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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15931/2022 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Ardone per mandato in atti;
ATTORE
contro
, in persona del suo amministratore in carica, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Anzalone per mandato in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
E
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Comiso (RG), via Nunzio Digiacomo n. 36, C.F. – P.I.:
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà; P.IVA_2
pagina 1 di 7 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
DN Consortile s.r.l., in persona dell'Amministratore in carica, con sede in , via Libertà, 171, CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Abbagnato per mandato in atti;
P.IVA_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Fisichella per mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. ha citato in giudizio il Parte_1
, chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere o quanto meno per responsabilità CP_1
vicaria rispetto all'impresa di propria fiducia, e specificamente per avere promesso un fatto che il
terzo non ha compiuto, e conseguentemente condannarlo ad un indennizzo e al risarcimento del danno
conseguente, commisurato tanto al prolungato mancato godimento dell'appartamento, quanto al lucro
professionale cessante o quanto meno alla perdita di chances, per come saranno quantificati in corso
di causa;
- per l'effetto, ordinare al Condominio la rimozione delle impalcature e dei materiali che
impediscono l'accesso e l'utilizzo dell'appartamento nella sua destinazione professionale, fissando il
relativo termine;
correlativamente fissare, a norma dell'art. 614-bis c.p.c., una congrua somma di
danaro quale diaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- con vittoria di
spese, onorari, maggiorazione, IVA e CPA.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023 si è costituito in giudizio il convenuto, contestando le domande formulate da parte attrice e deducendo la CP_1
responsabilità del lamentato ritardo nell'esecuzione delle opere all'interno dell'immobile dell'attore, in capo alla ditta cui erano state appaltate le opere e al direttore dei lavori nominato in sede di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e chiedendo di essere autorizzata alla loro chiamata in causa, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 3 aprile 2023, è stata autorizzata la chiesta chiamata in causa dei terzi, così come formulata dal convenuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2023 si è costituito il Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stato
[...]
parte del dedotto accordo richiamato da parte attrice e relativo ai tempi di realizzazione dei lavori pagina 3 di 7 all'interno del suo immobile, e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in manleva la ditta esecutrice dei lavori appaltati, DN Consortile S.r.l.; nel merito rilevava l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il terzo chiamato Arch. , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Controparte_3
alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, per non essere parte CP_1
del dedotto accordo tra le stesse intervenuto, e per avere ottemperato esattamente e nei tempi previsti dal contratto di appalto, all'incarico ricevuto;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande ex adverso formulate con vittoria delle spese processuali.
Alla successiva udienza del 13 settembre 2023, veniva autorizzata la chiamata in garanzia formulata dal terzo chiamato, di DN Consortile S.r.l. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la DN
Consortile S.r.l., la quale eccepiva anch'essa la propria estraneità alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, rilevando di avere eseguito tutti i lavori appaltati nei CP_1
tempi previsti e secondo il cronoprogramma ricevuto dal direttore dei lavori;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande ex adverso formulate con vittoria delle spese processuali.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata posta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso ciò, si rileva che, il convenuto con le note di udienza del 19 febbraio 2025, CP_1
ribadito con le successive note di udienza del 26 marzo 2025, e confermato dall'attore con note di udienza del 19 febbraio 2025 e del 26 marzo 2025, ha espressamente dichiarato che tra le medesime parti fosse stato raggiunto un accordo transattivo con conseguente cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione delle spese e chiedeva dei rinvii della causa per potere pagina 4 di 7 transigere la controversia anche con i terzi chiamati.
Invero, con la comparsa conclusionale depositata in data 26 settembre 2025, parte convenuta dichiarava che l'accordo transattivo intervenuto con parte attrice, doveva ritenersi inesistente perché la condizione ivi contenuta, relativa alla partecipazione delle altri parti dell'odierno giudizio, non si era avverata.
Di segno contrario le difese di parte attrice che con le memorie di repliche depositate in data 16 ottobre
2025 rilevava che l'accordo transattivo doveva ritenersi validamente raggiunto ed efficace, sia per la nullità della richiamata condizione ove ritenuta meramente potestativa, ovvero in virtù dell'art. 1359
c.c., ove è previsto che la condizione «si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”, e atteso che il Condominio vi aveva dato esecuzione.
In particolare, tale accordo transattivo sarebbe contenuto nella delibera assunta in data 25 giugno 2024,
dall'assemblea del convenuto con la partecipazione dell'attore per delega. CP_1
Il contratto di transazione è disciplinato dagli artt. 1965 e ss. c.c secondo il quale esso consiste in un accordo tra le parti con cui si evita un contenzioso o lo si chiude bonariamente e, per la sua esistenza non è necessaria la prova scritta ai fini della validità del contratto medesimo, bensì ai soli fini della sua prova.
Consegue che la sua stipulazione e sottoscrizione non può essere dimostrata con l'istruttoria orale,
quale la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, dovendo essere data per via documentale.
Invero, l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti emerge dalla citata delibera condominiale, dove vengono riportati anche i termini dello stesso.
Inoltre, tale intervenuto accordo è stato ribadito dalle parti alle successive udienze del 20 febbraio 2025
e del 27 marzo 2025.
Dall'esame di tali elementi, in applicazione altresì dei principi dettati dalla Giurisprudenza sul punto pagina 5 di 7 (cfr. Cass. 753/2008, Cass. 13389/2007), si ritiene provata per iscritto l'esistenza del dedotto accordo transattivo.
Dall'esame del testo del richiamato accordo, si evince che lo stesso fosse sospensivamente condizionato alla partecipazione delle altre parti del presente giudizio, tanto che l'assemblea,
contestualmente, autorizzava a tal uopo il proprio legale a contattarli.
Ebbene, la condizione ivi apposta deve ritenersi meramente potestativa e pertanto nulla, con la conseguenza che l'accordo transattivo è da considerarsi definitivamente efficace tra il Condominio e l'odierno attore.
Infatti, l'avverarsi della prevista condizione era rimessa esclusivamente alla volontà del di CP_1
attivarsi con le altre parti del presente giudizio al fine di estendere a loro il detto accordo, considerato peraltro che dall'avverarsi della stessa sarebbe sorto il suo obbligo risarcitorio.
In virtù di detta transazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra parte attrice e parte convenuta, con compensazione delle spese del giudizio tra le stesse.
Per ciò che concerne la posizione dei terzi chiamati in causa, in ordine alla liquidazione delle spese, si rileva che le domande formulate dal nei loro confronti appaiono infondate. CP_1
Infatti, l'odierno giudizio trae origine dalla domanda formulata da parte attrice nei confronti del per l'accertamento del suo inadempimento ex art 1381 c.c. CP_1
Nello specifico, il avrebbe assunto l'obbligo di far eseguire dalla ditta incaricata dei lavori CP_1
di manutenzione straordinaria dello stabile i lavori all'interno dell'immobile dell'attore CP_6
entro una determinata scadenza poi non rispettata.
La fattispecie rientra tra quelle disciplinate dall'art. 1381 con la conseguenza che i terzi sono rimasti estranei rispetto alle obbligazioni assunte dal CP_1
In virtù dell'art. 1372 c.c., un contratto produce effetti soltanto tra le sue parti contrattuali, con la pagina 6 di 7 conseguenza che il terzo non è in alcun modo vincolato alla promessa ivi contenuta.
Per i motivi sopra spiegati, si ritengono infondate le domande formulate da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Per il principio della soccombenza parte convenuta deve rifondere i terzi chiamati in causa delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrua l'applicazione dei valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, compensando tra loro le spese del giudizio;
CP_1
2. Condanna parte convenuta, , a rimborsare ai terzi Controparte_4
chiamati in causa, (Consorzio Artigiano Edile Costruzioni), DN Consortile S.r.l., CP_5
Arch. , le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,00 per Controparte_3
onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15931/2022 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Ardone per mandato in atti;
ATTORE
contro
, in persona del suo amministratore in carica, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Anzalone per mandato in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
E
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Comiso (RG), via Nunzio Digiacomo n. 36, C.F. – P.I.:
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà; P.IVA_2
pagina 1 di 7 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
DN Consortile s.r.l., in persona dell'Amministratore in carica, con sede in , via Libertà, 171, CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Abbagnato per mandato in atti;
P.IVA_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Fisichella per mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. ha citato in giudizio il Parte_1
, chiedendo di “accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere o quanto meno per responsabilità CP_1
vicaria rispetto all'impresa di propria fiducia, e specificamente per avere promesso un fatto che il
terzo non ha compiuto, e conseguentemente condannarlo ad un indennizzo e al risarcimento del danno
conseguente, commisurato tanto al prolungato mancato godimento dell'appartamento, quanto al lucro
professionale cessante o quanto meno alla perdita di chances, per come saranno quantificati in corso
di causa;
- per l'effetto, ordinare al Condominio la rimozione delle impalcature e dei materiali che
impediscono l'accesso e l'utilizzo dell'appartamento nella sua destinazione professionale, fissando il
relativo termine;
correlativamente fissare, a norma dell'art. 614-bis c.p.c., una congrua somma di
danaro quale diaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- con vittoria di
spese, onorari, maggiorazione, IVA e CPA.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023 si è costituito in giudizio il convenuto, contestando le domande formulate da parte attrice e deducendo la CP_1
responsabilità del lamentato ritardo nell'esecuzione delle opere all'interno dell'immobile dell'attore, in capo alla ditta cui erano state appaltate le opere e al direttore dei lavori nominato in sede di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e chiedendo di essere autorizzata alla loro chiamata in causa, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 3 aprile 2023, è stata autorizzata la chiesta chiamata in causa dei terzi, così come formulata dal convenuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2023 si è costituito il Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stato
[...]
parte del dedotto accordo richiamato da parte attrice e relativo ai tempi di realizzazione dei lavori pagina 3 di 7 all'interno del suo immobile, e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in manleva la ditta esecutrice dei lavori appaltati, DN Consortile S.r.l.; nel merito rilevava l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il terzo chiamato Arch. , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Controparte_3
alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, per non essere parte CP_1
del dedotto accordo tra le stesse intervenuto, e per avere ottemperato esattamente e nei tempi previsti dal contratto di appalto, all'incarico ricevuto;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande ex adverso formulate con vittoria delle spese processuali.
Alla successiva udienza del 13 settembre 2023, veniva autorizzata la chiamata in garanzia formulata dal terzo chiamato, di DN Consortile S.r.l. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la DN
Consortile S.r.l., la quale eccepiva anch'essa la propria estraneità alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, rilevando di avere eseguito tutti i lavori appaltati nei CP_1
tempi previsti e secondo il cronoprogramma ricevuto dal direttore dei lavori;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande ex adverso formulate con vittoria delle spese processuali.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata posta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso ciò, si rileva che, il convenuto con le note di udienza del 19 febbraio 2025, CP_1
ribadito con le successive note di udienza del 26 marzo 2025, e confermato dall'attore con note di udienza del 19 febbraio 2025 e del 26 marzo 2025, ha espressamente dichiarato che tra le medesime parti fosse stato raggiunto un accordo transattivo con conseguente cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione delle spese e chiedeva dei rinvii della causa per potere pagina 4 di 7 transigere la controversia anche con i terzi chiamati.
Invero, con la comparsa conclusionale depositata in data 26 settembre 2025, parte convenuta dichiarava che l'accordo transattivo intervenuto con parte attrice, doveva ritenersi inesistente perché la condizione ivi contenuta, relativa alla partecipazione delle altri parti dell'odierno giudizio, non si era avverata.
Di segno contrario le difese di parte attrice che con le memorie di repliche depositate in data 16 ottobre
2025 rilevava che l'accordo transattivo doveva ritenersi validamente raggiunto ed efficace, sia per la nullità della richiamata condizione ove ritenuta meramente potestativa, ovvero in virtù dell'art. 1359
c.c., ove è previsto che la condizione «si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”, e atteso che il Condominio vi aveva dato esecuzione.
In particolare, tale accordo transattivo sarebbe contenuto nella delibera assunta in data 25 giugno 2024,
dall'assemblea del convenuto con la partecipazione dell'attore per delega. CP_1
Il contratto di transazione è disciplinato dagli artt. 1965 e ss. c.c secondo il quale esso consiste in un accordo tra le parti con cui si evita un contenzioso o lo si chiude bonariamente e, per la sua esistenza non è necessaria la prova scritta ai fini della validità del contratto medesimo, bensì ai soli fini della sua prova.
Consegue che la sua stipulazione e sottoscrizione non può essere dimostrata con l'istruttoria orale,
quale la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, dovendo essere data per via documentale.
Invero, l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti emerge dalla citata delibera condominiale, dove vengono riportati anche i termini dello stesso.
Inoltre, tale intervenuto accordo è stato ribadito dalle parti alle successive udienze del 20 febbraio 2025
e del 27 marzo 2025.
Dall'esame di tali elementi, in applicazione altresì dei principi dettati dalla Giurisprudenza sul punto pagina 5 di 7 (cfr. Cass. 753/2008, Cass. 13389/2007), si ritiene provata per iscritto l'esistenza del dedotto accordo transattivo.
Dall'esame del testo del richiamato accordo, si evince che lo stesso fosse sospensivamente condizionato alla partecipazione delle altre parti del presente giudizio, tanto che l'assemblea,
contestualmente, autorizzava a tal uopo il proprio legale a contattarli.
Ebbene, la condizione ivi apposta deve ritenersi meramente potestativa e pertanto nulla, con la conseguenza che l'accordo transattivo è da considerarsi definitivamente efficace tra il Condominio e l'odierno attore.
Infatti, l'avverarsi della prevista condizione era rimessa esclusivamente alla volontà del di CP_1
attivarsi con le altre parti del presente giudizio al fine di estendere a loro il detto accordo, considerato peraltro che dall'avverarsi della stessa sarebbe sorto il suo obbligo risarcitorio.
In virtù di detta transazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra parte attrice e parte convenuta, con compensazione delle spese del giudizio tra le stesse.
Per ciò che concerne la posizione dei terzi chiamati in causa, in ordine alla liquidazione delle spese, si rileva che le domande formulate dal nei loro confronti appaiono infondate. CP_1
Infatti, l'odierno giudizio trae origine dalla domanda formulata da parte attrice nei confronti del per l'accertamento del suo inadempimento ex art 1381 c.c. CP_1
Nello specifico, il avrebbe assunto l'obbligo di far eseguire dalla ditta incaricata dei lavori CP_1
di manutenzione straordinaria dello stabile i lavori all'interno dell'immobile dell'attore CP_6
entro una determinata scadenza poi non rispettata.
La fattispecie rientra tra quelle disciplinate dall'art. 1381 con la conseguenza che i terzi sono rimasti estranei rispetto alle obbligazioni assunte dal CP_1
In virtù dell'art. 1372 c.c., un contratto produce effetti soltanto tra le sue parti contrattuali, con la pagina 6 di 7 conseguenza che il terzo non è in alcun modo vincolato alla promessa ivi contenuta.
Per i motivi sopra spiegati, si ritengono infondate le domande formulate da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Per il principio della soccombenza parte convenuta deve rifondere i terzi chiamati in causa delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrua l'applicazione dei valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, compensando tra loro le spese del giudizio;
CP_1
2. Condanna parte convenuta, , a rimborsare ai terzi Controparte_4
chiamati in causa, (Consorzio Artigiano Edile Costruzioni), DN Consortile S.r.l., CP_5
Arch. , le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,00 per Controparte_3
onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
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