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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 109/2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig.
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lauricella e dall'Avv. Emanuele Fiaschi, presso il cui studio in
Castelfranco di Sotto (PI), via Calatafimi 17/B. e domicilio digitale
( e è elettivamente Email_1 Email_2
domiciliata,
PREMESSO che:
In data 20/10/2022 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 14/04/2023 è stato nominato quale Gestore il Rag. Per_1
[...] In data 24/05/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1.- Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pontedera (PI), Via
Giacomo Leopardi n. 16.
Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2.-Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso
e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3.- Ambito di applicazione. Spossessamento.
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;
4.- Quota reddito minimo vitale.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ah indicato l'importo di € 2.200,00.
Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:
Spese di locazione € 440,00
Spese di condominio € 30,00
Spese alimentari € 800,00
Spese mediche € 100,00s
Pese auto (assicurazione, benzina, bollo,
€ 300,00 manutenzione utenze € 250,00sp
Spese barie per la cura della persona € 300,00
In base alle ultime dichiarazioni dei redditi la IG.ra dispone di circa € 1.450,00 Pt_1
mensili, mentre l'attuale compagno, che lavorava con contratto a tempo determinato (con scadenza il 06/04/2024) presso la Piaggio & C. Spa, ha presentato domanda di disoccupazione presso l'Inps di Pontedera e al momento percepisce la somma CP_1
mensile di € 824,00. La famiglia della debitrice pertanto percepisce redditi complessivi mensili di € 2.270,00.
Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma
4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e
283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€
7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,46), fa €
25.840,947. La spesa mensile per il mantenimento del nucleo può, quindi essere determinata in € 2.141,53.
Va considerato che anche il marito della ricorrente è onerato di contribuire al mantenimento della famiglia;
sebbene detto contributo non possa essere considerato paritetico rispetto a quello della ricorrente, avuto riguardo alla sua attuale situazione di disoccupazione, appare congruo stimare un contributo di almeno € 300,00 per la famiglia, tenendo conto dell'importo della a lui percepito. CP_1
, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in € 1.900,00. Parte_2
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- modalità di acquisizione.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.900,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
6.- Autorizzazione utilizzo singoli beni per gravi e specifiche ragioni
In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo Hyundai Tucson targata CS306JC, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura. Sussistono altresì i presupposti per consentire l'utilizzo del conto corrente CP_2
unico conto della famiglia, sul quale vengono addebitati le retribuzioni e, per
[...]
quanto riguarda il marito della ricorrente, sig., l'assegno Tale conto, Persona_2 CP_1
infatti, viene utilizzato non solo per l'accredito degli emolumenti spettanti alla ricorrente e al marito, ma anche per il prelievo di quanto necessario a sostenere le spese di mantenimento, fra cui, in particolare, il contratto di locazione. Su tale conto risulta un saldo attivo al 31/03/2024 di € 1.018,88. La somma anzidetta dovrà essere acquisita alla procedura esecutiva e dunque trasferita sul conto corrente intestato alla procedura;
non sussistono infatti, né sono allegate, gravi ragioni per derogare allo spossessamento totale conseguente all'apertura della procedura di liquidazione controllata.
7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Rag. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura Hyundai Tucson targata CS306JC del quale si autorizza l'utilizzo; AUTORIZZA l'utilizzo del conto corrente per l'accredito della retribuzione CP_3
e la gestione delle spese familiari, disponendo tuttavia l'acquisizione alla procedura della somma ivi depositata;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili ed eventualmente sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.900,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig.
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1985, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lauricella e dall'Avv. Emanuele Fiaschi, presso il cui studio in
Castelfranco di Sotto (PI), via Calatafimi 17/B. e domicilio digitale
( e è elettivamente Email_1 Email_2
domiciliata,
PREMESSO che:
In data 20/10/2022 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 14/04/2023 è stato nominato quale Gestore il Rag. Per_1
[...] In data 24/05/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1.- Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pontedera (PI), Via
Giacomo Leopardi n. 16.
Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2.-Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso
e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3.- Ambito di applicazione. Spossessamento.
Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;
4.- Quota reddito minimo vitale.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ah indicato l'importo di € 2.200,00.
Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:
Spese di locazione € 440,00
Spese di condominio € 30,00
Spese alimentari € 800,00
Spese mediche € 100,00s
Pese auto (assicurazione, benzina, bollo,
€ 300,00 manutenzione utenze € 250,00sp
Spese barie per la cura della persona € 300,00
In base alle ultime dichiarazioni dei redditi la IG.ra dispone di circa € 1.450,00 Pt_1
mensili, mentre l'attuale compagno, che lavorava con contratto a tempo determinato (con scadenza il 06/04/2024) presso la Piaggio & C. Spa, ha presentato domanda di disoccupazione presso l'Inps di Pontedera e al momento percepisce la somma CP_1
mensile di € 824,00. La famiglia della debitrice pertanto percepisce redditi complessivi mensili di € 2.270,00.
Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma
4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e
283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€
7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,46), fa €
25.840,947. La spesa mensile per il mantenimento del nucleo può, quindi essere determinata in € 2.141,53.
Va considerato che anche il marito della ricorrente è onerato di contribuire al mantenimento della famiglia;
sebbene detto contributo non possa essere considerato paritetico rispetto a quello della ricorrente, avuto riguardo alla sua attuale situazione di disoccupazione, appare congruo stimare un contributo di almeno € 300,00 per la famiglia, tenendo conto dell'importo della a lui percepito. CP_1
, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in € 1.900,00. Parte_2
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- modalità di acquisizione.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1.900,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
6.- Autorizzazione utilizzo singoli beni per gravi e specifiche ragioni
In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo Hyundai Tucson targata CS306JC, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura. Sussistono altresì i presupposti per consentire l'utilizzo del conto corrente CP_2
unico conto della famiglia, sul quale vengono addebitati le retribuzioni e, per
[...]
quanto riguarda il marito della ricorrente, sig., l'assegno Tale conto, Persona_2 CP_1
infatti, viene utilizzato non solo per l'accredito degli emolumenti spettanti alla ricorrente e al marito, ma anche per il prelievo di quanto necessario a sostenere le spese di mantenimento, fra cui, in particolare, il contratto di locazione. Su tale conto risulta un saldo attivo al 31/03/2024 di € 1.018,88. La somma anzidetta dovrà essere acquisita alla procedura esecutiva e dunque trasferita sul conto corrente intestato alla procedura;
non sussistono infatti, né sono allegate, gravi ragioni per derogare allo spossessamento totale conseguente all'apertura della procedura di liquidazione controllata.
7.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore il dott. Rag. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura Hyundai Tucson targata CS306JC del quale si autorizza l'utilizzo; AUTORIZZA l'utilizzo del conto corrente per l'accredito della retribuzione CP_3
e la gestione delle spese familiari, disponendo tuttavia l'acquisizione alla procedura della somma ivi depositata;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili ed eventualmente sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.900,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 24/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori