Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle
Associazioni TA TR Onlus, Mountain ES TA, PU Odv, WF TA Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Comelico Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio 23;
Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Belluno, Comune di Santo Stefano di Cadore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Quanto alla Variante n. 1/2021 al P.I. (già variante parziale n. 2/2014 al P.R.G.):
1) della deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 20 dd. 14.7.2021 di approvazione della variante n. 1/2021 al P.I. (già variante n. 2/2014 al P.R.G.) unitamente a n. 15 elaborati facenti parte integrante di essa, conosciuta in data 31.08.2021 giusta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Comelico Superiore;
2) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 42 dd. 28.11.2014 di adozione del documento preliminare e del rapporto preliminare ambientale;
3) del presupposto parere motivato n. 119 dd. 9.09.2015 della Commissione regionale VAS;
4) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Comelico Superiore n. 15 dd. 28.4.2017 “provvedimenti”;
5) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 49 dd. 22.12.2016 di adozione della variante n. 2/2014 al P.R.G.;
6) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 44 dd. 28.4.2017 di “dichiarazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante n. 2/2014”;
7) del presupposto parere motivato n. 158 dd. 21.9.2017 della Commissione regionale VAS;
8) della presupposta Relazione istruttoria Tecnica n. 227/2017 per la valutazione di incidenza dd. 21.9.2017;
9) del presupposto parere n. 1 del 16.11.2017 della Provincia di Belluno;
10) dei presupposti pareri di compatibilità ambientale Regione VE dd. 17.12.2015 prot. 544532 e dd. 8.5.2015 prot. n. 194750 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infra-procedimentale, connesso e conseguente.
B) Quanto alla Variante n. 1/2019 al P.I. (già variante n. 2/2017 al P.R.G.):
11) della deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 21 dd. 14.7.2021 di approvazione della variante n. 1/2019 al P.I. (già variante n. 2/2017 al P.R.G.) unitamente a n. 35 elaborati con relative integrazioni facenti parte integrante di essa, conosciuta in data 31.08.2021 giusta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Comelico Superiore;
12) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 23 dd. 4.7.2017 di adozione del documento preliminare e del rapporto preliminare ambientale relativo alla variante n. 2/2017;
13) del presupposto parere motivato della Commissione regionale VAS n. 60 dd. 18.4.2018;
14) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 87 dd. 23.12.2019 di “dichiarazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante n. 1/2019 (già variante n. 2/2017);
15) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 48 dd. 30.12.2019 di adozione della variante n. 1/2019 al P.I. (già variante n. 2/2017 al P.R.G.);
16) della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore n. 11 del 10.6.2020 contenente le “determinazione in ordine alle osservazioni presentate”;
17) della presupposta nota con n. 4124 dd. 8.08.2020 del Sindaco del Comune di Comelico Superiore di sospensione dei termini del procedimento;
18) della presupposta nota n. 2882 dd. 27.5.2021 del Comune di Comelico Superiore con i chiarimenti forniti alla Commissione VAS e gli allegati tra cui il “Dossier + 5”;
19) del presupposto parere n. 121 dd. 4.6.2021 della Commissione regionale VAS;
20) della presupposta Relazione istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza n. 88/2021 dd. 4.6.2021;
21) del presupposto parere favorevole del Direttore della UO Genio civile di Belluno prot. n. 508451 dd. 26.11.2019;
22) del presupposto parere ARPAV prot. n. 17843 del 21.2.2020;
23) del presupposto parere dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. n. 1232 dd. 9.3.2020;
24) della presupposta delibera n.71 della Giunta comunale dd. 9.11.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovo impianto di risalita, nonché di eventuali ulteriori delibere di Giunta comunale di approvazione di eventuali studi di fattibilità relativamente al complessivo collegamento impiantistico, se esistenti, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infra-procedimentale, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle Associazioni ricorrenti il 24 ottobre 2023:
- della deliberazione di Giunta comunale n. 39 assunta nella seduta del 30.6.2023, pubblicata all'Albo on-line del Comune in data 5.7.2023 per 15 giorni consecutivi, e dunque sino al 20.7.2023, ed i relativi allegati, con cui il Comune di Comelico Superiore ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avanzato denominato “STACCO. Strategia per l'accessibilità del sito ES e per uno sviluppo equilibrato del Comelico. Progetto integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico”;
- del parere favorevole con prescrizioni ex art. 142, c. 8 del d.lgs. n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso del 27.1.2023 n. 2933-P;
- di ogni atto presupposto, infra-procedimentale, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle Associazioni ricorrenti il 18 settembre 2024:
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 4/2023 rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Cadore prot. n. 4147 dd. 27.7.2023, conosciuta in data 8.7.2024, avente ad oggetto “autorizzazione paesaggistica n. 4/2023 nel Comune di Comelico Superiore. Art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Richiedente: Comune di Comelico Superiore. Intervento: STACCO. “Strategia per l’Accessibilità del sito ES e per uno sviluppo equilibrato del Comelico” progetto integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico: Localizzazione: area Nord comunale - Comelico Superiore (BL); nonché di ogni atto presupposto, infra-procedimentale, connesso e conseguente, tra cui
- la relazione illustrativa con la proposta di provvedimento dd. 12.12.2022 formulata dall’arch. Boni Lucio incaricato dell’istruttoria ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 146, c. 7 d.lgs. 42/2004, conosciuta in data 18.9.2024 a seguito di istanza di accesso;
- la nota prot. n. 7350 dd. 16.12.2022 del Comune di Santo Stefano di Cadore, conosciuta in data 18.9.2024 a seguito di istanza di accesso;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 39 dd. 30.6.2023, di approvazione del “progetto STACCO” e i relativi allegati, tra cui la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica richiamati nell’autorizzazione paesaggistica n. 4/2023, già impugnata con i primi motivi aggiunti;
- il parere favorevole con prescrizioni ex art. 142, c. 8 del d.lgs. n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso del 27.1.2023 n. 2933-P, già impugnato con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Comelico Superiore e di Regione del VE e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Belluno, Padova e Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Comelico Superiore, con le coeve deliberazioni consiliari 14 luglio 2021 n. 20 e n. 21, ha approvato due varianti urbanistiche al piano degli interventi (P.I.), impugnate con il ricorso introduttivo.
I siti montani oggetto delle varianti sono privi di insediamenti abitativi stabili, appartengono al sistema delle Dolomiti Settentrionali compreso nel sito ES Dolomiti e rientrano nel perimetro dell’area alpina che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), con D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), 138, comma 3, e 141 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Si tratta di aree comprese nella rete Natura 2000, e più precisamente collocate all’interno del SIC IT3230078 “Gruppo del Popera Dolomiti di Auronzo e Val Comelico” e della ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”.
2. Le due varianti urbanistiche mirano principalmente a implementare il comprensorio sciistico del Comelico e a collegarlo con il comprensorio sciistico della Val Pusteria.
Esse possono essere quindi unitariamente considerate.
Prima di descriverne sommariamente il contenuto, è opportuno tenere presente che il comprensorio sciistico del Comelico, per come attualmente si presenta, è servito da una seggiovia che dalla frazione di Padola sale al Col d’la Tenda, da dove le piste scendono verso la stazione di valle.
Un servizio di ski bus, attraverso il Passo Monte Croce, collega il comprensorio sciistico del Comelico con quello della Val Pusteria.
Sullo stesso Passo Monte Croce insistono impianti di risalita e piste da sci facenti parte del comprensorio sciistico pusterese.
Le due varianti urbanistiche prevedono la realizzazione di due cabinovie, aventi in comune la stazione di valle in località Campotrondo, in Valgrande, a nord ovest di Padola, con arrivo l’una, verso sud, al Col d’la Tenda (impianto Valgrande) e l’altra, verso nord, a cima SE (impianto Popera. MA SE, a est del gruppo montuoso del Popera, è poco a sud del Passo Monte Croce).
Le varianti prevedono anche la realizzazione di tre piste da sci.
Le piste Popera I e Popera II, l’una consecutiva all’altra, da cima SE scendono a Campotrondo, indicativamente in direzione nord-sud, passando poco distante dalle piste di Passo Monte Croce.
La pista Valgrande giunge anch’essa a Campotrondo, staccandosi dalle piste più a sud che già scendono dal Col d’la Tenda a Padola.
In prossimità della nuova stazione di valle a Campotrondo è prevista la realizzazione di un bacino idrico artificiale a servizio degli impianti di innevamento programmato.
3. L’impianto di risalita Popera e le piste Popera I e Popera 2 sono considerati dalla variante n. 1/2021 al P.I. approvata con la deliberazione consiliare 14 luglio 2021 n. 20.
Nelle precedenti fasi del procedimento la variante era stata denominata “variante n. 2/2014” (cfr. la deliberazione consiliare del Comune di Comelico 28 novembre 2014 n. 42 – doc. 1 del Comune).
L’impianto Valgrande, l’omonima pista e il bacino artificiale sono considerati dalla variante n. 1/2019 al P.I. approvata con la deliberazione consiliare 14 luglio 2021 n. 21.
Nelle precedenti fasi del procedimento la variante era stata denominata “variante n. 2/2017” (cfr. la deliberazione consiliare del Comune di Comelico 4 luglio 2017 n. 23 – doc. 5 del Comune).
Il Comune di Comelico Superiore ha adottato entrambe le varianti in adeguamento alle varianti n. 2 e n. 3 al Piano d’Area Transfrontaliero “Comelico Ost-Tirol” ( breviter “OT”), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 settembre 2002 n. 80 (la Regione ha approvato la variante n. 2 con deliberazione del Consiglio 21 febbraio 2007 n. 11 e la variante n. 3 con deliberazione della Giunta 5 luglio 2011 n. 926. La variante n. 1 era stata approvata con deliberazione del Consiglio 29 luglio 2003 n. 33).
4.1. Successivamente all’approvazione delle due varianti, il Comune, con la deliberazione di Giunta 30 giugno 2023 n. 39, ha approvato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “STACCO. Strategia per l’accessibilità del sito ES e per uno sviluppo equilibrato del Comelico. Progetto integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico della Val Comelico” .
Il progetto STACCO comprende le opere già sopra descritte (impianti, piste da sci e bacino artificiale), nonché la realizzazione di un balcone panoramico sulla MA SE da ricavarsi nella trincea risalente al primo conflitto mondiale e, nella zona del Passo Monte Croce e dell’Alto Padola – Cresta di Vallorera, il recupero di alcune fortificazioni e di tratti di strada militare del Vallo alpino, realizzato all’approssimarsi della seconda guerra mondiale.
4.2. Il progetto STACCO è stato approvato in vista della stipula, avvenuta nell’aprile 2024, di una convenzione tra il Comune di Comelico Superiore e il Fondo Comuni confinanti (doc. 54 del Comune).
La convenzione prevede che, per la realizzazione del progetto, il Fondo erogherà al Comune un contributo massimo di trenta milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di euro 48.999.960,00 (la residua somma sarà soggetta a cofinanziamento nella misura di quattro milioni a carico della Regione VE e per il resto a carico dell’operatore privato selezionato nell’ambito di un’operazione di partenariato pubblico-privato).
5. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con atto 27 gennaio 2023 n. 2933-P, ha espresso sul progetto STACCO il proprio parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, con prescrizioni.
Il Comune di Santo Stefano di Cadore, che in forza di apposita convenzione esercita le funzioni di tutela paesaggistica sul territorio di Comelico Superiore, ha rilasciato sul progetto STACCO l’autorizzazione paesaggistica 27 luglio 2023 n. prot. 4147.
Va precisato che, a tali date del 27 gennaio 2023 e del 27 luglio 2023, il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 impositivo del vincolo di notevole interesse pubblico su tutto il Comelico risultava non efficace perché annullato dalla sentenza del T.A.R. VE, 8 agosto 2022, n. 1280.
La sentenza del Consiglio di Stato, 21 giugno 2024, n. 5522 ha accolto l’appello avverso tale sentenza di primo grado, con la conseguenza che – come anticipato – i luoghi di causa sono da intendersi soggetti alla rigorosa disciplina d’uso prescritta dal nominato D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676.
6. Con il ricorso introduttivo notificato il 27 ottobre 2021 e depositato il 16 novembre 2021 le associazioni TA TR, Mountain ES TA, PU e WF TA hanno impugnato le deliberazioni consiliari del Comune di Comelico Superiore 14 luglio 2021 n. 20 e n. 21 di approvazione delle varianti sopra descritte.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“1.) Violazione dell’art. 5 lett. m) del decreto ministeriale dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17.10.2007 n. 184. Violazione dell’art. 19 delle norme di attuazione al Piano regionale neve approvato con deliberazione di giunta regionale n. 217/2013. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, assoluto difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi.”
Le ricorrenti deducono che sia l’art. 5, lett. m), del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 ( “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” ), adottato dal Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, sia l’art. 19 delle NTA del Piano regionale neve non consentono di realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del nominato Decreto Ministeriale, e “a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d’incidenza”.
Esse sostengono che, al contrario di quanto ritenuto dal Comune di Comelico Superiore in sede procedimentale, la variante n. 1 al OT, approvata con la D.C.R. n. 33 del 2003 (e quindi anteriormente all’adozione del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184), non avrebbe previsto i nuovi impianti di risalita e le piste di collegamento tra Comelico e Pusteria, che sarebbero stati pianificati per la prima volta solo con la variante n. 3 al OT, approvata con la D.G.R. n. 926 del 2011.
Lamentano, in ogni caso, che la variante n. 1 al OT non sarebbe stata sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale, con la conseguenza che non sarebbero verificate tutte le condizioni previste dall’art. 5, lett. m), del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 e dall’art. 19 delle NTA del Piano regionale neve per realizzare i nuovi impianti e le nuove piste;
“2.) Violazione degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), nonché degli artt. 138 c. 3 e 141 del d. Lgs. n. 42 dd. 22.1.2004. Violazione del decreto ministeriale n. 1676 dd. 5.12.2019. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, assoluto difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi.”
Le ricorrenti deducono che il D.M. 5 dicembre 2019 di apposizione del vincolo paesaggistico (anche) sul Comelico consente la realizzazione di nuovi tracciati di piste da sci, impianti di risalita e stazioni di monte e di valle solo nel caso in cui non siano compromesse aree di elevata integrità naturalistica, ambientale ed ecosistemica.
Sostengono che gli esiti delle procedure di VINCA e di VAS sottese alle varianti urbanistiche impugnate avrebbero rilevato la compromissione di valori naturalistici, ambientali ed ecosistemici.
Affermano che il contenuto delle varianti urbanistiche sarebbe incompatibile con il predetto vincolo paesaggistico.
Da questo punto di vista, lamentano anche vizio di difetto di istruttoria e di motivazione perché il Comune avrebbe proceduto senza tenere conto del vincolo;
“3.1.) Violazione dell’art. 6, par. 3 della direttiva “habitat”. Violazione dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione illogica e contraddittoria, sviamento. Violazione del principio di precauzione. Omessa considerazione degli effetti cumulativi delle due varianti.”
Le ricorrenti sostengono che le due varianti, ancorché formalmente distinte, rispondono a un disegno unitario.
Affermano che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare cumulativamente le conseguenze ambientali derivanti dall’attuazione di ciascuna delle due varianti.
Lamentano che, nelle VINCA sottese a ciascuna delle due varianti, sarebbe mancata la valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe sottostimato la misura di tali impatti;
“3.2.) Violazione dell’art. 6, c. 4 della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 92/43/Cee (direttiva “habitat”). Violazione dell’art. 5, c. 9 del d.p.r. 357/1997. Eccesso di potere per difetto/insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, motivazione contraddittoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi circa la mancanza di soluzioni alternative. Violazione del principio di precauzione. Mancata considerazione dell’opzione zer o.”
Le ricorrenti deducono che, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sarebbe ammesso realizzare piani o interventi nonostante le conclusioni negative della VINCA solo in mancanza di alternative possibili, compresa l’“opzione zero”.
Al riguardo esse richiamano il principio di precauzione.
Rispetto alla variante n. 1/2021 (impianti e piste Popera tra Campotrondo e SE), esse sostengono: che non sarebbe stata considerata l’“opzione zero” e che tale omissione non sarebbe stata motivata; che non sarebbe stata considerata l’ipotesi che esclude la realizzazione di un parcheggio a Campotrondo invece previsto nell’ipotesi prescelta e che anche tale omissione non sarebbe stata motivata.
Rispetto alla variante n. 1/2019 (impianti e piste Valgrande tra Campotrondo e Col d’la Tenda) esse sostengono: che, anche in questo caso, non sarebbe stata considerata l’“opzione zero” e che tale omissione non sarebbe stata motivata; che non sarebbe stata considerata l’ipotesi definita “scenario zero”, in tesi, meno impattante sugli habitat di interesse comunitario rispetto alla ipotesi (“scenario”) prescelta.
Secondo le ricorrenti, la non corretta valutazione, a monte, delle soluzioni alternative meno impattanti inficerebbe lo svolgimento, a valle, della successiva fase sottesa alla dichiarazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
“3.3.) Violazione dell’art. 6, c. 3 e 4 della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 92/43/CEE (direttiva “habitat”). violazione dell’art. 5, c. 9 e 10 del D.P.R. 357/1997. Violazione delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza adottate in data 28.11.2019 con intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge n. 131/2003. violazione della delibera di Giunta regionale VE n. 1400 del 29.8.2017 all. A (guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee). Insussistenza di un atto idoneo, sotto il profilo della competenza a dichiarare e verificare l’esistenza degli imperativi motivi di rilevante interesse pubblico. Difetto di competenza della giunta comunale.”
Le ricorrenti sostengono che apparterrebbe alla Regione la competenza a dichiarare la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico tali da assentire piani o interventi nonostante le conclusioni negative della VINCA.
Lamentano che, per entrambe le varianti, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sarebbe stata dichiarata solo dalla Giunta del Comune di Comelico Superiore, senza che la Regione VE si sia pronunciata al riguardo;
“3.4. Violazione dell’art. 6, c. 3 e 4 della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 92/43/CEE (direttiva “habitat”). violazione dell’art. 5, c. 9 e 10 del d.p.r. 357/1997. Violazione delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza adottate in data 28.11.2019 con intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge n. 131/2003. Assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi circa un beneficio diretto ed indiretto in termini ambientali ed economico-sociali.”
Le ricorrenti deducono che l’esistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, tali da ammettere piani o interventi nonostante una VINCA negativa, andrebbe determinata sulla base della rilevanza dell’interesse pubblico sotteso all’intervento e sulla base della sua natura a lungo termine.
Esse sostengono che le deliberazioni della Giunta del Comune di Comelico Superiore 23 dicembre 2019 n. 87 (relativa alla Variante 1/2019) e 28 aprile 2017 n. 44 (relativa alla Variante 1/2021), che hanno dichiarato i piani in questione sorretti da “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” , sarebbero state adottate nonostante, in tesi, l’interesse pubblico perseguito non possieda i requisiti della rilevanza e della natura a lungo termine.
Deducono che, in entrambi i casi, la Giunta di Comelico Superiore avrebbe ritenuto sussistere l’interesse pubblico sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo socio-economico.
Sotto il profilo del dichiarato beneficio ambientale lamentano: che difetterebbe la prova di un miglioramento in tal senso; che, anzi, le varianti produrrebbero danno ad habitat e specie di interesse comunitario; che le varianti farebbero perdere il carattere unitario proprio del compendio silvo-pastorale governato dalle locali Regole; che difetterebbe la prova secondo cui la realizzazione delle opere considerate nelle varianti produrrebbero una riduzione del traffico veicolare; che l’indispensabilità sotto il profilo ambientale non rileverebbe ai fini dell’affermazione dell’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Sotto il profilo del dichiarato beneficio socio-economico lamentano: che gli interventi oggetto di pianificazione, da eseguirsi ad opera di privati, non avrebbero l’effetto di incidere sulla tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente né rientrerebbero tra le politiche fondamentali per lo Stato e la società, né risponderebbero ad obblighi specifici di servizio pubblico; che, sotto quest’ultimo aspetto, gli impianti a fune a finalità sportiva e turistico-ricreativa non apparterrebbero al sistema del trasporto pubblico locale; che il piano delle piste da sci e degli impianti di risalita della Provincia autonoma di Bolzano non prevede il collegamento tra il comprensorio sciistico del Comelico e quello della Pusteria; che difetterebbe la prova secondo cui tale collegamento avrebbe l’effetto di ridurre le differenze reddituali della popolazione del Comelico rispetto a quella viciniori della Pusteria e a quella di altre località turistiche del Bellunese; che non sarebbe stata completa l’istruttoria in relazione alle stime degli apporti nevosi dai quali dipende l’esercizio degli impianti sciistici e, di conseguenza, il flusso di turisti e, in ultima analisi, il rafforzamento dell’economia turistica e del reddito pro capite .
Sostengono che l’interesse pubblico perseguito non sarebbe di lungo termine e affermano che il piano trentennale di gestione e ammortamento delle infrastrutture considerato da entrambe le varianti non terrebbe conto dei crescenti costi dell’industria della neve dovuto alla progressiva diminuzione delle precipitazioni né terrebbe conto dei costi di manutenzione e di gestione;
“4. Violazione dell’art. 4 e art. 6 del d. lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione illogica e contraddittoria, sviamento. Violazione del principio di precauzione. Omessa considerazione degli effetti cumulativi delle due varianti.”
Le ricorrenti deducono che, per entrambe le varianti, in sede di VAS sarebbe mancato l’esame degli effetti complessivamente determinati sul paesaggio dal progetto unitario alla realizzazione del quale dette varianti sono funzionali;
“5.1. Violazione dell’art. 6, c. 4 della direttiva dell’Unione europea n. 92/43/CEE (direttiva “habitat”) violazione dell’art. 5, c. 10 del d.p.r. 357/1997. Mancata acquisizione del previo parere della Commissione europea. Carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi per quanto riguarda l’incidenza dei tipi di habitat naturali e specie prioritari. violazione del principio di precauzione.”
Rispetto alla sola Variante n. 1/2019 (impianti e piste tra Campotrondo e Col d’la Tenda), le ricorrenti sostengono che non si possa escludere con ragionevole certezza il prodursi di effetti pregiudizievoli sull’ habitat di interesse prioritario 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)” e che non è certo che le misure di mitigazione messe in campo per ridurre tali impatti siano sufficienti allo scopo.
Non sussisterebbero quindi, in tesi, i presupposti per ritenere che le motivazioni di natura economica sottese alla deliberazione della Giunta del Comune di Comelico Superiore 23 dicembre 2019 n. 87 integrino i motivi imperativi di interesse pubblico tali da rendere possibile la realizzazione del progetto;
“5.2. Violazione del c. 6 dell’art. 5 del d.p.r. n. 357 dd. 8.9.1997. Violazione della delibera di Giunta regionale VE n. 1400 del 29.8.2017 all.A (Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/cee) (par. 3.3). Violazione del termine di conclusione del procedimento di VINCA.”
Sempre rispetto alla sola Variante n. 1/2019, le ricorrenti deducono che, ai sensi della disciplina in materia, le Amministrazioni competenti in tema di VINCA devono svolgere la verifica nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza e che possono chiedere integrazioni per una sola volta.
Sostengono che le disposizioni in argomento sarebbero state violate, atteso che l’Amministrazione competente alla VINCA ha chiesto integrazioni per due volte (nel maggio 2020 e nel gennaio 2021) e ha concluso i propri lavori nell’aprile 2021, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla produzione delle prime integrazioni documentali, ricevute nel luglio 2020.
“6. Violazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto del International union for conservation of nature (IUCN mission report 8.10.2011). Mancata verifica con la Fondazione Dolomiti ES prescritta dalla Provincia di Belluno nel parere dd. 16.11.2017. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione in punto.”
Rispetto alla sola Variante n. 1/2021 (impianti e piste tra Campotrondo e SE), le ricorrenti deducono che il Comune l’avrebbe adottata senza avere rispettato la prescrizione posta dalla Provincia di Belluno, secondo cui prima andava verificata con la Fondazione Dolomiti ES la compatibilità dell’intervento con il mantenimento del riconoscimento ES.
7. Con un primo atto per motivi aggiunti notificato il 17 ottobre 2023 e depositato il 24 ottobre 2023, le Associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Comelico Superiore 30 giugno 2023 n. 39 di approvazione del progetto STACCO e il presupposto parere della Soprintendenza 27 gennaio 2023 n. 2933-P.
Nei motivi aggiunti sono articolate le seguenti censure:
“ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 9 del d.p.r. 357/1997 e dell’art. 6.4 della direttiva 92/43/CEE “habitat”. Violazione e falsa applicazione della d.g.r. 1200/2017 per mancata notifica al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle misure di compensazione adottate ai fini delle verifiche di competenza prima dell’approvazione del progetto STACCO. Mancanza di un presupposto urbanistico per l’approvazione del progetto. Illegittimità derivata del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso dd. 27.1.2023.
Le ricorrenti sostengono che il Comune di Comelico Superiore avrebbe potuto approvare il progetto STACCO solo dopo che la Regione VE avesse informato il Ministero dell’Ambiente delle misure compensative previste nelle procedure di VINCA sottese alle varianti n. 1/2019 e n. 2021 al P.I. e solo dopo che lo stesso Ministero ne avesse dato comunicazione alla Commissione europea, venendo in rilievo effetti pregiudizievoli su siti della rete Natura 2000.
Il provvedimento di approvazione del progetto STACCO e il presupposto parere della Soprintendenza 27 gennaio 2023 n. 2933-P sarebbero, in tesi, illegittimi perché non sarebbero stati preceduti dalla valutazione da parte del Ministero sulle misure di compensazione adottate.
Sostengono al riguardo che il Comune avrebbe approvato il progetto STACCO prima che, con la notificazione al Ministero delle misure di compensazione, si fossero completate le procedure di VINCA sottese a ciascuna delle due varianti;
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 9 del d.p.r. 357/1997 e dell’art. 6.4 della direttiva 92/43/CEE “habitat”. Violazione e falsa applicazione della d.g.r. 1400/2017 per mancata attuazione delle misure di compensazione ed invio all’autorità regionale competente del programma di monitoraggio e delle relative garanzie economico-finanziarie prima dell’approvazione del progetto STACCO. Assoluta carenza di motivazione. Illegittimità derivata del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso dd. 27.1.2023.”
Le ricorrenti sostengono che, prima dell’approvazione del progetto di attuazione delle due varianti, il Comune avrebbe avuto l’obbligo di attuare le misure di compensazione adottate nelle rispettive procedure di VAS e di VINCA, e di trasmettere all’Autorità regionale competente i relativi programmi di monitoraggio unitamente alle garanzie economico-finanziarie previste.
Deducono che il Comune, prima di approvare il progetto STACCO non avrebbe predisposto alcun programma di monitoraggio per gli habitat e le specie di interesse comunitario coinvolti né avrebbe attuato le misure di compensazione, né avrebbe previsto garanzie economico-finanziarie.
Sostengono che la Soprintendenza, in assenza di tali adempimenti da parte del Comune, non avrebbe potuto legittimamente rilasciare il parere di sua competenza;
“ 3. Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso dd. 27.1.2023. Contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.”
Le ricorrenti deducono che il parere della Soprintendenza 27 gennaio 2023 n. 2933-P non sarebbe motivato sotto il profilo della compatibilità paesaggistica del progetto STACCO, avuto riguardo al fatto che, in precedenza, la stessa autorità tutoria si era espressa in senso negativo sulla realizzazione dei nuovi impianti di risalita e delle nuove piste da sci.
Con le restanti censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti deducono che il progetto STACCO e il sotteso parere della Soprintendenza sarebbero affetti da vizio di illegittimità derivata dalla ritenuta illegittimità delle varianti ad essi presupposte, nei termini prospettati nel ricorso introduttivo e ribaditi con medesimi i motivi aggiunti.
8. Con un secondo atto per motivi aggiunti notificato il 18 settembre 2024 e in pari data depositato, le associazioni ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Cadore 27 luglio 2023, dichiarando di averla conosciuta l’8 luglio 2024, e gli atti ad essa presupposti.
Con lo stesso atto per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno proposto ulteriori censure nei confronti del parere della Soprintendenza del 27 gennaio 2023 impugnato con i primi motivi aggiunti.
In particolare, nel secondo atto per motivi aggiunti vengono proposte le seguenti censure:
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 14 della legge 241/1990. Incompetenza del Comune di Santo Stefano di Cadore a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica n.4/2023. Violazione del principio di semplificazione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dal fine. violazione dell’art. 97 della costituzione.”
Le ricorrenti sostengono che il “progetto STACCO” dovrebbe essere sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, con la conseguenza che, ai sensi di quanto dispongono sia l’art. 14 della legge n. 241 del 1990 sia l’art. 27 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, tutti gli atti necessari per assentire e mettere in esercizio l’opera progettata dovrebbero essere assunti nell’ambito di una conferenza di servizi.
Lamentano che il “progetto STACCO” non sarebbe ancora stato sottoposto a VIA e che l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata assunta prima e al di fuori della conferenza di servizi.
Da questo punto di vista sostengono che il Comune di Santo Stefano di Cadore avrebbe rilasciato l’autorizzazione paesaggistica nonostante non ne avesse la competenza, perché - in tesi - privo del potere di provvedere.
Lamentano che il parere della Soprintendenza del 27 gennaio 2023 e la successiva autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 sono stati adottati nonostante fosse pendente davanti al Consiglio di Stato il giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. VE n. 1280/2022 che aveva annullato il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676;
“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 45-ter, commi 2 e 3 della L.R. n. 11/2004. Incompetenza del Comune di Santo Stefano di Cadore al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 4/2023. Competenza della Regione.”
Le ricorrenti deducono che l’art. 45 -ter , comma 2, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 ( “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ) attribuisce alla competenza della Giunta regionale l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 45 -bis , comma 2, in relazione alle opere “d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).”
Deducono che tra le funzioni considerate dall’art. 45 -bis , comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004 è compreso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Sostengono che, anche in mancanza dell’adozione dell’atto di indirizzo previsto dall’art. 45 -bis , comma 2, lett. d), della legge regionale n. 11 del 2004, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sul “progetto STACCO” apparterrebbe alla Regione e non al Comune di Santo Stefano di Cadore;
“3) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per assoluta carenza di motivazione. eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica n. 4/2023 rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Cadore. Violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 12 dicembre 2005 e dell’art. 146, c. 3 del d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.”
Le ricorrenti lamentano che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Cadore il 27 luglio 2023 sarebbe illegittima per carenza di istruttoria e di motivazione.
Sotto un primo profilo, verrebbe in rilievo una motivazione apodittica, come già contestato in relazione al presupposto parere della Soprintendenza del 27 gennaio 2023.
Sotto un secondo profilo, il Comune di Santo Stefano di Cadore avrebbe rilasciato l’autorizzazione paesaggistica senza tenere conto del D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, né della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. VE n. 1280/2022.
Sostengono al riguardo le ricorrenti che il rinvio per relationem , contenuto nell’autorizzazione paesaggistica, alla documentazione presentata dal proponente Comune di Comelico Superiore sarebbe inidoneo a soddisfare l’onere motivazionale.
Ad avviso delle ricorrenti il Comune di Santo Stefano di Cadore avrebbe dovuto esprimere una valutazione autonoma, anziché recepire quella prospettata dal proponente.
Sostengono anche che la documentazione presentata dal Comune proponente non conterrebbe una valutazione in concreto sul rapporto tra l’intervento progettato e il contesto paesaggistico alla luce dei valori tutelati dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676.
La stessa carenza affliggerebbe l’autorizzazione paesaggistica.
Sostengono che la relazione paesaggistica allegata l’istanza di rilascio dell’autorizzazione non illustrerebbe adeguatamente la modificazione della morfologia del territorio, la modificazione sulla compagine vegetale e la modificazione dell’assetto fondiario, agricolo e culturale.
Sostengono che nemmeno la relazione illustrativa, parimenti allegata all’istanza del Comune di Comelico Superiore, sarebbe idonea a dimostrare in che modo i nuovi impianti di risalita, le nuove piste da sci ed il programmato bacino idrico, pur comportando impatti “elevati” e/o comunque “medi”, sarebbero compatibili con le esigenze di tutela del paesaggio.
Sostengono che nemmeno la nota del Comune di Comelico Superiore del 16 dicembre 2022 indirizzata alla Soprintendenza in vista del rilascio del parere conterrebbe elementi idonei a dimostrare la compatibilità tra le opere progettate e il paesaggio.
Evidenziano che il Ministero, in occasione di una riunione con i rappresentanti del Comune tenutasi il 27 giugno 2019, aveva addirittura espresso il parere secondo cui la MA SE dovesse restare fuori dal percorso di collegamento con impianti di risalita tra il Comelico e la Provincia Autonoma di Bolzano;
“4) Violazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo rep. N. 1676 dd. 5.12.2019. Violazione della sentenza n. 5522/2024 del Consiglio di Stato. Omesso riesame del parere ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso in data 27.1.2023 Omesso riesame dell’autorizzazione paesaggistica n. 4/2023 rilasciata in data 27.7.2023 dal Comune di Santo Stefano di Cadore. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento dal fine. Violazione del principio di precauzione e degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione.”
Le ricorrenti sostengono che, in conseguenza di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5522/2024, il vincolo paesaggistico apposto con il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 sarebbe stato ripristinato con effetto ex tunc , con la conseguenza che la Soprintendenza e il Comune di Santo Stefano di Cadore sarebbero tenuti a rideterminarsi, rispettivamente sul parere e sull’autorizzazione paesaggistica, rilasciati quando il predetto decreto ministeriale risultava annullato dalla sentenza del T.A.R. VE n. 1280/2022.
A tale scopo, esse hanno avanzato una richiesta di riesame alla Soprintendenza senza tuttavia ricevere risposta.
Lamentano che le Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo avrebbero così nuovamente mancato di esprimere il giudizio sulla compatibilità paesaggistica delle opere in questione sotto gli specifici aspetti delle movimentazioni di terra e sul numero di alberi abbattuti, che secondo la disciplina d’uso di cui al D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 devono essere contenuti al minimo.
Le ricorrenti hanno anche riproposto, richiamandoli per relationem , i primi due motivi del primo atto per motivi aggiunti, rivolgendoli contro gli atti gravati con il secondo atto per motivi aggiunti.
9. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Comelico Superiore, la Regione VE e il Ministero della Cultura chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
9.1. In punto di fatto, il Comune ha eccepito che la previsione di un collegamento tra il comprensorio sciistico del Comelico e quello della Pusteria andrebbe fatta risalire a prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184.
In particolare, il Comune ha eccepito: che la variante n. 1 al P.A.T.C.O.T., approvata con D.C.R. 29 luglio 2003 n. 33 e preceduta dalla VINCA del 5 marzo 2003, indicava tra i propri obiettivi l’ “Ampliamento e raccordo funzionale tra le aree sciabili esistenti di Padola – Valgrande - Passo Monte Croce” e che il collegamento sciistico tra il Comelico e la Pusteria erano considerati dal Piano EV, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 10 luglio 2007 n. 2107, e dalla variante n. 2 al OT approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione 21 febbraio 2007 n. 11.
Il Comune ha anche eccepito che, in seguito, a vari livelli istituzionali, sono stati adottati provvedimenti che ulteriormente prevedono il collegamento in questione.
In dettaglio, il Comune si riferisce: alla variante n. 3 al OT, approvata con la D.G.R. n. 926 del 2011; alla deliberazione consiliare 19 marzo 2010 n. 4 ( “Esame ed approvazione dell’ipotesi di accordo intervenuto tra il Comune, la Società Alta Val Comelico e i Signori Senfter/Holzer per lo sviluppo del collegamento sciabile Comelico-Alta Pusteria” ); al “Piano di assetto intercomunale Alto Comelico” (PATI), approvato dalla Provincia di Belluno con deliberazione consiliare 31 luglio 2018 n. 32 assunta ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 11 del 2004; al Piano Regionale EV approvato dalla Regione VE con deliberazione della Giunta n. 217 del 2013 e al Piano regionale dei trasporti, approvato dalla Regione VE con deliberazione consiliare 14 luglio 2020 n. 74.
Sotto il profilo ambientale, il Comune ha eccepito: che sono stati sottoposti a VINCA sia le Varianti n. 1 e n. 2 al OT, sia il Piano EV del 2007; che il PATI (il quale espressamente prevede gli impianti oggetto del contendere) è stato approvato previa acquisizione del parere della Commissione regionale VAS 9 agosto 2017 n. 120 (comprendente anche una relazione VINCA) e che il Comune, prima di approvare le varianti n. 1/2019 e n. 1/2021 e prima di approvare il progetto STACCO ha più volte interloquito con la Fondazione Dolomiti ES.
Sotto il profilo paesaggistico il Comune ha eccepito che, avuto riguardo a quanto comunicatogli dal MIBACT-Commissione Regionale per il patrimonio culturale del VE con nota del 2 marzo 2018, i pareri espressi dalla Soprintendenza prima di quello favorevole del 27 gennaio 2023 non avrebbero posto elementi ostativi all’avanzamento dell’ iter delle varianti in questione, tanto che il confronto tra le Amministrazioni è proseguito a livello centrale, a Roma, presso la sede della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero.
Il Comune ha anche eccepito che, nell’incontro tematico svoltosi il 16 maggio 2019 presso quella Direzione del MIBACT, il Ministero ha evidenziato che l’apposizione del vincolo di interesse pubblico sull’area alpina tra il Comelico e Val d’Ansiei, in vista della quale allora era ancora pendente il procedimento, comportava la necessità di un confronto sulle trasformazioni edilizie connesse alla realizzazione dei nuovi impianti.
Secondo il Comune tali elementi di fatto escludono che il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 osti alla realizzazione degli interventi considerati dai provvedimenti impugnati.
Il Comune ha eccepito che la disciplina d’uso prevista dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 non esclude a priori la realizzazione di nuovi impianti a fune e di nuove piste da sci.
Il Comune ha precisato di avere chiesto l’autorizzazione paesaggistica ottenuta il 27 luglio 2023 per avere una certezza di base in vista della prosecuzione del procedimento e che la Soprintendenza dovrà comunque ripronunciarsi in sede di VIA.
Sotto il profilo processuale, nella memoria depositata il 19 luglio 2024 il Comune ha eccepito che le ricorrenti non avevano impugnato l’autorizzazione paesaggistica 27 luglio 2023 n. prot. 4147 (successivamente impugnata con i secondi motivi aggiunti), né il PATI, né il Piano regionale dei trasporti, i quali ultimi considerano il collegamento tra i comprensori sciistici del Comelico e della Pusteria, la cui previsione sopravvivrebbe quand’anche venissero annullate in sede giurisdizionale le varianti n. 1/2019 e n. 1/2021 al P.I..
Il Comune ha eccepito anche la tardività dell’impugnazione delle deliberazioni consiliari 23 dicembre 2019 n. 87 e 28 aprile 2017 n. 44 recanti le dichiarazioni sulla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
9.2. La Regione ha preso posizione sulle censure proposte con il ricorso introduttivo afferenti le procedure di VAS e di VINCA sottese alle varianti n. 1/2019 e n. 1/2021 al P.I. del Comune di Comelico Superiore.
9.3. Il Ministero ha preso posizione sulle censure proposte con i primi motivi aggiunti che investono il parere della Soprintendenza del 27 gennaio 2023.
Ha eccepito che nel rilascio del parere l’Amministrazione, pur non avendo potuto tenere conto del vincolo di cui al D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, che era stato annullato con sentenza immediatamente esecutiva e non sospesa, aveva salvaguardato i valori sottesi a tale vincolo con l’apposizione di prescrizioni.
Ha precisato che i progetti di dettaglio dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza e valutati tenendo conto del predetto vincolo.
Ha eccepito che il precedente parere della Soprintendenza del 3 marzo 2020 era stato reso, nella vigenza del vincolo di cui al D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, nel corso del procedimento di VAS sotteso alla variante 1/2019.
10. All’udienza pubblica del 19 settembre 2024, su istanza della parte ricorrente, è stato disposto un rinvio in vista della notificazione del secondo atto per motivi aggiunti ed è stata fissata l’udienza pubblica del 6 marzo 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
11. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 le parti hanno ampiamente discusso la causa.
Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità parziale del primo ricorso per motivi aggiunti, dubitando della immediata lesività della deliberazione della Giunta comunale di Comelico Superiore n. 39 del 2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del “progetto STACCO”.
Sentite le parti sul punto, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
12. Giunge in decisione il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle associazioni ambientaliste in epigrafe indicate avverso una serie di atti tra loro concatenati, finalizzati alla realizzazione di due impianti di risalita e di tre piste da sci nel territorio comunale di Comelico Superiore.
13. Il gravame non può essere accolto.
A. Sull’impugnazione delle varianti n. 1/2019 e n. 1/2021 al P.I. del Comune di Comelico Superiore.
14.0. Con il ricorso introduttivo sono impugnate le deliberazioni consiliari assunte dal Comune di Comelico Superiore il 14 luglio 2021 n. 20 e n. 21 di approvazione, rispettivamente, delle varianti al P.I. n. 1/2021 e n. 1/2019.
14.1. Con il primo motivo, le associazioni ricorrenti lamentano che i nuovi impianti di risalita e le piste di collegamento tra Comelico e Pusteria sarebbero stati pianificati per la prima volta con la variante n. 3 al OT, approvata con la D.G.R. n. 926 del 2011.
Si tratterebbe di opere non comprese tra le esclusioni dal divieto posto dall’art. 5, comma 1, lett. m), del decreto ministeriale n. 184 del 2007, che quindi risulterebbe violato.
14.2. Le eccezioni di inammissibilità della censura per carenza di interesse opposte dal Comune sono fondate.
Osserva al riguardo il Collegio che gli impianti e le piste oggetto delle varianti n. 1/2021 e n. 1/2019 al P.I. del Comune di Comelico Superiore non trovano esclusiva giustificazione nelle previsioni della variante n. 3 al OT, atteso che danno attuazione al PATI, approvato dalla Provincia di Belluno con deliberazione del Consiglio 31 luglio 2018 n. 32 (doc. 43 del Comune) e al Piano regionale dei trasporti, approvato dalla Regione con deliberazione del Consiglio 14 luglio 2020 n. 75 (doc. 53 del Comune, pagina 8).
In particolare, il PATI prevede il tracciato di massima degli impianti in questione, il Piano regionale dei trasporti (PTR) prevede il collegamento sciistico tra Comelico e Alta Pusteria.
Né il PATI né il Piano regionale dei trasporti sono stati impugnati, con la conseguenza che, quand’anche fosse fondata la tesi secondo cui le varianti al P.I. non potrebbero reggersi sulla variante n. 3 al OT, le stesse ben potrebbero comunque sostenersi sulle previsioni contenute nel PATI e nel PTR.
Da questo punto di vista, il motivo non è sostenuto da interesse.
14.3a. Nondimeno, il motivo è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 5, comma 1, lett. m) del decreto ministeriale n. 184 del 2007 così dispone: “1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS” .
La ratio del divieto, e della relativa eccezione, va ricondotta alla necessità di salvaguardare il rapporto all’interno della ZPS tra aree naturalistiche e aree destinate a impianti sciistici (cfr. TAR Lazio, sez. I -quater , 3 giugno 2022 n. 7235).
Tale rapporto può trovare il proprio punto di equilibrio in quattro possibili ipotesi:
a) se i nuovi impianti e/o le nuove piste da sci sono previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data del 17 ottobre 2007, data di entra in vigore del decreto ministeriale n. 184 del 2007, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento;
b) se gli stessi sono previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza;
c) se per gli stessi è stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza;
d) se gli stessi costituiscono interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.
Nel caso di specie vengono in rilievo l’ipotesi sub a) e le due concorrenti condizioni in essa considerate (interventi previsti a livello di pianificazione generale e di settore e positiva valutazione di incidenza dei progetti o dei piani).
14.3b. Al riguardo, osserva il Collegio che l’art. 5, comma 1, lett. m), del decreto ministeriale n. 184 del 2007, nel riferirsi agli interventi “previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore” , non richiede che le opere siano state definite e progettate a livello di dettaglio.
Da questo punto di vista, l’inclusione del collegamento sciistico tra il Comelico e la Pusteria con la delimitazione delle aree interessate, nelle varianti n.1 e n. 2 al OT (approvate dalla Regione VE rispettivamente il 29 luglio 2003 e il 21 febbraio 2007) e nel Piano EV (approvato dalla Regione il 10 luglio 2007) integra la prima delle due condizioni considerate nell’anzidetta ipotesi sub a).
Infatti, ai sensi dell’art. 48, comma 2, primo periodo, della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ) “I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (RC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25” (in precedenza, già l’art. 3, n. 1), lett. a), della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 includeva i piani di area nella pianificazione a livello regionale. La L.R. n. 61 del 1985 è stata abrogata dalla L.R. n. 11 del 2004).
Analogamente, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21 novembre 2008 n. 21 ( “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” ) il Piano regionale neve si coordina, integrandolo, con il RC (anche l’art. 2 della L.R. 6 marzo 1990 n. 18, in vigore quando venne approvato il Piano EV del 2007, collocava tale strumento a livello di pianificazione territoriale atteso che lo condizionava al “rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.R.C.” e lo collocava “nel quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti” . La legge regionale n. 18 del 1990 è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 21 del 2008).
14.3c. Tanto osservato in relazione alla pianificazione di un collegamento sciistico tra il Comelico e la Pusteria da prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 148 del 2007, osserva il Collegio che, effettivamente, sono stati sottoposti a VINCA sia le Varianti n. 1 e n. 2 al OT, sia il Piano EV del 2007 (cfr. rispettivamente il doc. 35 di parte ricorrente, punto 1), lett. d), del deliberato e i docc. 75 e 68 del Comune).
15.1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, le associazioni ricorrenti lamentano che le opere oggetto delle varianti al PI n. 1/2019 e n. 1/2021 non sarebbero compatibili con il vincolo paesaggistico che il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 ha impresso sul Comelico, del quale il Comune non avrebbe tenuto conto.
Il motivo è infondato.
15.2. Osserva al riguardo il Collegio che la realizzazione dei due nuovi impianti a fune e delle tre nuove piste da sci presuppone il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, tuttora in fieri , composta dal concatenarsi di distinti procedimenti amministrativi, ancorché tra loro necessariamente connessi.
L’approvazione delle due varianti al P.I. si colloca nella fase iniziale di tale fattispecie a formazione progressiva ed è finalizzata a formare il presupposto sul quale innestare le fasi successive.
Infatti, la realizzazione delle opere in questione presuppone la compatibilità delle stesse con lo strumento di pianificazione territoriale.
15.3 Fatta questa premessa, il vincolo impresso dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 non preclude a priori la pianificazione delle infrastrutture in argomento, alla luce di quanto dispone l’Allegato “A” ( “Relazione e disciplina d’uso” ), secondo cui, in materia di comparti sciistici, “ […] La realizzazione di nuovi tracciati di piste da sci, impianti di risalita e stazioni di monte e di valle sarà consentita qualora non comprometta aree ad elevata integrità naturalistica, ambientale ed ecosistemica, ossia aree che presentino uno o più aspetti tra quelli sotto indicati: visibilità territoriale particolarmente ampia e la cui valenza connoti in forma peculiare l’insieme paesaggistico di cui fanno parte; panoramicità verso il contesto paesaggistico di riferimento; elementi particolarmente significativi inerenti la storia e la geomorfologia del comprensorio di riferimento” (pag. 25 del doc. 42 di parte ricorrente).
15.4. Va poi detto che nella valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo in argomento assume rilievo quanto dichiarato dal MIBAC nel corso dell’incontro tematico tenutosi il 27 maggio 2019 con i rappresentanti del Comune sul “Progetto per l’ampliamento della ski-area di Padola per un miglioramento del collegamento con il comprensorio sciistico “Tre Cime”” : “[…] Nella logica della leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il Ministero evidenzia che il procedimento in corso di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.Lgs. 42/2004, relativo all’area alpina compresa tra i Comelico e la Val d’Ansiei, comporta la necessità di un preventivo confronto tra le parti per le trasformazioni edilizie che dovessero interessare in relazione agli impianti – per i quali si è espresso l’assenso di massima – il territorio di Padola e l’area dove insistono i bagni di Valgrande, nonché le stazioni di a monte e a valle degli impianti di risalita, oggetto dell’esame odierno.” (doc. 25 del Comune).
È inoltre significativo che successivamente si siano succeduti ulteriori incontri tra le parti.
Nell’incontro del 13 giugno 2019 le parti hanno valutato l’esito dei sopralluoghi congiunti sul territorio e si sono confrontate sulle ipotesi progettuali (doc. 26 del Comune).
Nell’incontro del 27 giugno 2019, per quanto riguarda il collegamento verso la Pusteria il Ministero si è dimostrato propenso a esprimere il proprio assenso a un impianto di risalita che lasci il più possibile fuori dal percorso MA SE, tanto da spingersi a verificare la praticabilità di un intervento finanziario statale per coprire nella misura più alta possibile le spese di realizzazione dell’impianto stesso; per quanto riguarda il collegamento tra Campotrondo e il Col d’la Tenda, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un’intesa di massima sia sul tracciato dell’impianto di risalita, sia sul tracciato della pista e hanno convenuto l’opportunità di procedere alla definizione positiva della procedura di VAS e di procedere alla definizione congiunta sul terreno del percorso da realizzare (doc. 27 del Comune).
15.5. A tale ultimo riguardo, la Soprintendenza territorialmente competente il 3 marzo 2020 ha espresso il proprio parere nel procedimento di VAS relativo alla variante n. 1/2019 (Campotrondo -Col d’la Tenda – doc. 31 del Comune).
In particolare, la Soprintendenza ha osservato in termini critici che l’analisi del quadro normativo e pianificatorio non avrebbe compreso la disciplina discendente dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 e che la valutazione Ambientale agli atti non avrebbe preso in considerazione le componenti con cui si articola il paesaggio di riferimento, così come riconosciute dal nominato D.M..
Nondimeno, la Soprintendenza ha ritenuto esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, il paesaggio e l’interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.
La Soprintendenza ha espresso tale giudizio di “esaustività” facendo espresso riferimento alla disciplina d’uso di cui al D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676.
15.6. Va peraltro aggiunto che la Soprintendenza, con atto del 27 febbraio 2017, nell’esprimere in sede di VAS le proprie perplessità sull’impatto determinato dalla variante allora ancora denominata “variante n. 2/2014” (l’attuale variante 1/2021) inerente il collegamento da Campotrondo a MA SE si era espressamente riservata di “esaminare singolarmente ogni singolo progetto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146 o tramite lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14” (doc. 29 di parte ricorrente).
La Soprintendenza, con atto del 9 febbraio 2018, si era pronunciata in termini esattamente sovrapponibili in sede di VAS rispetto alla “variante n. 2/2017” (l’attuale variante 1/2019) inerente il collegamento da Campotrondo al Col d’la Tenda (doc. 17 del Comune).
15.7. Tale posizione critica della locale Soprintendenza aveva indotto il sindaco del Comune di Comelico Superiore a interloquire con il Segretariato regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo ( alias “Commissione regionale per il patrimonio culturale del VE” ), in considerazione del ruolo di coordinamento delle strutture periferiche del Ministero e per avere una minimale certezza sulla generica fattibilità dell’intervento, da comunque affinare in sede di successivi provvedimenti autorizzativi (cfr. la nota sindacale del 14 febbraio 2018 – doc. 18 del Comune).
Con atto del 16 marzo 2018 la Commissione regionale ha risposto al Comune che i pareri fomulati in sede di VAS non esprimevano elementi ostativi all’avanzamento del progetto, ma solo indicazioni di cui il Comune avrebbero dovuto tenere in debito conto nelle successive fasi progettuali nell’ambito di procedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o in sede di conferenza di servizi.
Contestualmente, la Commissione regionale ha rappresentato la disponibilità della Soprintendenza a proseguire nelle interlocuzioni con il Comune che, come detto, si sono svolte anche a livello centrale di Ministero.
15.8a. Volendo quindi tirare le fila del discorso, sotto un primo profilo il motivo di ricorso non è fondato perché il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 non esclude a priori la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di nuove piste da sci.
15.8b. Sotto un secondo profilo, il motivo non è fondato perché il parere definitivo sulla compatibilità paesaggistica delle interverrà solo in sede di approvazione dei progetti.
Da questo punto di vista, nemmeno l’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 27 luglio 2023 sul progetto STACCO costituisce titolo, ai fini paesaggistici, per la immediata realizzazione delle opere.
Infatti, tale autorizzazione recepisce integralmente le condizioni e le prescrizioni apposte dalla Soprintendenza nel proprio parere del 27 gennaio 2023.
Tali prescrizioni si traducono nell’obbligo del Comune di sottoporre alla Soprintendenza, ai fini della specifica approvazione, progetti di dettaglio in relazione a taluni aspetti che in particolare riguardano: il tunnel della pista Popera I, i tagli forestali e le mitigazioni relativi alla funivia da Valgrande a SE; l’impatto cromatico dei piloni e delle cabine; il rivestimento e l’impatto cromatico della stazione intermedia di Valgrande e della stazione a monte.
15.8c. Sotto un terzo profilo, il motivo non è fondato perché gli impatti ambientali rilevati in sede di VINCA e di VAS non sono di per sé ostativi alla realizzazione dell’intervento.
Ritiene infatti il Collegio che, rispetto alla VAS e alla VINCA, trattandosi di attività di valutazione ambientale, possa predicarsi, mutatis mutandis , quanto costantemente affermato in materia di VIA: “La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l'equilibrio tra i possibili effetti sull'ambiente e i benefici socio-economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità o errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico-amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico-sociale)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987).
Da connesso punto di vista, osserva il Collegio che il giudizio di non compromissione delle aree ad elevata integrità naturalistica, ambientale ed ecosistemica, considerato dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 quale presupposto per assentire la realizzazione di nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, presuppone l’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale dell’autorità tutoria del vincolo paesaggistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263, secondo cui “In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; l'apprezzamento così compiuto è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.” )
Di conseguenza, anche alla luce degli effetti posti sul Comelico dal vincolo impresso dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, gli impatti sull’ambiente rilevati in sede di VAS e di VINCA non sono automaticamente ostativi all’assentibilità paesaggistica degli interventi in questione.
15.8d. Sotto un quarto profilo, il motivo è infondato perché la Soprintendenza, in sede di VAS sottesa alla variante n. 1/2019 (Campotrondo -Col d’la Tenda) si era espressa in termini non ostativi, anche alla luce del vincolo posto dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 (cfr. il precedente paragrafo 15.5).
15.8e. Sotto un quinto profilo, il motivo è infondato perché anche la competente Direzione generale del Ministero, in pendenza del procedimento di apposizione del vincolo, si era parimenti espressa in termini non ostativi rispetto al collegamento Campotrondo -SE (cfr. il precedente paragrafo 15.4).
16.1a. Il terzo motivo del ricorso introduttivo si articola in quattro distinte censure riguardanti la VINCA sottesa alle due varianti.
La prima di esse concerne la valutazione cumulativa delle conseguenze derivanti dall’attuazione di entrambe le varianti, che secondo le ricorrenti sarebbe mancata.
16.1b. La censura è infondata.
Osserva al riguardo il Collegio che la relazione sull’istruttoria tecnica elaborata dalla Regione per la VINCA sulla Variante n 1/2019 (Campotrondo-Col d’la Tenda) dà atto che lo studio compiuto per la valutazione di incidenza “riconosce nell’attuazione della variante n. 2/2014 al PRG di Comelico Superiore [ alias variante 1/2021, Campotrondo-MA di SE – n.d.r.] il verificarsi di un’interazione congiunta con la variante al Piano in argomento e che pertanto non è escluso il verificarsi di effetti cumulativi e sinergici” (cfr. doc. 6 della Regione, pagina 4. Cfr. anche le successive pagine 12 – sulla riduzione della superficie forestale derivante dall’attuazione delle due varianti– e 14 – sul monitoraggio degli effetti cumulativi sull’ habitat e sulle specie, anche in vista delle misure di mitigazione di compensazione da attuare).
In senso analogo, nella deliberazione consiliare del Comune di Comelico Superiore 10 giugno 2020 n. 11, recante determinazioni sulle osservazioni alla Variante n. 1/2019 presentate anche da alcune delle associazioni ricorrenti, si legge che “In ogni caso VAS e V.Inc.A. della variante in oggetto tengono conto degli impatti cumulativi di entrambe le progettualità”, compresa quindi la precedente già approvata in sede di VAS” (doc. 8 del Comune, pagina 3).
16.2a. La seconda censura afferente al terzo motivo investe la valutazione delle alternative agli interventi previsti da ciascuna delle due varianti, anche con riferimento alla cd. “opzione zero”, che secondo le ricorrenti sarebbe mancata.
La censura non è fondata.
16.2b. Al riguardo ribadisce il Collegio di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e al quale intende dare continuità, secondo cui “La valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'Amministrazione in modo inadeguato; tale giudizio, inoltre, può legittimamente avere esito negativo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate ed evidenziate” (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 marzo 2024, n.2044).
Il Collegio ritiene anche di dovere considerare tra i parametri di legittimità dell’agire amministrativo quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di VINCA: “allorquando lo Stato membro intenda procedere alla realizzazione di un progetto ai sensi dell’art. 6, comma 4, della direttiva, la VINCA deve essere effettuata in maniera assolutamente completa ed esaustiva, con definizione delle misure di mitigazione/protezione, nella fase preliminare, cioè in vista della approvazione del progetto preliminare, e ciò per la ragione che la VINCA è necessaria ai fini della valutazione comparata tra più alternative dannose (per stabilire quale di esse sia quella che comporta minori inconvenienti), e quindi per stabilire se ricorrano le condizioni in presenza delle quali si può dare corso ad un progetto per rilevanti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 4, della direttiva “habitat”; in particolare, anche le misure di mitigazione, cioè le misure tese ad evitare o ridurre l’incidenza negativa di un piano o progetto, debbono essere individuate e previste nel corso della VINCA, e non possono essere introdotte dopo l’approvazione di questa, e del progetto cui la VINCA si riferisce; solo le misure c.d. “compensative” possono essere determinate in una fase successiva, ed è anzi opportuno che esse siano definite solo dopo che la VINCA sia stata completata e sia chiaro il quadro dell’incidenza negativa che il progetto procurerà al sito interessato, tenendo conto delle misure di mitigazione adottate” (Corte di giustizia UE, 6 luglio 2020, causa C-411/19).
16.2c. Fatta questa premessa, ai fini della valutazione della completezza dell’istruttoria della VINCA, il Collegio ritiene di dovere dare rilievo alla circostanza secondo cui il PATI “Alto Comelico” approvato nel 2018, che considera sia il collegamento Valgrande - Col d’la Tenda sia quello Valgrande - MA SE, è stato a sua volta preceduto da VINCA (doc. 8 del Comune, pagine 8 e 13).
Anche le tre varianti al OT e il Piano EV, che come detto prevedevano il collegamento sciistico tra il Comelico e la Pusteria, sono state precedute da VINCA.
In tale situazione, ad avviso del Collegio, la scelta pianificatoria relativa alla praticabilità dell’“opzione zero”, e cioè della mancata realizzazione degli interventi in questione, si era già consumata in un’epoca anteriore all’approvazione delle varianti n. 1/2021 e n. 1/2019 al P.I. del Comune di Comelico.
Da questo punto di vista, la valutazione di incidenza sottesa a ciascuna di tali varianti doveva interessare e porre a confronto le possibili ipotesi progettuali, considerando ormai superata l’ipotesi dell’opzione zero.
16.2d. Quanto alla VINCA riferita alla Variante 1/2021 (Campotrondo -MA SE), la relazione sull’istruttoria tecnica elaborata dalla Regione per la VINCA dà atto del confronto tra l’incidenza ambientale prodotta dall’ipotesi di intervento denominata “ipotesi 0” e l’incidenza prodotta dall’ipotesi di intervento denominata “ipotesi 1” (doc. 5 della Regione, pagina 4).
16.2e. Quanto alla VINCA riferita alla Variante 1/2019 (Valgrande-Col d’la Tenda), la relazione sull’istruttoria tecnica elaborata dalla Regione per la VINCA dà atto confronto tra l’incidenza ambientale prodotta dall’ipotesi di intervento denominata “scenario 0” e l’incidenza prodotta dall’ipotesi di intervento denominata “scenario 1” (doc. 6 della Regione, pagine 10 e 11).
Nello stesso senso vanno intese le argomentazioni sottese alla deliberazione del Consiglio comunale di Comelico Superiore 10 giugno 2020 n. 11 recante le determinazioni sulle osservazioni presentate successivamente all’adozione della variante (doc. 8 del Comune, pagine 5 e ss.).
16.2f. Con riferimento alle valutazioni di incidenza sottese a ciascuna delle due varianti, l’ipotesi di intervento prescelta risulta quella meno impattante (esclusa ovviamente quella corrispondente all’opzione zero), con la conseguenza che il Collegio non ravvisa elementi tali da potere inferire che, l’Amministrazione abbia fatto cattivo uso della discrezionalità tecnica e di quella amministrativa.
16.3a. La terza e la quarta delle censure afferenti al terzo motivo investono la dichiarazione dei motivi imperativi di interesse pubblico che hanno consentito, per ciascuna delle due varianti, il superamento delle criticità rilevate in sede di VINCA.
In particolare, con la terza censura le ricorrenti lamentano che la Regione VE non si sarebbe espressa al riguardo.
Con la quarta censura, sostengono che la Giunta del Comune di Comelico Superiore avrebbe assunto le deliberazioni 23 dicembre 2019 n. 87 (relativa alla Variante 1/2019) e 28 aprile 2017 n. 44 (relativa alla Variante 1/2021), e con esse dichiarato i piani in questione sorretti da “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” , nonostante l’interesse pubblico perseguito difetterebbe della rilevanza e della natura a lungo termine.
Le censure possono essere trattate congiuntamente.
16.3b. L’art. 5 ( “Valutazione di incidenza” ), commi 9 e 10, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ( “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ) prevede che “9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”
Tali disposizioni recepiscono, a livello nazionale, il contenuto dell’art. 6, punto 4, della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
16.3c. Come anticipato, la dichiarazione circa la sussistenza dei “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” considerati dalle su indicate disposizioni, è stata assunta con la deliberazione della Giunta comunale di Comelico Superiore n. 87 del 2019 per la Variante 1/2019 (Campotrondo - Col d’la Tenda – doc. 6 del Comune) e con la deliberazione n. 44 del 2017 per la Variante 1/2021 (Campotrondo - MA SE – doc. 3 del Comune).
Entrambe le deliberazioni avevano carattere immediatamente lesivo, perché con ciascuna di esse l’Amministrazione aveva consumato il potere di determinarsi rispetto alla fattispecie considerata, senza necessità di svolgere un’ulteriore attività provvedimentale per rendere definitiva la decisione di dichiarare la sussistenza dei predetti “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” .
Ciascuna delle due deliberazioni è stata soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con la conseguenza che per ciascuna di esse il termine di sessanta giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 29 cod. proc. amm. aveva iniziato a decorrere “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge” , ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm..
In particolare, il termine per impugnare la deliberazione di Giunta n. 44 del 2017 aveva iniziato a decorrere dal 28 giugno 2017, mentre quello per impugnare la deliberazione di Giunta n. 87 del 2019 aveva iniziato a decorrere dal 14 gennaio 2021.
Da questo punto di vista, le censure qui in esame, proposte con il ricorso notificato il 27 ottobre 2021, risultano tardivamente proposte e, come tali, sono irricevibili.
16.3d. Tali censure sono comunque anche infondate nel merito.
Infatti, sotto un primo profilo, né il D.P.R. n. 357 del 1997, né la D.G.R. VE 29 agosto 2014 n. 14, recante la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” , attribuiscono alla Regione la competenza a dichiarare la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
16.3e. Sotto un secondo profilo, ritiene il Collegio che le deliberazioni della Giunta comunale n. 44 del 2017 e n. 87 del 2019 di individuazione dei motivi di rilevante interesse pubblico, siano espressione di scelte di indirizzo politico-amministrativo e che l’adozione delle stesse costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa.
Fatta questa premessa, ad avviso del Collegio entrambe le deliberazioni risultano adeguatamente istruite e motivate.
In particolare, in entrambe le deliberazioni si dà conto della condizione del Comelico quale area “svantaggiata” e “depressa” e, in ciascuna di esse le argomentazioni di politica economico e sociale sulle ricadute positive degli interventi in questione non paiono al Collegio ictu oculi illogiche né irrazionali, anche avuto riguardo alla natura di servizio pubblico inerente agli impianti in questione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2024, n. 9441, paragrafo 14) e avuto riguardo al fatto che la significativa incidenza negativa investe solo due habitat (quello 9410 delle foreste di abete rosso e quello 9420 delle foreste di larice e di pino cembro) a fronte degli ulteriori ventisette habitat di interesse comunitario presenti nella zona (cfr. la memora della Regione depositata il 18 luglio 2024, pagine 11 e 12).
Da questo punto di vista, le censure delle associazioni ricorrenti vanno disattese, anche perché tendono sotto più profili a contestare scelte che attengono al merito dell’azione amministrativa, anziché alla legittimità della stessa.
Va poi tenuto presente che le deliberazioni della Giunta comunale vanno a comporre un mosaico già perimetrato a livello di OT (e cioè a livello interregionale), che prevede il collegamento tra il Comelico e la Pusteria.
Sotto questo aspetto, tali deliberazioni non fanno che confermare, dettagliandole, scelte strategiche di governo del territorio assunte a livelli sovraordinati.
Va altresì precisato che la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano 30 ottobre 2018 n. 1111, con cui è stata rigettata l’approvazione di un “collegamento tecnico delle stazioni sciistiche Tre Come Dolomiti e Skiarea Val Comelico” (doc. 45 di parte ricorrente) riguardava un progetto diverso e anteriore da quello considerato dalle qui gravate varianti al P.I. del Comune di Comelico Superiore, con la conseguenza che non viene in rilievo un elemento ostativo alla futura realizzazione di tale collegamento.
Va peraltro detto che la deliberazione del Consiglio comunale Comelico Superiore 10 giugno 2020 n. 11, recante le determinazioni in ordine alle osservazioni presentate successivamente all’adozione della variante n. 1/2019 (collegamento Campotrondo-Col d’la Tenda), dà atto di interlocuzioni “in via di perfezionamento” con la Provincia di Bolzano in vista della realizzazione del collegamento tra i due comprensori sciistici, attualmente possibile solo due percorsi skiweg (doc. 8 del Comune, pagina 4. Per skiweg si intende una piccola strada di montagna innevata, percorribile con gli sci).
17.1. Il quarto motivo del ricorso introduttivo reca la censura secondo cui, in sede di VAS, non sarebbe stato valutato l’effetto cumulativo prodotto dalle due varianti.
Il motivo è infondato.
17.2. Sotto un primo profilo, entrambi gli interventi erano stati già previsti dal PATI Alto Comelico, che era stato preceduto da VAS (doc. 44 del Comune, pagina 4, punto 19).
Sotto un secondo connesso profilo, la Commissione regionale VAS, nel parere 4 giugno 2021 n. 121 reso sulla variante n. 1/2019, ha preso atto che l’impianto a fune tra Valgrande e il Col d’la Tenda e le annesse piste da sci si innestano nell’ambito di una pianificazione integrata comprendente anche il tracciato Valgrande-MA di SE, oggetto della variante n. 1/2021 (cfr. doc. 8 della Regione, pagina 8).
18.1. Il quinto motivo del ricorso introduttivo si articola in due censure distinte.
18.2a. La prima di esse investe la Variante n. 1/2019 (Campotrondo -Col d’la Tenda).
Vi si deduce che non vi sarebbe certezza in relazione alla effettiva possibilità di mitigare gli impatti sull ’habitat di interesse prioritario 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)” e che tale criticità non sarebbe superabile nemmeno dalla sussistenza dei motivi imperativi di interesse pubblico dichiarati con la deliberazione della Giunta di Comelico Superiore n. 87 del 2019, perché la questione dovrebbe essere rimessa al parere della Commissione europea ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 357 del 1997.
La censura va disattesa.
18.2b. Al riguardo, osserva il Collegio che il parere della Commissione europea di cui alla norma da ultimo richiamata presuppone che l’incidenza negativa significativa investa gli habitat naturali di interesse comunitario “prioritari”, mentre nel caso di specie l’incidenza negativa investe habitat naturali “non prioritari” ( habitat 9410 e 9420), per i quali tale parere non è richiesto.
Inoltre, la Commissione regionale VAS, nel parere 4 giugno 2021 n. 121 ha prescritto, a tutela dell ’habitat di interesse prioritario 7220*, compreso nella categoria “72: Paludi basse calcaree” , che l’attuazione della variante si esplichi a una distanza non inferiore a cinquanta metri dalle sorgenti pietrificanti, e comunque con tutti gli accorgimenti per garantirne il mantenimento (doc. 8 della Regione, pagina 14).
18.3a. Anche la seconda censura con cui si declina il quinto motivo del ricorso introduttivo investe la Variante n. 1/2019 (Valgrande-Col d’la Tenda).
Vi si deduce il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di VINCA.
18.3b. Anche questa censura va disattesa alla luce di quanto dispone l’art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 357 del 1997, secondo cui “Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.”
Al riguardo osserva il Collegio che in mancanza di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, il suo superamento non determina la consumazione del potere e non rende perciò illegittimo il provvedimento adottato tardivamente, ma al più consente l'attivazione degli altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso l'inerzia dell'amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4847; T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 aprile 2019, n. 934; T.A.R. Roma, Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 1805; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 dicembre 2022, nn. 1092 e 1096).
Occorre precisare che un termine è perentorio se la legge fa conseguire al suo spirare la produzione di un effetto giuridico, attribuendo, dunque, valore provvedimentale (di accoglimento o di diniego) al silenzio amministrativo.
In difetto di tale previsione, opera l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, che riconnette al silenzio inadempimento conseguenze risarcitorie e rimedi propulsivi, senza privare l'amministrazione del potere di provvedere.
Del resto, l'operatività dei meccanismi di silenzio assenso procedimentale (art. 17- bis , comma 4, della legge n. 241 del 1990) ed esoprocedimentale (art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990) è impedita nelle ipotesi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
Siffatto impedimento vale per la VINCA, per la quale l'art. 6, comma 3, della direttiva Habitat 92/43/CEE prescrive che le autorità nazionali devono dare, all'esito della valutazione, il loro accordo sui piani o progetti incidenti sui siti protetti (cfr. T.A.R. Piemonte, 12 gennaio 2023, n. 35).
Facendo applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie concreta, il procedimento di VINCA non è viziato per il fatto di avere l’Amministrazione chiesto al Comune di produrre integrazioni per più di una volta con la conseguenza che l’istruttoria tecnica in seno alla VAS per la valutazione di incidenza si sia conclusa solo il 23 aprile 2021, successivamente al termine di sessanta giorni computato dalla data del deposito delle prime integrazioni richieste al Comune.
19. Il sesto (e ultimo) motivo del ricorso introduttivo investe la sola variante n. 1/2021 (Campotrondo -MA di SE).
Vi si deduce che il Comune, prima di approvare tale variante, non avrebbe interloquito con la Fondazione Dolomiti ES in ordine alla compatibilità tra l’intervento e il riconoscimento ES.
Il motivo è infondato alla luce della documentazione prodotta dal Comune, recante la corrispondenza al riguardo intrattenuta con la Fondazione NE (cfr. i docc. 21, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40 e 41 del Comune.
B. Sull’impugnazione dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
20.1. Il Collegio ritiene che i primi due mezzi di censura contenuti nel primo atto per motivi aggiunti, con i quali viene contestata la legittimità della deliberazione della Giunta comunale di Comelico Superiore n. 39 del 2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto “STACCO” non siano sorretti da interesse, in considerazione della natura non immediatamente lesiva di tale provvedimento.
20.2. Non sfugge al Collegio che l’oggetto della deliberazione della Giunta comunale di Comelico Superiore n. 39 del 2023 fa riferimento all’approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica “avanzato” , né sfugge che il testo della deliberazione reca la considerazione secondo cui “il progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento, in adempimento al disposto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento appare identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.”
Pare tuttavia che tali circostanze trovino giustificazione nel fatto che la stipula della convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Comelico Superiore era condizionata alla presentazione di un progetto svolto “almeno” a livello di fattibilità tecnico economica (cfr. pagina della deliberazione giuntale n. 39 del 2023).
Vale a dire che più il progetto presentato dal Comune era dettagliato, maggiore era la probabilità di ottenere il finanziamento.
20.3. Fatta questa precisazione, va escluso che il progetto possa considerarsi definitivo.
Infatti, allo stato, il livello di progettazione è ancora allo stadio iniziale: da questo punto di vista, va considerato che le variazioni tra fasi progettuali costituiscono il fisiologico sviluppo della progettazione stessa, con la conseguenza che non vi è alcuna certezza che la versione del progetto STACCO ora approvata corrisponderà al progetto esecutivo.
Inoltre, va considerato anche che il progetto di fattibilità deve ancora essere sottoposto a VIA e che l’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 ha dettato, tra le prescrizioni, la predisposizione di progetti di dettaglio che dovranno essere a loro volta assentiti dalla Soprintendenza.
20.4. Va quindi escluso che il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento “STACCO”, non recando determinazioni amministrative “definitive”, sia, allo stato, suscettibile di ledere concretamente gli interessi e valori di cui le associazioni ricorrenti sono portatrici (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 21 febbraio 2020, n. 55).
20.5. Per tali ragioni, come prospettato dal Collegio all’udienza pubblica del 6 marzo 2025, va dichiarata l’inammissibilità, per carenza di interesse, dei primi due mezzi di censura contenuti nel primo atto per motivi aggiunti.
20.6. Va peraltro detto che la deduzione sottesa al primo motivo del primo atto per motivi aggiunti (secondo la quale sarebbe mancata la comunicazione al Ministero ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357 del 1997) non è fondata, alla luce del “formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/cee” depositato dal Comune sub doc. 62, all. 6 e di quello depositato sempre dal Comune sub doc. 82 (cfr. pagina 89).
20.7. Non è fondata nemmeno la deduzione sottesa al primo motivo del primo atto per motivi aggiunti, secondo la quale il Comune non avrebbe dato corso al monitoraggio né avrebbe previsto misure di compensazione prima di approvare il progetto STACCO.
Al riguardo, ricordato che il progetto STACCO non ha raggiunto il carattere della definitività, osserva il Collegio che il 24 gennaio 2025 il Comune ha trasmesso alla Regione sia il progetto delle misure compensative sia, come detto, il formulario per la trasmissione delle informazioni alla Commissione Europea (docc. 81 e 82 del Comune).
C. Sull’impugnazione del parere della Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica
21. A questo punto, restano da scrutinare le censure rivolte contro il parere paesaggistico della Soprintendenza del 27 gennaio 2023 e dell’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023.
Le censure sono contenute nel terzo motivo del primo atto per motivi aggiunti e nei quattro motivi del secondo atto per motivi aggiunti.
22. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione del parere della Soprintendenza opposta dal Comune nella memoria depositata il 19 luglio 2024 e fondata sull’argomento della mancata impugnazione della successiva autorizzazione paesaggistica.
Infatti quest’ultimo provvedimento è stato gravato con il secondo atto per motivi aggiunti.
23. Con il terzo motivo del primo atto per motivi aggiunti, le associazioni ricorrenti lamentano che la Soprintendenza, nell’esprimere il parere paesaggistico favorevole sul progetto “STACCO”, non avrebbe motivato rispetto al superamento delle criticità che aveva opposto rispetto alla allora denominata variante n. 2/2014 relativa al collegamento Campotrondo - MA SE nelle proprie note del 14 gennaio 2014, 17 febbraio 2015, 16 giugno 2015, 27 febbraio 2017 e 1 settembre 2017.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, osserva al riguardo il Collegio che il progetto di fattibilità tecnico-economica “STACCO”, approvato il 30 giugno 2023 n. 39, non ha un contenuto esattamente sovrapponibile agli elaborati esaminati dalla Soprintendenza tra il 2014 e il 2017.
Al riguardo il Comune di Comelico Superiore, nella nota del 16 dicembre 2022 con cui ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha precisato che “il progetto esaminato deriva da una nuova impostazione delle infrastrutture considerate, frutto di una significativa riconfigurazione della progettualità, tenendo specifico conto delle indicazioni istruttorie emerse nei pregressi confronti e di una ampia disamina congiunta circa quanto segnalato a suo tempo dal Ministero e condensato nel verbale steso in data 27 giugno 2019” (doc. 3, pagina 2, del deposito documentale della parte ricorrente del 18 settembre 2024).
Al riguardo, alla luce della posizione del Ministero espressa il 27 giugno 2019 contro il posizionamento della stazione della funivia sulla sommità della MA SE (doc. 27 del Comune) assume particolare significato che il progetto STACCO colloca tale infrastruttura sul pianoro sottostante la cima, a nord-est, nelle vicinanze di un rudere (doc. 1 della produzione documentale di parte ricorrente del 24 ottobre 2023, pagina 86).
Non venendo quindi in rilievo l’ipotesi di pareri dal contenuto opposto riferiti alla medesima fattispecie, il vizio sollevato dalle ricorrenti non è suscettibile di radicarsi.
Sotto un secondo profilo, la stessa Soprintendenza, con l’atto del 27 febbraio 2017, si era comunque riservata di esaminare unitariamente ogni singolo progetto riferito alla variante n. 2/2014 (e lo stesso aveva fatto il 9 febbraio 2018 rispetto alla allora denominata variante n. 2/2017 sul collegamento Campotrondo -Col d’la Tenda – cfr. il precedente paragrafo 15.6).
Successivamente la Commissione regionale per il patrimonio culturale del VE, con atto del 16 marzo 2018, ha chiarito che le osservazioni critiche espresse dalla Soprintendenza non integravano elementi ostativi all’avanzamento del progetto, ma solo indicazioni di cui il Comune avrebbe dovuto tenere in debito conto nelle successive fasi progettuali (cfr. il precedente paragrafo 15.7).
Anche la competente Direzione generale del Ministero, negli incontri del 27 maggio 2019 e del 27 giugno 2019, si era parimenti espressa in termini non ostativi rispetto al collegamento Valgrande-MA SE (cfr. il precedente paragrafo 15.4)
In tale situazione, i pareri critici espressi dalla Soprintendenza tra il 2014 e il 2017 non tenevano luogo di arresti procedimentali superabili solo attraverso una motivazione rafforzata, fermo restando l’assorbente aspetto delle modifiche progettuali succedutesi sino al 2023.
24.1. Con il primo motivo del secondo atto per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti sostengono che l’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 sul progetto “STACCO” sarebbe illegittima perché rilasciata al di fuori della procedura di VIA.
Il motivo non è fondato, alla luce del contesto in cui tale autorizzazione è stata rilasciata e alla luce degli effetti, per così dire, “non completi” della stessa (cfr. il precedente paragrafo n. 15.8b. sulla necessità che la progettazione di dettaglio sia sottoposta all’ulteriore vaglio autorizzativo della Soprintendenza).
Quanto al contesto procedimentale in cui è maturata l’autorizzazione paesaggistica, osserva al riguardo il Collegio che il Comune di Comelico, nella sopra indicata nota del 16 dicembre 2022 Superiore, ha precisato di necessitare di un “assenso che consenta di sviluppare le successive fasi procedimentali in condizioni di debita certezza operativa e di adeguata stabilità, atteso che trattasi di progettualità di rilevante interesse inter-istituzionale, correlata a rilevanti risorse finanziarie pubbliche (Fondi Comuni Confinanti), la cui cura impone un approccio gestionale di particolare e rafforzata diligenza istruttoria” (doc. 3, pagina 2, del deposito documentale della parte ricorrente del 18 settembre 2024).
Vale a dire che l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta (ed è stata rilasciata) al fine di indirizzare il prosieguo della vicenda amministrativa.
È poi pacifico che il progetto “STACCO” dovrà essere sottoposto alla procedura di VIA regionale (doc. 64 della parte ricorrente e doc. 80 del Comune).
In tale contesto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 27 -bis , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell’ambito procedura di VIA regionale dovrà essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica su tutti gli elementi di dettaglio oggetto delle prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza del 27 gennaio 2023 e recepite nell’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023.
Da questo punto di vista, non è configurabile la violazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 né dell’art. 27 -bis , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, né è predicabile l’incompetenza del Comune di Santo Stefano di Cadore a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica nei termini dedotti nel motivo.
24.2. Non è fondata nemmeno la censura, parimenti proposta nel medesimo motivo, secondo cui la Amministrazioni avrebbero dovuto soprassedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. VE n. 1280/2022 che aveva annullato il D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676.
Osserva al riguardo il Collegio che, in presenza di una sentenza di primo grado dagli effetti non sospesi, nessuna norma vincolava alle Amministrazioni interessate di determinarsi nel senso indicato dalle ricorrenti.
25. Con il secondo motivo del secondo atto per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti sostengono che la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sul progetto STACCO non sarebbe comunale, ma regionale.
Al riguardo va premesso che il Titolo V -bis della legge regionale n. 11 del 2004 disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative, tra cui il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (art. 45 -bis , comma 2, lett. a), della legge regionale n. 11 del 2004).
Fatta questa premessa, il motivo non è fondato, avuto riguardo a quanto dispone l’art. 45 -ter , commi 2 e 3, della legge regionale n. 11 del 2004: “2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all’articolo 45-bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori: a) di competenza dello Stato o della Regione; b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione; c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato; d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g). 3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all’articolo 45-bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco, province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali che, riconosciuti idonei ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato “Elenco degli enti idonei” ”.
Ritiene infatti il Collegio che, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, in assenza dell’adozione degli “atti di indirizzo finalizzati all’individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi” di cui al medesimo art. 45 -ter , comma 6, lett. g), non sia possibile definire a priori in quali fattispecie si radichi la competenza della Giunta regionale, con la conseguenza che, allo stato, trova impiego il criterio della competenza comunale prevista dal comma 3.
In particolare, il Collegio non ravvisa che l’art. 45 -ter , comma 2, lett. d), della legge regionale n. 11 del 2004 abbia un contenuto sufficientemente dettagliato tale consentire alla Giunta regionale di operare in assenza dei predetti criteri.
26.1. Con il terzo motivo del secondo atto per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti lamentano che l’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 non sarebbe stata preceduta da un’istruttoria completa e che non sarebbe sorretta da una compiuta motivazione.
Il motivo è infondato alla luce di plurimi fattori.
26.2. Dal punto di vista dell’istruttoria, il Collegio non ravvisa profili di incompletezza tali viziare il provvedimento impugnato.
Sotto questo aspetto, assumono rilievo le plurime interlocuzioni intervenute tra il Comune di Comelico Superiore da una parte e la Soprintendenza, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del VE e la Direzione generale del Ministero dall’altra (cfr. i paragrafi dal 15.4 al 15.7) e, in particolare i sopralluoghi congiunti (doc. 26 del Comune) e il giudizio non ostativo dell’Autorità tutoria sulla compatibilità generale degli interventi con il vincolo apposto dal D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 (cfr. i precedenti paragrafi 15.4. e 15.5.).
Assumono altresì rilievo le prescrizioni apposte dalla Soprintendenza al proprio parere: investono aspetti così puntuali da dimostrare l’attento studio del progetto.
26.3. Anche dal connesso punto di vista della motivazione, il Collegio non reputa sussistere profili di incompletezza tali da non rendere conoscibile il percorso logico-argomentativo sotteso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo occorre anche considerare che tale provvedimento non ha carattere esaustivo e che il giudizio definitivo di compatibilità paesaggistica dell’intervento dovrà intervenire nel procedimento di VIA ai sensi dell’art. 27 -bis , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Sotto questo aspetto, il Collegio ritiene che il contenuto della relazione paesaggistica allegata dal Comune all’istanza di rilascio dell’autorizzazione sia sufficientemente dettagliata nelle parti riguardanti gli obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica, le modificazioni del contesto e gli interventi di mitigazione, in modo da consentire all’Autorità tutoria di esprimere il proprio parere connotato dall’ampia discrezionalità tecnico-valutativa di cui si è detto al precedente paragrafo 15.8c (la relazione si rinviene al doc. 1 della produzione documentale di parte ricorrente del 24 ottobre 2023; le parti a cui si è fatto testé riferimento sono comprese dalla pagina 91 alla 106).
In particolare, dal contenuto della relazione non si rinvengono ictu oculi elementi tali per cui la Soprintendenza avrebbe dovuto inferire che l’impatto complessivo dato dall’intervento, benché comportante delle modifiche al contesto attuale, comporterebbe una non tollerabile compromissione dei valori paesaggistici.
26.4. Da questo punto di vista, ad avviso del Collegio, risulta pertinente l’affermazione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 secondo cui la predetta relazione considera “in modo specifico e mirato la molteplicità delle valenze paesaggistiche in essere e/o comunque delle valenze già soggette a tutela ministeriale […] nonché tutte le prescrizioni a suo tempo introdotte dal D.M 5 dicembre 2019 n. 1676” .
Tale affermazione depotenzia la censura (comunque infondata per quanto esposto al precedente paragrafo 24.2) secondo cui il Comune di Santo Stefano di Cadore, nel procedimento paesaggistico avrebbe dovuto tenere conto del D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676, attesa la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. VE n. 1280/2022.
27. Con il quarto e ultimo motivo del secondo atto per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti lamentano che il Comune di Santo Stefano di Cadore e la Soprintendenza non hanno riesaminato l’autorizzazione paesaggistica del 27 luglio 2023 né il presupposto parere del 27 gennaio 2023 successivamente alla reviviscenza del vincolo apposto del D.M. 5 dicembre 2019 n. 1676 dovuta agli effetti prodotti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5522/2024.
Il motivo va disatteso.
Al riguardo, il Collegio non ravvisa la sussistenza di una norma nell’ordinamento che radichi l’obbligo della Soprintendenza e del Comune di Santo Stefano di Cadore di rideterminarsi nel senso voluto dalle associazioni ricorrenti.
Nondimeno, quand’anche tali Amministrazioni intendessero in futuro rivedere le proprie rispettive e convergenti posizioni (fosse anche in senso confermativo), osserva il Collegio che l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. non permette al Giudice Amministrativo di pronunciare con riferimento a poteri non ancora esercitati.
28. In conclusione, il ricorso, integrato dai due atti per motivi aggiunti, va respinto in considerazione dei profili di inammissibilità, di irricevibilità e infondatezza sopra indicati.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla complessità e alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO