Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.