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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6074/2021
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 25.11.2025
Alle ore 9.45 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Cont Funzionario dott. Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Angelo Nigretti, il quale dichiara di Parte_1 accettare la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 16.10.2024; per è presente l'avv. Marcello Di Stasi in sostituzione dell'avv. CP_2
SS SI;
il quale insiste che la causa venga decisa in considerazione della circostanza che all'udienza del 25.3.2025 parte opponente si era dichiarata non disponibile all'accettazione della proposta conciliativa.
La Giudice
Preso atto dell'impossibilità di addivenire alla conciliazione della causa, attesa la richiesta di parte opposta di decisione della causa;
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive in atti, chiedendo ciascuno l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra RG 6074 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, i quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ciascuno agli scritti difensivi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6074/2021 RGACC di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1663/2021 emesso da questo Tribunale il 21.10.2021 ( r.g.a.c.c. n. 4866/2021) promossa da
, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Parte_1
Nigretti, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponente-
Contro
( già , in persona Controparte_3 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferlecchia e
SS SI, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opposta -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2021 emesso dal Tribunale di Trani in favore di per l'importo capitale di euro 27.494, 58, oltre interessi e spese, quale debito residuo CP_2 del finanziamento n. 435894 stipulato in data 20.3.2018. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l'usurarietà dei tassi di interesse e la mancata valutazione del merito creditizio. Tanto premesso hanno così concluso “ In via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa assegnare parte ingiungente il termine di legge per avviare la procedura di mediazione obbligatoria pena la improcedibilità della domanda;
sempre in via preliminare e nel merito a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.p.c., stante l'usurarietà ab origine ex L. n. 108/1996 del contratto di finanziamento, in relazione al TAEG contrattuale rispetto alla c.d. “penale per estinzione anticipata” e “penale da decadenza dal beneficio del termine” e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
b) accertare e dichiarare la violazione dell'istituto di credito del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale – errata valutazione del merito creditizio ed illegittima concessione abusiva del credito e, per l'effetto, rideterminare in via equitativa, anche per analogia, il credito dovuto con esclusione del diritto ad interessi e alle ulteriori commissioni, con conseguente riduzione dell'obbligo del debitore alla restituzione del capitale prestato;
c) accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”
Con comparsa di costituzione del 3.4.2022, la a contestato in fatto ed in diritto Parte_2 le avverse deduzioni e ha concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo la causa è stata istruita mediante ctu tecnico contabile.
Con ordinanza del 16.10.2024, è stata formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che l'opponente, all'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato di non accettare. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con facoltà delle parti al deposito di note conclusive.
All'odierna udienza parte opponente si è resa disponibile all'accettazione della proposta conciliativa, ma parte opposta ha insistito per la decisione della causa, alla luce del comportamento poco collaborativo assunto all'udienza del 25.3.2025 fissata per la verifica della proposta conciliativa.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa nei modi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento) nei confronti degli opponenti- convenuti in senso sostanziale- e si duole del loro inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Sul piano dei fatti costitutivi, parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento sottoscritto da e garantito da da rimborsarsi alle Parte_1 Parte_1 condizioni ivi previste e l'estratto conto che riepiloga i movimenti dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 2 e 5del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale.
Il documento contrattuale reca l'indicazione del tan e del taeg, nonché il numero e l'importo delle rate, mentre le allegate condizioni generali di contratto indicano il tasso degli interessi moratori.
L'erogazione del finanziamento non ha formato oggetto di contestazione, anzi la parte opponente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la somma, nella misura in cui, eccependo la nullità della clausola inerente gli interessi, ha chiesto disporsi la restituzione del solo capitale ricevuto.
Ulteriore prova dell'erogazione del finanziamento è integrata dalla parziale restituzione dello stesso, risultante dall'estratto conto allegato dall'opposta, le cui risultanze contabili non sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti. A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte di dei fatti costitutivi del CP_2 credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dagli opposti (convenuti in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti, in considerazione delle risultanze della ctu tecnico contabile svolta in corso di causa che ha confermato la correttezza della somma richiesta ed ingiunta.
In particolare, gli opponenti hanno lamentato l'usurarietà del finanziamento in considerazione dei costi derivanti dallo stesso nonché dalla previsione di una penale di inadempimento del 10% e della penale di estinzione anticipata dell'1%.
Tale deduzione, è stata comunque smentita dalle risultanze della CTU redatta dalla dott.ssa
[...] , le cui conclusioni appaiono immuni da vizi, da cui è emerso il totale rispetto dei tassi Persona_1 soglia antiusura, sia corrispettivi che moratori.
Circa la eccepita usurarietà originaria, va rilevato che, mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la Suprema Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell' operazione (in tal senso, Cass., ord. 39898/2021). La formula impiegata per l'accertamento dell'usura originaria del tasso effettivo d'interesse praticato dall'istituto di credito al contratto di mutuo è quella rappresentata nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura periodicamente diramate della Banca d'Italia, in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 8.07.1992, per la categoria
“mutui”: nel calcolo del tasso devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e illustrate nelle istruzioni della Banca d'Italia al tempo vigenti. Non si dubita dell'applicabilità della disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (In tal senso, Cass. Sez. Unite, 19597/2020). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
In particolare, nel caso in esame, è da escludere che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti sia superiore al tasso soglia, rilevato per il periodo di riferimento. Con riferimento agli interessi corrispettivi, cui aggiungere gli ulteriori costi correlati al finanziamento, venivano fissati al 15,01% ed il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari al 16,81%.
Non può considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. contrattuale la penale di estinzione anticipata non costituisce una forma di remunerazione del credito concesso dalla banca “dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., n. 7352/2022). In altri termini, essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario. Si tratta, dunque, di un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa comunque collegata all' erogazione del credito. Peraltro, in atti non risulta che la banca abbia addebitato tale voce di costo per cui – ferma restando la validità concettuale delle osservazioni che precedono – nemmeno in concreto si pone un problema di maggiore onerosità del finanziamento a causa della pattuizione contrattuale oggetto di contestazione.
Anche il tasso di interesse moratorio, pari al 18,00% è risultato inferiore al tasso soglia del 20,68%.
La parte opponente ha, infine, eccepito l'abusiva concessione del credito e l'omessa valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito, chiedendo lo storno delle somme richieste a titolo di interesse e la riduzione dell'obbligo di restituzione del capitale.
L'art. 124 bis del T.U.B. prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il D.M. n. 117, del 03.02.2011, attuativo di tali disposizioni, ha previsto che: “al fine di evitare comportamenti non prudenti ed assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. 124 bis T.U.B., applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli artt. 53, 67, 108, 199 e 114 quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione”.
La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al buon funzionamento del mercato creditizio. Tale normativa, però, non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nullità del rapporto o l'inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate, ma soltanto una violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., che permette al consumatore di ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione.
Invero, la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio integra una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, ord.
n. 18610/2021; Cass. Civ., sez. I, ord. n. 24725/2021) e, pertanto, il soggetto leso dalla indebita condotta dell'istituto bancario è tenuto a dimostrare sia l'oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un'operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria (cfr., ex multis, Cass., n. 27648/2011).
Nel caso di specie, non è stata proposta una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, con la conseguenza che la deduzione di parte opponente non può trovare accoglimento.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1663/2021 (RG n. 4866/2021)
2. condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite che liquida nella CP_3 somma € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 25 novembre 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 25.11.2025
Alle ore 9.45 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Cont Funzionario dott. Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Angelo Nigretti, il quale dichiara di Parte_1 accettare la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 16.10.2024; per è presente l'avv. Marcello Di Stasi in sostituzione dell'avv. CP_2
SS SI;
il quale insiste che la causa venga decisa in considerazione della circostanza che all'udienza del 25.3.2025 parte opponente si era dichiarata non disponibile all'accettazione della proposta conciliativa.
La Giudice
Preso atto dell'impossibilità di addivenire alla conciliazione della causa, attesa la richiesta di parte opposta di decisione della causa;
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive in atti, chiedendo ciascuno l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra RG 6074 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, i quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ciascuno agli scritti difensivi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6074/2021 RGACC di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1663/2021 emesso da questo Tribunale il 21.10.2021 ( r.g.a.c.c. n. 4866/2021) promossa da
, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Parte_1
Nigretti, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponente-
Contro
( già , in persona Controparte_3 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Ferlecchia e
SS SI, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opposta -
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2021 emesso dal Tribunale di Trani in favore di per l'importo capitale di euro 27.494, 58, oltre interessi e spese, quale debito residuo CP_2 del finanziamento n. 435894 stipulato in data 20.3.2018. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l'usurarietà dei tassi di interesse e la mancata valutazione del merito creditizio. Tanto premesso hanno così concluso “ In via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa assegnare parte ingiungente il termine di legge per avviare la procedura di mediazione obbligatoria pena la improcedibilità della domanda;
sempre in via preliminare e nel merito a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.p.c., stante l'usurarietà ab origine ex L. n. 108/1996 del contratto di finanziamento, in relazione al TAEG contrattuale rispetto alla c.d. “penale per estinzione anticipata” e “penale da decadenza dal beneficio del termine” e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
b) accertare e dichiarare la violazione dell'istituto di credito del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale – errata valutazione del merito creditizio ed illegittima concessione abusiva del credito e, per l'effetto, rideterminare in via equitativa, anche per analogia, il credito dovuto con esclusione del diritto ad interessi e alle ulteriori commissioni, con conseguente riduzione dell'obbligo del debitore alla restituzione del capitale prestato;
c) accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”
Con comparsa di costituzione del 3.4.2022, la a contestato in fatto ed in diritto Parte_2 le avverse deduzioni e ha concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo la causa è stata istruita mediante ctu tecnico contabile.
Con ordinanza del 16.10.2024, è stata formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che l'opponente, all'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato di non accettare. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con facoltà delle parti al deposito di note conclusive.
All'odierna udienza parte opponente si è resa disponibile all'accettazione della proposta conciliativa, ma parte opposta ha insistito per la decisione della causa, alla luce del comportamento poco collaborativo assunto all'udienza del 25.3.2025 fissata per la verifica della proposta conciliativa.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa nei modi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c..
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento) nei confronti degli opponenti- convenuti in senso sostanziale- e si duole del loro inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Sul piano dei fatti costitutivi, parte opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento sottoscritto da e garantito da da rimborsarsi alle Parte_1 Parte_1 condizioni ivi previste e l'estratto conto che riepiloga i movimenti dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine (cfr doc. n. 2 e 5del fascicolo monitorio) e, al tempo stesso, allegando l'inadempimento all'obbligo di rimborso rateale.
Il documento contrattuale reca l'indicazione del tan e del taeg, nonché il numero e l'importo delle rate, mentre le allegate condizioni generali di contratto indicano il tasso degli interessi moratori.
L'erogazione del finanziamento non ha formato oggetto di contestazione, anzi la parte opponente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la somma, nella misura in cui, eccependo la nullità della clausola inerente gli interessi, ha chiesto disporsi la restituzione del solo capitale ricevuto.
Ulteriore prova dell'erogazione del finanziamento è integrata dalla parziale restituzione dello stesso, risultante dall'estratto conto allegato dall'opposta, le cui risultanze contabili non sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti. A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte di dei fatti costitutivi del CP_2 credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dagli opposti (convenuti in senso sostanziale) sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti, in considerazione delle risultanze della ctu tecnico contabile svolta in corso di causa che ha confermato la correttezza della somma richiesta ed ingiunta.
In particolare, gli opponenti hanno lamentato l'usurarietà del finanziamento in considerazione dei costi derivanti dallo stesso nonché dalla previsione di una penale di inadempimento del 10% e della penale di estinzione anticipata dell'1%.
Tale deduzione, è stata comunque smentita dalle risultanze della CTU redatta dalla dott.ssa
[...] , le cui conclusioni appaiono immuni da vizi, da cui è emerso il totale rispetto dei tassi Persona_1 soglia antiusura, sia corrispettivi che moratori.
Circa la eccepita usurarietà originaria, va rilevato che, mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la Suprema Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell' operazione (in tal senso, Cass., ord. 39898/2021). La formula impiegata per l'accertamento dell'usura originaria del tasso effettivo d'interesse praticato dall'istituto di credito al contratto di mutuo è quella rappresentata nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura periodicamente diramate della Banca d'Italia, in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 8.07.1992, per la categoria
“mutui”: nel calcolo del tasso devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e illustrate nelle istruzioni della Banca d'Italia al tempo vigenti. Non si dubita dell'applicabilità della disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (In tal senso, Cass. Sez. Unite, 19597/2020). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
In particolare, nel caso in esame, è da escludere che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti sia superiore al tasso soglia, rilevato per il periodo di riferimento. Con riferimento agli interessi corrispettivi, cui aggiungere gli ulteriori costi correlati al finanziamento, venivano fissati al 15,01% ed il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari al 16,81%.
Non può considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. contrattuale la penale di estinzione anticipata non costituisce una forma di remunerazione del credito concesso dalla banca “dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., n. 7352/2022). In altri termini, essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario. Si tratta, dunque, di un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa comunque collegata all' erogazione del credito. Peraltro, in atti non risulta che la banca abbia addebitato tale voce di costo per cui – ferma restando la validità concettuale delle osservazioni che precedono – nemmeno in concreto si pone un problema di maggiore onerosità del finanziamento a causa della pattuizione contrattuale oggetto di contestazione.
Anche il tasso di interesse moratorio, pari al 18,00% è risultato inferiore al tasso soglia del 20,68%.
La parte opponente ha, infine, eccepito l'abusiva concessione del credito e l'omessa valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito, chiedendo lo storno delle somme richieste a titolo di interesse e la riduzione dell'obbligo di restituzione del capitale.
L'art. 124 bis del T.U.B. prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il D.M. n. 117, del 03.02.2011, attuativo di tali disposizioni, ha previsto che: “al fine di evitare comportamenti non prudenti ed assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. 124 bis T.U.B., applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli artt. 53, 67, 108, 199 e 114 quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione”.
La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al buon funzionamento del mercato creditizio. Tale normativa, però, non ha previsto una specifica sanzione per il caso in cui il finanziatore non proceda ad una valutazione del merito creditizio nelle operazioni di credito al consumo, sicché non è possibile ricavarne, quale conseguenza, la nullità del rapporto o l'inoperatività delle obbligazioni che ne sono derivate, ma soltanto una violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., che permette al consumatore di ottenere il risarcimento del danno sofferto per effetto di una mancata specifica informazione.
Invero, la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio integra una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, ord.
n. 18610/2021; Cass. Civ., sez. I, ord. n. 24725/2021) e, pertanto, il soggetto leso dalla indebita condotta dell'istituto bancario è tenuto a dimostrare sia l'oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un'operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria (cfr., ex multis, Cass., n. 27648/2011).
Nel caso di specie, non è stata proposta una domanda riconvenzionale di risarcimento danni, con la conseguenza che la deduzione di parte opponente non può trovare accoglimento.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1663/2021 (RG n. 4866/2021)
2. condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite che liquida nella CP_3 somma € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 25 novembre 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra