Decreto decisorio 23 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 23/09/2019, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2019
N. 00660/2019 REG.PROV.PRES.
N. 01827/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2013, proposto da
TA ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Binda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio IE CA in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 9/G;
contro
Comune di Mussolente, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
Consorzio di Bonifica Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;
nei confronti
Eros Benacchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Danni Livio Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
del provvedimento 12.9.2013 del Comune di Mussolente prot. 6583 con cui viene rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Consorzio di Bonifica Brenta e di Benacchio Eros;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 dicembre 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 20.9.2019.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO