Articolo 33 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
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19 marzo 1994
Art. 33. Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
Nota all'art. 33:
- La dir. 91/533/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L288 del 18 ottobre 1991. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Lavoratore espatriato). - 1. Se il lavoratore e' invitato a svolgere il suo lavoro in uno o piu' paesi diversi dallo Stato membro alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro, il o i documenti di cui all'art. 3 devono essere in possesso del lavoratore prima della sua partenza e devono comportare almeno le seguenti informazioni supplementari:
a) la durata del lavoro esercitato all'estero;
b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione;
c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio;
d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) puo' eventualmente risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro non supera un mese".
Entrata in vigore il 19 marzo 1994
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