Sentenza 20 gennaio 2011
Massime • 1
È abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di persona "agli arresti domiciliari" ai sensi dell'art. 453, comma primo-bis e comma primo-ter, cod. proc. pen., non per l'assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requisito dell'evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui all'art. 453, comma primo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Pubblici dipendenti sospesi o congedati e riammissione in servizioMassimiliano Palmas · https://www.filodiritto.com/ · 23 settembre 2013
Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non sempre si conclude nel tempo previsto per aver maturato il diritto alla pensione. Alle volte il pubblico dipendente è costretto, per vicissitudini penali o disciplinari, a chiedere di essere posto in congedo o addirittura viene sospeso dall'impiego. Tuttavia una volta dimostrata la propria innocenza o qualora l'Amministrazione non abbia concluso il procedimento disciplinare per sopravvenuto congedo del dipendente, questi ha la possibilità di chiedere il reintegro e la ricostruzione della carriera anche per un periodo che va oltre i limiti di età previsti dalla legge. Si rileva che la giurisprudenza, con univoco indirizzo, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2011, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 20/01/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 89
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 11526/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) AR RE N. IL 01/06/1956 C/;
2) DA NO AN N. IL 29/08/1957 C/;
avverso l'ordinanza n. 1644/2009 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 23/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Russo Rosario giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti degli imputati AR LO e AN NO TE, ed ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione di AR LO in ordine al reato sub a). Rileva, infatti, che il GIP ha rigettato la richiesta avanzata dal P.M., ai sensi dell'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter e art. 455 c.p.p., comma 1 bis, nei confronti di soggetto che per quel reato si trova in stato di custodia cautelare, non per carenza dei presupposti richiesti dalla legge, ma per difetto del requisito dell'evidenza della prova, sancito nella diversa ipotesi di richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., comma 1. Secondo il ricorrente, il GIP ha esercitato un potere valutativo non concessogli dalla legge, e il provvedimento adottato ha comportato una situazione di stallo processuale, in quanto ha impedito al Pubblico Ministero di adempiere ad un obbligo di legge, al quale egli si può sottrarre solo in caso di grave pregiudizio delle indagini, circostanza non sussistente in concreto e comunque non addotta dal giudice nell'ordinanza impugnata.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come è stato già chiarito da questa Corte, la L. n. 92 del 2008 ha introdotto, con l'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e ter una nuova figura di giudizio immediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare (Cass. Sez. 2, 1-7-2009 n. 38727). La modifica normativa è finalizzata ad accelerare i tempi del procedimento, con l'imposizione al P.M. di completare celermente le indagini quando l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, col risultato di diminuire la possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari. In tale ipotesi, non trova applicazione il presupposto dell'evidenza probatoria, richiesto ai fini della instaurazione del giudizio immediato ai sensi dell'art.453 c.p.p., comma 1. Al contrario, l'attivazione della procedura -
salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini - è obbligata, purché ricorra la condizione imprescindibile che la richiesta non sia formulata prima della definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. ovvero prima che siano decorsi i termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Nel caso di specie, il GIP non si è attenuto a tali principi, in quanto ha disatteso la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. per mancanza del presupposto dell'evidenza della prova degli addebiti, senza tener conto del fatto che, per il reato di tentata concussione contestato al capo A), per il quale il AR si trova in stato di custodia cautelare agli arresti domiciliari, tale istanza non era stata formulata ai sensi del comma 1, bensì dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis. Il provvedimento adottato, oltre ad essere espressione di un potere valutativo non attribuito al GIP nell'ipotesi considerata, ha determinato una situazione di stallo processuale, impedendo al Pubblico Ministero di adempiere ad un preciso obbligo, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (non posti in discussione nell'ordinanza impugnata).
L'ordinanza in esame, pertanto, deve considerarsi abnorme, alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. Sez. Un. 24-11-1999, 26-1-2000 n. 26). S'impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ai Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011