Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R . 6 T U0 22 04/02 2 A S B B I I . R R G . L P L E A A R D T L U B A E B A D D I T I OME DEL POPOLO ITALIANO R E S ) A T T N 3 I E ( N S R E I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N A T E A P SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.5597+19738 Composta dai Magistrati: .98 Cron. 5441 Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE Rep. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud.
5.11.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: SENTENZA Dott. FRANCESCO TIRELLI CONSIGLIERE motivazione ha pronunciato la seguente SE NTENZA sui ricorsi proposto da: DI IO res. in Torino, in proprio e nella qualità di socio della SOC. MB COFFEE snc., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Dal Piaz e dall'avv. Maria Clotilde Ingrassia di Torino, nonchè dall'avv. MA Contaldi di Roma, giusta procura a margine dei ricorsi, elett. dom. in Roma presso avv. Contaldi, via Pier Luigi da Palestrina 63 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 6 7 1 All 2 intimato, non costituito avversO la sentenza n.321.8.97 in data 30.10.97 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 29.1.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.11.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. CARLO DESTRO, che ha concluso per accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di una indagine penale promossa dalla Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza veniva autorizzata ad utilizzare gli accertamenti a fini fiscali. Veniva redatto processo verbale di constatazione, in esito al quale l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Torino emetteva avvisi di accertamento nei confronti della snc. MB FF e dei soci personalmente, per gli anni 1985, 1986 e 1987. 2. Tanto la società quanto i soci impugnavano detti avvisi. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società e stabiliva che i ricorsi sei soci dovessero intendersi definiti di conseguenza. Proponeva appello l'ufficio, sia contro i soci che contro la società. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente gli appelli in quanto è inconfutabile la sussistenza di depositi in capo ai singoli soci i quali sono soggetti a tassazione: POM in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio si dichiara che le quote dei depositi accertati fanno parte del reddito dei singoli contribuenti e in tale misura devono essere tassati>.
3. Ha proposto due distinti ricorsi per NE IT MA, а nome proprio e della società sopra indicata. Il primo ricorso risulta notificato all'Amministrazione Finanziaria dello Stato in data 31.3.98; il secondo risulta notificato il 17.11.98. I due ricorsi sono identici nel contenuto. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I due ricorsi vanno riuniti, attenendo essi alla stessa decisione ed essendo stati notificati а cura delle stesse parti ad unica controparte. Il primo ricorso, notificato il 31.3.98, deduce omessa motivazione 5. della sentenza con conseguente nullità, a sensi dell'art. 360 n. 5 La Commissione Tributaria Regionale afferma apoditticamente CPC . inconfutabile> l'esistenza di depositi bancari, senza essere menzionare le fonti di siffatto convincimento e senza determinare in quale percentuale detti depositi siano tassabili. Per di più, la stessa Commissione Tributaria Regionale, decidendo sugli accertamenti IVA, è pervenuta a conclusioni esattamente opposte, donde un contrasto di giudicati.
6. Il ricorso è fondato. La mancata esposizione dei fatti rilevanti di causa;
l'estrema concisione della parte motiva della sentenza di merito sono causa di nullità della medesima, quando rendono impossibile 1'individuazione del thema decidendum> e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass.
3.4.99 n. 3282; conf. Cass. 12.2.01 n. 1944). Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non ha dato conto delle fonti di prova e delle ragioni per le quali i versamenti su conti correnti bancari debbano inconfutabilmente> essere riferiti a profitti societari;
non ha chiarito per quale ammontare i detti versamenti costituiscano ricavi non dichiarati;
non ha neppure determinato in quale proporzione essi vadano ascritti a redditi non dichiarati da parte dei soci. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra 7. sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
8. Il secondo ricorso, notificato il 17.11.98, va dichiarato inammissibile;
esso è stato notificato quando la facoltà di impugnazione era stata consumata> mediante la notifica del primo ricorso, seguita da tempestivo e rituale deposito.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ben riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso notificato il 17.11.98; accoglie il ricorso notificato il 31.3.98; cassa la sentenza impugnata e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 5 NOVEMBRE 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE yell Arnaldoёёё бло IL CANCELLIERK IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCE LAA way DEPOSITATO IN CAND ERIA Arnaldo Gas oArnolds Toy 15 FEB. 2002. Oggi CANCELLICT 07 E N ZIO 1986 A ISTR / 5 /4 . 26 N EG . .R R B .P A IA D LL D EL R A TE . A D B SI T A ESEN U T SEN IB 1 13 IA I R A T . R N E T A M