prova alcuna che simili indicazioni fossero presenti al momento dell'incidente, tanto che l'attore e la testimone erano soliti parcheggiare l'auto in quel luogo e Tes_2
non avevano mai ricevuto rimostranze.
Riguardo al quantum debeatur, la CTU ha quantificato il danno subito dall'autovettura in un totale di
Euro 2681,57 IVA inclusa. Sebbene un preventivo come quello presentato da parte attrice possa in astratto porsi a base di una richiesta di risarcimento danni, la sua contestazione da parte dei convenuti obbliga il giudice ad affidarsi ad altri parametri per quantificare il risarcimento (cfr. Cass.178/2025).
Poiché gli appellanti non hanno fornito prova di un esborso effettivo per le riparazioni, la quantificazione effettuata dal CTU è la più precisa base su cui fondare l'ammontare della condanna. In particolare, l'ing. ha quantificato i danni in € 2.198,01 più I.V.A.. Per_2
Pertanto, considerato che l'appellante è un soggetto iva, il danno va rapportato alla somma imponibile.
Trattandosi di un debito di valore, tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 15.12.2016 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.198,00 annualmente rivalutata, dal 15.12.2016 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Le spese di lite seguono di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno così liquidate: primo grado: € 1.205,00 per compensi (come da nota spese depositata), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14.
Spese grado di appello:
Fase di studio della controversia: € 425,00;
Fase introduttiva del giudizio: € 425,00;
Fase istruttoria: € 851,00;
Fase decisionale: € 851,00; totale compensi € 2552,00 ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu vengono poste definitivamente a carico di parte appellata.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Emanuele Baseggio, tirocinante ex art.73 d.l.69/13 convertito nella legge 98/13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1. In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace CP_1
di Trento n.385/19, condanna e , Controparte_2 Controparte_2 [...]
e a risarcire a il Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1
danno causatogli, liquidato in Euro 2.198,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dal 15/12/2016 alla data odierna e agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 2.198,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 15.12.2016 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna e , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
e a rimborsare a le spese di lite di
[...] Controparte_5 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 3.757,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
3. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
14.12.2022.
Così deciso in data 06/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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