Sentenza 3 ottobre 2008
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ., nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale le opposizioni all'esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, stante la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale. (Fattispecie in tema di riconoscimento del diritto ad ottenere rivalutazione ed interessi legali a seguito di ritardato pagamento dell'indennità premio di fine servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali da parte dell'I.N.P.D.A.P.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2008, n. 24584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24584 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PICONE SQle - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AN vedova AC, FA IA, FA LA, tutte nella qualità di eredi di AC BE, nonché MOBILIA FABRIZIO in proprio, quale procuratore distrattario di SQ NN vedova AC, AC IZ, AC RN domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MOBILIA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA subentrato all'INADEL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MESSINA PIERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3830/03 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 19/09/03 R.G.N. 5774/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle controparti in data 2517101, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) conveniva in giudizio i Sigg. SQ NN vedova AC, AC IZ e AC RN, n.q. di eredi di AC BE, l'Avv. Mobilia Fabrizio in proprio quale procuratore distrattario di SQ NN vedova AC, AC IZ, AC RN, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 13 giugno 2001 in esecuzione della sentenza n. 370/01 del Tribunale di Messina Sez. Lavoro, con il quale si chiedeva il pagamento delle somme di L. 378.178 e di L. 347.490 oltre le successive occorrende e gli interessi dal 15/06/01.
All'udienza di prima comparizione si costituiva l'Avv. Mobilia Fabrizio in proprio e nell'interesse dei convenuti contestando in toto le proposte domande e, avanzando, tra le altre, l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito a favore dei Giudice del Lavoro. Detta eccezione veniva respinta, in base alla considerazione che le somme richieste, riguardando interessi e spese legali non inerivano al rapporto attribuito alla cognizione per materia del giudice del lavoro. Veniva, invece, accolta l'opposizione, essendo stato il precetto notificato senza il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto nei confronti delle P.A. a decorrere dalla data di notifica della sentenza in forma esecutiva. Per la cassazione di tale pronuncia del 11 giugno-19 settembre 2003, ricorrono le parti private con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c., cui resiste l'INPDAP con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art.618 bis c.p.c., e art. 40 c.p.c., commi 3 e 6 (art. 360 c.p.c., n.2), lamentano che il Giudice a quo abbia rigettato l'eccezione di incompetenza per materia, tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione depositata in occasione dell'udienza di prima comparizione, sulla scorta dell'arbitrario assunto secondo cui "le somme di cui all'opposizione a precetto attengono ad interessi e competenze legali e non ineriscono al rapporto demandato per materia al Giudice Speciale del Lavoro".
Il motivo è fondato.
Invero, l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Messina risulta emessa in palese violazione dell'art. 618 bis c.p.c., a tenore del quale "Per le materie trattate nei capi 1^ e 2^ del titolo 4^ del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili ..."; ciò in quanto il titolo esecutivo, posto a base del precetto, era stato emesso dal Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro, inerendo ad un rapporto previdenziale (Cass. 1 giugno 2005 n. 11687), trattandosi di riconoscimento del diritto ad ottenere rivalutazione ed interessi legali a seguito del ritardato pagamento delle somme già liquidate, da parte dell'INPDAP, a titolo di indennità premio di fine servizio (Cass. 11 giugno 2004 n. 11065). La stretta correlazione delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto con le spettanze di natura previdenziale in favore degli eredi AC comporta, ai sensi della disciplina predisposta dall'art. 40 c.p.c., l'attrazione di dette richieste nella cognizione del giudice del lavoro del Tribunale di Messina, ossia dello stesso giudice competente a decidere sul diritto ad ottenere i vantati accessori sugli importi della richiamata indennità corrisposti in ritardo.
Per quanto esposto, l'esaminato motivo va accolto con assorbimento degli altri.
L'impugnata sentenza va quindi cassata in relazione a tale motivo e la causa rimessa al Tribunale di Messina, quale giudice del lavoro, che provvedere anche alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rimetta la causa al Tribunale di Messina quale giudice del lavoro, che provvederà anche alle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008