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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MONTARULI SALVATORE, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004451000 IVA-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004454000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004454000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5037/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto dle ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale di Caserta avverso i due seguenti Atti:
1. Avviso di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni n. 2021 1T 004451000,
2. Avviso di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni n. 2021 1T 004454000;
notificati entrambi in data in data 05/06/2025 e riguardanti il 1° la revoca dell'aliquota agevolata 4% per l'acquisto di casa di abitazione, con richiesta di maggior IVA, Interessi, Sanzioni ed accessori per totali
€ 17.132,28; il 2° invece riguardante la revoca della imposta sostitutiva sul mutuo connesso all'acquisto della abitazione con richiesta di maggior IVA, Imposta di registro, Interessi, Sanzioni ed accessori per totali
€ 3.902,02.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dell'Ufficio dall'esercitare la pretesa tributaria.
Si è ritualmente costituita l'AdE di Caserta rimarcando la fondatezza delle proprie argomentazioni e della conseguente pretesa tributaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna il Collegio giudicante ha proceduto alla trattazione della controversia all'esito della quale ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Va rilevato che la ricorrente nel luglio del 2016 aveva acquistato un immobile beneficiando dell'agevolazione
“Prima casa”. Orbene, in data 12/02/2021 la stessa ricorrente acquistava un nuovo immobile richiedendo nuovamente l'applicazione del beneficio “Prima casa” impegnandosi ad alienare l'immobile precedentemente acquistato entro il termine del 12/02/2022. Non avendo a ciò adempiuto ed essendo stata attinta in data
05/06/2025 dagli Atti impositivi qui impugnati la ricorrente eccepisce la decadenza dell'Ufficio il quale solo tardivamente cioè in data 05/06/2025 rispetto al termine ultimo del 12/02/2025 avrebbe notificato i detti Atti.
La resistente evidenzia come il DL 23/2020 poi convertito in L. 40/2020 ha sospeso i termini ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 1^ casa inizialmente nel periodo tra il 23/02/2020
e il 31/03/2022, poi dopo una serie di ulteriori interventi normativi detti termini risultano essere stati ininterrottamente sospesi nel periodo dal 23/02/2020 al 30/10/2023. Conseguentemente il termine annuale per effettuare, per il caso che ci occupa, la vendita del primo immobile scade al 31/10/2024 e di conseguenza il termine triennale per gli avvisi di liquidazione ha scadenza al 30/10/2027.
Gli Avvisi di liquidazione impugnati sono stati notificati abbondantemente nei termini alla data del 05/06/2025, nessuna decadenza essendosi verificata.
Alla luce di quanto sopra questo Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MONTARULI SALVATORE, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3238/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004451000 IVA-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004454000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T004454000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5037/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto dle ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale di Caserta avverso i due seguenti Atti:
1. Avviso di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni n. 2021 1T 004451000,
2. Avviso di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni n. 2021 1T 004454000;
notificati entrambi in data in data 05/06/2025 e riguardanti il 1° la revoca dell'aliquota agevolata 4% per l'acquisto di casa di abitazione, con richiesta di maggior IVA, Interessi, Sanzioni ed accessori per totali
€ 17.132,28; il 2° invece riguardante la revoca della imposta sostitutiva sul mutuo connesso all'acquisto della abitazione con richiesta di maggior IVA, Imposta di registro, Interessi, Sanzioni ed accessori per totali
€ 3.902,02.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dell'Ufficio dall'esercitare la pretesa tributaria.
Si è ritualmente costituita l'AdE di Caserta rimarcando la fondatezza delle proprie argomentazioni e della conseguente pretesa tributaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna il Collegio giudicante ha proceduto alla trattazione della controversia all'esito della quale ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Va rilevato che la ricorrente nel luglio del 2016 aveva acquistato un immobile beneficiando dell'agevolazione
“Prima casa”. Orbene, in data 12/02/2021 la stessa ricorrente acquistava un nuovo immobile richiedendo nuovamente l'applicazione del beneficio “Prima casa” impegnandosi ad alienare l'immobile precedentemente acquistato entro il termine del 12/02/2022. Non avendo a ciò adempiuto ed essendo stata attinta in data
05/06/2025 dagli Atti impositivi qui impugnati la ricorrente eccepisce la decadenza dell'Ufficio il quale solo tardivamente cioè in data 05/06/2025 rispetto al termine ultimo del 12/02/2025 avrebbe notificato i detti Atti.
La resistente evidenzia come il DL 23/2020 poi convertito in L. 40/2020 ha sospeso i termini ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 1^ casa inizialmente nel periodo tra il 23/02/2020
e il 31/03/2022, poi dopo una serie di ulteriori interventi normativi detti termini risultano essere stati ininterrottamente sospesi nel periodo dal 23/02/2020 al 30/10/2023. Conseguentemente il termine annuale per effettuare, per il caso che ci occupa, la vendita del primo immobile scade al 31/10/2024 e di conseguenza il termine triennale per gli avvisi di liquidazione ha scadenza al 30/10/2027.
Gli Avvisi di liquidazione impugnati sono stati notificati abbondantemente nei termini alla data del 05/06/2025, nessuna decadenza essendosi verificata.
Alla luce di quanto sopra questo Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.