Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 552/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario di AveLLno – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. nella controversia civile iscritta al n.° 552/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Leasing” e vertente TRA
già - già Parte_1 Controparte_1 [...]
e, quindi, già Controparte_2 Controparte_3 con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, iscritta al REA presso la CCIAA
[...] di Roma al n. 417224, C.F. e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. , società partecipante al Gruppo IVA P.IVA_1 Controparte_4
P.IVA n. , e per essa P.IVA_2 Controparte_5
, C.F. e P.IVA, con sede legale in Roma, Via Carucci
[...] P.IVA_3 P.IVA_2
n. 131, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio di Roma, in data 22.01.2014, Rep. 32218, Persona_1
Racc. 15488, che agisce in persona del Funzionario e Procuratore Speciale Dott. Per_2
, a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri, giusta delibera del C.d.A.
[...] del 25.06.2015, ritualmente tenuto, e conseguente procura rilasciata dal Presidente del C.d.A.,
Prof. con firma autenticata dal Notaio di Roma, in data Persona_3 Persona_1 14.09.2020, Rep. n. 46371 Racc. n. 21174, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 22.09.2020 al n. 9173 serie 1T , assistita, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Gianluigi Iannetti (C.F. ), elettivamente domiciliati CodiceFiscale_1 come in atti;
-
RICORRENTE-
E DI (c.f. ), nata a [...] il [...]; CP_6 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 09/02/2021,
[...]
ha adito questo Tribunale, esponendo, in sintesi: di essere Banca che Controparte_1 esercita l'attività della locazione finanziaria, acquistando beni mobili e/o immobili su indicazione e scelta dei propri clienti all'esclusivo scopo di concederli loro in utilizzo per un periodo concordato, con opzione finale di acquisto dietro versamento di un prezzo (c.d. d'opzione) prestabilito contrattualmente;
con atto di compravendita del 22.11.2006, rep. n. 28717, racc. n. 12209, di avere acquistato da il seguente bene: consistenza Parte_2 immobiliare sita in Comune di Nusco, Contrada S. Martino, costituita da un fabbricato con pertinente corte sviluppantesi su quattro liveLL, composto da locale deposito al piano interrato, due locali deposito, un vano ed un bagno al seminterrato, cinque vani ed accessori al piano terra e cinque vani ed accessori al piano mansarda con pertinente terreno retrostante e latistante. Confini: Via Provinciale, Ferrovie dello Stato, restante proprietà Di Riportato nel CP_6
Catasto dei Fabbricati del citato Comune, così come segue: foglio 30, mappale 664, sub. 1,
Contrada San Martino snc, p. T. (la corte); foglio 30, mappale 664, sub 2, Contrada San Martino
1
snc, p. T. – 1, Categ. A7, Cl. U, Vani 12; foglio 30, mappale 664, sub 3, Contrada San Martino snc, p. S1, Categ. C2, Cl. 1, mq 208; foglio 30, mappale 664, sub 4, Contrada San Martino snc,
p. S2, Categ. C2, Cl. 1, mq 232; mentre il terreno era distinto al foglio 30, mappale 663 (ex 248/a), are 48,62, seminativo, Cl. 4, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla F.LL
NA Costruzioni S.p.A.; che il bene immobile veniva compravenduto al prezzo di Euro
600.000,00; all'art. 5 del contratto di compravendita il venditore dichiarava che: “La parte venditrice garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto alienato, la sua libertà da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto segue: costituzione di vincolo trascritto il 24 maggio 1986 ai nn. 5860/5040 per la costruzione del fabbricato di cui sopra;
- ipoteca iscritta in data 12 maggio 2000 ai nn. 6858/646 a favore della
Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Calabritto, società Cooperativa a r.l. in corso di cancellazione giusta atto autenticato nella firma del notaio di Persona_4
Montella in data 26 ottobre 2006, rep.n. 37034/12958, in corso di ammortamento . (omissis) ”; che essa, con il contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. AL3061120200 del 22 novembre 2006, concedeva il bene in leasing alla F.LL NA Costruzioni S.p.A.; all'esito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, essa aveva ottenuto dal Tribunale di Roma Ordinanza dell'8.04.2016, con cui, tra l'altro, l'utilizzatore era stato condannato al rilascio del bene libero da persone e cose;
nel predetto giudizio avanti al Tribunale di Roma era intervenuta la , dante causa della Banca, Pt_2 assumendo la nuLLtà dell'atto di compravendita del 22.11.2006, domanda integralmente rigettata;
essa aveva, quindi, instaurato la procedura esecutiva di rilascio a carico dell'utilizzatore F.LL NA Costruzioni S.p.A., società nelle more dichiarata faLLta dal Tribunale di AveLLno con sentenza n. sentenza n. 27 del 22.07.2020; con Ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 619 e/o 615 c.p.c. – istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.- del 7.09.2017 un terzo, e precisamente la Parte_3
si era rivolta al Tribunale eccependo di essere titolare di un diritto di godimento sul bene
[...] cioè di essere conduttore in virtù di un contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto il 1.08.2006 con la e registrato il 24.08.2006; il Tribunale, in sede di reclamo, aveva Pt_2 sospeso la procedura di rilascio riconoscendo l'opponibilità del contratto di locazione alla Banca;
il giudizio di merito si era concluso con la sentenza n. 929 del 16.06.2020, R.G. n. 465/2018 che aveva accolto l'opposizione del terzo e per l'effetto accertato e Parte_3 dichiarato la validità del contratto di locazione e la sua opponibilità, dichiarando l'insussistenza del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata;
la Sentenza n. 929/2020 aveva sancito l'esistenza di un diritto personale del sull'immobile, diritto non dichiarato dalla Parte_3 convenuta nel contratto di acquisto;
essa aveva proposto appello avverso la predetta sentenza;
stante l'intervenuto FaLLmento dell'utilizzatore F.LL NA Costruzioni, nelle more della definizione del contenzioso insorto con , essa aveva proposto l'insinuazione al Parte_3 passivo ed istanza di rivendica del bene, ancora sub iudice. La parte ricorrente precisava: che era la proprietaria dell'immobile Parte_2 compravenduto, madre dei soci della F.LL NA Costruzioni S.p.A., mentre i soci della società terza opponente erano, per la maggioranza, i Parte_3 Parte_3 medesimi soci della F.LL NA Costruzioni S.p.A. Quindi la ricorrente rappresentava di voler proporre azione ex art. 1489 c.c., agendo nei confronti della per far accertare e Pt_2 dichiarare che ella, in sede di compravendita, aveva garantito la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto alienato, la sua libertà da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, mentre, diversamente da quanto dichiarato nell'atto di vendita, ella concedeva parte dello stesso immobile in locazione ad uso diverso a terzi solo tre mesi prima di compravendere il bene, lamentando che, oltre ad aver reso una dichiarazione incompleta/ inveritiera avanti al Notaio, la avesse compravenduto un bene con delle gravi Pt_2 limitazioni di godimento e disponibilità che danneggiavano essa che ne era ignara. CP_2
Pertanto, essa agiva per ottenere la riduzione del prezzo di acquisto ed il risarcimento del danno,
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precisando di avere appreso dell'esistenza della locazione tra la e Pt_2 Parte_3 solamente con l'opposizione del terzo in sede di esecuzione di rilascio e di aver contestato giudizialmente l'opponibilità nonché l'esistenza, essendo, tuttavia e salvo gravame, risultata soccombente, essendo stata giudizialmente accertata la validità ed opponibilità a sè della locazione ad uso diverso. Ancora la banca deduceva “2) Sul diritto alla riduzione del prezzo di acquisto”, ovvero di avere diritto alla riduzione del prezzo e di agire per ottenere la condanna della venditrice alla restituzione di parte del maggior prezzo corrisposto a titolo di Pt_2 compravendita. Inoltre, la ricorrente deduceva “3) Sul diritto della al risarcimento dei CP_2 danni” precisando di non avere mai ricevuto il corrispettivo locatizio del bene da parte dell'asserito conduttore e di avere diritto al risarcimento dei danni quantificato “a) Parte_3
Nelle spese legali sostenute dalla per resistere alle azioni giudiziarie promosse dal terzo CP_2 che ha opposto in fase di esecuzione di rilascio a mezzo U.G. l'esistenza del contratto di locazione”, “b) Danno per ritardata restituzione del Bene e ritardata riallocazione del Bene sul mercato”. La ricorrente concludeva “Voglia l'Ill. Tribunale di Roma, in accoglimento del presente Ricorso, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata: accertare e dichiarare che l'immobile sito in Nusco, Contrada San Martino, meglio identificato nell'atto di compravendita a Rogito Notaio di Teggiano (SA) del 22.11.2006, rep. n. 28717, racc. n. Persona_5 12209, all'epoca dell'acquisto non era libero da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni così come dichiarato dalla venditrice per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Condannare La
Sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]14/A al pagamento a favore della Ricorrente
[...] dell'importo complessivo di Euro 771.270,10, (di cui Euro 150.000,00 a Controparte_1 titolo di riduzione del prezzo ed Euro 621.270,10 a titolo di risarcimento danni come specificato in narrativa) e/o all'eventuale somma che verrà ritenuta di giustizia e accertata anche in corso di causa. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.”.
Fissata udienza per la comparizione delle parti, la resistente non si Parte_2 costituiva in giudizio e pertanto ella va dichiarata contumace. Nel corso del giudizio la difesa ricorrente depositava Sentenza della Corte di Appello di
Napoli e attestazione di mancata proposizione di ricorso per cassazione. All'esito della udienza di discussione, la causa veniva riservata. Così brevemente riassunti i fatti e gli atti di causa, si osserva quanto segue.
Come ben evincibile dagli atti di causa, la parte ricorrente ha agito nel presente giudizio per domandare la riduzione del prezzo della compravendita del 22.11.2006, con cui essa aveva acquistato dalla il bene ivi precisamente individuato, lamentando l'esistenza di un Pt_2 contratto di locazione, concluso tra la venditrice ed un terzo, prima della vendita e taciuto ad essa parte acquirente, che ne era venuta a conoscenza solo con l'opposizione in sede di esecuzione di rilascio del terzo, che assumeva di vantare un diritto di godimento.
Sulla validità di tale contratto di locazione e sulla sua opponibilità all'acquirente, è intervenuta dapprima la Sentenza del Tribunale di AveLLno n. 929/20, con cui, in accoglimento della opposizione all'esecuzione proposta dal terzo Parte_3
, veniva accertata e dichiarata la validità del contratto di locazione di immobili ad
[...] uso non abitativo dell'agosto del 2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di AveLLno in data 24.8.2006, al n. 1175 serie 7, con cui aveva concesso in locazione alla Parte_2 società il una porzione del fabbricato, oggetto di causa, nonché l'opponibilità di tale Pt_3 contratto alla e per essa Soc. BCC – Società Controparte_1 Controparte_5 finanziaria per spa – dichiarando l'insussistenza del diritto dell'opposto a Controparte_5 procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente (v. doc. 13 prod. ricorrente).
Successivamente è intervenuta, nel corso del presente giudizio, la Sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli in data 17 maggio 2022, con cui, in accoglimento dell'appello proposto dalla stessa ontro Controparte_1 Parte_3 Parte_3
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è stata dichiarata nulla la sentenza appellata, poiché pronunziata all'esito di un processo di opposizione all'esecuzione proposta da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. al quale non era stato chiamato a partecipare il debitore esecutato, cioè la e, ai Controparte_7 sensi dell'art. 354 co. 1, c.p.c., la causa è stata rimessa la causa al Tribunale di AveLLno (v. deposito telematico del 10/11/2022). La difesa ricorrente ha documentato la mancata proposizione di ricorso per cassazione avverso tale Sentenza. Inoltre, su richiesta di questo giudicante, la parte ricorrente ha altresì dedotto che il giudizio non risulti essere stato riassunto da alcuna delle parti dinanzi al Tribunale, in esito alla pronuncia di appello. A questo punto, la difesa ricorrente ha sciolto la riserva assunta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, insistendo comunque per l'accoglimento della domanda giudiziale, dando atto che il presente giudizio fosse stato proposto in via cautelativa, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello di Napoli avesse confermato l'opponibilità del contratto di locazione ad uso non abitativo alla ed altresì dando atto che, nelle more, la Corte di appello di Napoli con CP_2 la Sentenza num. 2392 del 30 maggio 2022, passata in giudicato, avesse annullato, per violazione del contraddittorio, la Sentenza num. 929/2020 del Tribunale di AveLLno, di accoglimento dell'opposizione del terzo art. 619 CpC. La difesa ha, tuttavia e cionondimeno, sostenuto che, trattandosi di decisione in rito, la Sentenza della Corte d'Appello non avesse riformato nel merito la decisione di primo grado, in punto di opponibilità alla della CP_8 precedente locazione commerciale dell'immobile de quo venduto dalla odierna resistente
[...]
, sicché sarebbero rimasti salvi gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione del Pt_2
Tribunale, in specie circa l'opponibilità alla della locazione commerciale CP_8 CP_9
, dovendo quindi la prima rispondere ai sensi dell'art. 1489 c.c. (v. Memoria depositata
[...] in data 12/11/2024). L'esposta tesi non persuade. E' ben noto, difatti, che la Sentenza resa a contraddittorio non integro sia nulla. Tanto è precisamente accaduto nel caso di specie, avendo la Corte d'Appello accertato e dichiarato la nuLLtà della sentenza del Tribunale, poiché pronunziata all'esito di un processo di opposizione all'esecuzione proposta da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., al quale non era stato chiamato a partecipare il debitore esecutato, sempre parte necessaria dei processi aventi ad oggetto le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Costituisce pacifico insegnamento processualcivilistico quello secondo cui “la pronuncia resa a contraddittorio non integro nell'ambito di una controversia che importi
l'accertamento di una situazione giuridica unica è da ritenersi "inutiliter data", non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 433/70)" (cfr. Cass. sez.
II, 08.04.2013, n. 8497), in quanto emessa in violazione del basilare principio che presidia la effettività del diritto alla difesa, vista inoltre l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio. In altri termini, la sentenza "inutiliter data" è tanquam non esset, in ossequio al brocardo “quod nullum est nullum producit effectum”. La tesi propugnata secondo cui la Corte d'Appello non avesse riformato nel merito la decisione di primo grado è errata nella misura in cui, in vero, alcuna sentenza di primo grado può dirsi più esistente nel panorama giuridico, sicché è escluso che essa possa produrre ancora effetti o valere nei confronti di una qualche parte ed essendo dunque necessaria la ripetizione del giudizio, come acclarato dalla avvenuta rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c. Pertanto, non essendovi, allo stato, alcuna pronuncia che sancisca l'opponibilità alla ricorrente del contratto di locazione commerciale de sul bene di sua proprietà, Parte_3 consegue che alcun interesse ad ottenere una pronuncia di riduzione del prezzo della compravendita sia più configurabile. Si tratta, del resto, della ricostruzione prospettata dalla stessa difesa ricorrente in origine, avendo essa precisato nel ricorso introduttivo del presente giudizio (v. pag. 11 punto 4) del Ricorso art. 702 bis) di voler agire cautelativamente, per
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l'ipotesi che la Corte d'Appello avesse confermato l'opponibilità nei propri confronti del contratto di locazione ad uso non abitativo, evenienza non verificatasi.
Come già osservato in corso di causa, la domanda del ricorrente di riduzione del prezzo della compravendita si fondava sulla esistenza del contratto di locazione dell'immobile compravenduto, concluso tra venditrice ed il terzo, prima della vendita e Parte_2 l'accertamento della validità di tale contratto di locazione e della opponibilità all'acquirente, odierno ricorrente, costituivano questioni logicamente pregiudiziali rispetto alla decisione della presente lite (v. Ordinanza del G.I. del 26/01/2023, in atti). Alla luce della declaratoria, passata in giudicato, di nuLLtà della Sentenza di primo grado e della mancata riassunzione di tale giudizio, la domanda di riduzione del prezzo va dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, come noto, l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione e in relazione alla domanda originariamente formulata che tale interesse va valutato.
La parte ricorrente ha altresì dichiarato di agire “comunque, per ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute per far valere i propri diritti nonché per la ritardata riconsegna del Bene e conseguente ritardata riallocazione del Bene sul mercato quale scopo istituzionale della Banca.”. I danni, in particolare, sono stati così quantificati in ricorso: “a) nelle spese legali sostenute per resistere alle azioni giudiziarie promosse dal terzo che ha opposto in fase di esecuzione di rilascio a mezzo 'esistenza del contratto di locazione, e precisamente: i) Pt_4 Opposizione all'esecuzione: in € 30,00 per esborsi ed € 1200,00 per onorario oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% e quindi complessivi: Euro 1.780,94 lordo r.a. questo è quanto la è stata condannata a pagare alla controparte. ii) Fase di reclamo del giudizio di CP_2 opposizione all'esecuzione: € 150,00 per esborsi ed € 1.200,00 per onorario oltre IVA e CPA nonché, spese generali al 15%, per Euro 1.900,94 lordo r.a. (All. 12); questo è quanto è stata condannata a pagare alla controparte iii) Giudizio di merito R.G. n. 465/2018: liquidano complessivamente in € 5.534,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e CPA, per complessivi
Euro 8.074,77 lordo r.a. (All. 13). iv) Appello: secondo tariffe professionali per valore indeterminabile difficoltà media Euro 17.667,78 lordo r.a. v) Istanza di rivendica: secondo tariffe professionali Per complessivi Euro 29.424,43 lordo r.a. oltre a quanto dovuto per il deposito dell'istanza di rivendica b) Danno per ritardata restituzione del Bene e ritardata riallocazione del Bene sul mercato.”. Tali domande, sebbene astrattamente ammissibili, sono infondate nel merito. In disparte ogni ulteriore considerazione, va rilevato, in via assorbente e decisiva, come la parte ricorrente non abbia affatto dimostrato di avere concretamente sostenuto alcuno degli esborsi indicati, sicché manca, in ogni caso, la prova del pregiudizio economico subito.
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno da ritardata restituzione del bene immobile, in particolare, rappresentando di aver intrapreso l'esecuzione di rilascio dell'immobile, a mezzo poi sospesa a causa dell'opposizione del terzo, così subendo un Pt_4 ritardo nella riconsegna del bene, ancora non avvenuta e quindi quantificandolo nella differenza tra il debito residuo dell'utilizzatore pari ad Euro 446.845,67 ed il valore di mercato attuale del bene indicato in Euro 245.000,00. Ebbene, non è chi non veda come trattasi di un danno meramente ipotetico, ovvero futuro ed eventuale, la cui effettiva sussistenza nonché materiale configurabilità non appaiono suffragate da alcun concreto dato o elemento rinvenibile in atti, così come i calcoli proposti dalla parte, dei quali non è indicato alcun ancoraggio a basi specifiche di riferimento, sì da poterne apprezzare l'astratta fondatezza. In tale contesto di totale assenza probatoria, è evidente che anche la richiesta di C.t.u. si appalesi come meramente esplorativa, non potendo tale mezzo di indagine supplire i compiti ricadenti sulla parte, in termini di onere della prova, ex art. 2697
c.c.
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La parte ricorrente ha, altresì, dedotto che dovesse essere condannato al Parte_3 pagamento dell'indennità d'occupazione a far data dal novembre 2006, epoca in cui essa aveva acquistato il bene sino alla riconsegna, indennità d'occupazione quantificata prudentemente in Euro 30.000,00 annui e quindi in Euro 390.000,00 per 13 anni, oltre ai successivi, e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Sebbene in corso di causa la parte ricorrente pare non aver più riproposto tale istanza, svolgendo, in ultimo, nelle note scritte di udienza conclusioni in cui tale voce di danno non risulta più riportata (v., in ultimo, note scritte del 29/02/2025), si provvede, in ogni caso, ad esame della stessa, in assenza di espressa rinuncia a tale parte della domanda.
La domanda è evidentemente inammissibile per chiaro difetto di legittimazione passiva della resistente. Difatti, è di tutta evidenza che la stessa prospettazione della ricorrente sia che debba essere condannato al pagamento dell'indennità d'occupazione, senonché parte Parte_3 resistente del presente giudizio è mentre la Parte_2 Parte_3 non è stata citata in questo giudizio e non ne è mai stata parte, sicché
[...] alcuna condanna potrebbe mai essere emessa nei suoi confronti (v. in tema, ex multis, Cass. civile, sez. I, 01/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep.01/03/2010), n. 4830 “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di - rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;”).
In conclusione, sul punto, le domande di risarcimento danni vanno rigettate perché infondate, mentre la domanda di corresponsione della indennità di occupazione va dichiarata inammissibile.
Infine, vanno regolamentate le spese del presente giudizio. Nulla va disposto circa le spese, attesa la contumacia della resistente Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di AveLLno – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della parte resistente Parte_2
2. Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di riduzione del prezzo della compravendita per atto a rogito Notaio di Teggiano (SA) del Persona_5
22.11.2006, rep. n. 28717, racc. n. 12209. 3. Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di condanna della resistente alla corresponsione della indennità di occupazione.
4. Rigetta le altre domande della ricorrente di condanna al risarcimento danni.
5. Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in data 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Federica Rossi
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