CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RB GI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 46 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040995633000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll ricorrente ha proposto innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta ricorso, con atto notificato in data
09/09/2025, avverso cartella di pagamento n. 02820240040995633000 per Imu Anno 2013, per euro 2.282,88 del Comune di Casagiove (CE), contestandone la prescrizione.
Si costituiva l0AE Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memorie illustrativa per l'udienza il difensore di Ricorrente_1 evidenziava che il Comune di Casagiove (CE) aveva inviato al ricorrente un provvedimento del 12.9.205 di DISCARICO che allegava e chiedeva pertanto emettersi pronuncia di CESSATA MATERIA del CONTENDERE. Spese compensate atteso che il provvedimento in parola veniva emesso lo stesso giorno della notifica del ricorso al Comune.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RB GI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3748/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Via Iovara 46 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040995633000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll ricorrente ha proposto innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta ricorso, con atto notificato in data
09/09/2025, avverso cartella di pagamento n. 02820240040995633000 per Imu Anno 2013, per euro 2.282,88 del Comune di Casagiove (CE), contestandone la prescrizione.
Si costituiva l0AE Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memorie illustrativa per l'udienza il difensore di Ricorrente_1 evidenziava che il Comune di Casagiove (CE) aveva inviato al ricorrente un provvedimento del 12.9.205 di DISCARICO che allegava e chiedeva pertanto emettersi pronuncia di CESSATA MATERIA del CONTENDERE. Spese compensate atteso che il provvedimento in parola veniva emesso lo stesso giorno della notifica del ricorso al Comune.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate