Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 45179
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

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In tema di atti sessuali con minorenne, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 - quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. (Fattispecie in cui la corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante sul presupposto che l'atto sessuale con la minore era stato consumato ma aveva omesso di valutare altre circostanze, quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputato, l'assenza di costrizione fisica).

In tema di atti sessuali con minorenne, la valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere condotta sulla scorta di un semplice "criterio equitativo" ma deve tener conto della dimensione concreta degli effetti del reato, da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche. (Nel caso di specie la Corte ha censurato la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato incongrua l'offerta risarcitoria sul presupposto, non documentato, della compromissione del regolare sviluppo psico-fisico della minore).

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  • 1Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona …

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  • 2L’attenuante della minore gravità nella disciplina del reato di atti sessuali con minorenne: una ricognizione della giurisprudenza di legittimità…
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 19 dicembre 2017

    di Giuseppe Migliore - Studio penale a Roma L'articolo 609 quater del Codice Penale, che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, contiene – precisamente al comma quarto – la previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale secondo la quale “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. L'importanza dell'attenuante della minore gravità appare evidente se solo si consideri la severa cornice edittale collegata al delitto di atti sessuali con minorenne, che prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di violenza sessuale (articolo 609 bis del Codice Penale), ovvero la reclusione dai cinque ai dieci anni. Trattandosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 45179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45179
Data del deposito : 15 ottobre 2013

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