Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N° 547/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 4 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 547/24 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente, Via Principale – frazione Santa Barbara 31, c.f. , CodiceFiscale_1 domiciliato in Capaccio Paestum (SA), Via E. De Nicola 20, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo (c.f. ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende (fax 0828/725976, pec -appellante Email_1
CONTRO in persona del Presidente, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (c.f. P.IVA_1
- pec t) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via
Armeria 1, presso la direzione provinciale dell'istituto– appellato
OGGETTO: pensione di reversibilità- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 527 depositata in data 7 giugno 2024
CONCLUSIONI
riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: 1) dichiarare che il Pt_1 ricorrente, riconosciuto inabile al lavoro alla data del 24.01.2016, data del decesso del padre e antecedente a quella della madre avvenuta il 12.11.2016, è figlio vivente a carico di entrambi genitori al momento del decesso e, perciò, dichiarare la vivenza a carico dei genitori deceduti;
2) dichiarare che l'appellante ha diritto alla pensione di riversibilità dei propri genitori, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla CP_ suddetta data o da quella ritenuta di giustizia;
3) condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità dalla data del decesso dei genitori o quantomeno dalla data di presentazione delle ultime due domande di reversibilità, vale a dire 01.12.2021, o da quella ritenuta di giustizia;
4) condannare
CP_ l' a rifondere spese e onorari del presente grado di giudizio, con distrazione al difensore.
- rigettare tutte le domande di parte appellante, confermando la legittimità CP_1 dell'operato dell' . – condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di CP_1 giudizio, oltre generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., depositato il 19 aprile 2023,
, percettore di pensione di inabilità civile dal 1989, lamentava il Parte_1 mancato riconoscimento della pensione di reversibilità del padre , Persona_1 deceduto il 24 gennaio 2016, e della madre , deceduta il 12 novembre Persona_2
2016. Narrava:
- di avere introdotto un giudizio iscritto innanzi al medesimo tribunale iscritto al n° r.g. 2132/2017 per ottenere la prestazione, nel quale era stata espletata consulenza medico-legale dalla quale accertava che già alla morte del padre egli era affetto da sordomutismo dalla nascita, da disturbo psicotico e del controllo degli impulsi e pertanto inabile a proficuo lavoro;
- che il tribunale, con sentenza 227/2021, pur riconoscendo sussistente il requisito medico-legale; rigettava il ricorso per mancanza di prova del requisito della vivenza a carico;
- di avere proposto in data 1 dicembre 2021 nuove domande di reversibilità relative alle pensioni dei due genitori, rigettate con la stessa motivazione. CP_ Deduceva la sussistenza del requisito e chiedeva la condanna dell a riconoscergli la prestazione dalla data del decesso dei genitori o quantomeno da quella di proposizione delle ultime domande amministrative. CP_ Resistendo l con sentenza n° 527 depositata in data 7 giugno 2024 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda esonerando il dalle spese. Pt_1 ha proposto appello con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024. Pt_1 CP_ Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro il 4 marzo
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha motivato il rigetto ritenendo che sull'oggetto del contendere, che fra i due giudizi era sempre lo stesso, cioè il diritto alla reversibilità, gravi la preclusione da giudicato, visto che la sentenza 227/2021 conteneva un esplicito accertamento di carenza del requisito della vivenza a carico e che il non Pt_1 ha impugnato detta sentenza. Il tribunale ha anche precisato che la situazione di vivenza a carico non ha subito mutamenti dopo il 2021, visto che questa andava valutata all'epoca del decesso dei genitori.
Con l'atto di appello il contesta che la sentenza 227/2021 contenga un Pt_1 N° 547/24 r.g.l.
accertamento negativo della vivenza a carico relativo ad entrambe le pensioni. So- stiene di contro che la prima domanda giudiziale riguardava la reversibilità della pensione del padre e che pertanto quantomeno quella della madre Persona_1
poteva essere oggetto di esame nel merito. Persona_2
L'appellante sostiene ancora che nel caso di specie si discettava di due nuove e autonome domande di prestazione, presentate l'1 dicembre 2021 e pertanto dopo la formazione del giudicato sulla 227/2021, per cui entrambe le pensioni potrebbero essergli riconosciute a decorrere dal dicembre 2021.
Il contesta invero anche che la 227/2021 contenga un accertamento ne- Pt_1 gativo della vivenza a carico, perché il rigetto è stato pronunciato solo per mancanza di prova.
Potendosi superare la questione preliminare, il chiede siano esaminati Pt_1 il certificato di residenza, dal quale emerge la sua convivenza coi genitori, e il pro- spetto delle prestazioni di natura esclusivamente assistenziale da lui percepite, che dimostrerebbe la sua dipendenza economica.
Va sgombrato il campo dalla tesi secondo la quale la 227/2021 non contenga un accertamento negativo del requisito della vivenza a carico. Tale requisito, in quanto indispensabile per il riconoscimento della reversibilità a figlio maggiorenne, deve essere provato da quest'ultimo. La sentenza prende atto che il non ne Pt_1 aveva allegato alcuna prova, e ha dunque rigettato la domanda nel presupposto che non sussistesse. Correttamente ha rilevato il tribunale che male ha fatto il ricorrente a non impugnare la sentenza cercando anche tardivamente (ma in presenza di ele- menti che avrebbero giustificato una riapertura dell'istruzione ex officio) di fornire la prova.
È poi irrilevante che la presente controversia nasca dopo che sono state proposte e rigettate due nuove domande amministrative, una per la pensione paterna e una per la materna. Il giudizio innanzi al Giudice del lavoro non ha struttura impugna- toria e ha per oggetto il rapporto giuridico e non l'atto amministrativo sotteso.
È invece vero, sempre alla luce del tenore della 227/21, che l'oggetto della prima causa era la reversibilità relativa alla pensione del padre, mentre nulla si diceva relativamente a quella della madre. Il giudicato non si estendeva dunque a tale di- versa prestazione.
Il ha prodotto: Pt_1
- copia della ricevuta della domanda on line relativa alla pensione VO 4892
10037816 di , datata per l'appunto 1 dicembre 2021 (all. 14 al ricorso Persona_2 art. 414 c.p.c.);
- certificato stato di famiglia all'11 novembre 2016 in cui risultava la sua convi- venza con la madre in via Principale frazione Santa Barbara 31 del Persona_2 comune di Montalbano Elicona (all. 22) e certificato storico (all. 23); N° 547/24 r.g.l.
- prospetto delle prestazioni percepite per l'anno 2022, dal quale emerge che egli
è titolare del solo assegno quale invalido civile per il risibile importo di poco più di
300,00 euro mensili (all. 8);
-sentenza 227/2021 nella quale si riporta il contenuto degli accertamenti sanitari e si afferma senza riserve l'esistenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro.
Ulteriore documentazione è allegata all'atto di appello, ma di contenuto sostan- zialmente ripetitivo, tale da non necessitare di apposito esame.
Sussistono pertanto tutti gli elementi che consentono di ritenere il diritto del Pt_2
alla reversibilità sulla pensione della madre. Tale diritto retrocede al quinquen-
[...] nio anteriore alla domanda amministrativa, cioè all'1 dicembre 2016, il che non comporta alcuna decurtazione a carico dell'appellante visto che la di lui madre è morta il 14 novembre 2016 e pertanto la prestazione sarebbe stata pagata comunque dall'1 dicembre. Su tali somme vanno pagati gli accessori senza cumulo trattandosi di prestazione previdenziale.
L'appello è dunque solo parzialmente fondato. Le spese seguono la soccombenza ma l'accoglimento non integrale comporta la compensazione in ragione di metà. Va applicato il minimo tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile entro i
26.000,00 euro, terzo scaglione. In questo grado non vi è stata fase istruttoria, per- ché la causa viene decisa in unica udienza. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da Parte_1
, contro l avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 527 depositata in data 7 giugno
2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che CP_ nel resto conferma, condanna l a erogare all'appellante la reversibilità sulla pensione VO 4892 10037816 di con decorrenza dall'1 dicembre Persona_2
2016, oltre accessori nei limiti dell'art. 16 legge 412/1991 dal dovuto, e a rimbor- sargli metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati se versati, compensando le restanti frazioni e disponendo la di- strazione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo, procuratore antistatario.
Messina 5 marzo 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)